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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/10/2025, n. 14849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14849 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3427 anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3427 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in via Latina n.276, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Mauro Masella, che lo rappresenta e difende, come da documentazione in atti
parte attrice E
, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in CP_1
Trento, Via del Brennero n. 139 presso lo studio dell'Avv. Andrea Girardi che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parte convenuta
E
CP_2 Parte convenuta – contumace
Oggetto: risarcimento lesioni personali
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 5 aprile 2025
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio
, in persona del procuratore speciale e CP_1 CP_2
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare il signor
, conducente e proprietario dell'autovettura Alfa Romeo Mito, targata CP_2
DY 882 LR, responsabile del sinistro descritto nelle premesse del presente atto e, per l'effetto, condannarlo, alternativamente e/o in solido alla , impresa CP_1 assicuratrice del medesimo veicolo, al risarcimento, in favore dell'istante, di tutti i danni fisici, patrimoniali e non, subiti, quantificati nella somma di € 22.725,96 o in quella maggiore o minore ritenuta dovuta o di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal giorno del fatto al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di causa e rimborso spese generali ex L. 247/2012 e D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, antistatario…”
Parte attrice ha dedotto che: “…il giorno 31.1.2021, alle ore 12,30 circa, in Roma, il signor alla guida dell'autovettura Chevrolet Aveo, targata Parte_1
DX 988TD, di proprietà della signora assicurata con la Controparte_3
, percorreva regolarmente a destra e a moderata andatura la Controparte_4 corsia destra di via Aurelia;
nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo la predetta autovettura, giunta in prossimità del chilometro 16,300, veniva tamponata sulla parte posteriore sinistra dall'autovettura Alfa Romeo Mito, targata DY 882 LR, CP_ di proprietà del conducente, signor , assicurato con la;
tale CP_2 conducente, proveniente da tergo, eseguiva manovra di sorpasso;
a causa e per effetto dell'impatto l'autovettura Chevrolet Aveo veniva spinta con la parte anteriore destra contro il guard-rail sito sul lato destro della carreggiata;
a seguito della collisione l'autovettura Chevrolet Aveo, condotta dall'istante, riportava danni sulla parte posteriore e laterale sinistra e su quella anteriore e laterale destra e il signor subiva lesioni fisiche per le quali veniva accompagnato al pronto Parte_1 soccorso dell'Aurelia Hospital, ove, a seguito di accertamenti strumentali, gli veniva diagnosticato “trauma cranico non commotivo, rettilineizzazione rachide cervicale e lombare”, e prescritta terapia farmacologica, con prognosi di giorni due s.c…l'istante, con lettera pec del 4.2.2021 ha richiesto formalmente alla
[...]
e alla il risarcimento di tutti i danni fisici subiti nel sinistro CP_4 CP_1 sopra descritto;
la , dopo aver esperito gli accertamenti di rito, ha Controparte_4 inviato la somma di € 1.600,00 per il risarcimento del danno veicolare, mentre per CP_ quello fisico ha invitato l'istante a rivolgere le proprie richieste all' , avendo valutato l'invalidità permanente nella misura del 10%...l' ha respinto la CP_1 richiesta risarcitoria, ritenendo non impegnata la responsabilità del proprio assicurato nella produzione del sinistro su indicato…”
Si è costituta , in persona del procuratore speciale chiedendo di CP_1
“…rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto…ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 cod. civ., del concorso di colpa dello stesso nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”.
Nessuno costituito per CP_2
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti e l'espletamento della CTU medico-legale. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 5 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Sul luogo intervenivano agenti della Polizia Roma Capitale
Alla luce di quanto sopra esposto e da quanto dichiarato dalle parti in sede di intervento agenti si ritiene che entrambe le condotte possono considerarsi causa Parte_2 dell'evento.
La domanda va dunque parzialmente accolta in quanto esiste un concorso di colpa nella verificazione dell'evento.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
Al fine di accertare il grado di responsabilità di ciascun conducente è necessario muovere dall'art. 2054 2° comma c.c., secondo cui, nel caso di scontro fra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La costante giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce la portata di questa norma precisando che
“l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”. La previsione del codice civile, in buona sostanza, rende indispensabile la prova liberatoria per esonerare una delle parti coinvolte dal sinistro dalla sua percentuale di responsabilità al 50%. Se tale prova manca, invece, ognuno risarcirà l'altro per la metà. In ogni caso, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare il danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 10031/2006). La presunzione di pari responsabilità stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, n.9353). In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.31009).
Nello specifico, va ricordato innanzi tutto che le presunzioni di responsabilità, di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c., sono state a suo tempo interessate da un intervento della Corte Costituzionale che, con la Sentenza n. 205 del 1972, ha chiarito alcuni aspetti che meglio permettono di comprenderne la ratio legis.
La Consulta, in estrema sintesi, aveva considerato fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo, per violazione del principio di eguaglianza, poiché la norma prevedeva, nel suo tenore letterale, due diversi regimi di responsabilità presunta, in relazione a due situazioni che non erano ragionevolmente differenziate sotto il profilo della responsabilità. Nello specifico, il fatto che i veicoli coinvolti avessero subito danni reciproci o unilaterali, logicamente, nulla dimostrava in merito alla responsabilità presumibile in capo a ciascuno dei due conducenti (secondo comma) o soltanto in capo a uno di essi (primo comma). La norma invece aveva ricevuto una costante applicazione giurisprudenziale in tal senso: «la presunzione di eguale concorso opera solo se entrambi i veicoli coinvolti nella collisione abbiano riportato danni», mentre, per il caso in cui uno dei due veicoli non abbia subito danni, la presunzione di responsabilità non è più quella di cui al secondo comma dell'art. 2054, bensì quella «del primo comma dello stesso articolo, con la conseguente presunzione a carico del solo conducente del veicolo non danneggiato».
La Corte faceva quindi opportunamente rilevare come le due situazioni di scontro tra veicoli presentassero, sì, «una qualche diversità» (sotto il profilo del danno, appunto: reciproco o unilaterale), ma non tale da poter «concludere che legittimamente esse siano state sottoposte a discipline differenziate», in coerente e corretta applicazione dei canoni ermeneutici di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Il danno (reciproco o unilaterale) altro non è che la mera conseguenza della collisione alla quale entrambi i conducenti hanno «materialmente concorso», ma non può assumere alcuna rilevanza sotto il profilo della loro «responsabilità nell'aver provocato lo scontro». In definita, ad avviso della Corte Costituzionale, «quanto alla responsabilità dei conducenti, la fattispecie “scontro” è sostanzialmente identica quali che siano le conseguenze dannose che ne son derivate». Pertanto, il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. veniva dichiarato illegittimo, con specifico riferimento alla parte in cui esso esclude che «la presunzione di egual concorso dei conducenti valga anche nell'ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti nello scontro non abbia subito danni» e sempre salvo prova contraria, ovviamente.
Al riguardo, alla luce dei chiarimenti della Consulta, l'interpretazione dell'art. 2054 c.c. si è consolidata quindi in un costante orientamento della S. C. di Cassazione secondo cui l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non supera di per sé la presunzione di colpa concorrente di cui al secondo comma, rimanendo allo scopo necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, dimostrando di aver fatto il possibile per evitare il sinistro (in tal senso, ex multis, cfr. Cass. 7479/2020, Cass. 23431/2014, Cass.12444/2008 n., Cass. 195/2007, Cass. 477/2003 n., Cass. 5671/2000 e Cass.12692/1998).
Cass. 6941/2021, da ultimo, ha ribadito che la prova liberatoria rispetto alle due presunzioni ex art. 2054 c.c. si ha quando si riesce ad accertare, in concreto, la colpa esclusiva di uno dei conducenti, la regolare condotta di guida dell'altro e l'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Per quanto riguarda poi la valutazione delle quote di responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti in un incidente stradale, in caso di concorso di colpa, non è agevole né predeterminata. La determinazione del grado di responsabilità, infatti, è strettamente connessa al caso concreto e non può prescindere da una puntuale e attenta disamina della ricostruzione dei fatti e di quanto il comportamento dei diversi conducenti abbia effettivamente inciso nella causazione del sinistro. Nel nostro caso entrambe le condotte dei conducenti quindi, si ribadisce hanno contribuito alla causazione dell'evento.
Dalle dichiarazioni raccolte dagli agenti di intervenuti sul luogo del Parte_2 sinistro, risulta che entrambi i conducenti i mezzi coinvolti abbiano tenuto una condotta non conforme alla normativa vigente dettata dal codice della strada.
Il proprietario/conducente dell'autovettura Alfa Romeo Mito, targata DY 882 LR, signor , dichiara “…Alla guida della mia vettura percorrevo la Via CP_2
Aurelia proveniente da Civitavecchia e diretto verso Roma. Circa all'altezza del km 16 marciavo sulla corsia di sinistra quando una vettura Chevrolet Aveo di colore azzurro, che procedeva sulla corsia di destra, improvvisamente e senza alcuna segnalazione, si è spostata sulla corsia sinistra per effettuare un sorpasso. Data la manovra improvvisa non ho avuto modo di evitare la collisione. Sia io che la mia passeggera non abbiamo riportato lesioni fisiche…”
Il Conducente dell'autovettura Chevrolet Aveo, targata DX 988TD, sig. Pt_1
, dichiara “… che il giorno 31.1.2021, alle ore 12,30 circa, in Roma, il
[...] signor alla guida dell'autovettura Chevrolet Aveo, targata DX Parte_1
988TD, di proprietà della signora assicurata con la Controparte_3 [...]
, percorreva regolarmente a destra e a moderata andatura la corsia destra CP_4 di via Aurelia;
che nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo la predetta autovettura, giunta in prossimità del chilometro 16,300, veniva tamponata sulla parte posteriore sinistra dall'autovettura Alfa Romeo Mito, targata DY 882 LR, di CP_ proprietà del conducente, signor , assicurato con la;
che tale CP_2 conducente, proveniente da tergo, eseguiva manovra di sorpasso…”
Alla luce delle precedenti considerazioni, esaminata la documentazione in atti, si ribadisce che, nel nostro caso, entrambe le condotte dei conducenti, hanno contribuito alla causazione dell'evento.
Danni subiti – lesioni
La consulenza tecnica di ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal Dott.
, ha consentito di accertare l'idoneità causale del sinistro in oggetto Persona_1 con le lesioni riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione del sinistro per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico, il quale non incide sulla attività lavorativa di parte attrice.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 30 - € 3.907,50 - Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 60 € 3.907,50
- Inabilità permanente – 11 (undici per cento)- € 18.325,28
- Spese mediche documentate € 483,00
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo. Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 2.396,00 riferito al danno morale e pari al 13,075 % - tabelle di Roma 2023- valore medio -, di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Questo Tribunale sulla base delle argomentazioni svolte non ritiene quindi, che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva colpa di una sola delle parti in causa, ma ritiene dover riconoscere un concorso di colpa tra la condotta di parte attrice e quella di parte convenuta nella misura rispettivamente del 50%.
Sull'importo liquidato decorrono invece gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo. Il notevole divario fra petitum e decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di CTU, che pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti del processo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1. accoglie parzialmente la domanda del sig. e Parte_1 per l' effetto condanna i convenuti in solido al risarcimento in favore di parte attrice della somma di € 14.509,64 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. compensa le spese di lite tra le parti
3. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di CTU.
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 26 ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3427 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in via Latina n.276, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Mauro Masella, che lo rappresenta e difende, come da documentazione in atti
parte attrice E
, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in CP_1
Trento, Via del Brennero n. 139 presso lo studio dell'Avv. Andrea Girardi che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parte convenuta
E
CP_2 Parte convenuta – contumace
Oggetto: risarcimento lesioni personali
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 5 aprile 2025
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio
, in persona del procuratore speciale e CP_1 CP_2
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare il signor
, conducente e proprietario dell'autovettura Alfa Romeo Mito, targata CP_2
DY 882 LR, responsabile del sinistro descritto nelle premesse del presente atto e, per l'effetto, condannarlo, alternativamente e/o in solido alla , impresa CP_1 assicuratrice del medesimo veicolo, al risarcimento, in favore dell'istante, di tutti i danni fisici, patrimoniali e non, subiti, quantificati nella somma di € 22.725,96 o in quella maggiore o minore ritenuta dovuta o di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal giorno del fatto al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di causa e rimborso spese generali ex L. 247/2012 e D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, antistatario…”
Parte attrice ha dedotto che: “…il giorno 31.1.2021, alle ore 12,30 circa, in Roma, il signor alla guida dell'autovettura Chevrolet Aveo, targata Parte_1
DX 988TD, di proprietà della signora assicurata con la Controparte_3
, percorreva regolarmente a destra e a moderata andatura la Controparte_4 corsia destra di via Aurelia;
nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo la predetta autovettura, giunta in prossimità del chilometro 16,300, veniva tamponata sulla parte posteriore sinistra dall'autovettura Alfa Romeo Mito, targata DY 882 LR, CP_ di proprietà del conducente, signor , assicurato con la;
tale CP_2 conducente, proveniente da tergo, eseguiva manovra di sorpasso;
a causa e per effetto dell'impatto l'autovettura Chevrolet Aveo veniva spinta con la parte anteriore destra contro il guard-rail sito sul lato destro della carreggiata;
a seguito della collisione l'autovettura Chevrolet Aveo, condotta dall'istante, riportava danni sulla parte posteriore e laterale sinistra e su quella anteriore e laterale destra e il signor subiva lesioni fisiche per le quali veniva accompagnato al pronto Parte_1 soccorso dell'Aurelia Hospital, ove, a seguito di accertamenti strumentali, gli veniva diagnosticato “trauma cranico non commotivo, rettilineizzazione rachide cervicale e lombare”, e prescritta terapia farmacologica, con prognosi di giorni due s.c…l'istante, con lettera pec del 4.2.2021 ha richiesto formalmente alla
[...]
e alla il risarcimento di tutti i danni fisici subiti nel sinistro CP_4 CP_1 sopra descritto;
la , dopo aver esperito gli accertamenti di rito, ha Controparte_4 inviato la somma di € 1.600,00 per il risarcimento del danno veicolare, mentre per CP_ quello fisico ha invitato l'istante a rivolgere le proprie richieste all' , avendo valutato l'invalidità permanente nella misura del 10%...l' ha respinto la CP_1 richiesta risarcitoria, ritenendo non impegnata la responsabilità del proprio assicurato nella produzione del sinistro su indicato…”
Si è costituta , in persona del procuratore speciale chiedendo di CP_1
“…rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto…ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 cod. civ., del concorso di colpa dello stesso nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”.
Nessuno costituito per CP_2
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti e l'espletamento della CTU medico-legale. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 5 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Sul luogo intervenivano agenti della Polizia Roma Capitale
Alla luce di quanto sopra esposto e da quanto dichiarato dalle parti in sede di intervento agenti si ritiene che entrambe le condotte possono considerarsi causa Parte_2 dell'evento.
La domanda va dunque parzialmente accolta in quanto esiste un concorso di colpa nella verificazione dell'evento.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
Al fine di accertare il grado di responsabilità di ciascun conducente è necessario muovere dall'art. 2054 2° comma c.c., secondo cui, nel caso di scontro fra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La costante giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce la portata di questa norma precisando che
“l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”. La previsione del codice civile, in buona sostanza, rende indispensabile la prova liberatoria per esonerare una delle parti coinvolte dal sinistro dalla sua percentuale di responsabilità al 50%. Se tale prova manca, invece, ognuno risarcirà l'altro per la metà. In ogni caso, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare il danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 10031/2006). La presunzione di pari responsabilità stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, n.9353). In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.31009).
Nello specifico, va ricordato innanzi tutto che le presunzioni di responsabilità, di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c., sono state a suo tempo interessate da un intervento della Corte Costituzionale che, con la Sentenza n. 205 del 1972, ha chiarito alcuni aspetti che meglio permettono di comprenderne la ratio legis.
La Consulta, in estrema sintesi, aveva considerato fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo, per violazione del principio di eguaglianza, poiché la norma prevedeva, nel suo tenore letterale, due diversi regimi di responsabilità presunta, in relazione a due situazioni che non erano ragionevolmente differenziate sotto il profilo della responsabilità. Nello specifico, il fatto che i veicoli coinvolti avessero subito danni reciproci o unilaterali, logicamente, nulla dimostrava in merito alla responsabilità presumibile in capo a ciascuno dei due conducenti (secondo comma) o soltanto in capo a uno di essi (primo comma). La norma invece aveva ricevuto una costante applicazione giurisprudenziale in tal senso: «la presunzione di eguale concorso opera solo se entrambi i veicoli coinvolti nella collisione abbiano riportato danni», mentre, per il caso in cui uno dei due veicoli non abbia subito danni, la presunzione di responsabilità non è più quella di cui al secondo comma dell'art. 2054, bensì quella «del primo comma dello stesso articolo, con la conseguente presunzione a carico del solo conducente del veicolo non danneggiato».
La Corte faceva quindi opportunamente rilevare come le due situazioni di scontro tra veicoli presentassero, sì, «una qualche diversità» (sotto il profilo del danno, appunto: reciproco o unilaterale), ma non tale da poter «concludere che legittimamente esse siano state sottoposte a discipline differenziate», in coerente e corretta applicazione dei canoni ermeneutici di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Il danno (reciproco o unilaterale) altro non è che la mera conseguenza della collisione alla quale entrambi i conducenti hanno «materialmente concorso», ma non può assumere alcuna rilevanza sotto il profilo della loro «responsabilità nell'aver provocato lo scontro». In definita, ad avviso della Corte Costituzionale, «quanto alla responsabilità dei conducenti, la fattispecie “scontro” è sostanzialmente identica quali che siano le conseguenze dannose che ne son derivate». Pertanto, il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. veniva dichiarato illegittimo, con specifico riferimento alla parte in cui esso esclude che «la presunzione di egual concorso dei conducenti valga anche nell'ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti nello scontro non abbia subito danni» e sempre salvo prova contraria, ovviamente.
Al riguardo, alla luce dei chiarimenti della Consulta, l'interpretazione dell'art. 2054 c.c. si è consolidata quindi in un costante orientamento della S. C. di Cassazione secondo cui l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non supera di per sé la presunzione di colpa concorrente di cui al secondo comma, rimanendo allo scopo necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, dimostrando di aver fatto il possibile per evitare il sinistro (in tal senso, ex multis, cfr. Cass. 7479/2020, Cass. 23431/2014, Cass.12444/2008 n., Cass. 195/2007, Cass. 477/2003 n., Cass. 5671/2000 e Cass.12692/1998).
Cass. 6941/2021, da ultimo, ha ribadito che la prova liberatoria rispetto alle due presunzioni ex art. 2054 c.c. si ha quando si riesce ad accertare, in concreto, la colpa esclusiva di uno dei conducenti, la regolare condotta di guida dell'altro e l'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Per quanto riguarda poi la valutazione delle quote di responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti in un incidente stradale, in caso di concorso di colpa, non è agevole né predeterminata. La determinazione del grado di responsabilità, infatti, è strettamente connessa al caso concreto e non può prescindere da una puntuale e attenta disamina della ricostruzione dei fatti e di quanto il comportamento dei diversi conducenti abbia effettivamente inciso nella causazione del sinistro. Nel nostro caso entrambe le condotte dei conducenti quindi, si ribadisce hanno contribuito alla causazione dell'evento.
Dalle dichiarazioni raccolte dagli agenti di intervenuti sul luogo del Parte_2 sinistro, risulta che entrambi i conducenti i mezzi coinvolti abbiano tenuto una condotta non conforme alla normativa vigente dettata dal codice della strada.
Il proprietario/conducente dell'autovettura Alfa Romeo Mito, targata DY 882 LR, signor , dichiara “…Alla guida della mia vettura percorrevo la Via CP_2
Aurelia proveniente da Civitavecchia e diretto verso Roma. Circa all'altezza del km 16 marciavo sulla corsia di sinistra quando una vettura Chevrolet Aveo di colore azzurro, che procedeva sulla corsia di destra, improvvisamente e senza alcuna segnalazione, si è spostata sulla corsia sinistra per effettuare un sorpasso. Data la manovra improvvisa non ho avuto modo di evitare la collisione. Sia io che la mia passeggera non abbiamo riportato lesioni fisiche…”
Il Conducente dell'autovettura Chevrolet Aveo, targata DX 988TD, sig. Pt_1
, dichiara “… che il giorno 31.1.2021, alle ore 12,30 circa, in Roma, il
[...] signor alla guida dell'autovettura Chevrolet Aveo, targata DX Parte_1
988TD, di proprietà della signora assicurata con la Controparte_3 [...]
, percorreva regolarmente a destra e a moderata andatura la corsia destra CP_4 di via Aurelia;
che nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo la predetta autovettura, giunta in prossimità del chilometro 16,300, veniva tamponata sulla parte posteriore sinistra dall'autovettura Alfa Romeo Mito, targata DY 882 LR, di CP_ proprietà del conducente, signor , assicurato con la;
che tale CP_2 conducente, proveniente da tergo, eseguiva manovra di sorpasso…”
Alla luce delle precedenti considerazioni, esaminata la documentazione in atti, si ribadisce che, nel nostro caso, entrambe le condotte dei conducenti, hanno contribuito alla causazione dell'evento.
Danni subiti – lesioni
La consulenza tecnica di ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal Dott.
, ha consentito di accertare l'idoneità causale del sinistro in oggetto Persona_1 con le lesioni riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione del sinistro per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico, il quale non incide sulla attività lavorativa di parte attrice.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 30 - € 3.907,50 - Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 60 € 3.907,50
- Inabilità permanente – 11 (undici per cento)- € 18.325,28
- Spese mediche documentate € 483,00
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo. Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 2.396,00 riferito al danno morale e pari al 13,075 % - tabelle di Roma 2023- valore medio -, di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Questo Tribunale sulla base delle argomentazioni svolte non ritiene quindi, che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva colpa di una sola delle parti in causa, ma ritiene dover riconoscere un concorso di colpa tra la condotta di parte attrice e quella di parte convenuta nella misura rispettivamente del 50%.
Sull'importo liquidato decorrono invece gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo. Il notevole divario fra petitum e decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di CTU, che pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti del processo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1. accoglie parzialmente la domanda del sig. e Parte_1 per l' effetto condanna i convenuti in solido al risarcimento in favore di parte attrice della somma di € 14.509,64 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. compensa le spese di lite tra le parti
3. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di CTU.
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 26 ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso