Art. 1.
Lo stanziamento di lire 5 miliardi di cui all' articolo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 749 , a favore dell'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1966, a lire 6 miliardi, per il programma di assistenza alimentare a favore dei minori e degli anziani.
Lo stanziamento di lire 5 miliardi di cui all' articolo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 749 , a favore dell'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1966, a lire 6 miliardi, per il programma di assistenza alimentare a favore dei minori e degli anziani.