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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 5317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Viale Trieste, n. 71, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Emanuele Giarè, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
, elettivamente domiciliato in Tivoli, Viale Trieste, n. 71, presso Parte_2 lo studio dell'Avv. Emanuele Giarè, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Roma, in data 28.09.1997, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 1343, Parte II, Serie A01, Anno 1997), sono genitori di (nato in data [...]). Per_1
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. 2
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Roma, in data 28.09.1997;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Roma (Atto n. 1343, Parte II, Serie A01, Anno 1997);
- Dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 5317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Viale Trieste, n. 71, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Emanuele Giarè, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
, elettivamente domiciliato in Tivoli, Viale Trieste, n. 71, presso Parte_2 lo studio dell'Avv. Emanuele Giarè, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Roma, in data 28.09.1997, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 1343, Parte II, Serie A01, Anno 1997), sono genitori di (nato in data [...]). Per_1
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. 2
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Roma, in data 28.09.1997;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Roma (Atto n. 1343, Parte II, Serie A01, Anno 1997);
- Dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai