TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/12/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1473 / 2025 promossa congiuntamente da:
, c.f. con l'avv. CIPRIANI FRANCESCA, Parte_1 C.F._1 presso il cui Studio ha eletto domicilio e
, c.f. , con l'avv. CRESTI SERENA, presso il Parte_2 C.F._2 cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31/10/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio, e del di Persona_1 lei affidamento esclusivo alla madre.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno dedotto: (1) che, dall'anno 2017 le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio, da cui è nata la figlia a Prato (PO) in data 12.07.2021; (2) Persona_1 che hanno stabilito la propria residenza familiare, unitamente alla figlia, in Prato, in Via Adda n. 12,
(3) che la convivenza tra le parti è divenuta da tempo intollerabile in particolare a causa della
1 dipendenza da sostanze stupefacenti del (4) lo stato di alterazione del ricorrente ha Pt_2 compromesso gravemente l'equilibrio familiare fino a causare gravi episodi che hanno portato la a denunciare il compagno, allontanandosi, unitamente alla piccola figlia, dalla casa familiare Pt_1
e trasferendosi presso l'abitazione del fratello, sita in Prato, Via Bologna n. 206 (5) che il ricorrente ha avviato un percorso terapeutico presso il SERD - attualmente in corso - in quanto fortemente motivato alla guarigione e ad un rapporto equilibrato con la figlia;
(6) che il padre lavora percependo un reddito mensile di € 2.000,00 mentre la madre non svolge alcuna attività lavorativa;
(5) che sono pervenuti ad un accordo in ordine all'affidamento esclusivo della figlia minore ed alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nel suo interesse.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto che l'intestato Tribunale Voglia disciplinare i rapporti tra i medesimi ed il minore alle seguenti condizioni: Per_2
1. Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre Persona_3
con collocamento prevalente presso quest'ultima, attualmente Parte_3 domiciliata in Prato, via Bologna presso l'abitazione del fratello.
2. Disporre che il diritto di visita del padre venga esercitato con le modalità in atto, ossia due pomeriggi la settimana alla presenza della madre o di persona di sua fiducia, in luogo pubblico.
3. Porre a carico del Sig. il versamento in favore della Sig.ra Parte_2 [...]
, quale contributo al mantenimento della figlia minore di un assegno Parte_3 Persona_1 mensile di Euro 300,00 (trecento/00), da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data della presente domanda;
4. Porre a carico a carico del Sig. il pagamento del 50% delle spese Parte_2 straordinarie per la figlia minore, da intendersi secondo le definizioni consolidate nella giurisprudenza di merito e nei protocolli di questo Tribunale, con obbligo di rimborso entro 10 giorni dalla richiesta documentata;
5. Disporre che il sig. trasmetta alla Sig.ra relazione trimestrale del Ser.D. in Pt_2 Pt_1 ordine all'andamento del percorso terapeutico in atto.
6. I ricorrenti prestano fin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
7. Le spese processuali si intendono integralmente compensate tra le parti, attesa la natura consensuale del procedimento.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
2 Preso atto del tempestivo deposito dei ricorrenti delle note sostitutive d'udienza ex art. 127ter c.p.c. nei termini loro assegnati, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti.
In particolare, in ordine al regime di affidamento esclusivo ed alle modalità di frequentazione padre/figlia pattuite, il Collegio ritiene che la richiesta di affidamento esclusivo della minore alla madre avanzata congiuntamente da entrambi i ricorrenti sia pienamente condivisibile, tenuto anche conto del fatto che, pur non costituendo questa la regola dettata dal legislatore ex art. 337ter c.p.c., essa sia perfettamente coerente con il superiore interesse morale e materiale della minore.
Nel caso di specie risulta provata l'inidoneità del padre ad occuparsi attualmente della minore, stante il percorso terapeutico in corso: si ritiene pertanto che l'affido condiviso potrebbe rivelarsi in concreto dannoso per la minore.
Lo stesso può dirsi in ordine alla scelta del regime di frequentazione padre/figlia che dovrà svolgersi secondo le modalità e le tempistiche pattuite dalle parti.
Il Collegio ritiene altresì congruo l'importo mensile concordato dalle parti a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre all'obbligo in capo allo stesso di corrispondere il 50% delle spese straordinarie.
Rileva, infine, il Tribunale che, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento instaurato, si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Omologa le seguenti conclusioni congiuntamente depositate:
1. Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre Persona_3
, con collocamento prevalente presso quest'ultima, attualmente Parte_3 domiciliata in Prato, via Bologna presso l'abitazione del fratello.
2. Disporre che il diritto di visita del padre venga esercitato con le modalità in atto, ossia due pomeriggi la settimana alla presenza della madre o di persona di sua fiducia, in luogo pubblico.
3. Porre a carico del Sig. il versamento in favore della Sig.ra Parte_2 Parte_3
quale contributo al mantenimento della figlia minore di un assegno mensile
[...] Persona_1 di Euro 300,00 (trecento/00), da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data della presente domanda;
4. Porre a carico a carico del Sig. il pagamento del 50% delle spese Parte_2 straordinarie per la figlia minore, da intendersi secondo le definizioni consolidate nella giurisprudenza
3 di merito e nei protocolli di questo Tribunale, con obbligo di rimborso entro 10 giorni dalla richiesta documentata;
Prende altresì atto delle seguenti conclusioni:
5. Disporre che il sig. trasmetta alla Sig.ra relazione trimestrale del Ser.D. in Pt_2 Pt_1 ordine all'andamento del percorso terapeutico in atto.
6. I ricorrenti prestano fin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
7. Le spese processuali si intendono integralmente compensate tra le parti, attesa la natura consensuale del procedimento.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
4