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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/12/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 563/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta in appello al n. 563/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore De Luca
(indirizzo PEC: ; Email_1
(appellante) nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] CP_1 CodiceFiscale_1
il 05.02.1952; (C.F. ), nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
TO PO AL (RC) il 16.05.1986; (C.F.: Parte_3 [...]
), nato a [...] il [...]; tutti rappresentati e C.F._3 difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Teresa Parisi (indirizzo PEC:
; Email_2
(appellati) preso atto che l'udienza del 09.12.2025, destinata alla trattazione della causa in appello, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 19.11.2025, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 05.12.2025 (parte appellante) e 08.12.2025 (parte appellata), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi nonché parte appellata rappresenta “che pende ancora questione di pregiudizialità sollevata in Cassazione in ordine alle conseguenze del contestato inadempimento a carico di Parte_1
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Con
per cui si chiede che il GR Voglia sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della S.C.”.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter, 350 bis, comma primo, e 350, comma primo, e 281 sexies
C.P.C., rilevato che la causa risulta connotata da ridotta complessità e, quindi, può procedersi ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C. sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte ex art. 127 ter C.P.C., nei termini sopra riportati;
provvede con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alle controparti, la società proponeva appello avverso la sentenza n. 519/2025 del Giudice Parte_4
di Pace di Locri, depositata il 19/05/2025, con la quale il giudice di prime cure aveva accolto la domanda proposta in via subordinata dagli odierni appellati CP_1
e (risarcimento dei danni da
[...] Parte_2 Parte_3
responsabilità precontrattuale), con la condanna della società appellante al pagamento del valore nominale (5.000,00 euro) di un buono fruttifero postale a
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termine emesso il 25.02.2002 ed intestato agli odierni appellati, “maggiorato degli interessi convenzionali maturati alla data di scadenza (25/2/2009), oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo”. In particolare, nella gravata sentenza si rilevava che la mancanza sull'originale del titolo, esibito nel corso del giudizio, anche della serie di appartenenza, impediva di ritenere idonea, ai fini informativi, la pubblicazione del decreto di emissione in Gazzetta Ufficiale dal momento che quest'ultima descrive le caratteristiche dei titoli “per categoria (serie)”, nonché veniva riqualificata la responsabilità di come responsabilità da Parte_4 inadempimento contrattuale “perché non correlata alla fase meramente preparatoria del negozio, poi concluso”, rigettando altresì l'eccezione di prescrizione formulata dall'originaria convenuta, stante l'individuazione quale dies a quo del decennio utile nel gennaio 2023, allorquando era stato negato il diritto al rimborso del buono.
A sua volta, parte appellante, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccepiva quanto segue:
1. infondatezza giuridica ed errata motivazione della responsabilità contrattuale relativa all'azione di risarcimento danni;
2. prescrizione dell'azione per responsabilità contrattuale – errata decorrenza del dies a quo. L'appellante, dunque, ha concluso chiedendo il rigetto della avversa domanda di responsabilità contrattuale in capo a in qualità di Parte_4
intermediaria, con la conseguente revoca dell'impugnata sentenza e l'emissione dell'ordine di restituzione “di quanto corrisposto in esecuzione della stessa, pari ad
€. 6.821,66 a favore delle parti appellate ed €. 1.107,42 a favore dell'Avv. Teresa
Parisi”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano, depositando la relativa comparsa di risposta, gli appellati e i quali, CP_1 Parte_2 Parte_3
nei termini come argomentati in tale comparsa, eccepivano l'infondatezza dell'avverso gravame, invocandone così il rigetto.
Esclusa la necessità della acquisizione del fascicolo di primo grado, non dovendosi trarre da esso elementi rilevanti ai fini della decisione (cfr. Cass.
n.24437/2007), all'udienza del 09.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132
C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
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L'odierno gravame risulta fondato e, quindi, può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
A fondamento della pretesa risarcitoria, le odierne parti appellate avevano allegato l'inadempimento di consistito nella mancata consegna Parte_4
del foglio informativo del buono fruttifero postale sottoscritto. Tale omissione, secondo la prospettazione accolta dalla gravata sentenza, avrebbe impedito agli odierni appellati di avere piena conoscenza dei termini di scadenza del titolo, precludendo di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso
La questione sollevata dalle originarie parti attrici attiene all'individuazione delle conseguenze giuridiche derivanti dall'inadempimento di Parte_4 dell'obbligo di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, previsto dagli artt. 3 e 6 D.M. 19.12.2000, qualora eccepisca l'estinzione del diritto di credito relativo al capitale e agli interessi per maturata prescrizione. In sostanza, occorre accertare se tale condotta omissiva sia suscettibile di integrare un'ipotesi di responsabilità contrattuale, come riconosciuto nella gravata sentenza.
In punto di diritto, si osserva che i buoni fruttiferi postali sono disciplinati dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 2, comma 2, D.lgs. n.
284/1999). In particolare, per quel che rileva in questa sede, è importante evidenziare che l'art. 2 del D.M. 19.12.2000 stabilisce che “l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per 'serie' con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”.
L'art. 3 del medesimo decreto prevede che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”, mentre l'art. 6 dello stesso decreto sancisce l'obbligo di “esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto”. Ulteriormente, in base al combinato disposto degli artt. 8, 4 e 18 dello stesso D.M., il “decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai
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relativi titolari alla liquidazione del capitale degli interessi” inizia dalla data di
“scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” (cfr. Cass. n.
16459/2024; Cass. n. 29662/2024; Cass. n. 19243/2023).
Ciò chiarito, va evidenziato – diversamente da quanto ritenuto nella gravata sentenza – che, in assenza di elementi univoci e concreti di segno contrario introdotti dall'originaria parte attrice, l'inadempimento dell'obbligo di consegnare il Foglio
Informativo Analitico, previsto dagli artt. 3 e 6 D.M. 19.12.2000, non è eziologicamente collegato alla maturazione del termine prescrizionale del diritto di credito.
Innanzitutto, occorre rilevare che, pur in presenza della omessa consegna del foglio informativo da parte di secondo il condivisibile Parte_4
orientamento di parte della giurisprudenza di merito, i buoni fruttiferi in questione appartengono a serie emesse con decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Tali decreti contengono già tutte le informazioni necessarie a delineare le caratteristiche dei titoli e ad informare il sottoscrittore
(App. Salerno n. 302/2023; Trib. Napoli n. 11539/2023; Trib. Salerno n.
1982/2024). Dunque, non sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del risparmiatore, in quanto la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta
Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e la conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti dei titoli (Cass., Sez. Un., n. 3963/2019). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 C.C. (cfr. Cass., Sez. Un., n.
3963 /2019), sicché la loro disciplina è contenuta non solo in un contratto tra
[...]
ed il sottoscrittore, ma anche nelle norme di cui al D.P.R. n. 156/1973, Parte_4
al D.P.R. n. 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che di volta in volta vengono emessi e che ne disciplinano la materia, istituendo le varie serie di buoni.
Come di recente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “i diritti spettanti ai titolari dei buoni sono disciplinati dai decreti ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., così come stabilito anche nella già menzionata
Cass. SU, n. 3963/2019, la quale ha pure escluso l'applicazione ai buoni medesimi della disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all'imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere
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facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione ed ha espressamente sancito che l'effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai BPF si realizza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia.
Conseguentemente, le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi o che sia onerata di attività ulteriori non regolamentate dai dd.mm. di volta in volta emessi (v. anche Cass. 8 aprile 2025, n. 9202)” (cfr. Cass. n.
21905/2025).
In considerazione di ciò, può affermarsi che le originarie parti attrice, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto acquisire informazioni sulla scadenza del titolo e sulla decorrenza e durata del termine di prescrizione del diritto al rimborso.
Circostanza, questa, tanto più vera se di considera che a tergo del buono emesso vi è il timbro con la data del 25/2/2002, l'indicazione dell'Ufficio Postale emittente (di
Bovalino) e l'importo collocato (€ 5.000,00), mentre sul fronte del buono non viene indicata la serie di emissione ma, comunque, vi è la dicitura “A termine”.
Da ciò può desumersi che le parti attrici, a partire dal momento della sottoscrizione del buono fruttifero postale “a termine”, anche qualora l'operatore dell'ufficio postale non avesse contestualmente fornito il foglio informativo, avrebbero potuto nondimeno informarsi, anche mediante apposita istanza di rilascio di tale foglio informativo, circa l'appartenenza dello stesso buono ad una specifica serie tra quelle emesse con i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei quali sono indicate le caratteristiche dei titoli e quanto necessario per informare il risparmiatore-investitore, con la conseguenza che, conformemente ai condivisibili principi enunciati da recenti decisioni della giurisprudenza di merito (cfr., in particolare, App. Salerno n. 302/2023 del
01.03.2023), i sottoscrittori ben avrebbero potuto – e dovuto, facendo uso dell'ordinaria diligenza – acquisire piena contezza di ciò, attingendo alle suindicate fonti informative o, quantomeno, attraverso una semplice ricerca di informazioni sul
Web.
Da ciò discende che, sebbene la consegna del foglio informativo da parte dell'intermediario costituisca un onere ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, essa non rappresenta l'unica fonte per l'individuazione del termine di scadenza dei
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titoli e della conseguente decorrenza del termine di prescrizione del credito. In sostanza, alla luce del principio di autoresponsabilità, esiste un onere informativo del cliente di carattere generale, speculare all'obbligo informativo dell'intermediario, che nasce nel momento in cui il foglio informativo non è disponibile. Del resto, non può trascurarsi che, in riferimento ai buoni fruttiferi postali con una scadenza definita per legge, specificamente quelli recanti la dicitura "Buono Postale fruttifero a termine", in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 C.C.),
l'investitore è tenuto a un comportamento attivo e diligente per la tutela dei propri interessi economici. Questa diligenza impone il dovere di informarsi sui termini di scadenza e di prescrizione.
In particolare, occorre rilevare la negligenza dell'investitore che ha sottoscritto un prodotto finanziario senza accertarsi preventivamente delle sue caratteristiche essenziali, in particolare della serie emessa, della sua durata e del relativo termine di scadenza, elementi questi indispensabili per una corretta valutazione della convenienza dell'investimento, che ha mantenuto un'inerzia ingiustificata per un lasso di tempo significativo (nella specie, 20 anni dalla data di emissione dei titoli), senza richiedere chiarimenti o informazioni a un intermediario, che ha assunto arbitrariamente che la durata dell'investimento fosse sine die o discrezionale.
Ritiene il Tribunale che tale condotta integri un comportamento omissivo e negligente, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il lamentato inadempimento consistente nell'omessa consegna del ed i danni patrimoniali CP_3
asseritamene subiti. Ciò in quanto, in mancanza di concreti elementi fattuali univocamente idonei a rappresentare che la protratta inattività degli investitori sia dipesa dalla mancata consegna del Foglio Informativo e dall'assenza della serie stampigliata sul titolo, la loro condotta risulta essere l'unica causa dell'evento lesivo.
In sostanza, la prescrizione del buono è imputabile, non all'assenza del foglio informativo e della stampigliatura sul titolo della serie, bensì alla mancanza di interesse e vigilanza da parte degli investitori. La prescrizione di un buono fruttifero postale in assenza di una preventiva e diligente acquisizione, da parte dei sottoscrittori, delle informazioni relative alla serie emessa, alla sua scadenza ed alla relativa redditività, è, invero, da ritenersi ascrivibile al comportamento negligente dello stesso investitore.
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Per tali motivi, la mancata conoscenza del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione non può essere ascritta a allorquando, come nel Parte_4
caso in esame, gli investitori non abbiano agito con la dovuta diligenza per acquisire informazioni utili ai fini della verifica della data di scadenza del titolo, sicché, la perdita dell'investimento è da ricondurre alla loro negligenza.
Come di recente evidenziato dalla Corte di legittimità, “la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)” (cfr.
Cass. n. 21905/2025).
Del resto, la prescrizione, in questo contesto, opera come uno strumento di certezza dei rapporti giuridici, sanzionando il mancato esercizio di un diritto da parte del suo titolare. Pertanto, una diversa conclusione determinerebbe una tacita disapplicazione dell'istituto della prescrizione dei diritti e una illegittimità disparità di trattamento tra i vari possessori di titoli di debito pubblico (cfr., per un caso analogo, Trib. Cassino, sent. n. 1384/2025 del 05.11.2025, in motivazione).
Le argomentazioni finora illustrate non risultano poste in dubbio dagli arresti giurisprudenziali di legittimità citati dalle parti appellate nella comparsa di costituzione (nn. 21076/2025 e 21779/2025), trattandosi in realtà di ordinanze interlocutorie di rinvio a nuovo ruolo, senza assumere alcuna determinazione decisoria in diritto sulla questione oggetto dell'odierno giudizio.
Allo stesso modo, anche l'ordinanza della prima sezione della Corte di
Cassazione n. 18833/2025 ha carattere interlocutorio di rinvio a nuovo ruolo prendendo atto della pendenza di altre cause analoghe, senza sollevare alcuna questione pregiudiziale.
Sulla base di siffatte considerazioni, l'appello in esame va accolto risultando infondata l'originaria pretesa risarcitoria avanzata dagli odierni appellati, tenuto conto, in particolare, che – all'esito della verifica del caso di specie nei termini come finora argomentati – va esclusa l'incidenza di deficit informativi ricollegabili alle caratteristiche del prodotto collocato (in forza anche dello specifico decreto di emissione) che possano valutarsi in termini di impossibilità di esercizio del diritto da
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parte del suo titolare (cfr. l'ordinanza n. 26826/2024 della Prima Presidente della
Corte di Cassazione, dichiarativa dell'inammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis C.P.C. sollevato in un caso analogo a quello di specie).
Inoltre, atteso che gli odierni appellati non hanno contestato, nella presente fase di appello, quanto addotto da controparte circa il fatto che ha Parte_4 nel frattempo versato alle stesse la somma, quantificata dall'appellante in €
6.821,66, a loro riconosciuta in esecuzione della sentenza di primo grado, quindi e vanno condannati alla CP_1 Parte_2 Parte_3
invocata relativa restituzione.
Va in particolare evidenziato, a quest'ultimo proposito, che l'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma ex art. 336, comma secondo, C.P.C. – il quale dispone che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata – si produce immediatamente, con la conseguenza che la sentenza che, come nella specie, venga riformata, perde efficacia esecutiva non appena sia pubblicata la sentenza di appello e restano, altresì, caducati da quel momento gli atti di esecuzione forzata compiuti con obbligo di restituzione delle somme pagate e di ricostituzione della situazione precedente.
Non risulta invece fondata l'ulteriore richiesta di condanna di parte appellante,
a carico delle controparti, avente ad oggetto la restituzione di quanto versato al difensore distrattario in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto sarebbe tenuto a tale restituzione lo stesso difensore distrattario, essendo quest'ultimo “titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è pertanto, l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, anche dal giudice del gravame o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.)” (cfr., in questo senso, Cass., sez. III, 12/07/2022, n.
21972), con la conseguenza che parte appellante avrebbe dovuto convenire in giudizio l'avvocato in proprio, nella qualità di distrattario delle spese del giudizio di primo grado, al fine di ottenere dallo stesso, in caso di riforma della gravata sentenza, la restituzione delle somme direttamente versategli a titolo di spese legali.
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Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico delle parti appellate in solido, nonché si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della quantificazione dell'onorario effettuata nella sentenza di primo grado per quel grado di giudizio, nonché dell'assenza della fase istruttoria e di quella decisoria in ordine al presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello n. 563/2025 avverso la sentenza n. 519/2025 del Giudice di Pace di Locri, depositata il 19/05/2025, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
1) in totale riforma dell'appellata sentenza, rigetta la domanda proposta da e CP_1 Pt_2 Parte_2 Parte_3
2) condanna in solido e a CP_1 Parte_2 Parte_3
restituire a la somma di € 6.821,66, oltre interessi dalla data di Parte_4
pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, per la causale di cui in parte motiva;
3) condanna le parti appellate, in solido, alla rifusione in favore dell'odierno appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 2.120,00 per onorario ed € 174,00 per spese documentate, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA secondo legge.
Così deciso in Locri, il 10 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Andrea Amadei)
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Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta in appello al n. 563/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore De Luca
(indirizzo PEC: ; Email_1
(appellante) nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] CP_1 CodiceFiscale_1
il 05.02.1952; (C.F. ), nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
TO PO AL (RC) il 16.05.1986; (C.F.: Parte_3 [...]
), nato a [...] il [...]; tutti rappresentati e C.F._3 difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Teresa Parisi (indirizzo PEC:
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(appellati) preso atto che l'udienza del 09.12.2025, destinata alla trattazione della causa in appello, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 19.11.2025, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 05.12.2025 (parte appellante) e 08.12.2025 (parte appellata), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi nonché parte appellata rappresenta “che pende ancora questione di pregiudizialità sollevata in Cassazione in ordine alle conseguenze del contestato inadempimento a carico di Parte_1
Pagina 1 di 10 n. 563/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Con
per cui si chiede che il GR Voglia sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della S.C.”.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter, 350 bis, comma primo, e 350, comma primo, e 281 sexies
C.P.C., rilevato che la causa risulta connotata da ridotta complessità e, quindi, può procedersi ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C. sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte ex art. 127 ter C.P.C., nei termini sopra riportati;
provvede con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alle controparti, la società proponeva appello avverso la sentenza n. 519/2025 del Giudice Parte_4
di Pace di Locri, depositata il 19/05/2025, con la quale il giudice di prime cure aveva accolto la domanda proposta in via subordinata dagli odierni appellati CP_1
e (risarcimento dei danni da
[...] Parte_2 Parte_3
responsabilità precontrattuale), con la condanna della società appellante al pagamento del valore nominale (5.000,00 euro) di un buono fruttifero postale a
Pagina 2 di 10 n. 563/2025 R.G. Tribunale di Locri.
termine emesso il 25.02.2002 ed intestato agli odierni appellati, “maggiorato degli interessi convenzionali maturati alla data di scadenza (25/2/2009), oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo”. In particolare, nella gravata sentenza si rilevava che la mancanza sull'originale del titolo, esibito nel corso del giudizio, anche della serie di appartenenza, impediva di ritenere idonea, ai fini informativi, la pubblicazione del decreto di emissione in Gazzetta Ufficiale dal momento che quest'ultima descrive le caratteristiche dei titoli “per categoria (serie)”, nonché veniva riqualificata la responsabilità di come responsabilità da Parte_4 inadempimento contrattuale “perché non correlata alla fase meramente preparatoria del negozio, poi concluso”, rigettando altresì l'eccezione di prescrizione formulata dall'originaria convenuta, stante l'individuazione quale dies a quo del decennio utile nel gennaio 2023, allorquando era stato negato il diritto al rimborso del buono.
A sua volta, parte appellante, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccepiva quanto segue:
1. infondatezza giuridica ed errata motivazione della responsabilità contrattuale relativa all'azione di risarcimento danni;
2. prescrizione dell'azione per responsabilità contrattuale – errata decorrenza del dies a quo. L'appellante, dunque, ha concluso chiedendo il rigetto della avversa domanda di responsabilità contrattuale in capo a in qualità di Parte_4
intermediaria, con la conseguente revoca dell'impugnata sentenza e l'emissione dell'ordine di restituzione “di quanto corrisposto in esecuzione della stessa, pari ad
€. 6.821,66 a favore delle parti appellate ed €. 1.107,42 a favore dell'Avv. Teresa
Parisi”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano, depositando la relativa comparsa di risposta, gli appellati e i quali, CP_1 Parte_2 Parte_3
nei termini come argomentati in tale comparsa, eccepivano l'infondatezza dell'avverso gravame, invocandone così il rigetto.
Esclusa la necessità della acquisizione del fascicolo di primo grado, non dovendosi trarre da esso elementi rilevanti ai fini della decisione (cfr. Cass.
n.24437/2007), all'udienza del 09.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132
C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
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L'odierno gravame risulta fondato e, quindi, può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
A fondamento della pretesa risarcitoria, le odierne parti appellate avevano allegato l'inadempimento di consistito nella mancata consegna Parte_4
del foglio informativo del buono fruttifero postale sottoscritto. Tale omissione, secondo la prospettazione accolta dalla gravata sentenza, avrebbe impedito agli odierni appellati di avere piena conoscenza dei termini di scadenza del titolo, precludendo di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso
La questione sollevata dalle originarie parti attrici attiene all'individuazione delle conseguenze giuridiche derivanti dall'inadempimento di Parte_4 dell'obbligo di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, previsto dagli artt. 3 e 6 D.M. 19.12.2000, qualora eccepisca l'estinzione del diritto di credito relativo al capitale e agli interessi per maturata prescrizione. In sostanza, occorre accertare se tale condotta omissiva sia suscettibile di integrare un'ipotesi di responsabilità contrattuale, come riconosciuto nella gravata sentenza.
In punto di diritto, si osserva che i buoni fruttiferi postali sono disciplinati dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 2, comma 2, D.lgs. n.
284/1999). In particolare, per quel che rileva in questa sede, è importante evidenziare che l'art. 2 del D.M. 19.12.2000 stabilisce che “l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per 'serie' con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”.
L'art. 3 del medesimo decreto prevede che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”, mentre l'art. 6 dello stesso decreto sancisce l'obbligo di “esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto”. Ulteriormente, in base al combinato disposto degli artt. 8, 4 e 18 dello stesso D.M., il “decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai
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relativi titolari alla liquidazione del capitale degli interessi” inizia dalla data di
“scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” (cfr. Cass. n.
16459/2024; Cass. n. 29662/2024; Cass. n. 19243/2023).
Ciò chiarito, va evidenziato – diversamente da quanto ritenuto nella gravata sentenza – che, in assenza di elementi univoci e concreti di segno contrario introdotti dall'originaria parte attrice, l'inadempimento dell'obbligo di consegnare il Foglio
Informativo Analitico, previsto dagli artt. 3 e 6 D.M. 19.12.2000, non è eziologicamente collegato alla maturazione del termine prescrizionale del diritto di credito.
Innanzitutto, occorre rilevare che, pur in presenza della omessa consegna del foglio informativo da parte di secondo il condivisibile Parte_4
orientamento di parte della giurisprudenza di merito, i buoni fruttiferi in questione appartengono a serie emesse con decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Tali decreti contengono già tutte le informazioni necessarie a delineare le caratteristiche dei titoli e ad informare il sottoscrittore
(App. Salerno n. 302/2023; Trib. Napoli n. 11539/2023; Trib. Salerno n.
1982/2024). Dunque, non sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del risparmiatore, in quanto la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta
Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e la conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti dei titoli (Cass., Sez. Un., n. 3963/2019). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 C.C. (cfr. Cass., Sez. Un., n.
3963 /2019), sicché la loro disciplina è contenuta non solo in un contratto tra
[...]
ed il sottoscrittore, ma anche nelle norme di cui al D.P.R. n. 156/1973, Parte_4
al D.P.R. n. 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che di volta in volta vengono emessi e che ne disciplinano la materia, istituendo le varie serie di buoni.
Come di recente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “i diritti spettanti ai titolari dei buoni sono disciplinati dai decreti ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., così come stabilito anche nella già menzionata
Cass. SU, n. 3963/2019, la quale ha pure escluso l'applicazione ai buoni medesimi della disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all'imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere
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facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione ed ha espressamente sancito che l'effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai BPF si realizza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia.
Conseguentemente, le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi o che sia onerata di attività ulteriori non regolamentate dai dd.mm. di volta in volta emessi (v. anche Cass. 8 aprile 2025, n. 9202)” (cfr. Cass. n.
21905/2025).
In considerazione di ciò, può affermarsi che le originarie parti attrice, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto acquisire informazioni sulla scadenza del titolo e sulla decorrenza e durata del termine di prescrizione del diritto al rimborso.
Circostanza, questa, tanto più vera se di considera che a tergo del buono emesso vi è il timbro con la data del 25/2/2002, l'indicazione dell'Ufficio Postale emittente (di
Bovalino) e l'importo collocato (€ 5.000,00), mentre sul fronte del buono non viene indicata la serie di emissione ma, comunque, vi è la dicitura “A termine”.
Da ciò può desumersi che le parti attrici, a partire dal momento della sottoscrizione del buono fruttifero postale “a termine”, anche qualora l'operatore dell'ufficio postale non avesse contestualmente fornito il foglio informativo, avrebbero potuto nondimeno informarsi, anche mediante apposita istanza di rilascio di tale foglio informativo, circa l'appartenenza dello stesso buono ad una specifica serie tra quelle emesse con i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei quali sono indicate le caratteristiche dei titoli e quanto necessario per informare il risparmiatore-investitore, con la conseguenza che, conformemente ai condivisibili principi enunciati da recenti decisioni della giurisprudenza di merito (cfr., in particolare, App. Salerno n. 302/2023 del
01.03.2023), i sottoscrittori ben avrebbero potuto – e dovuto, facendo uso dell'ordinaria diligenza – acquisire piena contezza di ciò, attingendo alle suindicate fonti informative o, quantomeno, attraverso una semplice ricerca di informazioni sul
Web.
Da ciò discende che, sebbene la consegna del foglio informativo da parte dell'intermediario costituisca un onere ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, essa non rappresenta l'unica fonte per l'individuazione del termine di scadenza dei
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titoli e della conseguente decorrenza del termine di prescrizione del credito. In sostanza, alla luce del principio di autoresponsabilità, esiste un onere informativo del cliente di carattere generale, speculare all'obbligo informativo dell'intermediario, che nasce nel momento in cui il foglio informativo non è disponibile. Del resto, non può trascurarsi che, in riferimento ai buoni fruttiferi postali con una scadenza definita per legge, specificamente quelli recanti la dicitura "Buono Postale fruttifero a termine", in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 C.C.),
l'investitore è tenuto a un comportamento attivo e diligente per la tutela dei propri interessi economici. Questa diligenza impone il dovere di informarsi sui termini di scadenza e di prescrizione.
In particolare, occorre rilevare la negligenza dell'investitore che ha sottoscritto un prodotto finanziario senza accertarsi preventivamente delle sue caratteristiche essenziali, in particolare della serie emessa, della sua durata e del relativo termine di scadenza, elementi questi indispensabili per una corretta valutazione della convenienza dell'investimento, che ha mantenuto un'inerzia ingiustificata per un lasso di tempo significativo (nella specie, 20 anni dalla data di emissione dei titoli), senza richiedere chiarimenti o informazioni a un intermediario, che ha assunto arbitrariamente che la durata dell'investimento fosse sine die o discrezionale.
Ritiene il Tribunale che tale condotta integri un comportamento omissivo e negligente, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il lamentato inadempimento consistente nell'omessa consegna del ed i danni patrimoniali CP_3
asseritamene subiti. Ciò in quanto, in mancanza di concreti elementi fattuali univocamente idonei a rappresentare che la protratta inattività degli investitori sia dipesa dalla mancata consegna del Foglio Informativo e dall'assenza della serie stampigliata sul titolo, la loro condotta risulta essere l'unica causa dell'evento lesivo.
In sostanza, la prescrizione del buono è imputabile, non all'assenza del foglio informativo e della stampigliatura sul titolo della serie, bensì alla mancanza di interesse e vigilanza da parte degli investitori. La prescrizione di un buono fruttifero postale in assenza di una preventiva e diligente acquisizione, da parte dei sottoscrittori, delle informazioni relative alla serie emessa, alla sua scadenza ed alla relativa redditività, è, invero, da ritenersi ascrivibile al comportamento negligente dello stesso investitore.
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Per tali motivi, la mancata conoscenza del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione non può essere ascritta a allorquando, come nel Parte_4
caso in esame, gli investitori non abbiano agito con la dovuta diligenza per acquisire informazioni utili ai fini della verifica della data di scadenza del titolo, sicché, la perdita dell'investimento è da ricondurre alla loro negligenza.
Come di recente evidenziato dalla Corte di legittimità, “la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)” (cfr.
Cass. n. 21905/2025).
Del resto, la prescrizione, in questo contesto, opera come uno strumento di certezza dei rapporti giuridici, sanzionando il mancato esercizio di un diritto da parte del suo titolare. Pertanto, una diversa conclusione determinerebbe una tacita disapplicazione dell'istituto della prescrizione dei diritti e una illegittimità disparità di trattamento tra i vari possessori di titoli di debito pubblico (cfr., per un caso analogo, Trib. Cassino, sent. n. 1384/2025 del 05.11.2025, in motivazione).
Le argomentazioni finora illustrate non risultano poste in dubbio dagli arresti giurisprudenziali di legittimità citati dalle parti appellate nella comparsa di costituzione (nn. 21076/2025 e 21779/2025), trattandosi in realtà di ordinanze interlocutorie di rinvio a nuovo ruolo, senza assumere alcuna determinazione decisoria in diritto sulla questione oggetto dell'odierno giudizio.
Allo stesso modo, anche l'ordinanza della prima sezione della Corte di
Cassazione n. 18833/2025 ha carattere interlocutorio di rinvio a nuovo ruolo prendendo atto della pendenza di altre cause analoghe, senza sollevare alcuna questione pregiudiziale.
Sulla base di siffatte considerazioni, l'appello in esame va accolto risultando infondata l'originaria pretesa risarcitoria avanzata dagli odierni appellati, tenuto conto, in particolare, che – all'esito della verifica del caso di specie nei termini come finora argomentati – va esclusa l'incidenza di deficit informativi ricollegabili alle caratteristiche del prodotto collocato (in forza anche dello specifico decreto di emissione) che possano valutarsi in termini di impossibilità di esercizio del diritto da
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parte del suo titolare (cfr. l'ordinanza n. 26826/2024 della Prima Presidente della
Corte di Cassazione, dichiarativa dell'inammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis C.P.C. sollevato in un caso analogo a quello di specie).
Inoltre, atteso che gli odierni appellati non hanno contestato, nella presente fase di appello, quanto addotto da controparte circa il fatto che ha Parte_4 nel frattempo versato alle stesse la somma, quantificata dall'appellante in €
6.821,66, a loro riconosciuta in esecuzione della sentenza di primo grado, quindi e vanno condannati alla CP_1 Parte_2 Parte_3
invocata relativa restituzione.
Va in particolare evidenziato, a quest'ultimo proposito, che l'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma ex art. 336, comma secondo, C.P.C. – il quale dispone che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata – si produce immediatamente, con la conseguenza che la sentenza che, come nella specie, venga riformata, perde efficacia esecutiva non appena sia pubblicata la sentenza di appello e restano, altresì, caducati da quel momento gli atti di esecuzione forzata compiuti con obbligo di restituzione delle somme pagate e di ricostituzione della situazione precedente.
Non risulta invece fondata l'ulteriore richiesta di condanna di parte appellante,
a carico delle controparti, avente ad oggetto la restituzione di quanto versato al difensore distrattario in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto sarebbe tenuto a tale restituzione lo stesso difensore distrattario, essendo quest'ultimo “titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è pertanto, l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, anche dal giudice del gravame o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.)” (cfr., in questo senso, Cass., sez. III, 12/07/2022, n.
21972), con la conseguenza che parte appellante avrebbe dovuto convenire in giudizio l'avvocato in proprio, nella qualità di distrattario delle spese del giudizio di primo grado, al fine di ottenere dallo stesso, in caso di riforma della gravata sentenza, la restituzione delle somme direttamente versategli a titolo di spese legali.
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Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico delle parti appellate in solido, nonché si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della quantificazione dell'onorario effettuata nella sentenza di primo grado per quel grado di giudizio, nonché dell'assenza della fase istruttoria e di quella decisoria in ordine al presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello n. 563/2025 avverso la sentenza n. 519/2025 del Giudice di Pace di Locri, depositata il 19/05/2025, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
1) in totale riforma dell'appellata sentenza, rigetta la domanda proposta da e CP_1 Pt_2 Parte_2 Parte_3
2) condanna in solido e a CP_1 Parte_2 Parte_3
restituire a la somma di € 6.821,66, oltre interessi dalla data di Parte_4
pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, per la causale di cui in parte motiva;
3) condanna le parti appellate, in solido, alla rifusione in favore dell'odierno appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 2.120,00 per onorario ed € 174,00 per spese documentate, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA secondo legge.
Così deciso in Locri, il 10 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Andrea Amadei)
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