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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 31/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2123/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr. Massimo Vaccari Giudice
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CRACCO LORENZA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio RO C.F._2 dell'Avv. FRIZZERA MICHELE, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 21 Conclusioni di parte ricorrente:
Affidamento e collocamento del figlio minore Disporre che abriele venga Per_1
affidato in via esclusiva al padre con collocamento presso lo stesso e facoltà per la madre di vedere il figlio mediante visite protette presso i servizi sociali di Bolzano,
almeno fino a quando la sig.ra mostri di aver ripreso consapevolezza del CP_1
suo ruolo genitoriale.
Mantenimento del figlio per quanto attiene al periodo novembre 2019-maggio 2020
Ridurre il contributo paterno ad € 700,00 a far data dal giugno 2020.
Statuire che la madre versi al padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, una somma nella misura che verrà ritenuta di Per_1
giustizia dal Tribunale, oltre al 25% delle spese straordinarie come da Protocollo
dell'intestato Tribunale.
Spese di lite integralmente rifuse.
Conclusioni di parte resistente:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Verona il 17.06.2010,
tra la signora e il signor , trascritto nel registro RO Parte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Verona al n. 172, parte I, anno 2010,
ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle trascrizioni e annotazioni di legge;
2) Affidare il figlio minore , nato a Verona il [...], ad [...] i Persona_2
genitori con collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori in modo condiviso: le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni di ordinaria pagina 2 di 21 amministrazione verranno assunte da ciascun genitore per il tempo in cui terrà il figlio con sé;
3) Stabilire il diritto-dovere del signor di vedere e tenere con sé il figlio Parte_1
: - un fine settimana al mese, dal venerdì alle ore 16,00 e sino al lunedì alle Per_1
ore 18,00, con l'obbligo di prelevarlo e riaccompagnarlo presso l'abitazione materna e con l'autorizzazione a portarlo con sé presso la propria residenza nella città di Bari;
-
per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo delle vacanze estive,
da concordarsi con la signora entro il 31 maggio di ogni anno;
- RO
per metà delle vacanze natalizie, pasquali ed ogni altra festività, concordando di volta in volta con la signora tempi e modalità delle visite, nel rispetto RO
del principio dell'alternanza; In ogni caso fatti salvi gli impegni scolastici e formativi del minore, le esigenze lavorative e gli impegni di entrambi i genitori, e ogni diverso accordo che essi concorderanno nell'interesse del figlio, dandosi congruo preavviso nell'eventualità di impedimenti;
4) Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio RO
minore , la somma mensile di € 8.000,00 (euro ottomila), o la diversa somma Per_1
che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT;
5) Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1
il 50% delle spese per il mantenimento straordinario del figlio RO
, come indicate dal Protocollo Famiglia in vigore presso il Tribunale di Verona Per_1
che di seguito si riporta: - spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
pagina 3 di 21 ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
6) Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della medesima, la RO
somma mensile di € 5.000,00 (euro cinquemila), o la diversa somma che sarà
ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici
ISTAT;
7) Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
pagina 4 di 21 Richiamato il contenuto della sentenza n. 174 del 29/01/19, con la quale il
Tribunale di Verona ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e ai sensi dell'art. 4, comma Parte_1 RO
12, L. 898/70, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle altre domande delle parti;
richiamate come sopra le conclusioni precisate dalle parti all'esito della fase istruttoria;
osservato che l'oggetto della presente indagine investe le residue domande in ordine all'affidamento e al mantenimento economico del figlio minore Per_1
(n. 19/10/08), ai tempi di visita del genitore non collocatario e all'assegno divorzile richiesto dalla moglie;
rilevato, preliminarmente, che, già all'udienza presidenziale del 14/12/12 in seno al procedimento di separazione era stato disposto: i) l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, con la presa in carico della resistente da Per_1
parte del;
ii) il contributo paterno al mantenimento del figlio per € CP_2
3.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
iii) il contributo del marito al mantenimento della moglie di € 3000,00 mensili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo del marito ricorrente, con il quale lo stesso ha dedotto: i) di essere un calciatore professionista, inizialmente con la squadra Hellas Verona, di essere poi rientrato presso la AS Roma in Roma, mentre moglie e figlio sono rimasti a Verona;
ii) che, in tale periodo, la moglie ha iniziato una vita dissoluta, restando spesso assente da casa, sicché il marito ha incaricato una agenzia investigativa e scoperto una relazione pagina 5 di 21 extraconiugale della moglie;
iii) di avere, perciò, intrapreso la causa di separazione;
iv) che, essendo stato ceduto alla società greca Olimpiakos, si è trasferito ad Atene;
v) che, dopo avere conferito ulteriore incarico investigativo, ha scoperto che la moglie aveva intrapreso un'altra relazione con altro uomo, frequentava bar anche di notte con il figlio e abusava di alcol;
vi) che, successivamente, è stato ceduto ad una società pugliese, prima al Football Club Bari, poi prestato a società di Foggia serie B,
sicché si è trasferito in Puglia, per poi rientrare in società di Bari1; vii) che sono insussistenti i presupposti per un assegno divorzile alla moglie, disponendo la stessa di mezzi adeguati al sostentamento autonomo, essendo giovane, impiegata come segretaria in uno studio professionale ed avendo la proprietà esclusiva di un appartamento in Verona via Giuliari (cfr. doc. 5), produttivo di reddito in quanto dato in locazione;
viii) che, quanto al contributo al mantenimento del figlio, egli si è offerto di corrispondere alla controparte € 1.500,00 mensili oltre al 50% spese straordinarie;
ix) che, nel tempo, le proprie condizioni economiche sono peggiorate, tenuto conto che, da quando ha cominciato a militare in una squadra di serie B, il reddito è
diminuito da € 750.000 annui (Hellas Verona) a € 200.000 (doc.ti 9-10); x) che
Per l'8/11/14 sono nate le sue due figlie e ) dalla nuova compagna (doc. 11), Per_4
che non lavora. Su tali presupposti ha chiesto: a) pronunciarsi il divorzio;
b) disporsi l'affido condiviso del figlio con collocamento presso la madre e l'attivazione dei
Servizi sociali;
c) regolamentarsi le visite paterne a weekend alternati con due giorni infrasettimanali in caso di residenza paterna nella stessa città del minore;
d) disporsi il contributo paterno al mantenimento del figlio in € 1.500,00 + 50% delle spese pagina 6 di 21 straordinarie;
e) disporsi nessun assegno divorzile in favore della moglie poiché
economicamente indipendente;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta della moglie resistente, con la quale la stessa ha fermamente contestato gli assunti attorei e dedotto: i) che il marito ricorrente non ha ottemperato agli obblighi di discovery documentale in ordine alla propria situazione reddituale/patrimoniale, avendo prodotto in causa solo i contratti con le società di calcio ma non l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge;
ii) che, avendo il ricorrente spesso militato in squadre di serie A con ingaggi elevati, può presumersi che abbia accumulato ingenti risparmi;
iii) che ella non lavora, non ha reddito (e quindi non presenta la dichiarazione dei redditi) perché in costanza di matrimonio i coniugi avevano deciso che lei non lavorasse e seguisse il figlio, date le elevate entrate del marito;
iv) che, dopo la separazione, la gestione del figlio è gravata integralmente su di lei, che perciò non ha potuto lavorare né promuovere la propria carriera;
v) di essere proprietaria di un appartamento a Verona via Giuliari, acquistato nel 2009, da cui ricava un affitto di € 500 mensili (doc. 6), ma del quale paga anche €
850,00 annui a titolo di IMU e spese condominiali, sicché la rendita di fatto ridotta a €
430 mensili;
vi) che vive in affitto con il figlio in una casa ove paga un canone di locazione di € 700,00 (doc. 7) oltre a spese condominiali;
vii) di essere titolare di un conto corrente BMP con saldo a maggio 2018 di € 17.333 (doc. 8) e di un deposito amministrato BPM con saldo a maggio 2018 di € 60.871,00 (doc. 8). Su tali presupposti ha chiesto: a) la pronuncia del divorzio;
b) l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso di sé; b) la regolamentazione delle visite paterne a weekend alternati;
c) il contributo paterno al mantenimento del figlio per pagina 7 di 21 €8.000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) un assegno divorzile in proprio favore di € 5000,00 mensili;
osservato che, all'udienza presidenziale del 20/06/18, sono state confermate le condizioni di separazione (contributo paterno al mantenimento del figlio per €
3.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
contributo del marito al mantenimento della moglie per € 3.000,00 mensili) e conferito incarico ai SS per accertare le capacità genitoriali delle parti, con coinvolgimento del servizio
NPII per la valutazione psicologica del minore;
rilevato che, in data 29/01/19, è stata pronunciata la sentenza sullo status di divorzio e, con ordinanza di rimessione in istruttoria in pari data, il collegio,
acquisita la prova della contrazione reddituale del ricorrente (che ha prodotto buste paga con nota dep. 25/10/18 sub doc. 14 da € 33.000 mensili a €
13.000 mensili) e sul presupposto della breve durata del matrimonio, della piena capacità lavorativa della moglie (classe 1984) e del fatto che il ricorrente ha avuto due figlie dalla nuova compagna, ha disposto l'elisione dell'assegno di mantenimento della moglie;
osservato che, con nota dep. 11/05/20, il ricorrente ha prodotto in causa un
CD (cfr. doc. 41), recante la trascrizione dei violenti litigi tra madre e figlio registrati da una vicina di casa2, da cui si è aperto, per la denuncia della vicina pagina 8 di 21 stessa, un procedimento penale per abuso dei mezzi di correzione, poi archiviato (vedi archiviazione nota resistente dep. 14/12/21);
rilevato che, all'udienza del 22/05/20, è stato conferito incarico peritale alla
CT Dr.ssa la quale, in corso di lavori peritali, con nota dep. Per_5
08/07/20, ha depositato una relazione interlocutoria, in cui ha descritto i colloqui avuti con il minore dopo l'emersione delle condotte violente della madre e lo stato di profonda prostrazione del minore, suggerendo sin da quel momento l'inversione del collocamento del minore dalla residenza materna a quella paterna;
osservato, pertanto, che, con ordinanza dep. 12/08/20, il giudice, accogliendo l'indicazione peritale, ha invertito il collocamento del minore dalla residenza materna a quella paterna in via provvisoria e urgente, evidenziando la sofferenza del minore rispetto alla situazione familiare e valorizzando i lati positivi della permanenza del minore presso il padre durante le vacanze dell'estate 2020 (provvedimento, poi, reclamato dalla resistente innanzi al collegio, che, con decreto 01/09/20 ha dichiarato inammissibile il reclamo);
pagina 9 di 21 osservato che in data 19/12/20 è stata depositata la Relazione definitiva della
CT Dr.ssa che ha suggerito il temporaneo affido esclusivo del Per_6
minore al padre, evidenziando: i) l'estrema sofferenza del ragazzo, pur Per_7
scevro da psicopatologie, ed il suo grande senso di colpa nel pensare di essere l'unico responsabile delle dinamiche conflittuali tra i genitori;
ii) che la madre resistente presenta una personalità emotivamente instabile, caratterizzata da una chiara tendenza ad agire impulsivamente, senza tener conto delle conseguenze;
che ella presenta un'affettività imprevedibile ed umorale ed una incapacità a controllare le esplosioni comportamentali;
che la stessa ha mostrato una tendenza ad un comportamento litigioso e ad entrare in conflitto con gli altri, specialmente quando le sue azioni impulsive vengono contrastate, sì da evidenziare: a) il “…comportamento
diseducativo della madre che, anteponendo i propri bisogni a quelli del figlio (forse il
suo desiderio di mantenere e salvare con lui uno spazio intimo e privato), pone
davanti ad un conflitto di lealtà e all'aggravamento dei suoi sensi di colpa” Per_1
(cfr. CT, pag. 43); b) che “Le competenze genitoriali della sig.ra se CP_1
possono essere considerate adeguate in merito ad un accudimento materiale del
figlio, certo appaiono inadeguate in una visione più ampia, non essendo in grado, con
il suo atteggiamento impulsivo e disreattivo, di occuparsi responsabilmente della
crescita morale e psicologica del figlio” (cfr. CT, pag. 44) ; iii) che il padre presenta una personalità adeguatamente strutturata, appare sufficientemente costruttivo e capace di porsi all'ascolto dei bisogni del figlio e di svolgere in modo adeguato il suo ruolo genitoriale (cfr. CT dep. 19/12/20);
rilevato che il Tribunale, con ordinanza dep. 02/02/21, ha: a) confermato il collocamento del minore presso il padre, in favore del quale ha disposto l'affido esclusivo del ragazzo;
b) revocato, per l'effetto, il contributo paterno al pagina 10 di 21 mantenimento del minore a suo tempo stabilito a favore della madre;
c)
disposto visite materne protette con la supervisione dei Servizi sociali di
Bolzano;
rilevato che, in data 30/06/21, è stata depositata la Relazione dei SS di
Bolzano, con la quale gli operatori, evidenziata la permanenza di marcatissima conflittualità tra i genitori, hanno attivato le visite materne protette e sospeso i contatti telefonici tra madre e minore, sostituendoli con videochiamate protette alla presenza di operatore, e suggerito l'estensione delle visite protette anche ad incontri esterni, con l'attivazione di un supporto alla genitorialità di entrambi i genitori;
osservato che in data 08/11/21, è stata depositata la Relazione di monitoraggio della CT Dr.ssa che ha evidenziato: i) il raggiungimento Per_6
da parte del minore collocato presso il padre di una situazione di serenità, pur evidenziando il senso di mancanza provato dal minore nei confronti della madre;
ii)
l'estrema sofferenza della madre successivamente all'inversione di collocamento del figlio, dopo 12 anni di convivenza con lui;
iii) che la madre, che non ha in alcun modo riconosciuto la proprie responsabilità né in alcun modo accettato l'inversione di collocamento, si è mostrata scarsamente collaborativa e si è dichiarata ella stessa non pronta a riprendere visite più ampie ed autonome nei confronti del figlio,
mostrandosi refrattaria agli incontri concordati e iniziando a disertarli;
rilevato che, sui detti presupposti, la CT ha concluso affermando che non sussistono le condizioni per un cambiamento del modulo di collocamento del minore, che è, quindi, rimasto collocato definitivamente presso il padre;
pagina 11 di 21 osservato che, in data 11/03/22, è stata depositata la Relazione dei Servizi
sociali, che hanno evidenziato che, a fronte della sempre crescente insofferenza materna ai limiti imposti dalle visite protette, hanno sospeso i contatti telefonici liberi tra la madre e il figlio, non senza precisare che “Il
Servizio scrivente ha inoltre rinnovato la disponibilità a sostenere la signora
nel suo percorso, anche con un progetto di sostegno alla CP_1
genitorialità, che lei ha in passato rifiutato”;
osservato che, all'udienza del 17/05/22, si è proceduto alla audizione del minore , che ha riferito al giudice di stare bene presso il padre ma di Per_1
sentire moltissimo la mancanza di sua madre, soffendo anche molto i meccanismi protettivi e temporizzati delle visite materne alla presenza di operatore dei SS;
osservato che, con segnalazione dep. 29/06/22, il Servizio Sociale incaricato ha segnalato la completa e perdurante mancanza di collaborazione della sig.ra che non si era più presentata agli incontri, ed ha: i) CP_1
evidenziato che “La collaborazione con la signora risulta essere CP_1
molto fragile e faticosa per questa. La signora sembra faticare non solo a
garantire la sua presenza agli incontri con il figlio, ma anche nel partecipare ad
una progettualitá condivisa con il Servizio Sociale. Questa presenza
altalenante si ritiene possa essere pregiudizievole per un sano sviluppo del
minore”; ii) segnalato il contegno della resistente, la quale, pur in seno ad incarico ai Servizi funzionale anche a far emergere ed implementare le proprie competenze genitoriali, ha prima assunto un atteggiamento provocatorio e pagina 12 di 21 oppositivo, e poi disertato gli incontri senza spiegazioni, concludendo che “…il
Servizio scrivente non è in grado di fornire chiare informazioni rispetto allo
stato di benessere/malessere della signora né alle intenzioni della CP_1
stessa rispetto i futuri incontri con il figlio”; iii) proposto, quali possibili strumenti di prosecuzione del monitoraggio, “presa in carico della signora
dal Servizio Sociale di Verona;
• sostegno psicologico della signora CP_1
• sostegno psicologico del minore;
• attivazione di un CP_1 Per_1
progetto individualizzato per il minore presso il centro diurno Ulisse”; Per_1
rilevato che, successivamente, si sono avuti plurimi depositi di Relazioni
integrative dei SS incaricati (cfr. Relazioni dep. 26/07/22, 06/09/22 e
15/09/22), con le quali gli operatori si sono detti molto allarmati dai comportamenti della madre, che continuava a mostrarsi del tutto incapace di rispettare gli accordi e il decisum del collegio e contattava il minore fuori da orari e tempi stabiliti dai SS, ed hanno riferito che lo stesso minore, ad un certo punto, preoccupato dalle intemperanze materne, ha chiesto di sospendere gli incontri con la madre nella consapevolezza che ella non si sarebbe attenuta alle indicazioni dei SS;
osservato, infine, che, con comunicazione dei SS dep. 03/08/23, gli operatori hanno dato atto che il ricorrente si è trasferito ad Olbia con la famiglia ed il minore, interrompendo ogni contatto con i servizi sociali;
così riepilogate le contrapposte posizioni delle parti e i principali snodi della presente vicenda processuale;
pagina 13 di 21 ritenuto, quanto all'affidamento del minore , che, a fronte di tutte le Per_1
risultanze di causa, cristallizzate sia nella relazione della CT Dr.ssa Per_6
che nelle plurime Relazioni depositate dai Servizi sociali, debba essere confermato l'affido esclusivo del minore al padre collocatario, tenuto Per_1
conto che l'accertamento in causa della personalità emotivamente instabile della madre, della sua chiara tendenza ad agire impulsivamente e della sua incapacità di rispettare le regole poste a tutela del figlio minore, autorizza un giudizio di generale inadeguatezza materna nella gestione del figlio, si dà
consentire di ritenere che l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori sarebbe misura complessivamente pregiudizievole per il minore, che oggi ha trovato serenità e punti fermi di vita nel collocamento presso il padre e la nuova famiglia di questo;
osservato, pertanto, che nella specie, trova piena applicazione il principio di diritto secondo cui alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 23333 del 01/08/23), emergendo nella presentre causa sia elementi di certa adeguatezza genitoriale del Sig. , Pt_1
come segnalato da CT e SS , che forti elementi di inadeguatezza genitoriale della Sig.ra parimenti emergenti dalle relazioni specialistiche in atti;
CP_1
pagina 14 di 21 passando, a questo punto, alla domanda formulata dalla moglie di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile a carico del marito e ritenuto che non ne sussistano i presupposti;
ritenuto che, a tale riguardo, sia opportuno richiamare anche nella presente sede il contenuto dell'ordinanza collegiale dep. 29/01/19 per la rimessione in istruttoria della causa dopo la pronuncia sullo status di divorzio, nella quale, in considerazione degli sviluppi in pejus della carriera del ricorrente (che nel tempo ha cessato di giocare nei club di serie A, passando a squadre di serie
B), è stata disposta l'elisione del contributo del marito al mantenimento della moglie, osservando:
“… che dalle buste paga prodotte si rileva un reddito netto quasi dimezzato
rispetto a quello valutato nella sentenza del 4.6.2018 (il cui parametro di
riferimento erano 33.000,00 euro mensili netti) mentre attualmente risultano
circa 13.000,00 euro a luglio 2018, circa 17.000 euro ad agosto 2018, circa
16.000 a settembre 2018, ragione per la quale sussistono i presupposti per
rideterminare l'assegno a favore della resistente come individuato in sede di
udienza presidenziale, che confermava le condizioni di separazione della
sentenza pronunciata circa 15 giorni prima;
che, il matrimonio ha avuto breve durata, tenuto conto che è stato celebrato
nel 2010 ed il ricorso per separazione è stato presentato nel 2012;
che parte resistente è una donna giovane e che ha una capacità lavorativa
che aveva messo a frutto in passato e che non vi sono ragioni ostative a che
metta nuovamente a frutto;
pagina 15 di 21 che, alla luce della netta riduzione delle entrate del ricorrente e delle ulteriori
ragioni indicate, sussistano i presupposti per elidere l'assegno di
mantenimento previsto a favore della moglie a far data dal mese di ottobre
2018;” (cfr. ordinanza collegiale dep. 29/01/19);
osservato che, dalla documentazione prodotta in atti da parte ricorrente
(dichiarazioni dei redditi sub doc.ti 28-30 e 534; buste paga sub doc.ti 14, 16,
18 e 52; investimenti e portafoglio finanziario sub doc. 32), risulta evidente come il reddito del ricorrente si sia significativamente contratto nel corso dell'ultimo triennio, a seguito degli sviluppi della sua carriera in ambito sportivo-calcistico (da giocatore in club di serie A a giocatore in squadre di serie B ad allenatore e secondo allenatore di squadre minori);
rilevato, in tale prospettiva, che il ricorrente ha nel tempo dovuto far fronte, a reddito ridotto5, al pagamento della rata del mutuo a suo tempo acceso per l'acquisto della casa (€ 4.000 mensili - cfr. doc. 33), del canone dell'appartamento in cui viveva al tempo (€ 850,00 - cfr. contratto sub doc. 13)
e delle ulteriori spese per il mantenimento di sé e della sua nuova famiglia
(composta dalla compagna e dalle due figlie, tuttora infradodicenni, oltre che del figlio minore ); Per_1
pagina 16 di 21 rilevato, quanto alla posizione della moglie resistente, che, a sostegno della sua piena capacità lavorativa già evidenziata dal Tribunale nel 2019, in comparsa conclusionale viene dato atto che la resistente - che già in precedenza aveva prestato attività lavorativa di segreteria presso uno studio professionale - ha iniziato la frequentazione di un corso professionale per diventare estetista;
osservato, poi, che è pacifico in causa che la resistente ha la piena proprietà
di un appartamento a Verona via Giuliari, acquistato nel 2009, che già nel
2018 risultava messo a reddito attraverso locazione a terzi (cfr. doc. 6), così
rappresentando per la resistente una sicura entrata reddituale o, comunque,
un cespite patrimoniale suscettibile di realizzo economico;
rilevato, poi, che la resistente ha percepito dal ricorrente, a far data dai provvedimenti assunti nella fase presidenziale del giudizio di separazione
(dicembre 2012) fino al gennaio 2019, circa € 150.000,00 per il proprio mantenimento (oltre all'importo percepito a titolo di contributo per il figlio per € 3.500,00 mensili dal 2013 al 2019 per ulteriori € 290.000,00), Per_1
sicché ella ha introitato complessivamente somme molto importanti, che può
presumersi abbia almeno parzialmente investito o risparmiato;
rilevato, poi, che la stessa resistente, in comparsa conclusionale, ha del tutto abbandonato qualsiasi allegazione a supporto dell'originaria domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore, nell'evidente considerazione del venir meno dei presupposti di tale contribuzione a carico del marito, anche in ragione della breve durata dell'unione matrimoniale pagina 17 di 21 (matrimonio celebrato nel 2010; ricorso per separazione presentato nel 2012;
sentenza sullo status di separazione pronunciata nel 2016; sentenza definitiva di separazione nel 2018) e delle somme già complessivamente incamerate per tutta la durata del giudizio di separazione, sino alla fase presidenziale del presente giudizio di divorzio;
ritenuto, pertanto, che debba essere disposto che nessun assegno divorzile spetta alla moglie resistente;
osservato, quanto al mantenimento economico del minore, che vada innanzitutto confermato il mantenimento diretto da parte del padre affidatario esclusivo, certamente in grado di provvedervi pur alla luce della contrazione reddituale dimostrata in corso di causa;
ritenuto necessario evidenziare, a tale riguardo, che, a differenza di quanto fatto dalla resistente (che ha ottemperato ai propri obblighi di produzione documentale in materia reddituale/patrimoniale), il ricorrente non ha integralmente ottemperato ai doveri di leale discovery documentale circa la propria situazione reddituale/patrimoniale, tenuto conto che, nonostante gli inviti impartiti dal giudice (cfr., da ultimo, verbale dell'udienza del 02/02/21),
non ha mai depositato in causa né l'elenco dei conti correnti accesi a proprio nome, né alcun estratto di conto corrente, tradendo la volontà di non fare piena luce sulla propria effettiva, autentica capacità di spesa e di fatto impedendo al giudice di valutare compiutamente la sua generale consistenza finanziaria, anche rispetto all'eventuale presenza di risparmi;
pagina 18 di 21 ritenuto, pertanto, che possa presumersi una situazione finanziaria del ricorrente (valori mobiliari, depositi su conti correnti, etc.) superiore alla sua capacità puramente reddituale, sì da giustificare che l'onere di mantenimento economico del figlio minore sia posto a carico del ricorrente in misura ampiamente superiore al contributo materno;
osservato, quanto all'individuazione della misura di contribuzione da parte della madre, che:
i) permane certamente tra le parti un significativo squilibrio reddituale,
determinato dall'assenza in capo alla resistente, pur dotata di capacità
lavorativa piena, di una sistemazione lavorativa stabilizzata idonea a produrre uno stabile reddito da lavoro;
ii) dagli estratti del conto corrente bancario intestato alla resistente e prodotti in causa (cfr. doc.ti 9; 14; 21), emerge che la stessa, successivamente alla separazione dal ricorrente, registrava sul conto esclusivamente gli accrediti relativi agli importi posti a carico del marito per la contribuzione al mantenimento di moglie e prole e quelli relativi ai canoni di locazione percepiti dall'inquilino della casa di via Giuliari in Verona;
iii) le somme esistenti sul dossier titoli intestato alla resistente alla data del
30/06/19 (€ 65.338,12, cfr. doc. 22) costituiscono risparmi/accantonamenti certamente utilizzati dalle resistente per automantenersi successivamente all'elisione del contributo al suo mantenimento originariamente posto a carico del marito, disposta con ordinanza collegiale dep. 29/01/19;
pagina 19 di 21 iv) l'unica fonte di reddito stabile per la resistente deriva dalla locazione a terzi dell'immobile in Verona via Giuliari, per € 550,00 circa mensili;
ritenuto, pertanto, che risulti equo stabilire a carico della madre resistente un contributo al mantenimento del figlio di € 100,00 mensili, rivalutabili Per_1
annualmente in base all'indice Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie;
osservato, quanto alle spese di lite, che, a fronte dell'assenza di soccombenza
stricto sensu in ragione della natura 'necessaria' della pronuncia di divorzio,
può dichiararsene la compensazione nella misura di 1/3, con condanna della madre resistente prevalentemente soccombente (su assegno divorzile e affidamento/collocamento del minore) a rifondere alla controparte i residui 2/3,
che si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori medi del D.M. 55/14,
e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminato) e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria al 100%);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza n. 174 del 29/01/19
con cui è stato pronunciato il divorzio tra le parti:
così dispone:
1) conferma l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, presso Per_1
il quale il ragazzo continuerà ad essere collocato;
2) dispone che le visite materne si svolgano esclusivamente previo accordo con il padre affidatario esclusivo;
pagina 20 di 21 3) dispone il mantenimento diretto del minore a carico del padre, oltre al 70%
delle spese straordinarie;
4) pone a carico della madre resistente l'obbligo di versare un contributo al mantenimento del figlio minore pari a € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi al padre ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 30% delle spese straordinarie;
5) dispone che nessun assegno divorzile è dovuto alla moglie resistente;
6) dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di 1/3,
con condanna di parte resistente a rifondere alla controparte i residui 2/3, che liquida in € 5.000,00 per compensi e € 65,00 per spese, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
7) pone definitivamente a carico della madre resistente i 2/3 del costo di CT.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 06/02/24
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In corso di causa, è poi emerso che il ricorrente, nel tempo, è stato spostato al
Perugia Calcio intorno al 2020, poi a Bolzano nel 2021, prima come giocatore poi come secondo allenatore, ed infine che egli si è trasferito ad Olbia con la nuova famiglia ed il minore , interrompendo ogni contatto con i servizi sociali. Per_1 2 Con l'istanza di cui alla detta nota, il ricorrente ha rappresentato fatti molto gravi, segnalatigli da una vicina di casa della Sig.ra secondo cui era CP_1 Per_1 continuamente oggetto di urla, parolacce e offese irripetibili, umiliazioni e financo di bestemmie da parte della madre.In seguito, con nota dep. 27/05/20, il difensore del marito ha segnalato ulteriori intemperanze della Sig.ra tramite il deposito di CP_1 file audio da cui si evinceva che la madre aveva di nuovo pesantemente inveito contro il bambino poco prima dell'inizio delle operazioni peritali. 3 Sul seguente quesito: “Il CT, esaminati gli atti ed i documenti di causa, ascoltato il CD nel contraddittorio delle parti, ascoltato il minore, compiuti i necessari accertamenti specialistici, acquisite le documentazioni rilevanti dei precedenti giudizi (CT e relazioni dei Servizi) tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui all'art. 194, 2° comma c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c. , eventualmente avvalendosi – se ritenuta indispensabile, e non compresa nelle proprie competenze – della collaborazione di altri specialisti dica:
A) tenuto conto del preminente interesse del minore e valutato ogni possibile profilo in relazione alla situazione dello stesso (scolastica, di ambientamento, di frequentazione ecc.) e delle parti (lavorative, ecc.) quale sia il collocamento più idoneo a tutelare il suo benessere, sia in via transitoria che definitiva e quale sia il regime di visita e di frequentazione più consono a garantire il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva avendo sempre come parametro determinante il preminente interesse dello stesso;
B) valuti la capacità genitoriale delle parti e la residua capacità di interrelazione delle stesse nel comune ruolo genitoriale;
4 Sub doc. 53 attoreo, si veda la dichiarazione dei redditi 2021 per l'anno fiscale 2020 del ricorrente dalla quale emerge un reddito annuo complessivo lordo di € 69.049,00 (rigo RN1). 5 La contrazione reddituale è proseguita a fronte sia del sopravvenuto fallimento della società Foggia Calcio, che ha comportato che il ricorrente non percepisse stipendio dal febbraio 2019 (cfr. docc. 34-36), sia del successivo acquisto del ricorrente da parte del Cosenza Calcio S.r.l. con una drastica diminuzione del proprio compenso, pari ad
€ 72.500,00 annui (cfr. doc. 27), che è reddito che ha reso certamente difficoltoso al ricorrente anche lo stesso versamento del contributo al mantenimento del figlio all'epoca stabilito a suo carico dal Tribunale.
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr. Massimo Vaccari Giudice
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CRACCO LORENZA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio RO C.F._2 dell'Avv. FRIZZERA MICHELE, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 21 Conclusioni di parte ricorrente:
Affidamento e collocamento del figlio minore Disporre che abriele venga Per_1
affidato in via esclusiva al padre con collocamento presso lo stesso e facoltà per la madre di vedere il figlio mediante visite protette presso i servizi sociali di Bolzano,
almeno fino a quando la sig.ra mostri di aver ripreso consapevolezza del CP_1
suo ruolo genitoriale.
Mantenimento del figlio per quanto attiene al periodo novembre 2019-maggio 2020
Ridurre il contributo paterno ad € 700,00 a far data dal giugno 2020.
Statuire che la madre versi al padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, una somma nella misura che verrà ritenuta di Per_1
giustizia dal Tribunale, oltre al 25% delle spese straordinarie come da Protocollo
dell'intestato Tribunale.
Spese di lite integralmente rifuse.
Conclusioni di parte resistente:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Verona il 17.06.2010,
tra la signora e il signor , trascritto nel registro RO Parte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Verona al n. 172, parte I, anno 2010,
ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle trascrizioni e annotazioni di legge;
2) Affidare il figlio minore , nato a Verona il [...], ad [...] i Persona_2
genitori con collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori in modo condiviso: le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni di ordinaria pagina 2 di 21 amministrazione verranno assunte da ciascun genitore per il tempo in cui terrà il figlio con sé;
3) Stabilire il diritto-dovere del signor di vedere e tenere con sé il figlio Parte_1
: - un fine settimana al mese, dal venerdì alle ore 16,00 e sino al lunedì alle Per_1
ore 18,00, con l'obbligo di prelevarlo e riaccompagnarlo presso l'abitazione materna e con l'autorizzazione a portarlo con sé presso la propria residenza nella città di Bari;
-
per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo delle vacanze estive,
da concordarsi con la signora entro il 31 maggio di ogni anno;
- RO
per metà delle vacanze natalizie, pasquali ed ogni altra festività, concordando di volta in volta con la signora tempi e modalità delle visite, nel rispetto RO
del principio dell'alternanza; In ogni caso fatti salvi gli impegni scolastici e formativi del minore, le esigenze lavorative e gli impegni di entrambi i genitori, e ogni diverso accordo che essi concorderanno nell'interesse del figlio, dandosi congruo preavviso nell'eventualità di impedimenti;
4) Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio RO
minore , la somma mensile di € 8.000,00 (euro ottomila), o la diversa somma Per_1
che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT;
5) Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1
il 50% delle spese per il mantenimento straordinario del figlio RO
, come indicate dal Protocollo Famiglia in vigore presso il Tribunale di Verona Per_1
che di seguito si riporta: - spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
pagina 3 di 21 ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
6) Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della medesima, la RO
somma mensile di € 5.000,00 (euro cinquemila), o la diversa somma che sarà
ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici
ISTAT;
7) Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
pagina 4 di 21 Richiamato il contenuto della sentenza n. 174 del 29/01/19, con la quale il
Tribunale di Verona ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e ai sensi dell'art. 4, comma Parte_1 RO
12, L. 898/70, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle altre domande delle parti;
richiamate come sopra le conclusioni precisate dalle parti all'esito della fase istruttoria;
osservato che l'oggetto della presente indagine investe le residue domande in ordine all'affidamento e al mantenimento economico del figlio minore Per_1
(n. 19/10/08), ai tempi di visita del genitore non collocatario e all'assegno divorzile richiesto dalla moglie;
rilevato, preliminarmente, che, già all'udienza presidenziale del 14/12/12 in seno al procedimento di separazione era stato disposto: i) l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, con la presa in carico della resistente da Per_1
parte del;
ii) il contributo paterno al mantenimento del figlio per € CP_2
3.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
iii) il contributo del marito al mantenimento della moglie di € 3000,00 mensili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo del marito ricorrente, con il quale lo stesso ha dedotto: i) di essere un calciatore professionista, inizialmente con la squadra Hellas Verona, di essere poi rientrato presso la AS Roma in Roma, mentre moglie e figlio sono rimasti a Verona;
ii) che, in tale periodo, la moglie ha iniziato una vita dissoluta, restando spesso assente da casa, sicché il marito ha incaricato una agenzia investigativa e scoperto una relazione pagina 5 di 21 extraconiugale della moglie;
iii) di avere, perciò, intrapreso la causa di separazione;
iv) che, essendo stato ceduto alla società greca Olimpiakos, si è trasferito ad Atene;
v) che, dopo avere conferito ulteriore incarico investigativo, ha scoperto che la moglie aveva intrapreso un'altra relazione con altro uomo, frequentava bar anche di notte con il figlio e abusava di alcol;
vi) che, successivamente, è stato ceduto ad una società pugliese, prima al Football Club Bari, poi prestato a società di Foggia serie B,
sicché si è trasferito in Puglia, per poi rientrare in società di Bari1; vii) che sono insussistenti i presupposti per un assegno divorzile alla moglie, disponendo la stessa di mezzi adeguati al sostentamento autonomo, essendo giovane, impiegata come segretaria in uno studio professionale ed avendo la proprietà esclusiva di un appartamento in Verona via Giuliari (cfr. doc. 5), produttivo di reddito in quanto dato in locazione;
viii) che, quanto al contributo al mantenimento del figlio, egli si è offerto di corrispondere alla controparte € 1.500,00 mensili oltre al 50% spese straordinarie;
ix) che, nel tempo, le proprie condizioni economiche sono peggiorate, tenuto conto che, da quando ha cominciato a militare in una squadra di serie B, il reddito è
diminuito da € 750.000 annui (Hellas Verona) a € 200.000 (doc.ti 9-10); x) che
Per l'8/11/14 sono nate le sue due figlie e ) dalla nuova compagna (doc. 11), Per_4
che non lavora. Su tali presupposti ha chiesto: a) pronunciarsi il divorzio;
b) disporsi l'affido condiviso del figlio con collocamento presso la madre e l'attivazione dei
Servizi sociali;
c) regolamentarsi le visite paterne a weekend alternati con due giorni infrasettimanali in caso di residenza paterna nella stessa città del minore;
d) disporsi il contributo paterno al mantenimento del figlio in € 1.500,00 + 50% delle spese pagina 6 di 21 straordinarie;
e) disporsi nessun assegno divorzile in favore della moglie poiché
economicamente indipendente;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta della moglie resistente, con la quale la stessa ha fermamente contestato gli assunti attorei e dedotto: i) che il marito ricorrente non ha ottemperato agli obblighi di discovery documentale in ordine alla propria situazione reddituale/patrimoniale, avendo prodotto in causa solo i contratti con le società di calcio ma non l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge;
ii) che, avendo il ricorrente spesso militato in squadre di serie A con ingaggi elevati, può presumersi che abbia accumulato ingenti risparmi;
iii) che ella non lavora, non ha reddito (e quindi non presenta la dichiarazione dei redditi) perché in costanza di matrimonio i coniugi avevano deciso che lei non lavorasse e seguisse il figlio, date le elevate entrate del marito;
iv) che, dopo la separazione, la gestione del figlio è gravata integralmente su di lei, che perciò non ha potuto lavorare né promuovere la propria carriera;
v) di essere proprietaria di un appartamento a Verona via Giuliari, acquistato nel 2009, da cui ricava un affitto di € 500 mensili (doc. 6), ma del quale paga anche €
850,00 annui a titolo di IMU e spese condominiali, sicché la rendita di fatto ridotta a €
430 mensili;
vi) che vive in affitto con il figlio in una casa ove paga un canone di locazione di € 700,00 (doc. 7) oltre a spese condominiali;
vii) di essere titolare di un conto corrente BMP con saldo a maggio 2018 di € 17.333 (doc. 8) e di un deposito amministrato BPM con saldo a maggio 2018 di € 60.871,00 (doc. 8). Su tali presupposti ha chiesto: a) la pronuncia del divorzio;
b) l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso di sé; b) la regolamentazione delle visite paterne a weekend alternati;
c) il contributo paterno al mantenimento del figlio per pagina 7 di 21 €8.000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) un assegno divorzile in proprio favore di € 5000,00 mensili;
osservato che, all'udienza presidenziale del 20/06/18, sono state confermate le condizioni di separazione (contributo paterno al mantenimento del figlio per €
3.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
contributo del marito al mantenimento della moglie per € 3.000,00 mensili) e conferito incarico ai SS per accertare le capacità genitoriali delle parti, con coinvolgimento del servizio
NPII per la valutazione psicologica del minore;
rilevato che, in data 29/01/19, è stata pronunciata la sentenza sullo status di divorzio e, con ordinanza di rimessione in istruttoria in pari data, il collegio,
acquisita la prova della contrazione reddituale del ricorrente (che ha prodotto buste paga con nota dep. 25/10/18 sub doc. 14 da € 33.000 mensili a €
13.000 mensili) e sul presupposto della breve durata del matrimonio, della piena capacità lavorativa della moglie (classe 1984) e del fatto che il ricorrente ha avuto due figlie dalla nuova compagna, ha disposto l'elisione dell'assegno di mantenimento della moglie;
osservato che, con nota dep. 11/05/20, il ricorrente ha prodotto in causa un
CD (cfr. doc. 41), recante la trascrizione dei violenti litigi tra madre e figlio registrati da una vicina di casa2, da cui si è aperto, per la denuncia della vicina pagina 8 di 21 stessa, un procedimento penale per abuso dei mezzi di correzione, poi archiviato (vedi archiviazione nota resistente dep. 14/12/21);
rilevato che, all'udienza del 22/05/20, è stato conferito incarico peritale alla
CT Dr.ssa la quale, in corso di lavori peritali, con nota dep. Per_5
08/07/20, ha depositato una relazione interlocutoria, in cui ha descritto i colloqui avuti con il minore dopo l'emersione delle condotte violente della madre e lo stato di profonda prostrazione del minore, suggerendo sin da quel momento l'inversione del collocamento del minore dalla residenza materna a quella paterna;
osservato, pertanto, che, con ordinanza dep. 12/08/20, il giudice, accogliendo l'indicazione peritale, ha invertito il collocamento del minore dalla residenza materna a quella paterna in via provvisoria e urgente, evidenziando la sofferenza del minore rispetto alla situazione familiare e valorizzando i lati positivi della permanenza del minore presso il padre durante le vacanze dell'estate 2020 (provvedimento, poi, reclamato dalla resistente innanzi al collegio, che, con decreto 01/09/20 ha dichiarato inammissibile il reclamo);
pagina 9 di 21 osservato che in data 19/12/20 è stata depositata la Relazione definitiva della
CT Dr.ssa che ha suggerito il temporaneo affido esclusivo del Per_6
minore al padre, evidenziando: i) l'estrema sofferenza del ragazzo, pur Per_7
scevro da psicopatologie, ed il suo grande senso di colpa nel pensare di essere l'unico responsabile delle dinamiche conflittuali tra i genitori;
ii) che la madre resistente presenta una personalità emotivamente instabile, caratterizzata da una chiara tendenza ad agire impulsivamente, senza tener conto delle conseguenze;
che ella presenta un'affettività imprevedibile ed umorale ed una incapacità a controllare le esplosioni comportamentali;
che la stessa ha mostrato una tendenza ad un comportamento litigioso e ad entrare in conflitto con gli altri, specialmente quando le sue azioni impulsive vengono contrastate, sì da evidenziare: a) il “…comportamento
diseducativo della madre che, anteponendo i propri bisogni a quelli del figlio (forse il
suo desiderio di mantenere e salvare con lui uno spazio intimo e privato), pone
davanti ad un conflitto di lealtà e all'aggravamento dei suoi sensi di colpa” Per_1
(cfr. CT, pag. 43); b) che “Le competenze genitoriali della sig.ra se CP_1
possono essere considerate adeguate in merito ad un accudimento materiale del
figlio, certo appaiono inadeguate in una visione più ampia, non essendo in grado, con
il suo atteggiamento impulsivo e disreattivo, di occuparsi responsabilmente della
crescita morale e psicologica del figlio” (cfr. CT, pag. 44) ; iii) che il padre presenta una personalità adeguatamente strutturata, appare sufficientemente costruttivo e capace di porsi all'ascolto dei bisogni del figlio e di svolgere in modo adeguato il suo ruolo genitoriale (cfr. CT dep. 19/12/20);
rilevato che il Tribunale, con ordinanza dep. 02/02/21, ha: a) confermato il collocamento del minore presso il padre, in favore del quale ha disposto l'affido esclusivo del ragazzo;
b) revocato, per l'effetto, il contributo paterno al pagina 10 di 21 mantenimento del minore a suo tempo stabilito a favore della madre;
c)
disposto visite materne protette con la supervisione dei Servizi sociali di
Bolzano;
rilevato che, in data 30/06/21, è stata depositata la Relazione dei SS di
Bolzano, con la quale gli operatori, evidenziata la permanenza di marcatissima conflittualità tra i genitori, hanno attivato le visite materne protette e sospeso i contatti telefonici tra madre e minore, sostituendoli con videochiamate protette alla presenza di operatore, e suggerito l'estensione delle visite protette anche ad incontri esterni, con l'attivazione di un supporto alla genitorialità di entrambi i genitori;
osservato che in data 08/11/21, è stata depositata la Relazione di monitoraggio della CT Dr.ssa che ha evidenziato: i) il raggiungimento Per_6
da parte del minore collocato presso il padre di una situazione di serenità, pur evidenziando il senso di mancanza provato dal minore nei confronti della madre;
ii)
l'estrema sofferenza della madre successivamente all'inversione di collocamento del figlio, dopo 12 anni di convivenza con lui;
iii) che la madre, che non ha in alcun modo riconosciuto la proprie responsabilità né in alcun modo accettato l'inversione di collocamento, si è mostrata scarsamente collaborativa e si è dichiarata ella stessa non pronta a riprendere visite più ampie ed autonome nei confronti del figlio,
mostrandosi refrattaria agli incontri concordati e iniziando a disertarli;
rilevato che, sui detti presupposti, la CT ha concluso affermando che non sussistono le condizioni per un cambiamento del modulo di collocamento del minore, che è, quindi, rimasto collocato definitivamente presso il padre;
pagina 11 di 21 osservato che, in data 11/03/22, è stata depositata la Relazione dei Servizi
sociali, che hanno evidenziato che, a fronte della sempre crescente insofferenza materna ai limiti imposti dalle visite protette, hanno sospeso i contatti telefonici liberi tra la madre e il figlio, non senza precisare che “Il
Servizio scrivente ha inoltre rinnovato la disponibilità a sostenere la signora
nel suo percorso, anche con un progetto di sostegno alla CP_1
genitorialità, che lei ha in passato rifiutato”;
osservato che, all'udienza del 17/05/22, si è proceduto alla audizione del minore , che ha riferito al giudice di stare bene presso il padre ma di Per_1
sentire moltissimo la mancanza di sua madre, soffendo anche molto i meccanismi protettivi e temporizzati delle visite materne alla presenza di operatore dei SS;
osservato che, con segnalazione dep. 29/06/22, il Servizio Sociale incaricato ha segnalato la completa e perdurante mancanza di collaborazione della sig.ra che non si era più presentata agli incontri, ed ha: i) CP_1
evidenziato che “La collaborazione con la signora risulta essere CP_1
molto fragile e faticosa per questa. La signora sembra faticare non solo a
garantire la sua presenza agli incontri con il figlio, ma anche nel partecipare ad
una progettualitá condivisa con il Servizio Sociale. Questa presenza
altalenante si ritiene possa essere pregiudizievole per un sano sviluppo del
minore”; ii) segnalato il contegno della resistente, la quale, pur in seno ad incarico ai Servizi funzionale anche a far emergere ed implementare le proprie competenze genitoriali, ha prima assunto un atteggiamento provocatorio e pagina 12 di 21 oppositivo, e poi disertato gli incontri senza spiegazioni, concludendo che “…il
Servizio scrivente non è in grado di fornire chiare informazioni rispetto allo
stato di benessere/malessere della signora né alle intenzioni della CP_1
stessa rispetto i futuri incontri con il figlio”; iii) proposto, quali possibili strumenti di prosecuzione del monitoraggio, “presa in carico della signora
dal Servizio Sociale di Verona;
• sostegno psicologico della signora CP_1
• sostegno psicologico del minore;
• attivazione di un CP_1 Per_1
progetto individualizzato per il minore presso il centro diurno Ulisse”; Per_1
rilevato che, successivamente, si sono avuti plurimi depositi di Relazioni
integrative dei SS incaricati (cfr. Relazioni dep. 26/07/22, 06/09/22 e
15/09/22), con le quali gli operatori si sono detti molto allarmati dai comportamenti della madre, che continuava a mostrarsi del tutto incapace di rispettare gli accordi e il decisum del collegio e contattava il minore fuori da orari e tempi stabiliti dai SS, ed hanno riferito che lo stesso minore, ad un certo punto, preoccupato dalle intemperanze materne, ha chiesto di sospendere gli incontri con la madre nella consapevolezza che ella non si sarebbe attenuta alle indicazioni dei SS;
osservato, infine, che, con comunicazione dei SS dep. 03/08/23, gli operatori hanno dato atto che il ricorrente si è trasferito ad Olbia con la famiglia ed il minore, interrompendo ogni contatto con i servizi sociali;
così riepilogate le contrapposte posizioni delle parti e i principali snodi della presente vicenda processuale;
pagina 13 di 21 ritenuto, quanto all'affidamento del minore , che, a fronte di tutte le Per_1
risultanze di causa, cristallizzate sia nella relazione della CT Dr.ssa Per_6
che nelle plurime Relazioni depositate dai Servizi sociali, debba essere confermato l'affido esclusivo del minore al padre collocatario, tenuto Per_1
conto che l'accertamento in causa della personalità emotivamente instabile della madre, della sua chiara tendenza ad agire impulsivamente e della sua incapacità di rispettare le regole poste a tutela del figlio minore, autorizza un giudizio di generale inadeguatezza materna nella gestione del figlio, si dà
consentire di ritenere che l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori sarebbe misura complessivamente pregiudizievole per il minore, che oggi ha trovato serenità e punti fermi di vita nel collocamento presso il padre e la nuova famiglia di questo;
osservato, pertanto, che nella specie, trova piena applicazione il principio di diritto secondo cui alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 23333 del 01/08/23), emergendo nella presentre causa sia elementi di certa adeguatezza genitoriale del Sig. , Pt_1
come segnalato da CT e SS , che forti elementi di inadeguatezza genitoriale della Sig.ra parimenti emergenti dalle relazioni specialistiche in atti;
CP_1
pagina 14 di 21 passando, a questo punto, alla domanda formulata dalla moglie di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile a carico del marito e ritenuto che non ne sussistano i presupposti;
ritenuto che, a tale riguardo, sia opportuno richiamare anche nella presente sede il contenuto dell'ordinanza collegiale dep. 29/01/19 per la rimessione in istruttoria della causa dopo la pronuncia sullo status di divorzio, nella quale, in considerazione degli sviluppi in pejus della carriera del ricorrente (che nel tempo ha cessato di giocare nei club di serie A, passando a squadre di serie
B), è stata disposta l'elisione del contributo del marito al mantenimento della moglie, osservando:
“… che dalle buste paga prodotte si rileva un reddito netto quasi dimezzato
rispetto a quello valutato nella sentenza del 4.6.2018 (il cui parametro di
riferimento erano 33.000,00 euro mensili netti) mentre attualmente risultano
circa 13.000,00 euro a luglio 2018, circa 17.000 euro ad agosto 2018, circa
16.000 a settembre 2018, ragione per la quale sussistono i presupposti per
rideterminare l'assegno a favore della resistente come individuato in sede di
udienza presidenziale, che confermava le condizioni di separazione della
sentenza pronunciata circa 15 giorni prima;
che, il matrimonio ha avuto breve durata, tenuto conto che è stato celebrato
nel 2010 ed il ricorso per separazione è stato presentato nel 2012;
che parte resistente è una donna giovane e che ha una capacità lavorativa
che aveva messo a frutto in passato e che non vi sono ragioni ostative a che
metta nuovamente a frutto;
pagina 15 di 21 che, alla luce della netta riduzione delle entrate del ricorrente e delle ulteriori
ragioni indicate, sussistano i presupposti per elidere l'assegno di
mantenimento previsto a favore della moglie a far data dal mese di ottobre
2018;” (cfr. ordinanza collegiale dep. 29/01/19);
osservato che, dalla documentazione prodotta in atti da parte ricorrente
(dichiarazioni dei redditi sub doc.ti 28-30 e 534; buste paga sub doc.ti 14, 16,
18 e 52; investimenti e portafoglio finanziario sub doc. 32), risulta evidente come il reddito del ricorrente si sia significativamente contratto nel corso dell'ultimo triennio, a seguito degli sviluppi della sua carriera in ambito sportivo-calcistico (da giocatore in club di serie A a giocatore in squadre di serie B ad allenatore e secondo allenatore di squadre minori);
rilevato, in tale prospettiva, che il ricorrente ha nel tempo dovuto far fronte, a reddito ridotto5, al pagamento della rata del mutuo a suo tempo acceso per l'acquisto della casa (€ 4.000 mensili - cfr. doc. 33), del canone dell'appartamento in cui viveva al tempo (€ 850,00 - cfr. contratto sub doc. 13)
e delle ulteriori spese per il mantenimento di sé e della sua nuova famiglia
(composta dalla compagna e dalle due figlie, tuttora infradodicenni, oltre che del figlio minore ); Per_1
pagina 16 di 21 rilevato, quanto alla posizione della moglie resistente, che, a sostegno della sua piena capacità lavorativa già evidenziata dal Tribunale nel 2019, in comparsa conclusionale viene dato atto che la resistente - che già in precedenza aveva prestato attività lavorativa di segreteria presso uno studio professionale - ha iniziato la frequentazione di un corso professionale per diventare estetista;
osservato, poi, che è pacifico in causa che la resistente ha la piena proprietà
di un appartamento a Verona via Giuliari, acquistato nel 2009, che già nel
2018 risultava messo a reddito attraverso locazione a terzi (cfr. doc. 6), così
rappresentando per la resistente una sicura entrata reddituale o, comunque,
un cespite patrimoniale suscettibile di realizzo economico;
rilevato, poi, che la resistente ha percepito dal ricorrente, a far data dai provvedimenti assunti nella fase presidenziale del giudizio di separazione
(dicembre 2012) fino al gennaio 2019, circa € 150.000,00 per il proprio mantenimento (oltre all'importo percepito a titolo di contributo per il figlio per € 3.500,00 mensili dal 2013 al 2019 per ulteriori € 290.000,00), Per_1
sicché ella ha introitato complessivamente somme molto importanti, che può
presumersi abbia almeno parzialmente investito o risparmiato;
rilevato, poi, che la stessa resistente, in comparsa conclusionale, ha del tutto abbandonato qualsiasi allegazione a supporto dell'originaria domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore, nell'evidente considerazione del venir meno dei presupposti di tale contribuzione a carico del marito, anche in ragione della breve durata dell'unione matrimoniale pagina 17 di 21 (matrimonio celebrato nel 2010; ricorso per separazione presentato nel 2012;
sentenza sullo status di separazione pronunciata nel 2016; sentenza definitiva di separazione nel 2018) e delle somme già complessivamente incamerate per tutta la durata del giudizio di separazione, sino alla fase presidenziale del presente giudizio di divorzio;
ritenuto, pertanto, che debba essere disposto che nessun assegno divorzile spetta alla moglie resistente;
osservato, quanto al mantenimento economico del minore, che vada innanzitutto confermato il mantenimento diretto da parte del padre affidatario esclusivo, certamente in grado di provvedervi pur alla luce della contrazione reddituale dimostrata in corso di causa;
ritenuto necessario evidenziare, a tale riguardo, che, a differenza di quanto fatto dalla resistente (che ha ottemperato ai propri obblighi di produzione documentale in materia reddituale/patrimoniale), il ricorrente non ha integralmente ottemperato ai doveri di leale discovery documentale circa la propria situazione reddituale/patrimoniale, tenuto conto che, nonostante gli inviti impartiti dal giudice (cfr., da ultimo, verbale dell'udienza del 02/02/21),
non ha mai depositato in causa né l'elenco dei conti correnti accesi a proprio nome, né alcun estratto di conto corrente, tradendo la volontà di non fare piena luce sulla propria effettiva, autentica capacità di spesa e di fatto impedendo al giudice di valutare compiutamente la sua generale consistenza finanziaria, anche rispetto all'eventuale presenza di risparmi;
pagina 18 di 21 ritenuto, pertanto, che possa presumersi una situazione finanziaria del ricorrente (valori mobiliari, depositi su conti correnti, etc.) superiore alla sua capacità puramente reddituale, sì da giustificare che l'onere di mantenimento economico del figlio minore sia posto a carico del ricorrente in misura ampiamente superiore al contributo materno;
osservato, quanto all'individuazione della misura di contribuzione da parte della madre, che:
i) permane certamente tra le parti un significativo squilibrio reddituale,
determinato dall'assenza in capo alla resistente, pur dotata di capacità
lavorativa piena, di una sistemazione lavorativa stabilizzata idonea a produrre uno stabile reddito da lavoro;
ii) dagli estratti del conto corrente bancario intestato alla resistente e prodotti in causa (cfr. doc.ti 9; 14; 21), emerge che la stessa, successivamente alla separazione dal ricorrente, registrava sul conto esclusivamente gli accrediti relativi agli importi posti a carico del marito per la contribuzione al mantenimento di moglie e prole e quelli relativi ai canoni di locazione percepiti dall'inquilino della casa di via Giuliari in Verona;
iii) le somme esistenti sul dossier titoli intestato alla resistente alla data del
30/06/19 (€ 65.338,12, cfr. doc. 22) costituiscono risparmi/accantonamenti certamente utilizzati dalle resistente per automantenersi successivamente all'elisione del contributo al suo mantenimento originariamente posto a carico del marito, disposta con ordinanza collegiale dep. 29/01/19;
pagina 19 di 21 iv) l'unica fonte di reddito stabile per la resistente deriva dalla locazione a terzi dell'immobile in Verona via Giuliari, per € 550,00 circa mensili;
ritenuto, pertanto, che risulti equo stabilire a carico della madre resistente un contributo al mantenimento del figlio di € 100,00 mensili, rivalutabili Per_1
annualmente in base all'indice Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie;
osservato, quanto alle spese di lite, che, a fronte dell'assenza di soccombenza
stricto sensu in ragione della natura 'necessaria' della pronuncia di divorzio,
può dichiararsene la compensazione nella misura di 1/3, con condanna della madre resistente prevalentemente soccombente (su assegno divorzile e affidamento/collocamento del minore) a rifondere alla controparte i residui 2/3,
che si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori medi del D.M. 55/14,
e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminato) e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria al 100%);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza n. 174 del 29/01/19
con cui è stato pronunciato il divorzio tra le parti:
così dispone:
1) conferma l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, presso Per_1
il quale il ragazzo continuerà ad essere collocato;
2) dispone che le visite materne si svolgano esclusivamente previo accordo con il padre affidatario esclusivo;
pagina 20 di 21 3) dispone il mantenimento diretto del minore a carico del padre, oltre al 70%
delle spese straordinarie;
4) pone a carico della madre resistente l'obbligo di versare un contributo al mantenimento del figlio minore pari a € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi al padre ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 30% delle spese straordinarie;
5) dispone che nessun assegno divorzile è dovuto alla moglie resistente;
6) dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di 1/3,
con condanna di parte resistente a rifondere alla controparte i residui 2/3, che liquida in € 5.000,00 per compensi e € 65,00 per spese, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
7) pone definitivamente a carico della madre resistente i 2/3 del costo di CT.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 06/02/24
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In corso di causa, è poi emerso che il ricorrente, nel tempo, è stato spostato al
Perugia Calcio intorno al 2020, poi a Bolzano nel 2021, prima come giocatore poi come secondo allenatore, ed infine che egli si è trasferito ad Olbia con la nuova famiglia ed il minore , interrompendo ogni contatto con i servizi sociali. Per_1 2 Con l'istanza di cui alla detta nota, il ricorrente ha rappresentato fatti molto gravi, segnalatigli da una vicina di casa della Sig.ra secondo cui era CP_1 Per_1 continuamente oggetto di urla, parolacce e offese irripetibili, umiliazioni e financo di bestemmie da parte della madre.In seguito, con nota dep. 27/05/20, il difensore del marito ha segnalato ulteriori intemperanze della Sig.ra tramite il deposito di CP_1 file audio da cui si evinceva che la madre aveva di nuovo pesantemente inveito contro il bambino poco prima dell'inizio delle operazioni peritali. 3 Sul seguente quesito: “Il CT, esaminati gli atti ed i documenti di causa, ascoltato il CD nel contraddittorio delle parti, ascoltato il minore, compiuti i necessari accertamenti specialistici, acquisite le documentazioni rilevanti dei precedenti giudizi (CT e relazioni dei Servizi) tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui all'art. 194, 2° comma c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c. , eventualmente avvalendosi – se ritenuta indispensabile, e non compresa nelle proprie competenze – della collaborazione di altri specialisti dica:
A) tenuto conto del preminente interesse del minore e valutato ogni possibile profilo in relazione alla situazione dello stesso (scolastica, di ambientamento, di frequentazione ecc.) e delle parti (lavorative, ecc.) quale sia il collocamento più idoneo a tutelare il suo benessere, sia in via transitoria che definitiva e quale sia il regime di visita e di frequentazione più consono a garantire il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva avendo sempre come parametro determinante il preminente interesse dello stesso;
B) valuti la capacità genitoriale delle parti e la residua capacità di interrelazione delle stesse nel comune ruolo genitoriale;
4 Sub doc. 53 attoreo, si veda la dichiarazione dei redditi 2021 per l'anno fiscale 2020 del ricorrente dalla quale emerge un reddito annuo complessivo lordo di € 69.049,00 (rigo RN1). 5 La contrazione reddituale è proseguita a fronte sia del sopravvenuto fallimento della società Foggia Calcio, che ha comportato che il ricorrente non percepisse stipendio dal febbraio 2019 (cfr. docc. 34-36), sia del successivo acquisto del ricorrente da parte del Cosenza Calcio S.r.l. con una drastica diminuzione del proprio compenso, pari ad
€ 72.500,00 annui (cfr. doc. 27), che è reddito che ha reso certamente difficoltoso al ricorrente anche lo stesso versamento del contributo al mantenimento del figlio all'epoca stabilito a suo carico dal Tribunale.
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