Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01051/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00676/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2025, proposto da
RH NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Discepolo e Lara Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per
accertare e dichiarare che il Comune di Ancona ha omesso di esaminare l'istanza del ricorrente in data 30/5/2025, più volte reiterata, con la quale è stato chiesto di intervenire in relazione allo stato dei luoghi indicati in narrativa a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, prescrivendo al Comune di Ancona di adottare i provvedimenti di sua competenza entro il termine che verrà ritenuto congruo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con memoria depositata in data 28/11/2025 il ricorrente concorda con la difesa dell’amministrazione secondo cui le iniziative del Comune, nel senso auspicato in ricorso, hanno determinato la cessazione della materia del contendere o comunque l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Parte ricorrente insiste, tuttavia, per la rifusione delle spese di giudizio.
Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.
In applicazione del principio di soccombenza virtuale, le spese di giudizio non possono essere liquidate in favore del ricorrente poiché risulta condivisibile l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dal Comune sul rilievo che, con questa azione giudiziaria, il ricorrente invoca la tutela di un proprio diritto soggettivo di proprietà, considerato minacciato da possibili danni provocati da omessi interventi manutentivi della proprietà pubblica.
Secondo l’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, il ricorso avverso il silenzio rifiuto è esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l'interessato ha titolo a chiedere l'accertamento del diritto al giudice competente, vale a dire al giudice ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva (cfr., tra tante, TAR Lazio, Roma, Sez. II-quater, n. 1419/2011; id. Sez. I-ter, n. 123/2019; n. 1994/2019; n. 8153/2019; n. 11750/2020; n. 10986/2021; id. Sez. V-bis, n. 7515/2022, n. 13426/2022, n. 13676/2022, n. 14123/2022).
Il Collegio rileva comunque ragioni equitative per disporre la compensazione. Il contributo unificato resta a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Anastasi, Presidente
AN RI, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RI | CO Anastasi |
IL SEGRETARIO