Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 864 /2023
All'udienza del 04/03/2025 innanzi al GOT dott. Marcello Bellomo alle ore 11.10 sono presenti per parte attrice l'Avv. BARRACCO MARIO sostituito dall'avv. A. Aloia e per parte convenuta l'Avv. INCARDONA CARMELO sostituito dall'avv. Angelo Vita.
L'avv. Aloia conclude come da atto di opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per Contr difetto di prova nella pretesa di Si oppone a qualsivoglia pretesa istruttoria di controparte atteso che all'udienza del 06.02.2025 nessuno è comparso con maturazione delle decadenze dall'attività istruttoria. Il tutto con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L'avv. Vita insite in quanto già in atti dedotto chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo ed insiste nell'istanza istruttoria dedotta nella comparsa del 31.01.2025.
I procuratori discutono la causa illustrando le rispettive argomentazioni e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo per il caso in cui la causa dovesse essere decisa.
Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio. Riaperto il verbale alle ore 15.50 decide la causa depositando la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 864 /2023 R.G.A.C.C. oggetto: Somministrazione vertente tra
c.f. e p.iva , con sede in Marsala nella via Sirto n. 65/C, in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante , c.f. , Parte_2 C.F._1
nata a Campobello di Mazara il [...], in [...] con l'avv. Mario Barracco del Foro di
Marsala, attrice opponente
Nei confronti di
e c.f. e p. iva , con sede a Roma in Via Bartolomeo Marliano CP_2 CP_3 P.IVA_2
n.12, in persona dell'Amministratore Unico C.F. nata a CP_4 C.F._2
Castellamare di Stabia (NA) il 10.05.1985 in giudizio con l'avv. Carmelo Incardona, giusta procura in atti, convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la controversia come da verbale che precede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificata, parte attrice proponeva formale opposizione avvero “il decreto ingiuntivo n. 134/2023, emesso in data 09.03.2023 dal Tribunale di Marsala, …, nell'ambito del procedimento R.G. n. 130/2023, con il quale veniva ingiunto alla società
[...] di pagare in favore della società la somma di €. 7.550,19” oltre Pt_1 Controparte_5
accessori e spese dovuta a fronte del mancato pagamento delle fatture indicate nel ricorso.
Eccepiva parte attrice la “anomalia dei consumi” in quanto “superiori a quelli effettivi … di certo (da) imputarsi ad un mal funzionamento dei contatori istallati nelle sedi operative della società”; la mancanza in atti dei “contratti di somministrazione relativi alla fornitura di energia elettrica in viale Isonzo in Marsala e di gas metano in via Sirtori in Marsala”.
Chiedeva pertanto al Tribunale di “In via preliminare: - revocare il d.i. opposto per il mancato esperimento della procedura di conciliazione prevista per legge In via principale: − revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo n.
134/2023, emesso dal Tribunale di Marsala, perché infondato in fatto e in diritto.− Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Si costituiva la società convenuta la quale contestava quanto dedotto ed eccepito da parte attrice, evidenziava che mai il cliente aveva lamentato il malfunzionamento dei contatori e chiedeva “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Marsala, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento della spiegata domanda, rigettare l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n.134/2023, emesso dal Tribunale di Marsala, per le motivazioni sopradescritte, e per l'effetto confermare e dichiarare esecutivo l'impugnato Decreto Ingiuntivo, condannare la controparte alle spese, competenze e onorari di giudizio tenendo conto, nella determinazione di esse, della temerarietà della lite.”
Instaurato il contraddittorio, il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti.
L'opposizione è infondata.
Va preliminarmente rilevato che nel caso di specie non vi è alcuna contestazione in ordine al fatto storico sotteso al presente giudizio come dedotto in comparsa di costituzione da parte del convenuto.
Non è quindi l'esistenza dei contratti di somministrazione e l'adempimento degli stessi da parte della convenuta.
Ciò posto, appare opportuno evidenziare che in materia de qua debba trovare applicazione in materia di ripartizione dell'onere della prova il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex plurimis di recente Cass. 15328/2018).
E' pacifico che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, secondo i principi generali in tema di onere della prova, grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n.
13533).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13550 del
21/12/1992 (Rv. 480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372) tuttavia dà luogo –come anticipato- ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
5055 del 25/05/1999 (Rv. 526626); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013).
Ciò posto si evidenzia che si rinviene in atti la documentazione a sostegno della pretesa creditoria, in parte già allegata in sede monitoria (contratto del 16.4.2020) in parte depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta (contratto del 21.7.2021, copia con attestazione di conformità delle scritture contabili nelle quali risultano annotate le fatture azionate in via monitoria).
Inoltre, con riferimento all'assenza dei contratti relativi alle utenze di Viale Isonzo (energia elettrica) e Via Sirtori (gas), si rileva che i rispettivi codici PDR (n. IT001E93980266 il primo e n.
00880001569485, il secondo), come indicati nelle relative fatture in atti, sono espressamente indicati nella “istanza di richiesta di rateizzazione della fattura della fornitura energetica” depositata da parte convenuta (all. 6 fascicolo monitorio), recante la sottoscrizione del legale rappresentante della società attrice che nulla in ordine a tale istanza ha rilevato o dedotto
Ne deriva che ove effettivamente mancanti i suddetti contratti, il credito da essi nascente in favore della convenuta è stato comunque espressamente riconosciuto dalla attrice che ne ha chiesto il pagamento dilazionato.
Pure infondata è l'opposizione con riferimento alla eccepita “anomalia dei consumi”
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che “in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito)
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (ex plurimis v. Cass.,
18/10/2023, n. 28984).
La stessa Corte di Cassazione ha tuttavia precisato che “in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore -richiedendone la verifica -e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia). Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cass., 9/1/2020, n. 297; da ultimo, Cass., 10/4/2024, n. 9706; 25542/2024 e in precedenza
Cass. 21/5/2019, n. 13605).
Ebbene nel caso di specie – costituendo il malfunzionamento del misuratore un elemento modificato se non addirittura estintivo della pretesa creditoria azionata in via monitoria- la Pt_3
attrice non ha provato in adesione dei su indicati principi di aver mai contestato detto malfunzionamento né ha comunque dimostrato l'eccedenza di tali consumi rispetto a quelli di altri periodi dell'anno ovvero di eguali periodi di anni pregressi.
Per non dire che la contestazione de qua appare infondata anche in considerazione dell'avvenuta richiesta da parte dell'attrice di pagamento dilazionato del debito, non accompagnata né seguita da alcuna riserva di contestazione dei consumi addebitati.
In definitiva in applicazione del principio sostanziale di buona fede nell'esecuzione del contratto e di quello processuale di vicinanza della prova, la contestazione del funzionamento dei misuratori, eseguita solo dopo che il creditore abbia instaurato apposito giudizio per il recupero del credito vantato e comunque soltanto nel corso del giudizio, non può ritenersi utile al fine di far sorgere in capo al somministrante, l'obbligo di provare la correttezza del funzionamento di detto contatore e ciò a maggiora ragione laddove -come nel caso di specie- vi sia un riconoscimento seppure implicito della correttezza di detta misurazione costituito dalla richiesta di pagamento dilazionato del debito maturato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano visto il DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia come indicato citazione
7.550,19, in considerazione della natura delle questioni giuridiche trattate, dell'attività professionale effettivamente posta in essere nonché della incidenza della stessa sulla posizione della parte, della natura documentale della espletata istruttoria, in complessivi Euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva come per legge se dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa n. 864/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro Pt_1
tempore avverso il decreto ingiuntivo n. 134/2023 reso da questo Tribunale in data 9.3.2023 che pertanto dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Pt_1
favore di parte convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore delle spese del giudizio che liquida in € 5.077,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva come per legge se dovuti.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo