Articolo 2 della Legge 4 novembre 1950, n. 888
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 novembre 1950
Art. 2.
Non puo' essere attribuito ad un medesimo funzionario, anche se componente o segretario di piu' commissioni, un numero di presenze superiori a 15 in ogni mese, esclusa la compensazione tra mesi diversi.
Non sussiste alcun riferimento al limite di cui al precedente comma qualora la retribuzione, dei componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi, sia regolata da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza; e qualora sia regolata con sistema misto, il limite medesimo si applica soltanto per la parte costituita dai gettoni di presenza.
Entrata in vigore il 19 novembre 1950