CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RE PE, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3076/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cittanova - Viale Aldo Moro 89022 Cittanova RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8265 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI 2019
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cittanova - Viale Aldo Moro 89022 Cittanova RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8269 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5477 TASI 2019
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cittanova - Viale Aldo Moro 89022 Cittanova RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8281 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5481 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6257/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte, Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2 proponevano ricorso avverso gli avvisi di accertamento descritti in epigrafe emessi dal Comune di Cittanova, relativi a IMU e TASI per l'anno 2019, per un complessivo valore di causa di €. 2.140,50. Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, eccependo la carente motivazione dei provvedimenti. Eccepiva poi la sussistenza di condizioni che rendono esenti da tassazione i terreni tassati, in quanto concessi da lungo tempo in affitto a Nominativo_3, titolare di impresa agricola, e da quest'ultimo coltivati. Allegava documentazione atta a provare a qualità di imprenditore agricolo dell'affittuario dei terreni e l'asservimento di questi ultimi all'attività di coltivazione svolta. Allegava altresì alcune sentenze emesse da questa A.G. riguardanti analoghe controversie per altre annualità di imposta svoltesi fra le stesse parti e conclusesi favorevolmente per i ricorrenti.
Il Comune di Cittanova si è costituito solo in data 16.10.2025, cioè appena quattro giorni prima della trattazione presente giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato e allegando documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Deduceva, in sisntesi, la piena legittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo motivazionale. Sosteneva poi che l'esenzione invocata non competerebbe in quanto sarebbe richiesto il requisito della proprietà dei terreni condotti a scopo agricolo, mentre nel caso di affitto detta esenzione non spetterebbe.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, diretto all'annullamento in toto dei provvedimenti impugnati, deve essere parzialmente accolto.
Deve infatti preliminarmente evidenziarsi che gli atti impugnati non concernono solo terreni, in ordine ai quali sono stati svolti tutti i mortivi di ricorso, ma anche fabbricati (ad es. quello definito “altro fabbricato” e individuato al foglio 43, part. 614, nonché altri fabbricati, pure ivi ricompresi, che non risultano contemplati nel contratto di affitto depositato da parte ricorrente), pertanto, in relazione ad essi, il ricorso deve essere rigettato.
Diversamente è a dirsi in ordine ai terreni, pur destinati ad aree fabbricabili, che risultano indicati nel contratto di affitto di cui sopra. Parte ricorrente ha doviziosamente quanto esaustivamente documentato sia la qualità di imprenditore agricolo di Nominativo_3 sia la circostanza che i terreni oggetto dell'avviso di accertamento impugnato sono asserviti e utilizzati ai fini dell'attività della sua azienda agricola. Sul punto, peraltro, parte resistente nulla ha obiettato. Pertanto, per come espressamente previsto dalla normativa in materia, opportunamente richiamata dal ricorrente, detti beni andavano ritenuti esenti dall'imposizione, trattandosi di terreni destinati all'attività agricola.
Giova precisare che sul tema in esame (applicazione dell'agevolazione IMU per i terreni agricoli di cui sia proprietario o possessore un coltivatore diretto titolare) la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi con tre pronunce (Cass., Sez. T., 12 maggio 2023, n. 13131; Cass, Sez. T., 23 giugno 2023, n. 18083 e Cass., Nominativo_4, 26 giugno 2023, n. 18181), le quali hanno ricostruito i nuovi e diversi principi (rispetto al regime ICI) desumibili dalla disciplina dell'IMU di cui al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e dai successivi intervenuti normativi (tra cui, per quel che più interessa, l'art. 78-bis della legge 14 agosto 2020, n. 104 e l'art. 1, comma
705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), precisando che:
- «In tema di terreni agricoli […] la disciplina IMU richiama testualmente le definizioni di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 504 del 1992 (ndr. in tema di ICI), ma non anche l'art. 9, né tanto meno l'art. 58 del d.lgs. n. 446 del
1997, in quanto precisa che i soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del d.lgs. n.
504 del 1992, sono individuati, non più in riferimento all'art. 9, comma 1, bensì “nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”»;
- «Ne consegue che, ai fini della qualificazione dei terreni come non edificabili, restano immutati rispetto all'ICI i requisiti oggettivi, quali la persistenza dell'utilizzazione agro-silvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, e quindi la presenza di situazioni avente carattere oggettivo incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area, mentre si modificano i requisiti soggettivi, risultando richiesta la qualifica di coltivatore diretto o IAP desumibile dall'iscrizione nella previdenza agricola, nel senso che hanno diritto alle agevolazioni i soli coltivatori diretti o IAP che ne hanno le caratteristiche ai fini previdenziali […]»; - «Posto che nell'ordinamento manca una nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni fine di legge, il testuale riferimento di cui al comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, all'iscrizione alla previdenza agricola impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all'attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi»;
- «[…] l'art. 78-bis, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020, nell'interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU, nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati, richiede soltanto che gli stessi continuino a svolgere attività in agricoltura con modalità idonee a mantenere l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola;
analogamente l'art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, applicabile retroattivamente ai sensi del comma 1 del citato art.
8-bis, richiede solo che i coadiutori continuino a partecipare attivamente all'impresa del familiare con le modalità dell'abitualità e della prevalenza che costituiscono il presupposto dell'iscrizione»; - «A seguito di tali interventi normativi, chiaramente ispirati dalla volontà del legislatore di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole, per accedere alle agevolazioni IMU prevista per i terreni agricoli è divenuto sufficiente che il soggetto, anche se già pensionato, mantenga l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola, iscrizione che di per sé certifica che lo stesso continua a svolgere attività in agricoltura versando i relativi contributi» (così Cass., Sez. T., 12 maggio 2023, n. 13131, ai cui più Associazione_1 contenuti si rinvia); - «[…] la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce ex lege, oltre alla conduzione dei terreni, l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali» (così
Cass., Sez. T., 26 giugno 2023, n. 18181, resa tra le stesse parti, e Cass., Sez. T, 23 giugno 2023, n. 18083), essendo venuta «[…] meno la necessità altresì della prevalenza del reddito agrario sui redditi provenienti da altre fonti […]» (così Cass., Sez. T, 23 giugno 2023, n. 18083), come desumibile oltre che dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis della legge 14 agosto 2020, n. 104, dagli artt. 13, comma 2
e comma 8-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(che ha previsto l'esenzione dall'imposta per i terreno agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla modo esclusivo,
o anche solo prevalente (nel senso che l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito)» (così, Cass., Nominativo_4, 23 giugno 2023, n. 18083).
7. Alla luce di quanto precede, dunque, le novità della disciplina IMU, ai fini della concessione del beneficio in esame e sino all'introduzione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta previsto dall'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, risiedono nel fatto che il godimento del benefico postula la sola condizione della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti circa l'attività effettivamente svolta e la prevalenza dei redditi, dovendo considerarsi, sotto il primo profilo, che la predetta iscrizione previdenziale Banca_1, per il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo professionale, una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria, circa lo svolgimento di una diretta ed abituale coltivazione del fondo. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 3647 del
07/02/2023 ).
Ne consegue che non essendo stato contestato il requisito soggettivo, risultando accertata la qualifica del possessore dei terreni di imprenditore agricolo professionale, come emerge dalla documentazione allegata da parte ricorrente, comprensiva di posizione contributiva previdenziale, l'esenzione deve essere riconosciuta con conseguente annullamento, in parte qua, dell'avviso impugnato. Non si ritiene possa rilevare, infatti, la circostanza che i terreni non siano di proprietà dell'imprenditore agricolo, richiedendo la legge solo il requisito del possesso e della conduzione di essi da parte di quest'ultimo.
Parte ricorrente ha peraltro prodotto numerose sentenze riguardanti ricorsi proposti per altre annualità, decisioni che hanno accolto i ricorsi con motivazioni analoghe a quelle sopra espresse. Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2 avverso gli avvisi di accertamento descritti in epigrafe emessi dal Comune di Cittanova, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati limitatamente alla parte riguardante la tassazione dei terreni ivi indicati compresi nel contratto di locazione in favore di Nominativo_3. Rigetta, nel resto, il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RE PE, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3076/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cittanova - Viale Aldo Moro 89022 Cittanova RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8265 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI 2019
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cittanova - Viale Aldo Moro 89022 Cittanova RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8269 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5477 TASI 2019
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cittanova - Viale Aldo Moro 89022 Cittanova RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8281 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5481 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6257/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte, Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2 proponevano ricorso avverso gli avvisi di accertamento descritti in epigrafe emessi dal Comune di Cittanova, relativi a IMU e TASI per l'anno 2019, per un complessivo valore di causa di €. 2.140,50. Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, eccependo la carente motivazione dei provvedimenti. Eccepiva poi la sussistenza di condizioni che rendono esenti da tassazione i terreni tassati, in quanto concessi da lungo tempo in affitto a Nominativo_3, titolare di impresa agricola, e da quest'ultimo coltivati. Allegava documentazione atta a provare a qualità di imprenditore agricolo dell'affittuario dei terreni e l'asservimento di questi ultimi all'attività di coltivazione svolta. Allegava altresì alcune sentenze emesse da questa A.G. riguardanti analoghe controversie per altre annualità di imposta svoltesi fra le stesse parti e conclusesi favorevolmente per i ricorrenti.
Il Comune di Cittanova si è costituito solo in data 16.10.2025, cioè appena quattro giorni prima della trattazione presente giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato e allegando documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Deduceva, in sisntesi, la piena legittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo motivazionale. Sosteneva poi che l'esenzione invocata non competerebbe in quanto sarebbe richiesto il requisito della proprietà dei terreni condotti a scopo agricolo, mentre nel caso di affitto detta esenzione non spetterebbe.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, diretto all'annullamento in toto dei provvedimenti impugnati, deve essere parzialmente accolto.
Deve infatti preliminarmente evidenziarsi che gli atti impugnati non concernono solo terreni, in ordine ai quali sono stati svolti tutti i mortivi di ricorso, ma anche fabbricati (ad es. quello definito “altro fabbricato” e individuato al foglio 43, part. 614, nonché altri fabbricati, pure ivi ricompresi, che non risultano contemplati nel contratto di affitto depositato da parte ricorrente), pertanto, in relazione ad essi, il ricorso deve essere rigettato.
Diversamente è a dirsi in ordine ai terreni, pur destinati ad aree fabbricabili, che risultano indicati nel contratto di affitto di cui sopra. Parte ricorrente ha doviziosamente quanto esaustivamente documentato sia la qualità di imprenditore agricolo di Nominativo_3 sia la circostanza che i terreni oggetto dell'avviso di accertamento impugnato sono asserviti e utilizzati ai fini dell'attività della sua azienda agricola. Sul punto, peraltro, parte resistente nulla ha obiettato. Pertanto, per come espressamente previsto dalla normativa in materia, opportunamente richiamata dal ricorrente, detti beni andavano ritenuti esenti dall'imposizione, trattandosi di terreni destinati all'attività agricola.
Giova precisare che sul tema in esame (applicazione dell'agevolazione IMU per i terreni agricoli di cui sia proprietario o possessore un coltivatore diretto titolare) la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi con tre pronunce (Cass., Sez. T., 12 maggio 2023, n. 13131; Cass, Sez. T., 23 giugno 2023, n. 18083 e Cass., Nominativo_4, 26 giugno 2023, n. 18181), le quali hanno ricostruito i nuovi e diversi principi (rispetto al regime ICI) desumibili dalla disciplina dell'IMU di cui al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e dai successivi intervenuti normativi (tra cui, per quel che più interessa, l'art. 78-bis della legge 14 agosto 2020, n. 104 e l'art. 1, comma
705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), precisando che:
- «In tema di terreni agricoli […] la disciplina IMU richiama testualmente le definizioni di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 504 del 1992 (ndr. in tema di ICI), ma non anche l'art. 9, né tanto meno l'art. 58 del d.lgs. n. 446 del
1997, in quanto precisa che i soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del d.lgs. n.
504 del 1992, sono individuati, non più in riferimento all'art. 9, comma 1, bensì “nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”»;
- «Ne consegue che, ai fini della qualificazione dei terreni come non edificabili, restano immutati rispetto all'ICI i requisiti oggettivi, quali la persistenza dell'utilizzazione agro-silvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, e quindi la presenza di situazioni avente carattere oggettivo incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area, mentre si modificano i requisiti soggettivi, risultando richiesta la qualifica di coltivatore diretto o IAP desumibile dall'iscrizione nella previdenza agricola, nel senso che hanno diritto alle agevolazioni i soli coltivatori diretti o IAP che ne hanno le caratteristiche ai fini previdenziali […]»; - «Posto che nell'ordinamento manca una nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni fine di legge, il testuale riferimento di cui al comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, all'iscrizione alla previdenza agricola impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all'attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi»;
- «[…] l'art. 78-bis, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020, nell'interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU, nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati, richiede soltanto che gli stessi continuino a svolgere attività in agricoltura con modalità idonee a mantenere l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola;
analogamente l'art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, applicabile retroattivamente ai sensi del comma 1 del citato art.
8-bis, richiede solo che i coadiutori continuino a partecipare attivamente all'impresa del familiare con le modalità dell'abitualità e della prevalenza che costituiscono il presupposto dell'iscrizione»; - «A seguito di tali interventi normativi, chiaramente ispirati dalla volontà del legislatore di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole, per accedere alle agevolazioni IMU prevista per i terreni agricoli è divenuto sufficiente che il soggetto, anche se già pensionato, mantenga l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola, iscrizione che di per sé certifica che lo stesso continua a svolgere attività in agricoltura versando i relativi contributi» (così Cass., Sez. T., 12 maggio 2023, n. 13131, ai cui più Associazione_1 contenuti si rinvia); - «[…] la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce ex lege, oltre alla conduzione dei terreni, l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali» (così
Cass., Sez. T., 26 giugno 2023, n. 18181, resa tra le stesse parti, e Cass., Sez. T, 23 giugno 2023, n. 18083), essendo venuta «[…] meno la necessità altresì della prevalenza del reddito agrario sui redditi provenienti da altre fonti […]» (così Cass., Sez. T, 23 giugno 2023, n. 18083), come desumibile oltre che dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis della legge 14 agosto 2020, n. 104, dagli artt. 13, comma 2
e comma 8-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(che ha previsto l'esenzione dall'imposta per i terreno agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla modo esclusivo,
o anche solo prevalente (nel senso che l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito)» (così, Cass., Nominativo_4, 23 giugno 2023, n. 18083).
7. Alla luce di quanto precede, dunque, le novità della disciplina IMU, ai fini della concessione del beneficio in esame e sino all'introduzione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta previsto dall'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, risiedono nel fatto che il godimento del benefico postula la sola condizione della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti circa l'attività effettivamente svolta e la prevalenza dei redditi, dovendo considerarsi, sotto il primo profilo, che la predetta iscrizione previdenziale Banca_1, per il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo professionale, una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria, circa lo svolgimento di una diretta ed abituale coltivazione del fondo. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 3647 del
07/02/2023 ).
Ne consegue che non essendo stato contestato il requisito soggettivo, risultando accertata la qualifica del possessore dei terreni di imprenditore agricolo professionale, come emerge dalla documentazione allegata da parte ricorrente, comprensiva di posizione contributiva previdenziale, l'esenzione deve essere riconosciuta con conseguente annullamento, in parte qua, dell'avviso impugnato. Non si ritiene possa rilevare, infatti, la circostanza che i terreni non siano di proprietà dell'imprenditore agricolo, richiedendo la legge solo il requisito del possesso e della conduzione di essi da parte di quest'ultimo.
Parte ricorrente ha peraltro prodotto numerose sentenze riguardanti ricorsi proposti per altre annualità, decisioni che hanno accolto i ricorsi con motivazioni analoghe a quelle sopra espresse. Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2 avverso gli avvisi di accertamento descritti in epigrafe emessi dal Comune di Cittanova, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati limitatamente alla parte riguardante la tassazione dei terreni ivi indicati compresi nel contratto di locazione in favore di Nominativo_3. Rigetta, nel resto, il ricorso. Spese compensate.