Articolo 2 della Legge 24 marzo 1999, n. 90
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 aprile 1999
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data ai trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 del trattato di cui alla lettera a) e dall'articolo 16 del trattato di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.
Entrata in vigore il 15 aprile 1999
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