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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/10/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2694/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da
L'AVV. MASSIMILIANO LO PRESTI C.F.: con studio legale in Catania, C.F._1
via Genova n. 8, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86;
ricorrente contro
CF. in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
resistente in esito all'udienza di discussione a trattazione scritta del 16.9.2025, il presidente delegato con ordinanza del 24.9.2025 ha posto in decisione la causa con riserva del deposito della sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.7.2024 l'avv. AS Lo TI ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 10.7.2024 dal Giudice onorario del settore lavoro, previdenza e assistenza di questo Tribunale con cui gli è stato liquidato l'importo di € 328,00, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività defensionale prestata in favore di , ammesso al patrocino a spese dello Parte_1
nella causa previdenziale avente ad oggetto ripetizione di indebito iscritta al n. 1677/2023 R.G. CP_2
definita con sentenza n.265/2024 del 27.3.2024.
pagina 1 di 3 Ha dedotto l'illegittimità del decreto impugnato per errata determinazione dei compensi in violazione dei parametri tabellari di cui al DM 55/14.
Ha insistito quindi per la liquidazione del compenso nella misura richiesta.
Con decreto del 26.2.2024 il Presidente delegato ha fissato, ex art. 281 decies e ssgg c.p.c., l'udienza del 14.1.2025 per la comparizione delle parti.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata infine rimessa all'udienza a trattazione scritta del
16.9.2025 in esito alla quale è stata assunta in decisione.
Il opposto non si è costituito. CP_1
xxx
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività dell'opposizione che è stata proposta nei termini di rito.
Sempre in limine deve poi dichiararsi la contumacia del , che regolarmente Controparte_1
attinto dalla notifica del ricorso non si è costituito.
Nel merito l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
La causa previdenziale proposta dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato difesa dall'avv.
Lo TI ha pacificamente valore tabellare compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00.
Ne consegue che i valori tariffari di cui al DM 55/14 e succ agg. sono quelle di cui alla tabella 4 per le cause di previdenza.
Considerato che spettano tutte e quattro le fasi per l'attività defensionale svolta i compensi sono i seguenti:
€ 425 per fase studio
€ 425 per fase introduttiva
€ 851 per fase tratt./istr.
€ 919 per fase decisoria
Per un importo totale € 2.610.
Considerato che dalla motivazione delle sentenza emessa a definizione del giudizio si evince che le spese processuali sono state liquidate nei valori tabellari minimi “in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività processuale svolta dalle parti”; che tale è stato il criterio anche per la liquidazione oggetto del decreto opposto;
che non v'è specifica contestazione in ordine alla determinazione nei minimi tabellari;
tutto ciò considerato, l'importo sopra indicato va ridotto ai minimi tabellari, per un complessivo importo di € 1.310,00.
Tenuto conto della dimindiazione di cui all'art. 130 DPR 115/2002 l'importo complessivo da liquidare all'opponente è pari ad € 655,00, oltre accessori.
pagina 2 di 3 Considerata la parziale soccombenza le spese del presente giudizio vanno compensate per metà con conseguente condanna del opposto al pagamento della restante metà da liquidarsi secondo CP_1 dispositivo nei minimi tabellari, avuto riguardo alla semplicità dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 2694/2024 R.G., così provvede: in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, liquida il compenso spettante all'avv.
AS Lo TI per la causale di cui in motivazione in complessivi € 655,00, già dimidiati ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
compensa per metà le spese del giudizio e condanna il al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della restante metà che liquida in complessivi € 228,00 di cui € 165,50 per compensi ed
€ 62,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, il 10.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da
L'AVV. MASSIMILIANO LO PRESTI C.F.: con studio legale in Catania, C.F._1
via Genova n. 8, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86;
ricorrente contro
CF. in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
resistente in esito all'udienza di discussione a trattazione scritta del 16.9.2025, il presidente delegato con ordinanza del 24.9.2025 ha posto in decisione la causa con riserva del deposito della sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.7.2024 l'avv. AS Lo TI ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 10.7.2024 dal Giudice onorario del settore lavoro, previdenza e assistenza di questo Tribunale con cui gli è stato liquidato l'importo di € 328,00, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività defensionale prestata in favore di , ammesso al patrocino a spese dello Parte_1
nella causa previdenziale avente ad oggetto ripetizione di indebito iscritta al n. 1677/2023 R.G. CP_2
definita con sentenza n.265/2024 del 27.3.2024.
pagina 1 di 3 Ha dedotto l'illegittimità del decreto impugnato per errata determinazione dei compensi in violazione dei parametri tabellari di cui al DM 55/14.
Ha insistito quindi per la liquidazione del compenso nella misura richiesta.
Con decreto del 26.2.2024 il Presidente delegato ha fissato, ex art. 281 decies e ssgg c.p.c., l'udienza del 14.1.2025 per la comparizione delle parti.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata infine rimessa all'udienza a trattazione scritta del
16.9.2025 in esito alla quale è stata assunta in decisione.
Il opposto non si è costituito. CP_1
xxx
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività dell'opposizione che è stata proposta nei termini di rito.
Sempre in limine deve poi dichiararsi la contumacia del , che regolarmente Controparte_1
attinto dalla notifica del ricorso non si è costituito.
Nel merito l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
La causa previdenziale proposta dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato difesa dall'avv.
Lo TI ha pacificamente valore tabellare compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00.
Ne consegue che i valori tariffari di cui al DM 55/14 e succ agg. sono quelle di cui alla tabella 4 per le cause di previdenza.
Considerato che spettano tutte e quattro le fasi per l'attività defensionale svolta i compensi sono i seguenti:
€ 425 per fase studio
€ 425 per fase introduttiva
€ 851 per fase tratt./istr.
€ 919 per fase decisoria
Per un importo totale € 2.610.
Considerato che dalla motivazione delle sentenza emessa a definizione del giudizio si evince che le spese processuali sono state liquidate nei valori tabellari minimi “in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività processuale svolta dalle parti”; che tale è stato il criterio anche per la liquidazione oggetto del decreto opposto;
che non v'è specifica contestazione in ordine alla determinazione nei minimi tabellari;
tutto ciò considerato, l'importo sopra indicato va ridotto ai minimi tabellari, per un complessivo importo di € 1.310,00.
Tenuto conto della dimindiazione di cui all'art. 130 DPR 115/2002 l'importo complessivo da liquidare all'opponente è pari ad € 655,00, oltre accessori.
pagina 2 di 3 Considerata la parziale soccombenza le spese del presente giudizio vanno compensate per metà con conseguente condanna del opposto al pagamento della restante metà da liquidarsi secondo CP_1 dispositivo nei minimi tabellari, avuto riguardo alla semplicità dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 2694/2024 R.G., così provvede: in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, liquida il compenso spettante all'avv.
AS Lo TI per la causale di cui in motivazione in complessivi € 655,00, già dimidiati ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
compensa per metà le spese del giudizio e condanna il al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della restante metà che liquida in complessivi € 228,00 di cui € 165,50 per compensi ed
€ 62,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, il 10.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3