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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3973 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3274/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 3274/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione il 18/12/2024 e promosso da:
(P. IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Gherardo Gherardi n. 51/b rappresentata e difesa, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente dagli Avvocati Remo Cordisco del Foro di Vasto, (C.F.
), e Rita Maria Covatta del Foro di Roma, (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Rita Covatta C.F._2
sito in Roma, via Taranto, 2
OPPONENTE contro con sede in Roma, Via Venti Settembre 98/E, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Roma, Via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio dell'avv. Federico Tela, (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata C.F._3
telematicamente
OPPOSTA
OGGETTO: somministrazione – opposizione al decreto ingiuntivo n. 19894/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'On. le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi suesposti:
1 In via Principale:
1. per tutti i suesposti motivi, DICHIARARE nullo e/o inefficace, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto e quindi REVOCARE il medesimo e per l'effetto rigettare tutte le domande della società con tutte le conseguenze di Controparte_1 legge;
In subordine: In subordine:
2. ACCERTARE la minor somma dovuta alla luce delle esposizioni difensive, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio all'uopo disposta;
In via riconvenzionale:
3. CONDANNARE la società (Cod. Fisc.: Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. al P.IVA_2 Controparte_2 pagamento di
€ 260.000,00 (euro duecentosessantamila,00) o di altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per i danni derivati alla società New Energy Gas & Luce s.r.l. dagli inadempimenti della ricorrente come esposto in narrativa.
CONDANNARE, in ogni caso, la parte soccombente, al pagamento delle spese e competenze di giudizio Si insiste, infine, sull'ammissione dei mezzi istruttori così come articolato in sede di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.”
per l'opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito: a) rigettare l'opposizione e tutte le eccezioni e le domande anche riconvenzionali proposte dalla già Parte_1 Controparte_3
In subordine:
b) condannare la già a pagare in Parte_1 Controparte_3 favore della l'importo di Euro 59.138,36, ovvero quella diverso ritenuta Controparte_1 di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio e condanna del
[...]
già per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Parte_1 Controparte_3 In via istruttoria si chiede, ove ritenuto necessario, l'ammissione delle prove orali e dell'ordine di esibizione contenuti nella 2° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 15/11/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 19894/2021,
N.R.G. 59580/2021, con cui ingiungeva alla in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 59.138,36, oltre ad interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento, a titolo di residuo del corrispettivo dovuto in virtù del contratto di somministrazione di energia elettrica inter partes stipulato il 28/4/2021, relativamente alla fattura n. E2850, al netto del deposito cauzionale escusso.
2. Con atto di citazione notificato in data 23/12/2021 la in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
2 persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione Controparte_1
al decreto ingiuntivo n. 19894/2021, N.R.G. 59580/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma in data 15/11/2021, chiedendone la revoca.
L'opponente contestava l'avversa pretesa, eccependo la mancanza di idonea prova scritta del credito azionato dall'ingiungente. Chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni, esponendo che era stato originariamente fissato il deposito cauzionale di € 200.000,00 a carico dell'odierna opponente, ma che all'invio del flusso di switch
(cambio di società di vendita al cliente finale) avvenuto nei giorni successivi alla sottoscrizione del contratto la aveva preteso un'integrazione del deposito cauzionale di Controparte_1
ulteriori € 80.000,00 e, stante l'approssimarsi dell'ultimo giorno utile per effettuare gli switch
(10/5/2021), affinché la fornitura avesse inizio il 1°/6/2021, l'odierna opponente aveva versato tale ulteriore somma, ma, alla data d'inizio della fornitura, deduceva di aver constatato che non tutti i POD inviati alla controparte erano entrati in regolare fornitura.
L'opponente rappresentava, inoltre, di aver subito un grave danno alla propria immagine a causa della comunicazione ricevuta il 7/7/2021, del seguente tenore: “la presente per comunicare
[... l'avvenuta risoluzione del contratto di trasporto tra la società di distribuzione
(P.IVA ) e l' - P. IVA Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
(DP2445), al quale risultate abbinati in RCU come venditore, con decorrenza P.IVA_2
06/07/2021, per inadempienza dell'utente nei confronti del distributore. Sulla base di quanto previsto dalla deliberazione del 11 Febbraio 2020 37/2020/R/EEL, che modifica ed aggiorna il
TIMOE (Allegato A alla Delibera 29 maggio 2015 258/2015/R/com) i servizi di ultima istanza per i punti per i quali risulta UDD, saranno attivati con decorrenza Controparte_5
07/07/2021”, cui era seguita la perdita dei POD.
3. Con comparsa del 26/5/2022 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta contestava le avverse eccezioni, evidenziando che la controparte si era resa più volte inadempiente alle proprie obbligazioni di pagamento, non avendo provveduto neppure al versamento della fattura n. E2440 del 12/7/2021 dell'importo di € 179.006,39, di talché la
[...]
con la nota a messo pec del 5/8/2021, aveva comunicato l'avvenuta Controparte_1
compensazione dell'importo di € 179.006,39, riportato in tale fattura, con parte del deposito cauzionale a suo tempo versato, senza peraltro ricevere alcun riscontro. Esponeva, inoltre, che la si era resa morosa anche nel pagamento della fattura E2850 del Controparte_3
3 16/8/2021 di € 160.131,97, pertanto l'opposta aveva escusso il residuo dell'importo cauzionale versato dalla controparte.
L'ingiungente contestava, altresì, i fatti sottesi all'avversa riconvenzionale, negando ogni ipotesi di inadempimento a suo carico e censurando l'avversa condotta, che aveva condotto alla risoluzione del contratto di somministrazione inter partes.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. del 19/9/2022 depositava la visura camerale da cui risultava il cambio di denominazione della società in quindi, all'udienza del Parte_1
18/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
5. Con il motivo sostanzialmente unico di opposizione la già Parte_1
contesta la pretesa creditoria della per Controparte_3 Controparte_1
mancanza di idonea prova ed eccepisce che l'opposta avrebbe arbitrariamente incamerato la somma versata dall'opponente a titolo di deposito cauzionale.
L'opposizione è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
4 convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (Cass. civ. n. 5071 del 2009; Cass. civ. n. 17371 del 2003).
Per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili costituiscono prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti anche di soggetti non imprenditori (Cass. civ. n. 14363 del 16/11/2001; Cass. civ. n. 13429/2000), in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito, non potendo avvalersi, nei confronti del debitore che non sia imprenditore, né del regime speciale previsto per l'emissione del decreto ingiuntivo, né della norma sulla efficacia probatoria tra gli imprenditori prevista dall'art. 2710 c.c..
Con particolare riferimento al caso di specie, le attività del distributore di energia sono regolate dal Codice delle Attività della Distribuzione dell'Energia Elettrica (di seguito CADE), istituito con delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 268/07 del 22/10/2007, che delinea alcune attività fondamentali dell'Impresa di Distribuzione.
In particolare, il CADE dispone che: “L'Impresa di distribuzione fornisce le seguenti prestazioni relative al servizio di misura secondo le condizioni e modalità previste alla Sezione 4 del Codice
(tra parentesi sono indicate le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas rilevanti in ordine alle singole prestazioni):
s. Installazione, manutenzione dei Gruppi di misura (292/06, 88/07, 278/07, 348/07);
t. Raccolta, validazione e registrazione dei dati di misura (88/07, 278/07,
u. Archiviazione e messa a disposizione dei dati di misura (278/07, 348/07);
v. Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale (333/07, 348/07);
w. Interventi di ripristino dei dispositivi anti-frode per Gruppi di misura dell'energia elettrica prodotta, nei casi previsti dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 88/07 (art. 5.3). Le suddette prestazioni relative al servizio di misura sono regolate secondo le disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas”.
Sempre secondo la normativa di settore con gruppo di misura si intende “l'insieme di apparecchiature poste sul punto di confine tra l'impianto di proprietà dell'esercente e l'impianto
5 del cliente, o punto di consegna, atto a misurare l'energia elettrica fornita ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche” (delibera AEEG n. 200/1999).
Orbene, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore
è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. civ. n. 7045 del
21/3/2018; Cass. civ. n. 23699 n. 23699 del 22/11/2016).
Orbene, benché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili costituiscono prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti anche di soggetti non imprenditori (Cass. civ. n.
14363 del 16/11/2001; Cass. civ. n. 13429/2000), in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito, non potendo avvalersi, nei confronti del debitore che non sia imprenditore, né del regime speciale previsto per l'emissione del decreto ingiuntivo, né della norma sulla efficacia probatoria tra gli imprenditori prevista dall'art. 2710 c.c..
Nel caso in esame, incontroverso il rapporto sotteso al monitorio, che risulta peraltro dal contratto inter partes stipulato il 28/4/2021, le eccezioni sollevate dall'opponente non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria. Ed invero, i consumi contabilizzati nella fattura n. E2850 del 16/8/2021, azionata dall'ingiungente, sono supportati da idonea prova, mentre l'opponente non ha provato il pagamento dei corrispettivi su cui si controverte: ne consegue la legittimità della escussione del deposito cauzionale da parte dell'ingiungente, a fronte dell'inadempienza della controparte.
L'entità del deposito cauzionale risulta liberamente pattuito dalle parti e la sua integrazione è stata accettata dall'odierna opponente, come risulta dalla comunicazione tramite posta elettronica inviata il 3/5/2021 dalla alla Controparte_3 Controparte_1
L'ingiunta eccepisce l'inadempimento della controparte, che non avrebbe attivato tutti i POD relativi alla fornitura.
L'eccezione è priva di pregio.
6 L'eccezione di inadempimento integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. Essa costituisce un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria. L'eccezione di inadempimento
è opponibile anche nel caso di inesatto adempimento. L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (Cass. civ. n. 2720 del
4/2/2009). Anche per l'eccezione di inesatto adempimento (exceptio non rite adimpleti contractus) il giudice deve accertare l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva (Cass. civ. n.
17020 del 26/05/2022). L'opponibilità dell'eccezione di inadempimento prescinde invece dalla sussistenza della buona fede in senso soggettivo, cioè dell'ignoranza di ledere l'altrui diritto
L'exceptio inadimpleti contractus non può mai avere effetti liberatori ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale contesto dell'autotutela e delle eccezioni che il contraente può opporre al fine di garantirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti della controparte.
L'eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della prestazione, che può condurre alla risoluzione del contratto, liberando l'eccipiente dalla sua prestazione;
se l'inadempimento cessa, viene meno il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà obbligato all'adempimento mentre se l'inadempimento che ha provocato l'eccezione non esisteva, sarà
l'eccipiente ad essere tenuto all'adempimento. Come rilevato da autorevole dottrina, concetti e nozioni elaborati in materia di risoluzione non trovano applicazione in materia di eccezione di
7 inadempimento, attese le profonde differenze funzionali tra le due figure in quanto la risoluzione caduca il rapporto contrattuale mentre le eccezioni dilatorie mirano a rafforzarlo garantendo l'obbligazione mal sicura. La giurisprudenza, soprattutto in tema di locazione e contratto di lavoro, ha valorizzato il ricorso alla buona fede come parametro valutativo adeguato nell'ottica dell'apprezzamento della necessaria proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti.
In materia di inadempimento, costituisce vizio di sussunzione per falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. ritenere legittimamente sollevata l'eccezione di inadempimento da parte di chi, a fronte di un inadempimento parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione, nonostante abbia goduto della prestazione, tenendo conto dell'interesse perseguito dalle parti (Cass. civ.
36295 del 28/12/2023; Cass. civ. n. 8760 del 29/3/2019).
Quanto alla buona fede, intesa in senso oggettivo, la giurisprudenza ha affermato che la valutazione va effettuata con riferimento al momento in cui l'eccezione è stata sollevata e che il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità (Cass. civ. 36295 del 28/12/2023).
Nel caso in esame, non è emersa dagli atti alcuna inadempienza imputabile all'opposta di tale entità da giustificare la sospensione del pagamento del corrispettivo pattuito con il contratto di somministrazione inter partes, avuto riguardo ai documenti versati in atti.
E' del pari infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_3
avverso la in quanto sfornita di idonea allegazione e prova della natura Controparte_1
e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento
8 automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
In particolare, la deduzione dell'opponente, secondo cui la controparte non avrebbe attivato tutti i POD per la somministrazione di energia elettrica come pattuito è generica e priva di idoneo riscontro probatorio in ordine ai POD non tempestivamente attivati ed alle cause, avendo l'opposta dedotto che i ritardi erano stati causati dalla condotta della controparte nell'invio della documentazione necessaria. La prova testimoniale richiesta dall'opponente con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. risulta alquanto generica al riguardo, in quanto tale inidonea a comprovare l'inadempimento dell'ingiungente.
Non vale a supportare la pretesa risarcitoria dell'opponente la risoluzione del contratto di distribuzione stipulato tra l'odierna opposta e la per inadempimento Controparte_4 dell'odierna opposta, trattandosi di una vicenda successiva all'inadempimento dell'ingiunta.
Non è, pertanto, configurabile il danno all'immagine preteso dall'opponente, poiché l'escussione del deposito cauzionale da parte della risulta non soltanto scevro di Controparte_1
conseguenze in ordine al danno rappresentato dalla controparte, ma è direttamente consequenziale all'inadempimento della società opponente.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente con l'atto di citazione.
E' inammissibile in quanto tardiva la pretesa risarcitoria dell'opponente basata sull'asserita condotta di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c. per comportamenti contrari al dovere di correttezza da parte dell'opposta, trattandosi di allegazione introdotta con le note scritte di trattazione del 17/12/2024, dopo il maturare delle preclusioni assertive.
Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'articolo
96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria dell'opposta deve essere respinta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.;
9 il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 23/12/2021 dalla attualmente Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: Controparte_1
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19894/2021, N.R.G. 59580/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma in data 15/11/2021;
DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
di condanna della al risarcimento del danno ex art. Parte_1 Controparte_1
2598, n. 3 c.c.;
RIGETTA le altre domande riconvenzionali proposte dalla Controparte_3
attualmente avverso la Parte_1 Controparte_1
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla CP_1 CP_1
CONDANNA la al pagamento in favore della controparte delle Parte_1 spese processuali, che liquida in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 12/3/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 3274/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione il 18/12/2024 e promosso da:
(P. IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Gherardo Gherardi n. 51/b rappresentata e difesa, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente dagli Avvocati Remo Cordisco del Foro di Vasto, (C.F.
), e Rita Maria Covatta del Foro di Roma, (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Rita Covatta C.F._2
sito in Roma, via Taranto, 2
OPPONENTE contro con sede in Roma, Via Venti Settembre 98/E, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Roma, Via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio dell'avv. Federico Tela, (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata C.F._3
telematicamente
OPPOSTA
OGGETTO: somministrazione – opposizione al decreto ingiuntivo n. 19894/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'On. le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi suesposti:
1 In via Principale:
1. per tutti i suesposti motivi, DICHIARARE nullo e/o inefficace, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto e quindi REVOCARE il medesimo e per l'effetto rigettare tutte le domande della società con tutte le conseguenze di Controparte_1 legge;
In subordine: In subordine:
2. ACCERTARE la minor somma dovuta alla luce delle esposizioni difensive, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio all'uopo disposta;
In via riconvenzionale:
3. CONDANNARE la società (Cod. Fisc.: Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. al P.IVA_2 Controparte_2 pagamento di
€ 260.000,00 (euro duecentosessantamila,00) o di altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per i danni derivati alla società New Energy Gas & Luce s.r.l. dagli inadempimenti della ricorrente come esposto in narrativa.
CONDANNARE, in ogni caso, la parte soccombente, al pagamento delle spese e competenze di giudizio Si insiste, infine, sull'ammissione dei mezzi istruttori così come articolato in sede di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.”
per l'opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito: a) rigettare l'opposizione e tutte le eccezioni e le domande anche riconvenzionali proposte dalla già Parte_1 Controparte_3
In subordine:
b) condannare la già a pagare in Parte_1 Controparte_3 favore della l'importo di Euro 59.138,36, ovvero quella diverso ritenuta Controparte_1 di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio e condanna del
[...]
già per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Parte_1 Controparte_3 In via istruttoria si chiede, ove ritenuto necessario, l'ammissione delle prove orali e dell'ordine di esibizione contenuti nella 2° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 15/11/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 19894/2021,
N.R.G. 59580/2021, con cui ingiungeva alla in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 59.138,36, oltre ad interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento, a titolo di residuo del corrispettivo dovuto in virtù del contratto di somministrazione di energia elettrica inter partes stipulato il 28/4/2021, relativamente alla fattura n. E2850, al netto del deposito cauzionale escusso.
2. Con atto di citazione notificato in data 23/12/2021 la in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
2 persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione Controparte_1
al decreto ingiuntivo n. 19894/2021, N.R.G. 59580/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma in data 15/11/2021, chiedendone la revoca.
L'opponente contestava l'avversa pretesa, eccependo la mancanza di idonea prova scritta del credito azionato dall'ingiungente. Chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni, esponendo che era stato originariamente fissato il deposito cauzionale di € 200.000,00 a carico dell'odierna opponente, ma che all'invio del flusso di switch
(cambio di società di vendita al cliente finale) avvenuto nei giorni successivi alla sottoscrizione del contratto la aveva preteso un'integrazione del deposito cauzionale di Controparte_1
ulteriori € 80.000,00 e, stante l'approssimarsi dell'ultimo giorno utile per effettuare gli switch
(10/5/2021), affinché la fornitura avesse inizio il 1°/6/2021, l'odierna opponente aveva versato tale ulteriore somma, ma, alla data d'inizio della fornitura, deduceva di aver constatato che non tutti i POD inviati alla controparte erano entrati in regolare fornitura.
L'opponente rappresentava, inoltre, di aver subito un grave danno alla propria immagine a causa della comunicazione ricevuta il 7/7/2021, del seguente tenore: “la presente per comunicare
[... l'avvenuta risoluzione del contratto di trasporto tra la società di distribuzione
(P.IVA ) e l' - P. IVA Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
(DP2445), al quale risultate abbinati in RCU come venditore, con decorrenza P.IVA_2
06/07/2021, per inadempienza dell'utente nei confronti del distributore. Sulla base di quanto previsto dalla deliberazione del 11 Febbraio 2020 37/2020/R/EEL, che modifica ed aggiorna il
TIMOE (Allegato A alla Delibera 29 maggio 2015 258/2015/R/com) i servizi di ultima istanza per i punti per i quali risulta UDD, saranno attivati con decorrenza Controparte_5
07/07/2021”, cui era seguita la perdita dei POD.
3. Con comparsa del 26/5/2022 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta contestava le avverse eccezioni, evidenziando che la controparte si era resa più volte inadempiente alle proprie obbligazioni di pagamento, non avendo provveduto neppure al versamento della fattura n. E2440 del 12/7/2021 dell'importo di € 179.006,39, di talché la
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con la nota a messo pec del 5/8/2021, aveva comunicato l'avvenuta Controparte_1
compensazione dell'importo di € 179.006,39, riportato in tale fattura, con parte del deposito cauzionale a suo tempo versato, senza peraltro ricevere alcun riscontro. Esponeva, inoltre, che la si era resa morosa anche nel pagamento della fattura E2850 del Controparte_3
3 16/8/2021 di € 160.131,97, pertanto l'opposta aveva escusso il residuo dell'importo cauzionale versato dalla controparte.
L'ingiungente contestava, altresì, i fatti sottesi all'avversa riconvenzionale, negando ogni ipotesi di inadempimento a suo carico e censurando l'avversa condotta, che aveva condotto alla risoluzione del contratto di somministrazione inter partes.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. del 19/9/2022 depositava la visura camerale da cui risultava il cambio di denominazione della società in quindi, all'udienza del Parte_1
18/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
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5. Con il motivo sostanzialmente unico di opposizione la già Parte_1
contesta la pretesa creditoria della per Controparte_3 Controparte_1
mancanza di idonea prova ed eccepisce che l'opposta avrebbe arbitrariamente incamerato la somma versata dall'opponente a titolo di deposito cauzionale.
L'opposizione è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
4 convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (Cass. civ. n. 5071 del 2009; Cass. civ. n. 17371 del 2003).
Per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili costituiscono prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti anche di soggetti non imprenditori (Cass. civ. n. 14363 del 16/11/2001; Cass. civ. n. 13429/2000), in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito, non potendo avvalersi, nei confronti del debitore che non sia imprenditore, né del regime speciale previsto per l'emissione del decreto ingiuntivo, né della norma sulla efficacia probatoria tra gli imprenditori prevista dall'art. 2710 c.c..
Con particolare riferimento al caso di specie, le attività del distributore di energia sono regolate dal Codice delle Attività della Distribuzione dell'Energia Elettrica (di seguito CADE), istituito con delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 268/07 del 22/10/2007, che delinea alcune attività fondamentali dell'Impresa di Distribuzione.
In particolare, il CADE dispone che: “L'Impresa di distribuzione fornisce le seguenti prestazioni relative al servizio di misura secondo le condizioni e modalità previste alla Sezione 4 del Codice
(tra parentesi sono indicate le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas rilevanti in ordine alle singole prestazioni):
s. Installazione, manutenzione dei Gruppi di misura (292/06, 88/07, 278/07, 348/07);
t. Raccolta, validazione e registrazione dei dati di misura (88/07, 278/07,
u. Archiviazione e messa a disposizione dei dati di misura (278/07, 348/07);
v. Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale (333/07, 348/07);
w. Interventi di ripristino dei dispositivi anti-frode per Gruppi di misura dell'energia elettrica prodotta, nei casi previsti dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 88/07 (art. 5.3). Le suddette prestazioni relative al servizio di misura sono regolate secondo le disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas”.
Sempre secondo la normativa di settore con gruppo di misura si intende “l'insieme di apparecchiature poste sul punto di confine tra l'impianto di proprietà dell'esercente e l'impianto
5 del cliente, o punto di consegna, atto a misurare l'energia elettrica fornita ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche” (delibera AEEG n. 200/1999).
Orbene, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore
è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. civ. n. 7045 del
21/3/2018; Cass. civ. n. 23699 n. 23699 del 22/11/2016).
Orbene, benché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili costituiscono prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti anche di soggetti non imprenditori (Cass. civ. n.
14363 del 16/11/2001; Cass. civ. n. 13429/2000), in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito, non potendo avvalersi, nei confronti del debitore che non sia imprenditore, né del regime speciale previsto per l'emissione del decreto ingiuntivo, né della norma sulla efficacia probatoria tra gli imprenditori prevista dall'art. 2710 c.c..
Nel caso in esame, incontroverso il rapporto sotteso al monitorio, che risulta peraltro dal contratto inter partes stipulato il 28/4/2021, le eccezioni sollevate dall'opponente non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria. Ed invero, i consumi contabilizzati nella fattura n. E2850 del 16/8/2021, azionata dall'ingiungente, sono supportati da idonea prova, mentre l'opponente non ha provato il pagamento dei corrispettivi su cui si controverte: ne consegue la legittimità della escussione del deposito cauzionale da parte dell'ingiungente, a fronte dell'inadempienza della controparte.
L'entità del deposito cauzionale risulta liberamente pattuito dalle parti e la sua integrazione è stata accettata dall'odierna opponente, come risulta dalla comunicazione tramite posta elettronica inviata il 3/5/2021 dalla alla Controparte_3 Controparte_1
L'ingiunta eccepisce l'inadempimento della controparte, che non avrebbe attivato tutti i POD relativi alla fornitura.
L'eccezione è priva di pregio.
6 L'eccezione di inadempimento integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. Essa costituisce un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria. L'eccezione di inadempimento
è opponibile anche nel caso di inesatto adempimento. L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (Cass. civ. n. 2720 del
4/2/2009). Anche per l'eccezione di inesatto adempimento (exceptio non rite adimpleti contractus) il giudice deve accertare l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva (Cass. civ. n.
17020 del 26/05/2022). L'opponibilità dell'eccezione di inadempimento prescinde invece dalla sussistenza della buona fede in senso soggettivo, cioè dell'ignoranza di ledere l'altrui diritto
L'exceptio inadimpleti contractus non può mai avere effetti liberatori ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale contesto dell'autotutela e delle eccezioni che il contraente può opporre al fine di garantirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti della controparte.
L'eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della prestazione, che può condurre alla risoluzione del contratto, liberando l'eccipiente dalla sua prestazione;
se l'inadempimento cessa, viene meno il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà obbligato all'adempimento mentre se l'inadempimento che ha provocato l'eccezione non esisteva, sarà
l'eccipiente ad essere tenuto all'adempimento. Come rilevato da autorevole dottrina, concetti e nozioni elaborati in materia di risoluzione non trovano applicazione in materia di eccezione di
7 inadempimento, attese le profonde differenze funzionali tra le due figure in quanto la risoluzione caduca il rapporto contrattuale mentre le eccezioni dilatorie mirano a rafforzarlo garantendo l'obbligazione mal sicura. La giurisprudenza, soprattutto in tema di locazione e contratto di lavoro, ha valorizzato il ricorso alla buona fede come parametro valutativo adeguato nell'ottica dell'apprezzamento della necessaria proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti.
In materia di inadempimento, costituisce vizio di sussunzione per falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. ritenere legittimamente sollevata l'eccezione di inadempimento da parte di chi, a fronte di un inadempimento parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione, nonostante abbia goduto della prestazione, tenendo conto dell'interesse perseguito dalle parti (Cass. civ.
36295 del 28/12/2023; Cass. civ. n. 8760 del 29/3/2019).
Quanto alla buona fede, intesa in senso oggettivo, la giurisprudenza ha affermato che la valutazione va effettuata con riferimento al momento in cui l'eccezione è stata sollevata e che il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità (Cass. civ. 36295 del 28/12/2023).
Nel caso in esame, non è emersa dagli atti alcuna inadempienza imputabile all'opposta di tale entità da giustificare la sospensione del pagamento del corrispettivo pattuito con il contratto di somministrazione inter partes, avuto riguardo ai documenti versati in atti.
E' del pari infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_3
avverso la in quanto sfornita di idonea allegazione e prova della natura Controparte_1
e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento
8 automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
In particolare, la deduzione dell'opponente, secondo cui la controparte non avrebbe attivato tutti i POD per la somministrazione di energia elettrica come pattuito è generica e priva di idoneo riscontro probatorio in ordine ai POD non tempestivamente attivati ed alle cause, avendo l'opposta dedotto che i ritardi erano stati causati dalla condotta della controparte nell'invio della documentazione necessaria. La prova testimoniale richiesta dall'opponente con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. risulta alquanto generica al riguardo, in quanto tale inidonea a comprovare l'inadempimento dell'ingiungente.
Non vale a supportare la pretesa risarcitoria dell'opponente la risoluzione del contratto di distribuzione stipulato tra l'odierna opposta e la per inadempimento Controparte_4 dell'odierna opposta, trattandosi di una vicenda successiva all'inadempimento dell'ingiunta.
Non è, pertanto, configurabile il danno all'immagine preteso dall'opponente, poiché l'escussione del deposito cauzionale da parte della risulta non soltanto scevro di Controparte_1
conseguenze in ordine al danno rappresentato dalla controparte, ma è direttamente consequenziale all'inadempimento della società opponente.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente con l'atto di citazione.
E' inammissibile in quanto tardiva la pretesa risarcitoria dell'opponente basata sull'asserita condotta di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c. per comportamenti contrari al dovere di correttezza da parte dell'opposta, trattandosi di allegazione introdotta con le note scritte di trattazione del 17/12/2024, dopo il maturare delle preclusioni assertive.
Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'articolo
96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria dell'opposta deve essere respinta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.;
9 il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 23/12/2021 dalla attualmente Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: Controparte_1
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19894/2021, N.R.G. 59580/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma in data 15/11/2021;
DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla
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di condanna della al risarcimento del danno ex art. Parte_1 Controparte_1
2598, n. 3 c.c.;
RIGETTA le altre domande riconvenzionali proposte dalla Controparte_3
attualmente avverso la Parte_1 Controparte_1
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla CP_1 CP_1
CONDANNA la al pagamento in favore della controparte delle Parte_1 spese processuali, che liquida in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 12/3/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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