Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 46
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito erariale

    La Corte ritiene che le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione siano state ritualmente notificate in data 15.05.2023, rendendo infondata la eccezione di prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento)

    La Corte ritiene che le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione siano state ritualmente notificate in data 15.05.2023, rendendo infondata la eccezione di omessa notifica.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 50, comma 3, del d.p.r. n. 602/1973

    La Corte rileva che il modello di intimazione è stato approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.11.2022, in conformità con l'art. 68, comma 1 del d.P.R. 30.7.1999 n. 300, sostituendo la precedente competenza ministeriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 46
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 46
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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