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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente CISTERNA ALBERTO MICHELE, Relatore BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9904/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Studio Legale Associato Ricorrente_1 e Nominativo_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004822046000 REGISTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5216/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso, regolarmente notificato, lo Studio Legale Associato degli Avvocati Malluzzo Ricorrente_1 e Nominativo_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249004822046-000, notificata in data 04.11.2024, ed emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per un importo complessivo pari a euro 27.623,87, comprensivo di sanzioni, interessi di mora e spese: l'intimazione di pagamento impugnata era pertinente a presunti crediti per imposta di registro dell'anno d'imposta 2007 e all'IVA per l'anno 2020 ed era fondata, secondo quanto indicato nell'atto opposto, sulle seguenti cartelle di pagamento: cartella n. 09420230011706190000, di importo pari a euro 10.421,40, asseritamente notificata in data 15.05.2023, relativa all'imposta di registro per l'anno 2007; cartella n. 09420230011706291000, di importo pari a euro 17.202,47, asseritamente notificata in data 15.05.2023, relativa all'IVA per l'anno 2020. la parte ricorrente deduceva, in via preliminare, di non aver mai ricevuto la notifica né delle cartelle di pagamento indicate né di altri eventuali atti prodromici, né personalmente né a mezzo di soggetti legittimati ai sensi dell'art. 139 c.p.c., dichiarando di non essere a conoscenza del contenuto degli atti presupposti e contestando l'omesso pagamento dei tributi richiesti;
con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la prescrizione del credito erariale. con riferimento all'imposta di registro per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 78 del d.p.r. n. 131/1986, sostenendo l'applicabilità del termine prescrizionale decennale e affermando che, anche nell'ipotesi di avvenuta notifica della cartella in data 15.05.2023, il credito si sarebbe comunque prescritto a decorrere dal 01.01.2013, assumendo quale dies a quo l'anno di emissione del ruolo, coincidente con l'anno d'imposta 2007;
con il secondo motivo era dedotta l'omessa notifica dell'atto presupposto, e in particolare dell'avviso di accertamento, sia con riferimento all'imposta di registro sia con riferimento all'IVA, sostenendosi che nessun atto impositivo o interruttivo fosse mai stato portato a conoscenza del ricorrente;
con il terzo motivo era, infine, dedotta la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 50, comma 3, del d.p.r. n. 602/1973, sostenendosi che il modello di intimazione utilizzato non risulterebbe approvato con decreto del Ministero delle finanze, ma con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 439455 del 29.11.2022, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente;
con atto di costituzione l'Agenzia delle Entrate – Riscossione esponeva che l'intimazione di pagamento n. 09420249004822046000, notificata in data 04.11.2024, aveva ad oggetto le cartelle di pagamento regolarmente notificate in data 15.05.2023 e, in via preliminare, eccepiva la violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal d.lgs. n. 220/2023, deducendo che il ricorrente aveva sollevato vizi di notificazione relativi ad atti presupposti emessi da soggetti diversi senza chiamare in giudizio gli enti impositori competenti, individuati nell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro e nell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria – Ufficio territoriale di Locri;
nel merito l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deduceva che le cartelle sottese all'intimazione impugnata erano state ritualmente notificate, come da relate prodotte in giudizio, e che, non essendo state impugnate nei termini di legge, erano divenute definitive;
che, a questo riguardo, con riferimento alla prescrizione, l'Agente della riscossione sosteneva che l'unica prescrizione eventualmente eccepibile sarebbe quella maturata successivamente alla notifica della cartella n. 09420230011706190000 del 15.05.2023 per altro erano richiamate le sospensioni dei termini di riscossione e prescrizione disposte dalla legge n. 147/2013 e dalla normativa emergenziale COVID-19, nonché l'art. 68 del d.l. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, con riferimento alle proroghe dei termini di decadenza e prescrizione;
in relazione alla dedotta violazione dell'art. 50, comma 3, del d.p.r. n. 602/1973, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione sosteneva la piena legittimità dell'intimazione di pagamento, richiamando il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.11.2022, adottato in attuazione della legge n. 130/2022 e affermando che il riferimento alle cartelle già notificate consentiva al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, garantendo l'esercizio del diritto di difesa;
all'odierna udienza la controversia era decisa all'esito della camera di consiglio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato;
in via preliminare dovrebbe essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso limitatamente alla contestata notifica degli atti di accertamento e alla mancata vocatio in iudicium degli enti impositori ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal d.lgs. n. 220/2023; tuttavia, stima la Corte adita che la ragione “più liquida” che consente l'immediata definizione della controversia sia rappresentata dalla prova – proveniente da Ader – della rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte l'atto di intimazione impugnato;
e, invero, sia la cartella n. 09420230011706190000, di importo pari a euro 10.421,40, relativa all'imposta di registro per l'anno 2007 sia la cartella n. 09420230011706291000, di importo pari a euro 17.202,47, relativa all'IVA per l'anno 2020 risultano ritualmente notificate il 15.5.2023, la prima, con consegna al portiere indicato, si badi bene, anche come persona abilitata alla ricezione dell'atto e, la seconda, con le medesime modalità; a fronte di tale adempimento – non oggetto di contestazione da parte del ricorrente – devono essere rigettati sia il primo che il secondo motivo di ricorso;
quanto al terzo motivo, si rileva che – con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29.11.2022 – è stato approvato il modello di avviso di intimazione di cui all'allegato 1 del detto provvedimento che sostituisce il modello di cui all'allegato 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 febbraio 2015 e che l'art. 68, comma 1 del d.P.R. 30.7.1999 n. 300 espressamente prevede che “il direttore rappresenta l'agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi” individuandolo come organo di vertice a competenza generale e tanto vale a sostituire la disposizione (anteriore) di cui al citato art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che prevedeva, appunto, prima dell'istituzione dell'Agenzia la competenza del Ministro;
le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art.4 d.m. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, numero delle parti convenute) possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi al parametro minimo dei valori tabellari, avuto riguardo alla minima rilevanza delle questioni trattate e al valore della controversia;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 780,00 (settecentottanta).
(firmato digitalmente)
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente CISTERNA ALBERTO MICHELE, Relatore BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9904/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Studio Legale Associato Ricorrente_1 e Nominativo_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004822046000 REGISTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5216/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso, regolarmente notificato, lo Studio Legale Associato degli Avvocati Malluzzo Ricorrente_1 e Nominativo_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249004822046-000, notificata in data 04.11.2024, ed emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per un importo complessivo pari a euro 27.623,87, comprensivo di sanzioni, interessi di mora e spese: l'intimazione di pagamento impugnata era pertinente a presunti crediti per imposta di registro dell'anno d'imposta 2007 e all'IVA per l'anno 2020 ed era fondata, secondo quanto indicato nell'atto opposto, sulle seguenti cartelle di pagamento: cartella n. 09420230011706190000, di importo pari a euro 10.421,40, asseritamente notificata in data 15.05.2023, relativa all'imposta di registro per l'anno 2007; cartella n. 09420230011706291000, di importo pari a euro 17.202,47, asseritamente notificata in data 15.05.2023, relativa all'IVA per l'anno 2020. la parte ricorrente deduceva, in via preliminare, di non aver mai ricevuto la notifica né delle cartelle di pagamento indicate né di altri eventuali atti prodromici, né personalmente né a mezzo di soggetti legittimati ai sensi dell'art. 139 c.p.c., dichiarando di non essere a conoscenza del contenuto degli atti presupposti e contestando l'omesso pagamento dei tributi richiesti;
con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la prescrizione del credito erariale. con riferimento all'imposta di registro per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 78 del d.p.r. n. 131/1986, sostenendo l'applicabilità del termine prescrizionale decennale e affermando che, anche nell'ipotesi di avvenuta notifica della cartella in data 15.05.2023, il credito si sarebbe comunque prescritto a decorrere dal 01.01.2013, assumendo quale dies a quo l'anno di emissione del ruolo, coincidente con l'anno d'imposta 2007;
con il secondo motivo era dedotta l'omessa notifica dell'atto presupposto, e in particolare dell'avviso di accertamento, sia con riferimento all'imposta di registro sia con riferimento all'IVA, sostenendosi che nessun atto impositivo o interruttivo fosse mai stato portato a conoscenza del ricorrente;
con il terzo motivo era, infine, dedotta la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 50, comma 3, del d.p.r. n. 602/1973, sostenendosi che il modello di intimazione utilizzato non risulterebbe approvato con decreto del Ministero delle finanze, ma con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 439455 del 29.11.2022, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente;
con atto di costituzione l'Agenzia delle Entrate – Riscossione esponeva che l'intimazione di pagamento n. 09420249004822046000, notificata in data 04.11.2024, aveva ad oggetto le cartelle di pagamento regolarmente notificate in data 15.05.2023 e, in via preliminare, eccepiva la violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal d.lgs. n. 220/2023, deducendo che il ricorrente aveva sollevato vizi di notificazione relativi ad atti presupposti emessi da soggetti diversi senza chiamare in giudizio gli enti impositori competenti, individuati nell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro e nell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria – Ufficio territoriale di Locri;
nel merito l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deduceva che le cartelle sottese all'intimazione impugnata erano state ritualmente notificate, come da relate prodotte in giudizio, e che, non essendo state impugnate nei termini di legge, erano divenute definitive;
che, a questo riguardo, con riferimento alla prescrizione, l'Agente della riscossione sosteneva che l'unica prescrizione eventualmente eccepibile sarebbe quella maturata successivamente alla notifica della cartella n. 09420230011706190000 del 15.05.2023 per altro erano richiamate le sospensioni dei termini di riscossione e prescrizione disposte dalla legge n. 147/2013 e dalla normativa emergenziale COVID-19, nonché l'art. 68 del d.l. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, con riferimento alle proroghe dei termini di decadenza e prescrizione;
in relazione alla dedotta violazione dell'art. 50, comma 3, del d.p.r. n. 602/1973, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione sosteneva la piena legittimità dell'intimazione di pagamento, richiamando il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.11.2022, adottato in attuazione della legge n. 130/2022 e affermando che il riferimento alle cartelle già notificate consentiva al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, garantendo l'esercizio del diritto di difesa;
all'odierna udienza la controversia era decisa all'esito della camera di consiglio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato;
in via preliminare dovrebbe essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso limitatamente alla contestata notifica degli atti di accertamento e alla mancata vocatio in iudicium degli enti impositori ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal d.lgs. n. 220/2023; tuttavia, stima la Corte adita che la ragione “più liquida” che consente l'immediata definizione della controversia sia rappresentata dalla prova – proveniente da Ader – della rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte l'atto di intimazione impugnato;
e, invero, sia la cartella n. 09420230011706190000, di importo pari a euro 10.421,40, relativa all'imposta di registro per l'anno 2007 sia la cartella n. 09420230011706291000, di importo pari a euro 17.202,47, relativa all'IVA per l'anno 2020 risultano ritualmente notificate il 15.5.2023, la prima, con consegna al portiere indicato, si badi bene, anche come persona abilitata alla ricezione dell'atto e, la seconda, con le medesime modalità; a fronte di tale adempimento – non oggetto di contestazione da parte del ricorrente – devono essere rigettati sia il primo che il secondo motivo di ricorso;
quanto al terzo motivo, si rileva che – con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29.11.2022 – è stato approvato il modello di avviso di intimazione di cui all'allegato 1 del detto provvedimento che sostituisce il modello di cui all'allegato 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 febbraio 2015 e che l'art. 68, comma 1 del d.P.R. 30.7.1999 n. 300 espressamente prevede che “il direttore rappresenta l'agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi” individuandolo come organo di vertice a competenza generale e tanto vale a sostituire la disposizione (anteriore) di cui al citato art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che prevedeva, appunto, prima dell'istituzione dell'Agenzia la competenza del Ministro;
le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art.4 d.m. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, numero delle parti convenute) possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi al parametro minimo dei valori tabellari, avuto riguardo alla minima rilevanza delle questioni trattate e al valore della controversia;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 780,00 (settecentottanta).
(firmato digitalmente)