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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 814/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
BANDIERA GE PATRIZIA, Relatore
COSTABILE ADRIANA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8566/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_1 Ricorrente_2 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Corso Vittorio Emanuele Iii, 119 89100 Reggio Di
Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Reggio Calabria - Via T. Campanella, 12 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: conformemente in subordine rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2024, la ricorrente Nominativo_1 Ricorrente_2 SNC ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094-2024-9007922077-000, notificata il 17 luglio 2024, per un importo complessivo di euro 192.646,75, relativa a 26 cartelle di pagamento per tributi erariali (IRPEF,
IVA, IRAP) e diritto annuale camerale per gli anni 2005-2018.
La ricorrente deduce: omessa notifica delle cartelle di pagamento;
prescrizione quinquennale della pretesa impositiva;
nullità dell'intimazione per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti prodromici.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che le cartelle sono state regolarmente notificate e che la prescrizione è stata validamente interrotta da numerosi atti successivi.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per i tributi di competenza di altri enti, rimettendo alla documentazione prodotta dall'agente della riscossione la prova della regolare notifica delle cartelle.
La Camera di Commercio si è costituita sostenendo la legittimità della propria pretesa per il diritto annuale, soggetto a prescrizione decennale, e chiedendo in subordine l'estinzione del giudizio per
"rottamazione".
All'odierna udienza la parte chiedeva la cessata materia del contendere per rinuncia al ricorso a seguito di adesione alla c.d. rottamazione ter
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre
2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. "rottamazione ter").
L'art. 3, comma 6, del citato decreto stabilisce che "Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati".
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la fattispecie di estinzione del processo delineata dalla norma "non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'agente della riscossione su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta" (cfr. Cassazione civile Sez. Trib., ordinanza n. 32066 del 12 dicembre 2024).
Nel caso di specie risulta pacificamente che il contribuente ha presentato regolare dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, assumendo l'impegno a rinunciare al presente giudizio, e che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato l'accoglimento dell'istanza quantificando le somme dovute secondo il piano rateale concordato. Il ricorrente ha inoltre documentato l'avvenuto pagamento delle somme dovute ai fini del perfezionamento della definizione agevolata.
Sussistono pertanto tutti i presupposti normativi per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2018, n. 136, per rinuncia del ricorrente al presente giudizio.
COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
BANDIERA GE PATRIZIA, Relatore
COSTABILE ADRIANA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8566/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_1 Ricorrente_2 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Corso Vittorio Emanuele Iii, 119 89100 Reggio Di
Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Reggio Calabria - Via T. Campanella, 12 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9007922077-000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: conformemente in subordine rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2024, la ricorrente Nominativo_1 Ricorrente_2 SNC ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094-2024-9007922077-000, notificata il 17 luglio 2024, per un importo complessivo di euro 192.646,75, relativa a 26 cartelle di pagamento per tributi erariali (IRPEF,
IVA, IRAP) e diritto annuale camerale per gli anni 2005-2018.
La ricorrente deduce: omessa notifica delle cartelle di pagamento;
prescrizione quinquennale della pretesa impositiva;
nullità dell'intimazione per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti prodromici.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che le cartelle sono state regolarmente notificate e che la prescrizione è stata validamente interrotta da numerosi atti successivi.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per i tributi di competenza di altri enti, rimettendo alla documentazione prodotta dall'agente della riscossione la prova della regolare notifica delle cartelle.
La Camera di Commercio si è costituita sostenendo la legittimità della propria pretesa per il diritto annuale, soggetto a prescrizione decennale, e chiedendo in subordine l'estinzione del giudizio per
"rottamazione".
All'odierna udienza la parte chiedeva la cessata materia del contendere per rinuncia al ricorso a seguito di adesione alla c.d. rottamazione ter
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre
2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. "rottamazione ter").
L'art. 3, comma 6, del citato decreto stabilisce che "Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati".
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la fattispecie di estinzione del processo delineata dalla norma "non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'agente della riscossione su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta" (cfr. Cassazione civile Sez. Trib., ordinanza n. 32066 del 12 dicembre 2024).
Nel caso di specie risulta pacificamente che il contribuente ha presentato regolare dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, assumendo l'impegno a rinunciare al presente giudizio, e che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato l'accoglimento dell'istanza quantificando le somme dovute secondo il piano rateale concordato. Il ricorrente ha inoltre documentato l'avvenuto pagamento delle somme dovute ai fini del perfezionamento della definizione agevolata.
Sussistono pertanto tutti i presupposti normativi per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2018, n. 136, per rinuncia del ricorrente al presente giudizio.
COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.