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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7723 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, in data 28/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20288/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza cui è stata riunita la causa iscritta al n. di R.G.20290/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F. , elett.nte domiciliati in Villaricca
[...] C.F._2
(Na) alla Via E. Fermi n. 238, presso lo studio dell'avv. Carlo Napolitano, che li rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTI
E
(p. iva ) in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Cuccurullo, dall'avv. Rita Castaldo e dall'avv. Anna
Rega, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via L. Bianchi snc, come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: diritto alla maggiorazione prevista dall'art.9 del CCNL 20/09/2001 per la prestazione lavorativa resa nelle giornate festive infrasettimanali.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi depositati in data 24.09.2024, successivamente riuniti, le parti ricorrenti in epigrafe indicate hanno dedotto di lavorare entrambe per conto e alle dipendenze dell' Controparte_2
con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere;
di essere inquadrati
[...] nella pianta organica dell'Azienda ospedaliera convenuta, svolgendo la propria prestazione lavorativa su tre turni con turnazione regolare;
di avere entrambi prestato lavoro in giorni festivi Pt_3
infrasettimanali, come da cartellini mensili allegati, nel periodo dal gennaio 2019 al dicembre 2022.
I ricorrenti hanno lamentato di non aver ricevuto dall'Azienda il trattamento previsto dall'art. 29, co.
6, C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del
C.C.N.L. del 07/04/1999; di non avere mai goduto del riposo compensativo né della Controparte_3
retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui hanno prestato lavoro nei giorni festivi;
di avere diritto, rispettivamente, all'importo di € Pt_1
3.424,61 e all'importo di € 3.045,31, calcolati secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 Pt_2 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29.
Hanno concluso chiedendo: “accertare e dichiarare il diritto del dipendente dell' Pt_1 CP_4
all'applicazione dell'art. 9 del CCNL comparto sanità integrativo del 20.9.2001 così come
[...] modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità del 2016 – 2018 e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive e precisamente € 3.424,61; per l'effetto condannare l' a corrispondere al sig. Controparte_5
la somma complessiva di € 3.424,61 giusta conteggi elaborati e sopra indicati, oltre Parte_1 interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
condannare l'
[...]
alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese CP_4
generali ed accessori di legge da riconoscere al procuratore antistatario;
accertare e dichiarare il diritto del dipendente dell' all'applicazione Pt_2 CP_4 dell'art. 9 del CCNL comparto sanità integrativo del 20.9.2001 così come modificato dall'art. 29 del
CCNL comparto sanità del 2016 – 2018 e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive e precisamente € 3.045,31; per l'effetto condannare l' a corrispondere alla sig.ra la somma Controparte_5 Parte_2 complessiva di € 3.045,31 giusta conteggi elaborati e sopra indicati, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
condannare l' alla rifusione delle CP_4
spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da riconoscere al procuratore antistatario;
L' costituitasi tempestivamente in giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso e, in subordine, la riduzione del quantum debeatur nella minor somma di € 2.819,11 per e di € 2.661,52 per vinte le spese. Pt_1 Pt_2
All'esito del deposito di note conclusionali autorizzate, il Tribunale osserva che:
Il ricorso si presenta ammissibile contenendo la sufficiente allegazione delle circostanze di fatto (sede di appartenenza, qualifica, turni di lavoro) e delle ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata.
Quanto al merito, la questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL
20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma, CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 e da lei percepita è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
È utile riportare le norme rilevanti a fini decisionali.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art. 9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6, C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile
1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà, quindi, titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette, dunque, al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Tale scelta non è, tuttavia, soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall' resistente. Controparte_1
Ed, invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato.
Nel caso in esame la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.
La convenuta sostiene la negazione del diritto invocato dalle parti ricorrenti Controparte_1 assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che, altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
La tesi dell' resistente è erronea. Controparte_1
Ed, invero, non è condivisibile ritenere che, attraverso la norma invocata, si sia inteso remunerare il lavoro straordinario se e in quanto prestato, con conseguente onere, da parte della ricorrente, di allegare di avere reso la prestazione nelle giornate festive oltre l'orario ordinario di lavoro.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma, del
C.C.N.L di categoria 2016-2018 è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma sia in base alla sua finalità.
Tale trattamento, applicandosi pacificamente al personale non turnista, consente di escludere che realizzi un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma, del C.C.N.L di categoria 2016-2018 discende, in realtà, dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può, senz'altro, ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo va segnalato che in senso favorevole alla tesi dei turnisti sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022 n.23880 a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n.
6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n.
2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
Va, inoltre, registrato che, anche di recente, è intervenuta l'ennesima decisione della Corte di
Cassazione confermativa di un orientamento ormai consolidato, nella specie l'ordinanza del
18/07/2023, n.20743.
È utile trascrivere, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella citata pronuncia n.20743/2023 i quali hanno ulteriormente ribadito che “la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla
L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione
Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed, in particolare, il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma
7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art.
86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre, ancora, osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' , secondo cui CP_1
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti
l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata, dunque, individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre
a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49) e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale, non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)”.
I Giudici di legittimità hanno, quindi, elaborato il seguente principio di diritto: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma, C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce, innanzitutto, il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Da ultimo, l'art. 106 del CCNL 2019-2021 risulta aver recepito il su esposto principio sancito dalla
Suprema Corte ove al comma 5 recita: “Le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'ordinario sviluppo del turno.
L'attività prestata dal personale in orario notturno e/o in giorno festivo, anche infrasettimanale, dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4 (Indennità di turno, di servizio notturno e festivo), alternativamente: a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario)”.
L' resistente sostiene di avere fatto fruire a parte ricorrente molteplici riposi Controparte_1
compensativi ed anche di avere remunerato molte ore di lavoro straordinario, di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere.
In realtà, come condivisibilmente evidenziato da parte ricorrente, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro.
Del resto, parte ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma, del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la resistente non ha provato che sia stata presentata tale istanza, così come non Controparte_1
risulta formalizzata, prima della messa in mora, la richiesta del compenso contrattuale;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l' resistente, pur avendo formalmente negato Controparte_1
l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9), al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista o lo abbia remunerato spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
Per tali ragioni, sarebbe superflua l'ammissione di una CTU dal momento che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro bensì la loro imputazione che, per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit.
Parimenti dall'ammontare del credito preteso dalla parte ricorrente non deve essere portato in detrazione quanto da lei riscosso per le ore di lavoro straordinario prestate oltre il suo monte orario ordinario ripartito in turni settimanali.
Per mera completezza espositiva si rileva che non si potrebbe pervenire a diverse conclusioni nemmeno qualora si condividesse quanto sostenuto dall' resistente secondo la Controparte_1
quale la stessa parte ricorrente avrebbe espressamente chiesto al Giudice di vedersi riconosciuto il cumulo di indennità solo laddove si è in presenza di un superamento dell'orario mensile di base, non potendo il Giudice, in ogni caso, esimersi dalla corretta interpretazione ed applicazione delle norme contrattuali poste a fondamento della domanda giudiziale.
Non può infine richiedersi al dipendente che voglia rivendicare la maggiorazione retributiva di cui all'art. 9 cit. di allegare e provare non solo di aver lavorato nelle giornate festive infrasettimanali ma anche, per effetto di ciò, di aver superato il monte orario normale previsto per la generalità dei lavoratori, ritenuto presupposto dell'applicabilità dell'invocata maggiorazione stipendiale.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, come già innanzi esposto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Né si può addivenire a diverse conclusioni sulla scorta dell'orientamento espresso dall'ARAN sul punto (prot. 0008241 del 12/04/2023) e richiamato da parte resistente, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015).
Quanto allo specifico profilo della quantificazione del credito, l' resistente Controparte_1
insiste, altresì, nello specifico, per la non debenza delle somme richieste e, per l'effetto, chiede la condanna al pagamento della minor somma di € 2.819,11 per e di € 2.661,52 per Pt_1 Pt_2 sull'assunto che le parti ricorrenti non hanno fornito prova di aver reso prestazioni in limiti orari diversi e maggiori rispetto agli altri lavoratori, presupposto necessario per il riconoscimento del diritto al compenso aggiuntivo secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “la circostanza che i turnisti, poichè assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo…” Trattasi di un'argomentazione che non può, in alcun modo, essere condivisa proprio alla luce dei principi giurisprudenziali sopra ampiamente richiamati in base ai quali il maggior sacrificio correlato all'espletamento della prestazione nel giorno festivo infrasettimanale va compensato, di per se stesso ed in relazione alle ore di lavoro effettivamente prestate, con l'emolumento previsto dai citati artt. 9 e
29 della contrattazione collettiva, anche in assenza di opzione circa il riposo compensativo (in quanto, non avendo il lavoratore scelto il riposo compensativo, residua solo il ristoro economico).
All'esito, sussiste il diritto dei ricorrenti all'applicazione, nei loro confronti, dell'art. 29, 6° comma, del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) ed, in base alla domanda formulata, va riconosciuta, in loro favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto è possibile avere riguardo ai cartellini delle presenze, relativi ai periodi di causa, allegati agli atti.
Per la quantificazione devesi ritenere corretto il metodo adoperato dai ricorrenti che hanno utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016, così come evincibile dai conteggi elaborati e dalle note autorizzate depositate in data 14.10.2025, a cospetto delle contestazioni sollevate dall'
[...]
la quale ha domandato la riduzione delle somme pretese, anche giusta nota della CP_1 Pt_4
depositata il 13.10.2025, da cui, tuttavia, emerge la mera decurtazione di quanto già versato per
[...]
ore di lavoro straordinario.
In realtà, come già sovra esposto e condivisibilmente evidenziato da parte ricorrente, si tratta di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei normali turni di lavoro cadenti in giorni festivi infra settimanali che, come già sopra evidenziato, vanno remunerati in quanto tali.
Del resto, non è ragionevole ipotizzare che l' resistente, pur avendo formalmente Controparte_1 negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9), al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione e abbia remunerato spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
All'esito il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, va accolto.
Va, quindi, disposta la condanna dell' al pagamento, in favore di Controparte_1
, dell'importo di € 3.424,61 e, in favore di , dell'importo di € Parte_1 Parte_2
3.045,31, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorsi riuniti del 24.09.2024, nei confronti dell' in Parte_2 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
- accoglie i ricorsi e, per l'effetto, condanna l' per la causale di Controparte_1 cui in motivazione, al pagamento, in favore di , dell'importo di € Parte_1
3.424,61 ed in favore di dell'importo di € 3.045,31, oltre interessi legali Parte_2
dalle scadenze mensili al saldo;
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite liquidate, per entrambi i giudizi riuniti, in complessivi € 3.503,50 oltre € 98,00 (€
49,00 per ciascun giudizio) per contributo unificato, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Napoli in data 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, in data 28/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20288/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza cui è stata riunita la causa iscritta al n. di R.G.20290/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F. , elett.nte domiciliati in Villaricca
[...] C.F._2
(Na) alla Via E. Fermi n. 238, presso lo studio dell'avv. Carlo Napolitano, che li rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTI
E
(p. iva ) in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Cuccurullo, dall'avv. Rita Castaldo e dall'avv. Anna
Rega, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via L. Bianchi snc, come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: diritto alla maggiorazione prevista dall'art.9 del CCNL 20/09/2001 per la prestazione lavorativa resa nelle giornate festive infrasettimanali.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi depositati in data 24.09.2024, successivamente riuniti, le parti ricorrenti in epigrafe indicate hanno dedotto di lavorare entrambe per conto e alle dipendenze dell' Controparte_2
con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere;
di essere inquadrati
[...] nella pianta organica dell'Azienda ospedaliera convenuta, svolgendo la propria prestazione lavorativa su tre turni con turnazione regolare;
di avere entrambi prestato lavoro in giorni festivi Pt_3
infrasettimanali, come da cartellini mensili allegati, nel periodo dal gennaio 2019 al dicembre 2022.
I ricorrenti hanno lamentato di non aver ricevuto dall'Azienda il trattamento previsto dall'art. 29, co.
6, C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del
C.C.N.L. del 07/04/1999; di non avere mai goduto del riposo compensativo né della Controparte_3
retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui hanno prestato lavoro nei giorni festivi;
di avere diritto, rispettivamente, all'importo di € Pt_1
3.424,61 e all'importo di € 3.045,31, calcolati secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 Pt_2 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29.
Hanno concluso chiedendo: “accertare e dichiarare il diritto del dipendente dell' Pt_1 CP_4
all'applicazione dell'art. 9 del CCNL comparto sanità integrativo del 20.9.2001 così come
[...] modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità del 2016 – 2018 e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive e precisamente € 3.424,61; per l'effetto condannare l' a corrispondere al sig. Controparte_5
la somma complessiva di € 3.424,61 giusta conteggi elaborati e sopra indicati, oltre Parte_1 interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
condannare l'
[...]
alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese CP_4
generali ed accessori di legge da riconoscere al procuratore antistatario;
accertare e dichiarare il diritto del dipendente dell' all'applicazione Pt_2 CP_4 dell'art. 9 del CCNL comparto sanità integrativo del 20.9.2001 così come modificato dall'art. 29 del
CCNL comparto sanità del 2016 – 2018 e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive e precisamente € 3.045,31; per l'effetto condannare l' a corrispondere alla sig.ra la somma Controparte_5 Parte_2 complessiva di € 3.045,31 giusta conteggi elaborati e sopra indicati, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
condannare l' alla rifusione delle CP_4
spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da riconoscere al procuratore antistatario;
L' costituitasi tempestivamente in giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso e, in subordine, la riduzione del quantum debeatur nella minor somma di € 2.819,11 per e di € 2.661,52 per vinte le spese. Pt_1 Pt_2
All'esito del deposito di note conclusionali autorizzate, il Tribunale osserva che:
Il ricorso si presenta ammissibile contenendo la sufficiente allegazione delle circostanze di fatto (sede di appartenenza, qualifica, turni di lavoro) e delle ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata.
Quanto al merito, la questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL
20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma, CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 e da lei percepita è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
È utile riportare le norme rilevanti a fini decisionali.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art. 9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6, C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile
1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà, quindi, titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette, dunque, al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Tale scelta non è, tuttavia, soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall' resistente. Controparte_1
Ed, invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato.
Nel caso in esame la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.
La convenuta sostiene la negazione del diritto invocato dalle parti ricorrenti Controparte_1 assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che, altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
La tesi dell' resistente è erronea. Controparte_1
Ed, invero, non è condivisibile ritenere che, attraverso la norma invocata, si sia inteso remunerare il lavoro straordinario se e in quanto prestato, con conseguente onere, da parte della ricorrente, di allegare di avere reso la prestazione nelle giornate festive oltre l'orario ordinario di lavoro.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma, del
C.C.N.L di categoria 2016-2018 è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma sia in base alla sua finalità.
Tale trattamento, applicandosi pacificamente al personale non turnista, consente di escludere che realizzi un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma, del C.C.N.L di categoria 2016-2018 discende, in realtà, dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può, senz'altro, ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo va segnalato che in senso favorevole alla tesi dei turnisti sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022 n.23880 a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n.
6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n.
2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
Va, inoltre, registrato che, anche di recente, è intervenuta l'ennesima decisione della Corte di
Cassazione confermativa di un orientamento ormai consolidato, nella specie l'ordinanza del
18/07/2023, n.20743.
È utile trascrivere, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella citata pronuncia n.20743/2023 i quali hanno ulteriormente ribadito che “la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla
L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione
Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed, in particolare, il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma
7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art.
86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre, ancora, osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' , secondo cui CP_1
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti
l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata, dunque, individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre
a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49) e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale, non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)”.
I Giudici di legittimità hanno, quindi, elaborato il seguente principio di diritto: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma, C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce, innanzitutto, il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Da ultimo, l'art. 106 del CCNL 2019-2021 risulta aver recepito il su esposto principio sancito dalla
Suprema Corte ove al comma 5 recita: “Le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'ordinario sviluppo del turno.
L'attività prestata dal personale in orario notturno e/o in giorno festivo, anche infrasettimanale, dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4 (Indennità di turno, di servizio notturno e festivo), alternativamente: a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario)”.
L' resistente sostiene di avere fatto fruire a parte ricorrente molteplici riposi Controparte_1
compensativi ed anche di avere remunerato molte ore di lavoro straordinario, di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere.
In realtà, come condivisibilmente evidenziato da parte ricorrente, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro.
Del resto, parte ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma, del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la resistente non ha provato che sia stata presentata tale istanza, così come non Controparte_1
risulta formalizzata, prima della messa in mora, la richiesta del compenso contrattuale;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l' resistente, pur avendo formalmente negato Controparte_1
l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9), al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista o lo abbia remunerato spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
Per tali ragioni, sarebbe superflua l'ammissione di una CTU dal momento che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro bensì la loro imputazione che, per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit.
Parimenti dall'ammontare del credito preteso dalla parte ricorrente non deve essere portato in detrazione quanto da lei riscosso per le ore di lavoro straordinario prestate oltre il suo monte orario ordinario ripartito in turni settimanali.
Per mera completezza espositiva si rileva che non si potrebbe pervenire a diverse conclusioni nemmeno qualora si condividesse quanto sostenuto dall' resistente secondo la Controparte_1
quale la stessa parte ricorrente avrebbe espressamente chiesto al Giudice di vedersi riconosciuto il cumulo di indennità solo laddove si è in presenza di un superamento dell'orario mensile di base, non potendo il Giudice, in ogni caso, esimersi dalla corretta interpretazione ed applicazione delle norme contrattuali poste a fondamento della domanda giudiziale.
Non può infine richiedersi al dipendente che voglia rivendicare la maggiorazione retributiva di cui all'art. 9 cit. di allegare e provare non solo di aver lavorato nelle giornate festive infrasettimanali ma anche, per effetto di ciò, di aver superato il monte orario normale previsto per la generalità dei lavoratori, ritenuto presupposto dell'applicabilità dell'invocata maggiorazione stipendiale.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, come già innanzi esposto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Né si può addivenire a diverse conclusioni sulla scorta dell'orientamento espresso dall'ARAN sul punto (prot. 0008241 del 12/04/2023) e richiamato da parte resistente, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015).
Quanto allo specifico profilo della quantificazione del credito, l' resistente Controparte_1
insiste, altresì, nello specifico, per la non debenza delle somme richieste e, per l'effetto, chiede la condanna al pagamento della minor somma di € 2.819,11 per e di € 2.661,52 per Pt_1 Pt_2 sull'assunto che le parti ricorrenti non hanno fornito prova di aver reso prestazioni in limiti orari diversi e maggiori rispetto agli altri lavoratori, presupposto necessario per il riconoscimento del diritto al compenso aggiuntivo secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “la circostanza che i turnisti, poichè assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo…” Trattasi di un'argomentazione che non può, in alcun modo, essere condivisa proprio alla luce dei principi giurisprudenziali sopra ampiamente richiamati in base ai quali il maggior sacrificio correlato all'espletamento della prestazione nel giorno festivo infrasettimanale va compensato, di per se stesso ed in relazione alle ore di lavoro effettivamente prestate, con l'emolumento previsto dai citati artt. 9 e
29 della contrattazione collettiva, anche in assenza di opzione circa il riposo compensativo (in quanto, non avendo il lavoratore scelto il riposo compensativo, residua solo il ristoro economico).
All'esito, sussiste il diritto dei ricorrenti all'applicazione, nei loro confronti, dell'art. 29, 6° comma, del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) ed, in base alla domanda formulata, va riconosciuta, in loro favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto è possibile avere riguardo ai cartellini delle presenze, relativi ai periodi di causa, allegati agli atti.
Per la quantificazione devesi ritenere corretto il metodo adoperato dai ricorrenti che hanno utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016, così come evincibile dai conteggi elaborati e dalle note autorizzate depositate in data 14.10.2025, a cospetto delle contestazioni sollevate dall'
[...]
la quale ha domandato la riduzione delle somme pretese, anche giusta nota della CP_1 Pt_4
depositata il 13.10.2025, da cui, tuttavia, emerge la mera decurtazione di quanto già versato per
[...]
ore di lavoro straordinario.
In realtà, come già sovra esposto e condivisibilmente evidenziato da parte ricorrente, si tratta di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei normali turni di lavoro cadenti in giorni festivi infra settimanali che, come già sopra evidenziato, vanno remunerati in quanto tali.
Del resto, non è ragionevole ipotizzare che l' resistente, pur avendo formalmente Controparte_1 negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9), al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione e abbia remunerato spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
All'esito il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, va accolto.
Va, quindi, disposta la condanna dell' al pagamento, in favore di Controparte_1
, dell'importo di € 3.424,61 e, in favore di , dell'importo di € Parte_1 Parte_2
3.045,31, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorsi riuniti del 24.09.2024, nei confronti dell' in Parte_2 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
- accoglie i ricorsi e, per l'effetto, condanna l' per la causale di Controparte_1 cui in motivazione, al pagamento, in favore di , dell'importo di € Parte_1
3.424,61 ed in favore di dell'importo di € 3.045,31, oltre interessi legali Parte_2
dalle scadenze mensili al saldo;
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite liquidate, per entrambi i giudizi riuniti, in complessivi € 3.503,50 oltre € 98,00 (€
49,00 per ciascun giudizio) per contributo unificato, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Napoli in data 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario