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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3154 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 7850/2019 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in Parte_1 CodiceFiscale_1
atti, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Patrizia Di Nola e Fioravante Somma ed elettivamente domiciliata in Gragnano (NA), alla S.S. per Agerola, n. 115
APPELLANTE
E
(P.IVA ), con sede in Milano, alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Benigno Crespi n. 23, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Maurizio De Dominicis, elettivamente domiciliata in Gragnano (NA), alla via Castellammare n. 27, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Inserra
APPELLATA
E
(C.F.: ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante, in epigrafe indicato, evocava in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, e Controparte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., per sentirli condannare, in solido tra
[...] loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice per effetto del sinistro occorso in Castellammare di
Stabia (NA), in data 05.01.2015, alle ore 00:00 circa, allorquando il motociclo Honda, targato
1 BF60132, a bordo del quale l'attrice viaggiava, nel mentre percorreva la via R. Margherita, strada a senso unico di marcia, veniva urtato sul lato sinistro dal veicolo Lancia Y, targato CM606GH
(assicurato per la r.c.a, all'epoca dei fatti, con la ), il Controparte_1 quale, proveniente da via Romanelli, giunto all'incrocio con via R. Margherita, non rispettava la precedenza;
deduceva l'istante che, per effetto dell'urto, il motociclo attoreo sbandava e cadeva al suolo sul lato destro unitamente all'attrice, la quale riportava lesioni personali per le quali veniva condotta presso il presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia, ove le veniva diagnosticata
“frattura dell'arco medio della VI E VII costa emitorace dx”.
Sulla scorta di quanto dedotto, conveniva in giudizio i suddetti convenuti, chiedendo la condanna di questi, in solido tra loro, al risarcimento, in suo favore, dei danni sofferti, con vittoria delle spese di lite e con relativa attribuzione al procuratore antistatario (cfr. atto introduttivo del procedimento di prime cure).
Si costituiva nel giudizio di prime cure la sola compagnia assicuratrice, onde resistere alla pretesa risarcitoria avversa.
Raccolta la prova testimoniale, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 7850/2019, depositata in data 15.10.2019, rigettava la domanda e condannava l'istante alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, Parte_1 ha proposto impugnazione innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo, in riforma della pronuncia gravata, di condannare gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'appellante, di tutti i danni subiti, quantificati dal CTU nominato nel giudizio di primo grado in complessivi euro
4.261,33, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio e con attribuzione al procuratore anticipatario;
in subordine ha chiesto di riconoscere il concorso di pari responsabilità nella causazione del sinistro (cfr. atto di citazione in appello).
, in persona del l.r.p.t., si è costituita nel presente Controparte_1 giudizio, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, che ha domandato rigettarsi, con vittoria delle spese di giudizio.
L'appellato , quantunque ritualmente citato nel presente giudizio con atto di Controparte_2
citazione notificato in data 15.06.2020, non ha inteso costituirsi ed è stato, pertanto, dichiarato contumace all'udienza del 16.11.2020.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, all'udienza cartolare del
02.12.2024, la causa viene riservata in decisione.
Questioni preliminari.
2 In via preliminare, l'appello va dichiarato ammissibile in quanto tempestivamente spiegato nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. (la sentenza è stata depositata in data 15.10.2019 e l'atto di appello notificato in data 15.06.2020).
Va tuttavia dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348, primo comma, c.p.c..
La norma in esame statuisce, invero, che: “L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se
l'appellante non si costituisce in termini” mentre l'art. 347, primo comma c.p.c., dispone che: “La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”.
L'art. 165 c.p.c. (che disciplina la costituzione dell'attore in primo grado), nel testo ratione temporis vigente, dispone, infine, al primo comma che: “L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto , ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 – bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione ….”; e al secondo comma che: “Se la citazione è notificata a più persone ,
l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”.
“La regola dettata dall'art. 348, primo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, secondo cui la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 del medesimo codice (richiamato dal precedente art. 347), determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, non esclude che - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 358 cod. proc. civ. - la parte costituitasi tardivamente possa proporre una seconda impugnazione, purché tempestiva, sempre che non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità od inammissibilità” (Cass. civ. n. 23585/2013).
Orbene, come più volte ribadito dalla Suprema Corte “Ai sensi dell'art. 348, primo comma, c.p.c., nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n.
353, la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente
l'improcedibilità dell'appello, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato, e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307, primo comma, c.p.c.” (Cass. civ. n.
6654/2013), o ancora
“In caso di ritardata costituzione in giudizio delle parti nel giudizio di appello, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 171 e 307 cpc in tema di riassunzione, attesa la natura speciale
3 dell'art. 348 cpc comma 1, per cui si determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello”
(Corte di Cassazione con ordinanza n. 23384 del 3/11/2014).
Analogo principio è stato ribadito dalla Suprema Corte anche e Sezioni Unite (cfr. sentenza n.
1864/2011 e n. 6654/2013), laddove ha evidenziato che nel giudizio di appello non valgono le corrispondenti regole del giudizio di primo grado, per cui la mancata costituzione in termini dell'appellante, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma 1, determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello. In tali termini anche Cass. SS.UU. n. 16598/2016 del 5.8.2016 secondo cui “la sanzione della improcedibilità dell'appello che, nel rito ordinario, l'art. 348, primo comma, c.p.c. commina «se l'appellante non si costituisce nei termini» è ricollegata soltanto al mancato o tardivo compimento da parte dell'appellante, nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c., cui rinvia il primo comma dell'art. 347 c.p.c., dell'attività di costituzione e non anche al compimento di un'attività di costituzione avvenuta entro quel termine ma non secondo le forme previste dall'art. 165 c.p.c., cui pure rinvia lo stesso primo comma dell'art. 347 c.p.c.” e, ancora, che le sezioni unite “intendono così dare continuità a quell'orientamento delle Sezioni Semplici che, sulla premessa che l'art. 348, primo comma, c.p.c., dopo che l'art. 347, primo comma, ha prescritto che «la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale», così attuando un sostanziale rinvio all'art. 165 c.p.c., dispone che «l'appello è dichiarato improcedibile, anche
d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini», ha osservato che «la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all'inosservanza del termine di costituzione e non anche all'inosservanza delle sue forme» ed ha, quindi, soggiunto che «ne deriva che le conseguenze della scelta del legislatore di applicare la sanzione della improcedibilità, che significano sottrazione dell'inosservanza delle forme al regime delle nullità e, quindi, esclusione dell'operatività del principio della sanatoria per l'eventuale configurabilità di una fattispecie di raggiungimento dello scopo, si giustificano soltanto per il caso di costituzione mancata entro il termine, cioè che non sia mai avvenuta, o sia avvenuta successivamente ad esso»”.
In proposito, si precisa che, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio avente ad oggetto una questione eminentemente di diritto, essa non obbliga il giudice a stimolare il contraddittorio sulla stessa ex art. 101, comma 2, c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sentenza del 9.1.2024, n. 822). Peraltro, come affermato sempre dalla Suprema Corte: “il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641
c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una
4 minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 4.11.2022, n. 32527).
Principio che, per identità di ratio, è estensibile anche al caso di rilievo officioso della improcedibilità dell'impugnazione.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'atto di appello è stato notificato a , a mezzo Controparte_2
posta, e alla a mezzo pec, in data Controparte_3
15.06.2020 mentre l'appellante ha provveduto a costituirsi in giudizio mediante iscrizione a ruolo della causa in data 29.06.2020, ossia oltre la scadenza, maturata il 25.06.2020 (giovedì), del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione fissato dall'art. 165 c.p.c.
In caso di notifica dell'atto a più convenuti deve farsi riferimento alla prima notifica perfezionatasi che nella fattispecie è quella effettuata alla compagnia assicurativa appellata in data 15.06.2020 (cfr
Cass. 13163/2007 Nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, anche dopo l' entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353 - volta a rendere ancora più celere l' esercizio del diritto del contraddittorio - il termine di dieci giorni per la costituzione dell 'attore (art. 165, primo comma, cod. proc. civ.) decorre dalla prima notifica dell' atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma (secondo comma dello stesso articolo), in base alla quale, entro dieci giorni dall' ultima notifica di esso, l' originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l' avvenuta costituzione - esibendo in visione al cancelliere originale della citazione (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.), se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore - e dall' altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine;
conforme Cassazione n.
89 del 04/01/2017 (Rv. 643019 – 01; Cass. sez. 2 - , Ordinanza n. 7679 del 19/03/2019 (Rv. 653028
- 01)
Alla costituzione tardiva dell'appellante segue, quindi, la pronuncia di improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348, primo comma, c.p.c.
Spese di lite
In base al criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (ratione temporis applicabile, stante l'avvenuto completamento delle prestazioni professionali in data successiva al 23.10.2022, data di entrata in vigore del predetto D.M.), per le cause di cognizione del Tribunale di valore ricompreso nello scaglione da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva concretamente
5 svolta e della semplicità delle questioni trattate, nonché tenuto conto del mancato compimento di attività istruttoria in questa fase.
Nulla va disposto per le spese in favore di , in quanto contumace. Controparte_2
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) dichiara improcedibile l'appello;
c) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentate p.t., delle spese di lite del presente giudizio che
[...]
liquida in complessivi euro 852,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.p.a, come per legge;
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 07.05.2025
Il GIUDICE dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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