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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/03/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , ex art. 281 VI c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 2872/2022 di R.G. avente ad oggetto : domanda di pagamento di somme
, allegata al verbale di udienza del 18 03 2025 ex art 127 cpc ter,
tra
, rappresentata e difesa dall' avv.to Aliperti Vincenzo , domiciliata come in atti;
Parte_1
OPPONENTE/ATTORE
e soc. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata in difesa dagli Avv.ti Pietro Iannelli CP_1
e Maria Grazia Iannelli, domiciliata come in atti.
OPPOSTA/CONVENUTA
conclusioni : come da verbale di udienza del 18 marzo 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda in opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va rigettata.
Il giudizio ha per oggetto l'opposizione al provvedimento monitorio n. 424-2022, emesso in data 04 03 2022 da Tribunale di Nola , a mezzo del quale la soc. ,assuntasi creditrice, richiedeva ed otteneva CP_1
l'ingiunzione della somma ammontante ad € 16.021,65 supportata da fattura commerciale per forniture.
Deduceva l'opponente che il credito vantato fosse del tutto infondato, stante la carenza di commissione afferente la merce indicata nei documenti fiscali posti a corredo della istanza ex art. 634 cpc e mai consegnata a destinazione, eccependo, oltretutto, la inconferenza in termini di prova del credito della emissione della sola fattura commerciale a supporto del diritto vantato.
Si costituiva l'opposta società la quale, a mezzo articolate argomentazioni, confutava l'avverso dedotto.
Dichiarata nel corso del procedimento , con ordinanza ex art. 648 cpc, la provvisoria esecuzione delle somme ingiunte, svolta una breve attività istruttoria in sede di interpello orale , il giudizio veniva fissato per la decisione ex art. 281 cpc VI , concedendo termini per note conclusionali.
NE IT .
In subiecta materia, è principio asseverato in giurisprudenza granitica che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur rivestendo la qualità di convenuto processuale, conserva l'essenza di attore sostanziale, dovendo, pertanto comprovare la fonte del proprio credito , mentre l'opponente, ha l'onere di allegare tutti i fatti modificativi , estintivi ed impeditivi del diritto di credito onde scardinare la richiesta espressa nel procedimento monitorio prodromico al giudizio.( Cass. S.U n. 13533 -2001)
Ne deriva, dunque, che le parti risultano onerate, nelle rispettive difese processuali, a comprovare le reciproche pretese secondo i dettami posti in essere dall'art. 2697 c.c.
La controversia, pertanto, fondandosi sui diritti di obbligazione pecuniari, può essere agevolmente decisa attraverso il compendio istruttorio reso in atti , avendo i contraddittori documentato in atti le allegazioni occorrenti ai fini della delibazione.
Orbene, pur contestando i rapporti commerciali intercorsi tra i contendenti del giudizio parte opponente null'altro produce in termini di supporto alla propria tesi nel corso dello svolgimento del processo a sconfessare la insussistenza delle partite di credito vantate dalla opposta che, per la loro natura e collocazione temporale, verosimilmente si riferiscono alla pretesa creditoria fondata sulle fatture poste alla base del provvedimento monitorio.
All'uopo, la giurisprudenza si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (così si esprime ad esempio la Corte di Cassazione con la sentenza n° 299 del il 12/01/2016).
Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l'altra parte deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito.
Tale principio appare ragionevolmente speso dalla odierna opposta tanto in virtù del fatto che la stessa ha dato prova della ragione costitutiva del credito.
V'è più che , a mente di quanto disposto dall'art .2710 c.c …” I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa…”
Tale disposizione eccezionale esige il requisito fondamentale della tenuta corretta e regolare dei registri contabili degli imprenditori coinvolti;
nel caso in cui difetti una qualsiasi delle formalità richieste dalla norma, tornerà automaticamente in vigore il principio generale, che ex art. 2709 sancisce il valore di prova dei documenti contabili unicamente a sfavore dell'imprenditore sottoscrivente.
Nel caso in esame si evince la corretta tenuta delle scritture contabili versate in atti .
Ovvero, secondo un orientamento di legittimità ormai asseverato…” Le disposizioni degli artt. 2709 e 2710
c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio…( Cass. n. 9968-
2016).
Ciò posto ,, non può revocarsi in dubbio che , a fronte della regolare tenuta delle scritture contabili ed in assenza di prove di natura contraria, l'opposizione non ha scalfito il diritto alla esazione dei crediti vantati dalla opposta.
A supporto, poi, della tesi di parte creditrice postula la pur ridotta attività istruttoria formatasi in sede di interpello orale svoltasi alla udienza del 03 10 2024 ( teste di parte opposta ) dalla cui sintesi Testimone_1 viene evidenziato lo stralcio che segue ..” ADR: sono agente di commercio ed ho ricevuto un mandato di rappresentanza per l'area Sud Italia per conto della da circa 10 anni;
CP_2
ADR: conosco la ditta TLC di in quanto ricordo , nell'anno 2019, di aver venduto per conto di Parte_1 un campione di merce finalizzato alla lavorazione di abiti Jeans;
CP_1
ADR: capo n. 1 : è vero, come sopra specificato;
ADR capo n. 2: è vero, riconosco il documento in questione esibitomi e tratto dalla produzione di parte opposta;
ADR capo n. 3: è vero, effettivamente mi sino personalmente occupato di contattare il corriere
[...] affinchè si occupasse di consegnare la merce presso la sede della TLC in via Tabacchi – Saviano - ; Parte_2
ADR, capo n. 4:è vero, trattasi di specifica delega ricevuta dalla CP_1
ADR: capo n. 5: è vero fui io stesso a contattare della TLC pregandolo di farsi trovare Parte_3 all'esterno della azienda nella attesa che arrivasse il corriere..”
Orbene, non può revocarsi in dubbio che tale deposizione rafforzi la posizione creditoria della opposta , evidenziandosi che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte opponente, il rapporto commerciale a cui la fattura emessa fa riferimento, fosse effettivamente sorto tra le parti e perfezionatosi anche grazie l'intervento dell'agente di commercio il quale provvedeva ad individuare anche la ditta che effettuò il trasporto della merce sino a destinazione.
V'è più che alcuna contestazione ante causam , a seguito della emissione della fattura, si rinviene in atti
,rafforzando le ragioni di credito della società opposta.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 424/2022 emesso dal Tribunale di Nola va dichiarato definitivamente esecutivo.
Circa il regime delle spese di lite non sussistono ragioni avverse alla applicazione dei principi dispositivi di cui all'art. 91 cpc,, liquidate secondo i parametri di cui al DM n. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 2872/2022 di R.G. , così provvede : - Rigetta l'opposizione;
- In accoglimento della domanda di pagamento conferma il decreto ingiuntivo n. 424- 2022 emesso dal Tribunale di Nola dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento , in favore , dell' opposta , delle competenze di lite che liquida in € 5.077,00 oltre accessori di legge con attribuzione ex art .93 cpc.
-
così deciso in Nola, lì 21 marzo 2025 Il G.U
dott. Alfredo Granata