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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/12/2025, n. 3593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3593 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.3758/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. SC De EO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3758/2018 R.G. avente ad oggetto “responsabilità ex artt. 2043
– 2051 c.c.” e vertente:
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
SE RI, giusta mandato in atti,
ATTRICE
E
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti SC Murvana e Gianfranco D'Autilia, giusta mandato in atti.
CONVENUTA
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3,
c.p.c., modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, nel verbale di udienza del 12.11.2025, è stata riservata per la decisione nella medesima udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 04.04.2018, ha formulato domanda di Parte_1 risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, nei confronti di Controparte_1
Posto che, in data 28.05.2015, alle ore 19:06 circa, si trovava all'interno dei locali di CP_1
, presso il centro commerciale Leclerc a Cavallino (LE), ha affermato che, una volta superate le
[...] casse, era scivolata in prossimità di un distributore di bevande a causa della presenza di acqua sul pavimento, non visibile e non segnalata. A seguito della caduta era stata soccorsa dal servizio 118 e trasportata presso il presidio ospedaliero, dove le era stata diagnosticata una “frattura pluriframmentaria dell'estremo prossimale dell'ulna con dislocazione dell'olecrano” trattata con un intervento di osteosintesi secondo Pt_2 un successivo lungo periodo di riabilitazione e, infine, un nuovo intervento per la rimozione dei mezzi di sintesi.
In conseguenza di tali lesioni il consulente tecnico di parte aveva calcolato il periodo di inabilità temporanea pari complessivamente a 150 giorni, di cui 60 per inabilità temporanea assoluta, 30 giorni per inabilità temporanea parziale al 50% e 60 giorni per inabilità temporanea parziale al 25%, oltre a postumi invalidanti permanenti nella misura dell'8%; con spese mediche ammontanti ad € 5.623,95.
Evidenziando di aver richiesto, con lettera racc. a.r. del 03.06.2015, il risarcimento dei danni subiti a in qualità di titolare della omonima attività commerciale e, perciò, Controparte_2 responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha sostenuto come tale missiva fosse stata riscontrata da
[...]
, in qualità di compagnia assicuratrice di la quale, dopo Controparte_3 Controparte_2 aver svolto gli accertamenti ritenuti necessari, aveva negato la responsabilità della propria assicurata per i fatti contestatile, addebitandoli, piuttosto, al cattivo posizionamento del piede della stessa
Parte_1
Dando atto del fallimento del tentativo di stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ha chiesto la condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o comunque 2043 c.c., al pagamento della complessiva somma di € 25.652,97 (di cui € 20.029,02 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ed € 5.623,95 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale) ovvero della maggiore o min somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione del 22.06.2018, ha contestato la dinamica Controparte_1 dei fatti per come descritta in citazione, sostenendo che, al momento dell'incidente, l'attrice era lontana dal distributore di bevande e, comunque, non vi era acqua sul pavimento, come dimostrato dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza nonché dal fatto che numerosi clienti, inclusa la persona che accompagnava l'attrice, avevano percorso lo stesso punto senza difficoltà; solo negli istanti successivi all'evento, la persona che accompagnava l'attrice aveva acquistato al distributore automatico presente nel punto vendita una bottiglia di acqua per bagnare un fazzoletto di carta e rinfrescare il volto dell'attrice, lasciandolo poi sul pavimento.
La caduta - secondo la propria prospettazione di parte sarebbe esclusivamente riconducibile alla torsione della caviglia sinistra della dovuta alle alte calzature indossate e alla scelta Parte_1 dell'attrice di trattenere la merce sotto il braccio.
Ha, pertanto, escluso la propria responsabilità per i danni lamentati dall'attrice, sia ex art. 2051
c.c. sia ex art. 2043 c.c., invocando il caso fortuito e sottolineando l'assenza di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e i danni. Ha contestato, inoltre, il quantum richiesto, sia a titolo di danno non patrimoniale (ritenendo non dimostrata la sofferenza morale né applicabile il danno in re ipsa), sia a titolo di danno patrimoniale (ritenuto non provato).
Ha concluso, infine, chiedendo il rigetto delle avverse domande o, in subordine, la riduzione del risarcimento per concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attrice, prova per testimoni e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'udienza del 12.11.2025, a seguito della discussione orale delle parti, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c. modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta infondata.
Il thema decidendum afferisce al risarcimento del danno in prevalenza non patrimoniale, ma anche patrimoniale, in ragione dell'integrazione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. o dall'art. 2043 c.c.
Ciò premesso, giova in via preliminare osservare come quella scolpita nella prima delle norme richiamate appartenga, secondo l'orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza, al modello della responsabilità oggettiva che, diversamente da quella soggettiva, è idonea a meglio soddisfare le esigenze di riparazione del danno in omaggio al principio cuius commoda eius et incommoda.
In tal senso il pregiudizio patito costituisce una conseguenza del fatto della cosa e non dell'uomo – come il modello di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. – derivante dal suo intrinseco dinamismo, al di fuori di un'azione diretta umana.
Considerato che è già il tenore letterale della disposizione in commento a tracciare la natura della responsabilità, essendo richiesto che il danno sia cagionato dalla cosa, occorre rilevare come, ai fini della verifica della sussistenza del danno riconducibile alla cosa, il thema probandum accomuni il danneggiato e il custode di quest'ultima convenuto in giudizio quale presunto danneggiante.
Infatti, se da un lato il danneggiato è tenuto a provare l'esistenza del solo nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, escludendo che debba essere fornita la prova anche della intrinseca pericolosità della cosa e tantomeno la condotta omissiva o commissiva del custode, quest'ultimo – dall'altro – è tenuto provare l'esistenza di un percorso causale distinto in cui la cosa non ha assunto alcun ruolo eziologicamente efficiente nella verificazione dell'evento dannoso.
Con riguardo alle caratteristiche della cosa e, in specie, all'esclusione del concetto di insidia dalla valutazione relativa al nesso causale tra cosa ed evento dannoso si è espressa, di recente, la
Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, (ud. 05/11/2024, dep. 31/03/2025), n.8450. Nel dettaglio la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato “l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura "insidiosa" della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato" (Cass. Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ.
Attraverso una ricostruzione di vari precedenti nell'arresto richiamato si legge che "già con
l'ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con le ordinanze nn. 2479 e 2480 del
2018), si era affermato che "la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso", e ciò "in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
27 aprile 2023, n. 11152, Rv. 667668-01).
Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-
3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312, Rv.
654924-01; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089, Rv. 663300-02; Cass. Sez. 3, ord. 1 dicembre 2022, n. 35429, Rv. 666487-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. Rv. 667836-02 e
Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv. 668745-01), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un.,
30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01) - è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto questa Corte aveva isolatamente affermato nelle pronunce richiamate dal ricorrente - che, "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051, non massimata Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n.
28057, non massimata).
Ebbene, in applicazione di tali principi di diritto, la domanda risulta infondata in forza della condotta dell'attrice causalmente efficiente in via esclusiva.
In particolare all'esito dell'istruzione probatoria, se dall'interrogatorio formale dell'attrice è emerso come il pavimento fosse bagnato, tale circostanza risulta solo adombrata, e non certamente confermata, dalla teste escussa nel corso dell'udienza del 17.10.2019. Quest'ultima, secondo Tes_1 una valutazione di natura strettamente personale, ha affermato che si trovava nella zona degli scaffali, ovvero in una posizione evidentemente distante dalle casse, e di essersi "affacciata", dopo aver udito un tonfo, verso la zona della caduta della così notando il pavimento lucido. Parte_1
Premesso che tale ultimo dato assume una dimensione neutra rispetto alla condizione denunciata nell'atto di citazione, ben potendo il pavimento risultare lucido per via della relativa composizione materiale, la testimonianza della dipendente dell'esercizio commerciale ha CP_1 smentito la ricostruzione attorea rappresentando, di contro, come il pavimento fosse asciutto.
Considerato il tenore contrastante delle testimonianze, giova osservare come i rilievi fotografici prodotti da parte attrice nonchè quelli allegati da parte convenuta, unitamente – soprattutto
– alla registrazione video, restituiscano delle immagini e dei fotogrammi in cui il pavimento non appare affatto bagnato.
Plurimi elementi fattuali depongono per la caduta accidentale.
In primo luogo la torsione del piede che, contrariamente all'ipotesi di una superficie bagnata, non subisce uno scivolamento o slittamento in avanti, indietro o di lato, ma si “pianta” in un punto esatto comportando la torsione anzidetta.
In secondo luogo, anche qualora l'alone sulle mattonelle antistanti alle macchinette self service fosse qualificabile come sintomo di superficie bagnata, il punto di torsione del piede risulta distante ben quattro mattonelle in avanti rispetto all'estremità dell'alone menzionato.
Infine, ponendo l'attenzione sugli avventori, inquadrati nelle immagini video nei secondi immediatamente precedenti alla caduta (v. da 10''a 15''), nonchè sul personale dell'ipermercato e altri soggetti avvicinatisi per prestare soccorso alla per alcuno di questi si riscontrano Parte_1 movimenti squilibrati derivanti da un pavimento bagnato o umido, mantenendo di contro gli stessi andature spedite ed equilibrate, nè tantomeno si intravedono orme o tracce di suola delle scarpe dei soggetti anzidetti.
Appare evidente, dunque, che la caduta dell'attrice risulta causata da un movimento anomalo del proprio piede, così dovendosi escludere a monte - in omaggio ai principi di diritto sopra espressi e alla natura oggettiva della responsabilità - il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la cosa in custodia.
Fermo restando che, coma sopra chiarito, quella scolpita nell'art. 2051 c.c. costituisce una fattispecie di responsabilità oggettiva distinta da quella puramente soggettiva di cui all'art. 2043 c.c., quanto sopra illustrato dimostra l'assenza di qualsivoglia fatto illecito della convenuta nonché di un danno ingiusto.
Per tali ragioni la domanda non merita accoglimento.
In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese l'epilogo del giudizio importa la condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo ex art. 4 comma 1 Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (scaglione € 5.201,00-26.000,00) e dei valori medi decurtati del 50% (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta la domanda.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite a favore della convenuta che si liquidano nella misura di € 2.540,00, oltre spese documentate e accessori come per legge.
Pone definitivamente le spese di ctu a carico della parte attrice.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale.
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria UPP, dott.ssa Giulia Valentini.
Così deciso in Lecce, lì 04/12/2025
Il Giudice unico
SC De EO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. SC De EO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3758/2018 R.G. avente ad oggetto “responsabilità ex artt. 2043
– 2051 c.c.” e vertente:
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
SE RI, giusta mandato in atti,
ATTRICE
E
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti SC Murvana e Gianfranco D'Autilia, giusta mandato in atti.
CONVENUTA
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3,
c.p.c., modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, nel verbale di udienza del 12.11.2025, è stata riservata per la decisione nella medesima udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 04.04.2018, ha formulato domanda di Parte_1 risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, nei confronti di Controparte_1
Posto che, in data 28.05.2015, alle ore 19:06 circa, si trovava all'interno dei locali di CP_1
, presso il centro commerciale Leclerc a Cavallino (LE), ha affermato che, una volta superate le
[...] casse, era scivolata in prossimità di un distributore di bevande a causa della presenza di acqua sul pavimento, non visibile e non segnalata. A seguito della caduta era stata soccorsa dal servizio 118 e trasportata presso il presidio ospedaliero, dove le era stata diagnosticata una “frattura pluriframmentaria dell'estremo prossimale dell'ulna con dislocazione dell'olecrano” trattata con un intervento di osteosintesi secondo Pt_2 un successivo lungo periodo di riabilitazione e, infine, un nuovo intervento per la rimozione dei mezzi di sintesi.
In conseguenza di tali lesioni il consulente tecnico di parte aveva calcolato il periodo di inabilità temporanea pari complessivamente a 150 giorni, di cui 60 per inabilità temporanea assoluta, 30 giorni per inabilità temporanea parziale al 50% e 60 giorni per inabilità temporanea parziale al 25%, oltre a postumi invalidanti permanenti nella misura dell'8%; con spese mediche ammontanti ad € 5.623,95.
Evidenziando di aver richiesto, con lettera racc. a.r. del 03.06.2015, il risarcimento dei danni subiti a in qualità di titolare della omonima attività commerciale e, perciò, Controparte_2 responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha sostenuto come tale missiva fosse stata riscontrata da
[...]
, in qualità di compagnia assicuratrice di la quale, dopo Controparte_3 Controparte_2 aver svolto gli accertamenti ritenuti necessari, aveva negato la responsabilità della propria assicurata per i fatti contestatile, addebitandoli, piuttosto, al cattivo posizionamento del piede della stessa
Parte_1
Dando atto del fallimento del tentativo di stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ha chiesto la condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o comunque 2043 c.c., al pagamento della complessiva somma di € 25.652,97 (di cui € 20.029,02 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ed € 5.623,95 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale) ovvero della maggiore o min somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione del 22.06.2018, ha contestato la dinamica Controparte_1 dei fatti per come descritta in citazione, sostenendo che, al momento dell'incidente, l'attrice era lontana dal distributore di bevande e, comunque, non vi era acqua sul pavimento, come dimostrato dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza nonché dal fatto che numerosi clienti, inclusa la persona che accompagnava l'attrice, avevano percorso lo stesso punto senza difficoltà; solo negli istanti successivi all'evento, la persona che accompagnava l'attrice aveva acquistato al distributore automatico presente nel punto vendita una bottiglia di acqua per bagnare un fazzoletto di carta e rinfrescare il volto dell'attrice, lasciandolo poi sul pavimento.
La caduta - secondo la propria prospettazione di parte sarebbe esclusivamente riconducibile alla torsione della caviglia sinistra della dovuta alle alte calzature indossate e alla scelta Parte_1 dell'attrice di trattenere la merce sotto il braccio.
Ha, pertanto, escluso la propria responsabilità per i danni lamentati dall'attrice, sia ex art. 2051
c.c. sia ex art. 2043 c.c., invocando il caso fortuito e sottolineando l'assenza di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e i danni. Ha contestato, inoltre, il quantum richiesto, sia a titolo di danno non patrimoniale (ritenendo non dimostrata la sofferenza morale né applicabile il danno in re ipsa), sia a titolo di danno patrimoniale (ritenuto non provato).
Ha concluso, infine, chiedendo il rigetto delle avverse domande o, in subordine, la riduzione del risarcimento per concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attrice, prova per testimoni e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'udienza del 12.11.2025, a seguito della discussione orale delle parti, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c. modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta infondata.
Il thema decidendum afferisce al risarcimento del danno in prevalenza non patrimoniale, ma anche patrimoniale, in ragione dell'integrazione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. o dall'art. 2043 c.c.
Ciò premesso, giova in via preliminare osservare come quella scolpita nella prima delle norme richiamate appartenga, secondo l'orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza, al modello della responsabilità oggettiva che, diversamente da quella soggettiva, è idonea a meglio soddisfare le esigenze di riparazione del danno in omaggio al principio cuius commoda eius et incommoda.
In tal senso il pregiudizio patito costituisce una conseguenza del fatto della cosa e non dell'uomo – come il modello di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. – derivante dal suo intrinseco dinamismo, al di fuori di un'azione diretta umana.
Considerato che è già il tenore letterale della disposizione in commento a tracciare la natura della responsabilità, essendo richiesto che il danno sia cagionato dalla cosa, occorre rilevare come, ai fini della verifica della sussistenza del danno riconducibile alla cosa, il thema probandum accomuni il danneggiato e il custode di quest'ultima convenuto in giudizio quale presunto danneggiante.
Infatti, se da un lato il danneggiato è tenuto a provare l'esistenza del solo nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, escludendo che debba essere fornita la prova anche della intrinseca pericolosità della cosa e tantomeno la condotta omissiva o commissiva del custode, quest'ultimo – dall'altro – è tenuto provare l'esistenza di un percorso causale distinto in cui la cosa non ha assunto alcun ruolo eziologicamente efficiente nella verificazione dell'evento dannoso.
Con riguardo alle caratteristiche della cosa e, in specie, all'esclusione del concetto di insidia dalla valutazione relativa al nesso causale tra cosa ed evento dannoso si è espressa, di recente, la
Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, (ud. 05/11/2024, dep. 31/03/2025), n.8450. Nel dettaglio la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato “l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura "insidiosa" della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato" (Cass. Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ.
Attraverso una ricostruzione di vari precedenti nell'arresto richiamato si legge che "già con
l'ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con le ordinanze nn. 2479 e 2480 del
2018), si era affermato che "la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso", e ciò "in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
27 aprile 2023, n. 11152, Rv. 667668-01).
Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-
3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312, Rv.
654924-01; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089, Rv. 663300-02; Cass. Sez. 3, ord. 1 dicembre 2022, n. 35429, Rv. 666487-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. Rv. 667836-02 e
Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv. 668745-01), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un.,
30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01) - è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto questa Corte aveva isolatamente affermato nelle pronunce richiamate dal ricorrente - che, "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051, non massimata Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n.
28057, non massimata).
Ebbene, in applicazione di tali principi di diritto, la domanda risulta infondata in forza della condotta dell'attrice causalmente efficiente in via esclusiva.
In particolare all'esito dell'istruzione probatoria, se dall'interrogatorio formale dell'attrice è emerso come il pavimento fosse bagnato, tale circostanza risulta solo adombrata, e non certamente confermata, dalla teste escussa nel corso dell'udienza del 17.10.2019. Quest'ultima, secondo Tes_1 una valutazione di natura strettamente personale, ha affermato che si trovava nella zona degli scaffali, ovvero in una posizione evidentemente distante dalle casse, e di essersi "affacciata", dopo aver udito un tonfo, verso la zona della caduta della così notando il pavimento lucido. Parte_1
Premesso che tale ultimo dato assume una dimensione neutra rispetto alla condizione denunciata nell'atto di citazione, ben potendo il pavimento risultare lucido per via della relativa composizione materiale, la testimonianza della dipendente dell'esercizio commerciale ha CP_1 smentito la ricostruzione attorea rappresentando, di contro, come il pavimento fosse asciutto.
Considerato il tenore contrastante delle testimonianze, giova osservare come i rilievi fotografici prodotti da parte attrice nonchè quelli allegati da parte convenuta, unitamente – soprattutto
– alla registrazione video, restituiscano delle immagini e dei fotogrammi in cui il pavimento non appare affatto bagnato.
Plurimi elementi fattuali depongono per la caduta accidentale.
In primo luogo la torsione del piede che, contrariamente all'ipotesi di una superficie bagnata, non subisce uno scivolamento o slittamento in avanti, indietro o di lato, ma si “pianta” in un punto esatto comportando la torsione anzidetta.
In secondo luogo, anche qualora l'alone sulle mattonelle antistanti alle macchinette self service fosse qualificabile come sintomo di superficie bagnata, il punto di torsione del piede risulta distante ben quattro mattonelle in avanti rispetto all'estremità dell'alone menzionato.
Infine, ponendo l'attenzione sugli avventori, inquadrati nelle immagini video nei secondi immediatamente precedenti alla caduta (v. da 10''a 15''), nonchè sul personale dell'ipermercato e altri soggetti avvicinatisi per prestare soccorso alla per alcuno di questi si riscontrano Parte_1 movimenti squilibrati derivanti da un pavimento bagnato o umido, mantenendo di contro gli stessi andature spedite ed equilibrate, nè tantomeno si intravedono orme o tracce di suola delle scarpe dei soggetti anzidetti.
Appare evidente, dunque, che la caduta dell'attrice risulta causata da un movimento anomalo del proprio piede, così dovendosi escludere a monte - in omaggio ai principi di diritto sopra espressi e alla natura oggettiva della responsabilità - il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la cosa in custodia.
Fermo restando che, coma sopra chiarito, quella scolpita nell'art. 2051 c.c. costituisce una fattispecie di responsabilità oggettiva distinta da quella puramente soggettiva di cui all'art. 2043 c.c., quanto sopra illustrato dimostra l'assenza di qualsivoglia fatto illecito della convenuta nonché di un danno ingiusto.
Per tali ragioni la domanda non merita accoglimento.
In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese l'epilogo del giudizio importa la condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo ex art. 4 comma 1 Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (scaglione € 5.201,00-26.000,00) e dei valori medi decurtati del 50% (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta la domanda.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite a favore della convenuta che si liquidano nella misura di € 2.540,00, oltre spese documentate e accessori come per legge.
Pone definitivamente le spese di ctu a carico della parte attrice.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale.
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria UPP, dott.ssa Giulia Valentini.
Così deciso in Lecce, lì 04/12/2025
Il Giudice unico
SC De EO