Articolo 20 della Legge 21 marzo 1990, n. 53
Articolo 19Articolo 21
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23 marzo 1990
Art. 20. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilita' del fondo iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinate a fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum.
Entrata in vigore il 23 marzo 1990
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