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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/12/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1329/2025
Il Giudice EA FR OR, all'udienza del 15/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BARBIERI Parte_1 C.F._1
AN e dell'avv. SILVESTRI DARVIN;
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BRUSONI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA.
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
PARTE RICORRENTE accertare e dichiarare l'inefficacia, l'illegittimità, nullità e, comunque, annullare l'atto di rotazione di rotazione straordinaria - protocollo n. 0095511/2025 del 18 luglio 2025 – ricevuto dalla Sig.ra in data 21/07/2025; • con vittoria di spese di lite. Parte_1
PARTE RESISTENTE
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa deduzione o eccezione, Accertata la legittimità dell'atto di rotazione straordinaria adottato nei confronti della ricorrente in data 18-
7-2025 n prot. 0095511/2025, respingere il ricorso e tutte le domande in esso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in premessa - Condannare la parte ricorrente alla rifusione delle competenze e delle spese di lite In via istruttoria, Si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione
“vero che”:
1-La Dott.ssa , che ha formazione tecnica specialistica nella materia Parte_1 edilizia, è stata assunta dal Comune di nel 1997, proveniente dal Comune di San CP_1
TI RI, dove aveva già maturato quasi un decennio di esperienza nel settore. 2-
La dott.ssa ha operato continuativamente presso il Servizio Edilizia Privata del Parte_1
Comune di fino al 2020, dove per anni ( dal 1997 al 2025) è stata responsabile dello CP_1 Sportello Unico Edilizia SUE, avendo responsabilità della gestione dei procedimenti in materia di permessi di costruire e nella gestione degli abusi e dei permessi in sanatoria.
3-Dal
2020 al 2025 la ricorrente è passata all'ufficio tributi per poi essere riassegnata al settore di originaria competenza nel 2025. 4-Lo Sportello Unico Edilizia, cui è demandata la gestione integrale di tutte le pratiche edilizie, emana i provvedimenti di autorizzazione/concessione anche in sanatoria, si occupa della vigilanza in materia di abusi edilizi e gestisce tutte le connesse attività di repressione e demolizione delle opere abusive con finalità di tutela del territorio.
5-In data 8-4-2025 è pervenuta al Comune di una lettera anonima nella quale CP_1 si denunciava l'inerzia da parte dell'amministrazione comunale rispetto al contrasto di una serie di abusi edilizi.
6-A seguito della segnalazione, l'Ufficio Tecnico del ha CP_1 avviato le opportune verifiche e sta ancora oggi svolgendo accertamenti, ancora in fase di istruttoria, su alcune posizioni, tutte afferenti allo Sportello Unico Edilizia negli anni in cui è stato affidato alla dott.ssa .
7-All'esito dei primi accertamenti, l'ufficio tecnico, Parte_1 nella persona dell'Ing. ha depositato in data 9-7-2025 una relazione dettagliata, CP_2 riguardante specificamente un abuso edilizio in un'area di proprietà del Sig. , Parte_2 situata in via Correnti 69 a 8-In merito al compendio di Via Correnti 69 ( all'epoca CP_1 corrispondente ai civici 60/71), nel 2016 la Dott.ssa ha formulato due proposte Parte_1 motivate, preordinate all'emanazione di due permessi di costruire in sanatoria, che poi sono stati rilasciati il 29-07-2016. 9-I due permessi di costruire riguardano due istanze di condono edilizio presentate dal Sig. nel 1986 e rubricate ai numeri 1472/86 e 1473/86. 10- Parte_2
Tali proposte di permesso hanno portato all'emanazione del titolo autorizzativo in sanatoria.
11-A seguito di sopralluogo eseguito dai tecnici del Comune in data 17-6-2025 -effettuato come detto su impulso di una segnalazione anonima- sono state realizzate delle riprese fotografiche, su cui si è basato il confronto dello stato dei luoghi con i permessi di costruire in sanatoria. 12-Dall'esame delle riprese fotografiche e dei permessi rilasciati il 29-07-2016 sono emerse difformità fra le opere esistenti e le opere condonate. 13-Si ha una rappresentazione degli abusi nell'ortofoto allegata alla relazione dell'Ing. del 9-7 2025, CP_2 in cui si sovrappongono graficamente le aree accatastate e condonate con le aree risultanti dalla foto e totalmente abusive. ( doc. 5) 14-Le foto allegate alla relazione del permesso in sanatoria del 2016 ( dalle quali risultano chiaramente i nuovi manufatti abusivi realizzati in ampliamento e sopraelevazione rispetto al corpo di fabbrica originario) risalgono quanto meno al 2009 poiché risultano controfirmate da un progettista , l'Ing. che è Per_1 deceduto nel 2013. ( doc. 20) 15-Nel 2018 a seguito di una denuncia per smaltimento abusivo dei rifiuti, personale del Sue ( Geometri Brambilla e Cassinetti) che riportava alla Dott.ssa
Pag. 2 di 5 , effettuò un sopralluogo in via Correnti, che permise di constatare visivamente gli Parte_1 abusi, che risultavano evidenti. 16-Nella relazione trasmessa al in data 2-8-2018 la CP_1 stessa ARPA aveva sollecitato i tecnici del ad accertare presunte violazioni CP_1 relativamente ai fabbricati e la Geometra ne aveva informato la dott.ssa CP_3 Parte_1 con una mail dello stesso giorno. ( docc 29 e 31) 17-Anche in quel caso la dott.ssa Parte_1 non avviò, come avrebbe dovuto, il procedimento di annullamento in autotutela della sanatoria e non propose l'ordinanza di demolizione. 18-Al momento sono ancora in corso accertamenti sulle altre pratiche edilizie gestite dalla ricorrente e in data 14-10-2025 è stata ultimata una nuova relazione dall'Ing. per cui l'amministrazione sta valutando l'avvio CP_2 di ulteriori procedimenti disciplinari con le conseguenti segnalazioni alle autorità competenti
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il (d'ora in avanti anche Parte_1 Controparte_1 soltanto il , rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha CP_1 allegato:
- di essere dipendente del dal 1997 con inquadramento nel profilo di funzionario CP_1 tecnico;
- di essere stata assegnata dal mese di giugno del 2025 al servizio sportello unico per l'edilizia, con attribuzione di tutte le deleghe istruttorie e gestionali relative ai procedimenti edilizi;
- di aver ricevuto in data 21 luglio 2025 un atto di rotazione straordinaria con il quale il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, , Parte_3
Segretario Generale dell'ente, ha disposto nei suoi confronti l'assegnazione all'area 3 a partire dalla stessa data per un periodo di sei mesi, suscettibile di rivalutazione entro tale termine;
- che detto provvedimento era stato emesso contestualmente ad una contestazione disciplinare rientrante, secondo il comune nell'ambito di applicazione dell'art. 16, comma 1, lettera I- quater del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.
1.1. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
È documentato (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) che parte ricorrente è stata destinataria di un atto di rotazione straordinaria sul presupposto di un procedimento
Pag. 3 di 5 disciplinare. Quest'ultimo è stato avviato poiché la ricorrente aveva predisposto nel 2016 due permessi di costruire in sanatoria rispetto ad un compendio immobiliare oggetto di una istanza di condono del 1986 che, tuttavia, durante un sopralluogo del mese di luglio del 2025 era risultato sostanzialmente differente rispetto allo stato di fatto rappresentato in occasione del condono;
peraltro, la presenza di tali difformità era documentata negli allegati fotografici dei permessi a costruire in sanatoria rilasciati con l'approvazione della ricorrente.
È, quindi, incontestato che secondo la contestazione disciplinare la ricorrente abbia agevolato l'emissione di due permessi a costruire in sanatoria nonostante lo stato di fatto dell'immobile fosse diverso da quello rappresentato nell'istanza di condono.
La ricorrente ha anche documentato di non essere attualmente indagata dalla Procura di territorialmente competente (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente). CP_1
L'art. 16 del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti dispongono con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
Dall'interpretazione letterale della disposizione si evince con immediatezza che presupposto oggettivo della sua applicazione è la verificazione di una condotta di tipo corruttiva posta a fondamento di un procedimento penale o disciplinare.
L'ambito applicativo di tale disposizione è stato, peraltro, oggetto di una delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emessa in data 26 marzo 2019 (cfr. doc. n. 18 fascicolo parte ricorrente) che conduce ad una conclusione non dissimile.
L'Autorità menzionata, preso atto della lacunosità del testo normativo in quanto
“manca di individuare le fattispecie di illecito che l'amministrazione è chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di far scattare o meno la misura della rotazione straordinaria”, per colmare il deficit testuale richiama, nella delibera citata, quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, ai fini dell'informazione al presidente dell' il quale rubricato in CP_4
“Informazione sull'esercizio dell'azione penale per fatti di corruzione” individua i reati connessi a “fatti di corruzione”, nei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale”. La soluzione, oltre che essere coerente con il testo della disposizione, evita applicazioni distoniche di due testi normativi volte a trovare applicazione nel medesimo ambito – vale a dire quello della pubblica amministrazione – per prevenire lo stesso fenomeno criminale.
L'Autorità ha quindi concluso per ritenere obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato per i procedimenti penali aventi ad oggetto i reati richiamati mentre ha disposto la facoltatività del medesimo provvedimento nei casi di procedimenti penali
Pag. 4 di 5 aventi ad oggetto gli altri reati contro la pubblica amministrazione “(di cui al Capo I del
Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012)”.
Anche per i procedimenti disciplinari l'Autorità ha suggerito di dare rilievo solo a quei comportamenti che “possono integrare fattispecie di natura corruttiva considerate nei reati come sopra indicati”.
Nel caso di specie, risulta documentata soltanto una oggettiva discrasia tra la condotta attribuita alla ricorrente e il parametro normativo applicabile.
Tuttavia, non risulta provata la verificazione nel caso di specie di uno spostamento patrimoniale in favore della ricorrente in occasione e/o in conseguenza dei fatti sottesi alla contestazione disciplinare;
né le istanze istruttorie svolte dal sono idonee a CP_1 raggiungere la prova descritta. Tale circostanza di fatto risulta necessaria per integrare ciascuna delle fattispecie delittuose dianzi richiamate.
Parimenti non risulta dimostrato o dimostrabile alcun collegamento soggettivo tra la ricorrente ed il fruitore del permesso di costruire illegittimo.
Si ritiene, pertanto, che non sussistevano all'atto della sua emissione i presupposti di fatto per l'emissione dell'atto di rotazione straordinario.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto di rotazione straordinaria - protocollo n.
0095511/2025 del 18 luglio 2025 – ricevuto dalla ricorrente in data 21/07/2025;
2. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259 per anticipazioni ed in € 2.109 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 15 dicembre 2025
Il Giudice
EA FR OR
Pag. 5 di 5
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1329/2025
Il Giudice EA FR OR, all'udienza del 15/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BARBIERI Parte_1 C.F._1
AN e dell'avv. SILVESTRI DARVIN;
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BRUSONI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA.
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
PARTE RICORRENTE accertare e dichiarare l'inefficacia, l'illegittimità, nullità e, comunque, annullare l'atto di rotazione di rotazione straordinaria - protocollo n. 0095511/2025 del 18 luglio 2025 – ricevuto dalla Sig.ra in data 21/07/2025; • con vittoria di spese di lite. Parte_1
PARTE RESISTENTE
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa deduzione o eccezione, Accertata la legittimità dell'atto di rotazione straordinaria adottato nei confronti della ricorrente in data 18-
7-2025 n prot. 0095511/2025, respingere il ricorso e tutte le domande in esso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in premessa - Condannare la parte ricorrente alla rifusione delle competenze e delle spese di lite In via istruttoria, Si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione
“vero che”:
1-La Dott.ssa , che ha formazione tecnica specialistica nella materia Parte_1 edilizia, è stata assunta dal Comune di nel 1997, proveniente dal Comune di San CP_1
TI RI, dove aveva già maturato quasi un decennio di esperienza nel settore. 2-
La dott.ssa ha operato continuativamente presso il Servizio Edilizia Privata del Parte_1
Comune di fino al 2020, dove per anni ( dal 1997 al 2025) è stata responsabile dello CP_1 Sportello Unico Edilizia SUE, avendo responsabilità della gestione dei procedimenti in materia di permessi di costruire e nella gestione degli abusi e dei permessi in sanatoria.
3-Dal
2020 al 2025 la ricorrente è passata all'ufficio tributi per poi essere riassegnata al settore di originaria competenza nel 2025. 4-Lo Sportello Unico Edilizia, cui è demandata la gestione integrale di tutte le pratiche edilizie, emana i provvedimenti di autorizzazione/concessione anche in sanatoria, si occupa della vigilanza in materia di abusi edilizi e gestisce tutte le connesse attività di repressione e demolizione delle opere abusive con finalità di tutela del territorio.
5-In data 8-4-2025 è pervenuta al Comune di una lettera anonima nella quale CP_1 si denunciava l'inerzia da parte dell'amministrazione comunale rispetto al contrasto di una serie di abusi edilizi.
6-A seguito della segnalazione, l'Ufficio Tecnico del ha CP_1 avviato le opportune verifiche e sta ancora oggi svolgendo accertamenti, ancora in fase di istruttoria, su alcune posizioni, tutte afferenti allo Sportello Unico Edilizia negli anni in cui è stato affidato alla dott.ssa .
7-All'esito dei primi accertamenti, l'ufficio tecnico, Parte_1 nella persona dell'Ing. ha depositato in data 9-7-2025 una relazione dettagliata, CP_2 riguardante specificamente un abuso edilizio in un'area di proprietà del Sig. , Parte_2 situata in via Correnti 69 a 8-In merito al compendio di Via Correnti 69 ( all'epoca CP_1 corrispondente ai civici 60/71), nel 2016 la Dott.ssa ha formulato due proposte Parte_1 motivate, preordinate all'emanazione di due permessi di costruire in sanatoria, che poi sono stati rilasciati il 29-07-2016. 9-I due permessi di costruire riguardano due istanze di condono edilizio presentate dal Sig. nel 1986 e rubricate ai numeri 1472/86 e 1473/86. 10- Parte_2
Tali proposte di permesso hanno portato all'emanazione del titolo autorizzativo in sanatoria.
11-A seguito di sopralluogo eseguito dai tecnici del Comune in data 17-6-2025 -effettuato come detto su impulso di una segnalazione anonima- sono state realizzate delle riprese fotografiche, su cui si è basato il confronto dello stato dei luoghi con i permessi di costruire in sanatoria. 12-Dall'esame delle riprese fotografiche e dei permessi rilasciati il 29-07-2016 sono emerse difformità fra le opere esistenti e le opere condonate. 13-Si ha una rappresentazione degli abusi nell'ortofoto allegata alla relazione dell'Ing. del 9-7 2025, CP_2 in cui si sovrappongono graficamente le aree accatastate e condonate con le aree risultanti dalla foto e totalmente abusive. ( doc. 5) 14-Le foto allegate alla relazione del permesso in sanatoria del 2016 ( dalle quali risultano chiaramente i nuovi manufatti abusivi realizzati in ampliamento e sopraelevazione rispetto al corpo di fabbrica originario) risalgono quanto meno al 2009 poiché risultano controfirmate da un progettista , l'Ing. che è Per_1 deceduto nel 2013. ( doc. 20) 15-Nel 2018 a seguito di una denuncia per smaltimento abusivo dei rifiuti, personale del Sue ( Geometri Brambilla e Cassinetti) che riportava alla Dott.ssa
Pag. 2 di 5 , effettuò un sopralluogo in via Correnti, che permise di constatare visivamente gli Parte_1 abusi, che risultavano evidenti. 16-Nella relazione trasmessa al in data 2-8-2018 la CP_1 stessa ARPA aveva sollecitato i tecnici del ad accertare presunte violazioni CP_1 relativamente ai fabbricati e la Geometra ne aveva informato la dott.ssa CP_3 Parte_1 con una mail dello stesso giorno. ( docc 29 e 31) 17-Anche in quel caso la dott.ssa Parte_1 non avviò, come avrebbe dovuto, il procedimento di annullamento in autotutela della sanatoria e non propose l'ordinanza di demolizione. 18-Al momento sono ancora in corso accertamenti sulle altre pratiche edilizie gestite dalla ricorrente e in data 14-10-2025 è stata ultimata una nuova relazione dall'Ing. per cui l'amministrazione sta valutando l'avvio CP_2 di ulteriori procedimenti disciplinari con le conseguenti segnalazioni alle autorità competenti
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il (d'ora in avanti anche Parte_1 Controparte_1 soltanto il , rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha CP_1 allegato:
- di essere dipendente del dal 1997 con inquadramento nel profilo di funzionario CP_1 tecnico;
- di essere stata assegnata dal mese di giugno del 2025 al servizio sportello unico per l'edilizia, con attribuzione di tutte le deleghe istruttorie e gestionali relative ai procedimenti edilizi;
- di aver ricevuto in data 21 luglio 2025 un atto di rotazione straordinaria con il quale il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, , Parte_3
Segretario Generale dell'ente, ha disposto nei suoi confronti l'assegnazione all'area 3 a partire dalla stessa data per un periodo di sei mesi, suscettibile di rivalutazione entro tale termine;
- che detto provvedimento era stato emesso contestualmente ad una contestazione disciplinare rientrante, secondo il comune nell'ambito di applicazione dell'art. 16, comma 1, lettera I- quater del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.
1.1. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
È documentato (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) che parte ricorrente è stata destinataria di un atto di rotazione straordinaria sul presupposto di un procedimento
Pag. 3 di 5 disciplinare. Quest'ultimo è stato avviato poiché la ricorrente aveva predisposto nel 2016 due permessi di costruire in sanatoria rispetto ad un compendio immobiliare oggetto di una istanza di condono del 1986 che, tuttavia, durante un sopralluogo del mese di luglio del 2025 era risultato sostanzialmente differente rispetto allo stato di fatto rappresentato in occasione del condono;
peraltro, la presenza di tali difformità era documentata negli allegati fotografici dei permessi a costruire in sanatoria rilasciati con l'approvazione della ricorrente.
È, quindi, incontestato che secondo la contestazione disciplinare la ricorrente abbia agevolato l'emissione di due permessi a costruire in sanatoria nonostante lo stato di fatto dell'immobile fosse diverso da quello rappresentato nell'istanza di condono.
La ricorrente ha anche documentato di non essere attualmente indagata dalla Procura di territorialmente competente (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente). CP_1
L'art. 16 del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti dispongono con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
Dall'interpretazione letterale della disposizione si evince con immediatezza che presupposto oggettivo della sua applicazione è la verificazione di una condotta di tipo corruttiva posta a fondamento di un procedimento penale o disciplinare.
L'ambito applicativo di tale disposizione è stato, peraltro, oggetto di una delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emessa in data 26 marzo 2019 (cfr. doc. n. 18 fascicolo parte ricorrente) che conduce ad una conclusione non dissimile.
L'Autorità menzionata, preso atto della lacunosità del testo normativo in quanto
“manca di individuare le fattispecie di illecito che l'amministrazione è chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di far scattare o meno la misura della rotazione straordinaria”, per colmare il deficit testuale richiama, nella delibera citata, quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, ai fini dell'informazione al presidente dell' il quale rubricato in CP_4
“Informazione sull'esercizio dell'azione penale per fatti di corruzione” individua i reati connessi a “fatti di corruzione”, nei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale”. La soluzione, oltre che essere coerente con il testo della disposizione, evita applicazioni distoniche di due testi normativi volte a trovare applicazione nel medesimo ambito – vale a dire quello della pubblica amministrazione – per prevenire lo stesso fenomeno criminale.
L'Autorità ha quindi concluso per ritenere obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato per i procedimenti penali aventi ad oggetto i reati richiamati mentre ha disposto la facoltatività del medesimo provvedimento nei casi di procedimenti penali
Pag. 4 di 5 aventi ad oggetto gli altri reati contro la pubblica amministrazione “(di cui al Capo I del
Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012)”.
Anche per i procedimenti disciplinari l'Autorità ha suggerito di dare rilievo solo a quei comportamenti che “possono integrare fattispecie di natura corruttiva considerate nei reati come sopra indicati”.
Nel caso di specie, risulta documentata soltanto una oggettiva discrasia tra la condotta attribuita alla ricorrente e il parametro normativo applicabile.
Tuttavia, non risulta provata la verificazione nel caso di specie di uno spostamento patrimoniale in favore della ricorrente in occasione e/o in conseguenza dei fatti sottesi alla contestazione disciplinare;
né le istanze istruttorie svolte dal sono idonee a CP_1 raggiungere la prova descritta. Tale circostanza di fatto risulta necessaria per integrare ciascuna delle fattispecie delittuose dianzi richiamate.
Parimenti non risulta dimostrato o dimostrabile alcun collegamento soggettivo tra la ricorrente ed il fruitore del permesso di costruire illegittimo.
Si ritiene, pertanto, che non sussistevano all'atto della sua emissione i presupposti di fatto per l'emissione dell'atto di rotazione straordinario.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto di rotazione straordinaria - protocollo n.
0095511/2025 del 18 luglio 2025 – ricevuto dalla ricorrente in data 21/07/2025;
2. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259 per anticipazioni ed in € 2.109 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 15 dicembre 2025
Il Giudice
EA FR OR
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