Art. 8.
Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per la esecuzione delle opere finanziate dagli Istituiti di cretido previsti nel precedente art. 5, anche per quanto riguarda le agevolazioni fiscali ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti sul credito fondiario, con le deroghe alle disposizioni medesime stabilite dalle norme che regolano i mutui della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro.
Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per la esecuzione delle opere finanziate dagli Istituiti di cretido previsti nel precedente art. 5, anche per quanto riguarda le agevolazioni fiscali ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti sul credito fondiario, con le deroghe alle disposizioni medesime stabilite dalle norme che regolano i mutui della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro.