CA
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 4165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4165 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
n. 4125/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4125/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2358/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 17.6.2022 nel procedimento n. 701227/2007 R.G., quest'ultimo avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 851/07 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Anna Parte_1 C.F._1
Battaglia, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in Napoli,
Corso Umberto I, n. 237; appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo Cosenza, elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Montesarchio (Bn), Via San
Giuseppe, n. 14; appellato nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Ciro CP_2 C.F._2
Micera, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via
Marco Aurelio Severino, n. 30; appellato
CONCLUSIONI pagina 1 di 12 Per : come da note di trattazione scritta;
Parte_1 per il : come da note di trattazione scritta;
Controparte_1 per : come da note di trattazione scritta. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 Con ricorso del 17.7.2007, esponeva: a) di avere amministrato il Parte_1 condominio denominato ”, sito in Montesarchio (BN), fino al mese di luglio CP_1
1990; b) di aver effettuato numerose anticipazioni per il condominio a causa del mancato pagamento da parte di numerosi condomini;
c) questi ultimi, riuniti in assemblea autonomamente, nella seduta del 26/09/1990, nell'accettare le dimissioni, avevano approvato il rendiconto ricevuto, riconoscendo un credito nei confronti del ricorrente;
d)
l'assemblea, dopo l'approvazione del rendiconto, non avendo raggiunto il quorum necessario per nominare un nuovo amministratore, aveva conferito al condomino
[...]
l'incarico di ritirare tutti gli atti del condominio depositati nello studio del CP_2 dimissionario amministratore;
e) in data 26.1.1991, , in ottemperanza CP_2 all'incarico assembleare del 20/08/1990, si era presentato presso lo studio del ricorrente, esibendo l'originale della delibera ed in forza di questa aveva ritirato i documenti giustificativi delle spese nonché il registro dei verbali delle assemblee, il tutto alla presenza di due testimoni che avevano sottoscritto con lui il verbale di passaggio delle consegne;
f) veniva riportata la manifestazione di volontà espressa dai condomini relativamente al rapporto con l'ex amministratore, nonché rilasciata la dichiarazione di debito condominiale per lire 39.460.700, con la promessa di pagamento in rateizzo dal settembre 1092 al settembre 2001 e con il riconoscimento al creditore di un interesse convenzionale del 10% annuo fino al soddisfo.
Non avendo ottenuto riscontro alle richieste di pagamento, l'istante chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo.
Avverso il D.I. n. 851/07, il , in persona dell'amministratore pro tempore, CP_1
, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V., Sezione Parte_2 distaccata di Caserta, deducendo: 1) il difetto di titolarità attiva;
2) l'estraneità del al riconoscimento di debito contenuto nella dichiarazione del 26.01.1991; 3) CP_1 la mancanza di prova scritta.
Secondo l'opponente, tra l'altro, “era onere dell'opposto fornire la prova della materiale esistenza del verbale di assemblea del 20/08/1990 dal quale risulterebbe che l'assemblea all'unanimità… avendo approvato il rendiconto finale, autorizza a CP_2 rilasciare dichiarazioni di debito con promessa di pagamento per lire 39.460.700” (pag. 4 dell'opposizione), sostenendo altresì che nessuna assemblea era stata tenuta dal condominio in data 28.9.1990 e che i condomini non avevano mai delegato CP_2
pagina 2 di 12 a riconoscere il dedotto debito. CP_2
L'opponente chiedeva la revoca del D.I. opposto, stante la mancanza di idonea prova scritta, nonché la condanna di al pagamento della somma di euro Parte_1
20.000,00, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando l'avverso dedotto e allegando la mancanza sia di prova che fosse l'amministratore dell'Ente condominiale, sia di Parte_2 delibera autorizzativa a stare in giudizio;
deduceva che il credito fosse fondato sulla dichiarazione di e sul verbale assembleare del 28.9.1990. CP_2
Parte opposta chiedeva e otteneva la chiamata in causa di e anche CP_2 quest'ultimo si costituiva in giudizio, contestando l'avverso dedotto e disconoscendo l'apposizione della propria firma sul verbale di consegna.
Il Sig. evidenziava altresì varie discrasie presenti nelle richieste e negli atti del CP_2 ricorrente in monitorio, in primo luogo per quanto riguarda l'indicazione degli anni;
inoltre, i fatti descritti come avvenuti nell'assemblea del 28.9.1990 e nel verbale di consegna del 26.1.1991, si ponevano in contrasto con quanto scritto nella missiva di convocazione del 18.9.1991 - in cui si evidenziava che, a fini dell'approvazione del rendiconto del 1989, i documenti erano stati messi a disposizione dei condomini - nonché con quanto riportato nella comunicazione del 7.11.1994, avente ad oggetto invito a presentarsi presso lo studio di , al fine di ritirare la documentazione Parte_1 condominiale.
All'udienza del 6.6.2008 veniva prodotto verbale assembleare del 22.2.2008, avente ad oggetto anche autorizzazione dell'amministratore a stare in giudizio, nonché delibera del
20.12.1990 (quest'ultima non perfettamente attinente).
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “1) in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. n.851/2007 emesso dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere ex sezione distaccata di Caserta;
2) condanna l'opposto al pagamento in favore del condominio , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. e di della somma per ciascuno di €. 2.000,00, oltre interessi legali CP_2 decorrenti dal deposito della presente sentenza al saldo a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 1° co. cpc;
3) rigetta la domanda riconvenzionale sollevata da parte opposta in quanto inammissibile;
4) condanna parte opposta al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in favore dell'opponente e del terzo chiamato in causa nella misura di €.
3.972,00 ciascuno…”.
Secondo il Giudice di primo grado - che pure ha dato atto della produzione della delibera del 22.02.2008 con cui era stato ratificato l'operato dell'amministratore nel conferimento di incarico al procuratore – ““appare inverosimile che l'Assemblea del abbia CP_1 rilasciato una delega, in data 28.09.1990 al condomino affinché rendesse CP_2
pagina 3 di 12 poi in data 26.01.1991 “ la dichiarazione di debito con promessa di pagamento”, in primis perché la copia di detta delibera depositata dall'opposto non risulta depositata in originale e non potendo ritenersi valida, anche perché la dichiarazione di debito e verbale di passaggio delle consegne dei documenti del , attribuita a Controparte_1
, che tra l'altro l'ha disconosciuta, si pone in netto contrasto sia con il CP_2 contenuto delle diverse missive inviate dal ai vari condomini ed all'allora Parte_1 amministratore avv. Massimo Cosenza (Copia Lettera Racc. A/R N.2605 del 07.11.1994 inviata Dal all'avv. Massimo Cosenza;
Copia Lettera racc. A/R N.2165 Parte_1
28.10.1994 del 24.07.1991 inviata dal al;
Copia Parte_1 Controparte_1
Lettera Racc. A/R del 30.01.2002 inviata Dal al ed al Parte_1 Controparte_3
Copia Lettera Racc. A/R del 25.09.2002 inviata dal Controparte_4 al e al ed altri;
Copia Parte_1 CP_4 CP_2 Controparte_3
Lettera Racc. A/R del 22.06.2006 inviata dal al Condomino Sasso Giovanni.) Parte_1 sia con il contenuto della comparsa di Costituzione e Risposta datata 13.12.1991 a firma dell'avv. Pasquale Ventriglia, difensore del nel procedimento avviato dal Parte_1
nei confronti dell'opposto e finalizzato all'ottenimento dell'ordine di CP_1 consegna della documentazione, in qualità di ex amministratore, laddove se effettivamente fosse già stata consegnata la predetta documentazione in data antecedente, detta circostanza sarebbe stata la prima difesa utile da rappresentare nell'interesse del
Parte_1
Diversamente alcun accenno di detto passaggio della consegna della documentazione si legge nella detta comparsa tant'è che il Tribunale di Benevento, adito a tanto, con sentenza n. 345/2005, dà atto che l'amministratore era stato nominato Parte_2 con verbale dell'assemblea del 06.06.1991 laddove si legge: “Nel merito la domanda è fondata e va accolta. La prova documentale circa il diritto del condominio ad ottenere quanto richiesto al precedente amministratore si rinviene per tabulas e ce la fornisce lo stesso convenuto laddove esso, in qualità di ex amministratore del condominio CP_1
con nota del 07.11.1994- successiva all'instaurazione del giudizio – per la prima
[...] volta invita il condominio al ritiro della documentazione in suo possesso. Dalle stesse note del 19.11.1990 e del 22 agosto 1991 inviate tramite legale dal nuovo amministratore del condominio al si evince la richiesta di consegna di Parte_2 Parte_1 tutta la documentazione afferente il Condominio in quanto non ancora evidentemente consegnata”.
Sulla scorta di quanto innanzi dedotto e rilevato deve ritenersi che il preteso credito posto
a base del decreto ingiuntivo in forza di una dichiarazione di debito, che si ritiene inveritiera, non sia fondato e che pertanto debba essere revocato””.
Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto. pagina 4 di 12 1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 27.9.2022, ha proposto Parte_1 appello chiedendo: “Piaccia alla Corte d'Appello adita: A-)-IN VIA PRINCIPALE sospendere l' efficacia esecutiva della sentenza n. 2358/2022, resa dal Tribunale di S.
Maria CV;
Nel merito: B-)- accertare e dichiarare che l'ex amministratore Parte_1 vanta un credito di euro 20.379,75 (corrispondenti a lire 39.460.700), oltre interessi come richiesti, in forza ed in virtù della delibera assembleare del 28/09/1990 che ha riconosciuto per effettuate le anticipazioni nell'ambito del mandato;
C)- accertare e dichiarare che per le dedotte eccezioni di carenza di legittimazione attiva di tale _2
, non si era correttamente instaurato il contraddittorio;
D)- accertare e dichiarare
[...] che l'unico documento allegato all'atto di opposizione (doc. 1) è il verbale di assemblea del 20/12/1990 con il quale i condomini hanno nominato il nuovo amministratore nella persona dell'avv. Cosenza Massimo fino al 31/12/1991; E)- accertare e dichiarare la inesistenza della procura rilasciata all'avv. Cosenza Massimo essendo priva del documento attestante il mandato conferito a questi dall'assemblea condominiale;
F)- accertare e dichiarare che la sentenza è frutto di evidente errore di valutazione delle prove e carenza di motivazione sulle richieste istruttorie e sulla istanza di verificazione, con conseguente vizio della sentenza;
G)-conseguentemente, dichiarare che occorre disporre la nomina della C.T.U. grafologica per accertare la sottoscrizione del documento datato 26 Gennaio 1991 a firma del condomino e disporre la CP_2 prova per testi come articolata;
H)- accertare e dichiarare che il G.O.P., ha erroneamente valutato la documentazione a corredo della produzione di parte, perché, dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie e dopo aver assegnato la causa a sentenza, il 09/06/2020, ha rimesso la causa sul ruolo autorizzando l'avv. Cosenza per conto dell'opponente alla ricostruzione dei documenti a suo dire allegati alla CP_1 memoria di 2 termine, sebbene nessun documento risultava allegato, come dalla lettura della memoria medesima;
I)- accertare e dichiarare che il G.o.p. ha fondato il proprio erroneo convincimento sull'omesso deposito da parte dell'opposto dell'originale della delibera assembleare del 28/09/1990, trascurando che l'ex amministratore non Parte_1 poteva detenere l'originale della delibera assembleare del 28/09/1990, perché come statuito dall'ultimo comma dell'art. 1136, lo può detenere solo l'amministratore del condominio. L)- accertare e dichiarare che il G.o.p. ha fondato il proprio erroneo convincimento sulla sussistenza di due note, datate 19.11.1990 e 22/08/1991, che non risultano depositate, e mai inviate dall'avv. Cosenza Massimo all'ex amministratore con la richiesta di consegna di tutta la documentazione afferente il condominio. Parte_1
M)- Con l'effetto di confermare e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 851/2007 emesso dal Tribunale di S. Maria CV– Sezione Distaccata di Caserta con il quale è stato intimato al di pagare l'importo di euro Parte_3
pagina 5 di 12 20.379,75 (corrispondenti a lire 39.460.700), oltre interessi come richiesti. N) - Con
l'ulteriore effetto di ordinare al ed al sig. , Controparte_1 CP_2 terzo chiamato in causa, di restituire all'appellante quanto eventualmente pagato in forza della sentenza di primo grado, somme che verranno in ipotesi quantificate in corso di causa;
O) - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellante ha lamentato: 1) l'errata valutazione della documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio e della fase di opposizione, con particolare riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della persona dell'amministratore e all'inefficacia della delibera assembleare del 22.02.2008 avente ad oggetto la ratifica dell'operato dell'amministratore, quest'ultima prodotta, in ogni caso, tardivamente;
2)
l'errore in procedendo per omessa od insufficiente istruzione probatoria, avendo il
Tribunale omesso di pronunciarsi sull'istanza di verificazione della firma di CP_2 scrittura del 1991 e l'assunzione di prova testimoniale;
3) l'aver consentito il
[...] deposito, da parte dell'opponente, della documentazione ritenuta ritualmente depositata e poi asseritamente smarrita, nonché l'irrilevanza della sentenza 345/2005 resa dal
Tribunale Benevento;
4) la violazione e falsa applicazione dell'art 1136 c.c., stante l'errata interpretazione del regolamento di condominio, di natura contrattuale, e della documentazione afferente alla nomina di ed in particolare della delibera Parte_2 del 22.2.2008; 5) l'omessa valutazione in ordine alla mancata contestazione, da parte dei condomini, della delibera del 28.9.1990, nonché la sua mancata impugnazione;
6) la violazione dell'art 112 c.p.c. per essere stata, la gravata sentenza, resa in difformità del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2. Il merito
2.1 In via preliminare, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
Va aggiunto che, anche in ragione della vetustà del giudizio di primo grado, non si comprende appieno quale sia stata l'originaria produzione contenuta nel ricorso monitorio, anche per ciò che riguarda la delibera del 28.9.1990, anche se il Tribunale, con la sentenza, ha dato atto del deposito, seppure senza specificarne il momento.
Per vero però, nella produzione di parte appellante vi è fascicolo del monitorio in cui, in missiva datata 30.1.2002, si da atto dell'allegazione del verbale (materialmente esistente nella produzione dell'istante in monitorio).
2.2 Nel merito, il primo motivo - relativo sia alla mancata dimostrazione, di _2
, della sua qualità amministratore, sia alla carenza di prova di delibera di ratifica
[...] dell'operato di quest'ultimo - non può essere accolto, atteso che la circostanza _2
fosse amministratore si desume proprio dalla delibera di ratifica del suo operato,
[...] datata 22.2.2008. pagina 6 di 12 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, della produzione della delibera se ne dà atto a verbale della prima udienza del 6.6.2008 (fissata a seguito di richiesta di chiamata in causa: “l'avv. Cosenza esibisce in originale e deposita copia verbale dell'assemblea condominiale del condominio ” del 22/02/08”) e si tratta CP_1 proprio dell'udienza fissata a seguito del differimento ad opera del GI, per cui la giurisprudenza citata dall'appellante non coglie nel segno, avendo l'Ente ottemperato nella prima difesa successiva al rilievo.
In Cass. civ., Sez. II, 21/05/2018, n. 12525, si legge: “deve perciò essere dichiarata
l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'amministratore del CP_5 senza l'autorizzazione assembleare, trattandosi di controversia riguardante un
[...] credito per compenso straordinario preteso dal precedente amministratore cessato dall'incarico, e perciò non rientrante tra quelle per le quali l'amministratore è autonomamente legittimato ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c.; né può essere concesso il termine per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., atteso che il rilievo del vizio in sede di legittimità è stato operato dalla controparte nel suo controricorso, e non d'ufficio, sicché l'onere di sanatoria dell'amministratore ricorrente doveva intendersi sorto immediatamente”.
Ebbene, l'avverbio “immediatamente” non può avere altro significato che la produzione deve avvenire nella prima difesa utile, come nella specie, ad avviso del Collegio, è successo.
Vale riportare passo motivazionale della Suprema Corte: “va anzitutto osservato che come questa Corte, anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare in tema di rappresentanza nel processo, ove una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (cfr. Cass. civ., 07/07/2025, n. 18525, in motivazione, con richiamo a numerosi precedenti).
Ciò posto, nella delibera si legge: “l'amministratore illustra la situazione attuale della vertenza legale in atto “ c/condominio e la nomina dell'avv. Cosenza Parte_1 CP_1
Massimo, quale difensore del condominio. L'assemblea dopo ampia discussione ribadisce di non avere mai delegato il signor al ritiro della documentazione CP_2 spettante al Condominio, e neppure delegato a riconoscere il presunto debito nei confronti dell'ex amministratore . L'assemblea, all'unanimità, ratifica Parte_1
l'operato dell'amministratore p.t. del circa la nomina Parte_4 legale operata per l'opposizione al decreto ingiuntivo numero 851/07 del 19/7/07 e pagina 7 di 12 notificato il 15/09/07” (per mera completezza si reputa che la notifica si sia perfezionata il
17.9.2007).
Dunque, nella delibera viene indicato proprio quale amministratore e già Parte_2 tale rilievo assume rilevanza dirimente.
Parte appellante, con riguardo alla citata delibera, ha anche dedotto che si tratterebbe di un
“documento confezionato ad hoc” (pag. 13 dell'impugnazione), ma a parte mere asserzioni, non ha fornito prova certa e tranquillizzante del suo assunto.
Peraltro, come visto, nel verbale di udienza si dà atto dell'esibizione dell'originale.
Inoltre, e quale ulteriore e autonoma ragione, va detto che l'assunzione della carica di amministratore da parte del predetto si desume anche dalla sentenza resa dal _2
Tribunale di Benevento n. 345/05 nel procedimento 3294/91 e avente ad oggetto la richiesta del Condominio, verso , di restituzione della documentazione in Parte_1 possesso di quest'ultimo e relativa alla gestione dell'Ente (sulla produzione della sentenza, subito infra).
In detta pronuncia si legge: “…dalla documentazione ritualmente versata in atti da parte attrice risulta che il sig. è stato regolarmente nominato amministratore Parte_2 con delibera assembleare del 6 giugno 1991, mai impugnata, all'unanimità dei presenti, per cui l'eccezione di difetto di legittimazione attiva va disattesa…”.
Il primo motivo va dunque rigettato.
E quanto fin qui detto condiziona inevitabilmente la valutazione del motivo n. 4), connesso ed avente ad oggetto il mancato esame dello stralcio del regolamento di condominio nella parte in cui regola le liti attive e passive dell'Ente.
L'intervenuta ratifica, infatti, assorbe ogni questione prospettata e/o prospettabile, mentre alcuna rilevanza può assumere il richiamo ai quorum indicati nel citato stralcio del regolamento di condominio, non avendo l'appellante alcuna legittimazione (cioè, come condomino o come attuale amministratore) a contestare la delibera, così come non vi è prova univoca della sua incisione.
2.3 Ciò posto, il Collegio ritiene di esaminare il motivo n. 5), stante la sua priorità logica.
Parte appellante ha sostenuto che “la deduzione del primo giudicante “appare inverosimile” è il frutto di una personale considerazione che non trova riscontro nei fatti.
Infatti, i condomini allorquando hanno ricevuto dall'ex amministratore la copia del verbale dal quale si evinceva che erano stati presenti nell'assemblea del 28/09/1990 e che avevano sottoscritto anche il detto verbale, ben potevano impugnare il verbale ex art.
1137 c.c, disconoscendo le sottoscrizioni da loro apposte, unitamente al presidente e al segretario, per evitare che tale verbale acquisisse l'efficacia di cui all'art. 2702 c.c.
Inoltre, per far venir meno il collegamento tra le dichiarazioni documentate e le firme, occorreva nel coso del giudizio di impugnazione della delibera, la proposizione di querela pagina 8 di 12 di falso, costituendo questa l'unico strumento giuridico idoneo a fare accertare che il contenuto parziale o totale delle dichiarazioni verbalizzate fosse stato aggiunto dopo la sottoscrizione”.
E tuttavia, nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si legge: “giammai i condomini facenti parte del condominio hanno indetto e tenuto, in data CP_1
28/09/1990, né in altra data, qualsivoglia assemblea” (cfr. pag. 3).
Si tratta di vera e propria negazione dell'esistenza della delibera.
E tale negazione, si badi, assume rilevanza anche per ciò che concerne le sottoscrizioni apposte, essendo noto che la peculiare natura del , ente di gestione sfornito di CP_1 personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati
"ex mandato" dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto, nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca (Cass. civ., VI-2, 19/11/2021, n. 35576).
In altri termini, ben può il disconoscere la stessa esistenza della delibera CP_1 prodotta contro di esso, a prescindere dalle sottoscrizioni ivi apposte, che non assumono la rilevanza voluta dall'appellante, anche in ragione del fatto che ogni singolo condomino non può di certo vincolare l'intero Ente.
Ciò posto, in motivazione di Cass. civ., III, Sent., 19/09/2022, n. 27381 si legge: “la copiosa giurisprudenza, richiamata nel ricorso a sostegno del motivo, nell'enunciare il principio secondo cui il disconoscimento dell'autenticità di una scrittura o della sua sottoscrizione deve presentare il carattere della "specificità e determinatezza", al tempo stesso esclude, però, la necessità del rispetto di formule "sacramentali o vincolate" (sul punto, da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 22 gennaio 2018, n. 1537, Rv. 64708001), sicché ciò che rileva, in definitiva, è l'esistenza di una manifestazione "inequivoca", così "da potersene desumere con certezza la negazione della autenticità della scrittura o della sottoscrizione" (Cass. Sez. 3, sent. 8 febbraio 1974, n. 369, Rv. 368044-01; Cass. Sez. 2, sent. 4 agosto 1977, n. 3507, Rv. 387090-01; Cass. Sez. 2, sent. 12 dicembre 1979, n.
6475, Rv. 403207-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 settembre 1986, n. 5599, Rv. 448087-
01; Cass. Sez. 5, sent. 13 agosto 2004, n. 15856, Rv. 575597-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 luglio n. 12448 del 19/07/2012; Rv. 623355-01)”.
Ebbene, a fronte del disconoscimento della stessa esistenza della delibera, spettava alla parte opposta fornire prova univoca della detta deliberazione e comunque della sua riconducibilità al . Controparte_1
Vanno poi doverosamente aggiunte alcune considerazioni.
Si sono già riportate le perplessità manifestate dal Giudice di prime cure.
Qui si aggiungono altri elementi di disturbo: pagina 9 di 12 • nel ricorso per decreto ingiuntivo si sostenne che i condomini convocarono autonomamente l'assemblea, ma proprio nella produzione di parte opposta vi è missiva di convocazione, a firma di , per il giorno 27.9.90 in prima Parte_1 convocazione e per il giorno 28.9.90 in seconda, recante data del 3.9.1990;
• effettivamente, desta incertezza la discrasia tra quanto scritto nel verbale di consegna del 1991 e quanto riportato nella citata sentenza n. 345/05 del Tribunale di Benevento del 22.2.2005 emessa nel proc. 3924/91; in detta sentenza, come visto, vi è richiamo a note del 12.11.1990 e 22.8.1991, pure oggetto di impugnazione (nel senso che queste note non sono state prodotte), ma in contrario non può essere sottaciuta la valenza, quantomeno come prova atipica, della citata pronuncia, peraltro resa proprio tra il e;
inoltre nel CP_1 Parte_1 dispositivo si legge di accoglimento della domanda e di ordine a Parte_1
“di restituire al legale rappresentante pt del , tutta la Controparte_1 documentazione in suo possesso e inerente alla sua gestione”;
• nella citata delibera del 28.9.1990 si legge che il verbale venne redatto con macchina da scrivere su un foglio bianco e su due facciate, “perché il registro dei verbali assembleari e nel possesso dell'ex amministratore e, quindi, lo Parte_1 sottoscrive unitamente ai condomini per la conferma di quanto deliberato”.
Dunque, tutti gli elementi appena indicati, complessivamente considerati, inducono il
Collegio a ritenere non dimostrato il rituale svolgimento dell'assemblea.
2.4 Quanto poi al terzo motivo, volto ad ottenere una pronuncia con la quale si accerti che nella memoria ex art. 183, sesto comma, secondo termine, non vi fossero allegati documenti, tra cui la sentenza 345/2005, si rileva che questi documenti assumono rilevanza quale meri elementi di conforto di altri già sufficienti a rigettare l'appello, per quinto sin qui detto.
In ogni caso, va detto che nella parte motiva nella detta memoria vengono richiamati i documenti, e in calce si legge “si allegano alla presente memoria i documenti già elencati in essa nei numeri da 1 a 9”.
All'udienza successiva del 9.10.2009 la difesa di faceva riferimento alla CP_2 detta sentenza 345/05 e non vi erano contestazioni sulla produzione.
Anzi, proprio , con la memoria di replica, scriveva: “di alcuna utilità per Parte_1 parte opponente è poi da ritenersi la sentenza n. 345/05 emessa il 22/02/2005 dal
Tribunale di Benevento, a fronte di una citazione riferita del 25/10/1991, atteso che la stessa, con l'accoglimento della domanda, è intervenuta, evidentemente, quando la documentazione in possesso del era stata già consegnata al sig. . Parte_1 CP_2
Il mutamento di strategia attuato con l'appello non può quindi condurre al risultato sperato dall'appellante. pagina 10 di 12 Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare (Cass. civ., III,
07/06/2024, n. 15969).
Anche il motivo n. 3) va quindi rigettato.
La mancanza di autonoma rilevanza da attribuire al documento del 28.9.1990 comporta quale logica conseguenza, il superamento del motivo n. 2), relativo all'omessa verificazione della sottoscrizione apposta al verbale di consegna del 1991.
E analoghe considerazioni vanno fatte in ordine al motivo n. 6), circa la presunta contraddittorietà del provvedimento del Giudice per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Peraltro, in ordine a quest'ultimo motivo, neppure se ne comprende la rilevanza, stante anche quanto detto in ordine alla prova (raggiunta) dell'amministratore del Condominio e cioè . Parte_2
3. Considerazioni conclusive e spese Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della decurtazione superiore ai medi, per la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
pagina 11 di 12 Non possono essere accolte le domande di risarcimento danni per responsabilità aggravata, stante l'opinabilità delle tesi prospettate, nonché la fumosità del complessivo giudizio.
In ogni caso, è noto che l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 16/09/2021, n. 25041).
E si reputa mancare il requisito della mala fede e/o della colpa grave, che va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. civ., I, Sent., 09/02/2017, n. 3464).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2358/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 17.6.2022 nel procedimento n. 701227/2007 R.G., quest'ultimo avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 851/07 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_1 che liquida: a) in favore del , in euro 4.500,00, per CP_1 CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) in favore di , in euro CP_2
4.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
• rigetta le domande di responsabilità aggravata;
Così deciso, in Napoli, in data 4.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4125/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2358/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 17.6.2022 nel procedimento n. 701227/2007 R.G., quest'ultimo avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 851/07 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Anna Parte_1 C.F._1
Battaglia, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in Napoli,
Corso Umberto I, n. 237; appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo Cosenza, elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Montesarchio (Bn), Via San
Giuseppe, n. 14; appellato nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Ciro CP_2 C.F._2
Micera, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via
Marco Aurelio Severino, n. 30; appellato
CONCLUSIONI pagina 1 di 12 Per : come da note di trattazione scritta;
Parte_1 per il : come da note di trattazione scritta;
Controparte_1 per : come da note di trattazione scritta. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 Con ricorso del 17.7.2007, esponeva: a) di avere amministrato il Parte_1 condominio denominato ”, sito in Montesarchio (BN), fino al mese di luglio CP_1
1990; b) di aver effettuato numerose anticipazioni per il condominio a causa del mancato pagamento da parte di numerosi condomini;
c) questi ultimi, riuniti in assemblea autonomamente, nella seduta del 26/09/1990, nell'accettare le dimissioni, avevano approvato il rendiconto ricevuto, riconoscendo un credito nei confronti del ricorrente;
d)
l'assemblea, dopo l'approvazione del rendiconto, non avendo raggiunto il quorum necessario per nominare un nuovo amministratore, aveva conferito al condomino
[...]
l'incarico di ritirare tutti gli atti del condominio depositati nello studio del CP_2 dimissionario amministratore;
e) in data 26.1.1991, , in ottemperanza CP_2 all'incarico assembleare del 20/08/1990, si era presentato presso lo studio del ricorrente, esibendo l'originale della delibera ed in forza di questa aveva ritirato i documenti giustificativi delle spese nonché il registro dei verbali delle assemblee, il tutto alla presenza di due testimoni che avevano sottoscritto con lui il verbale di passaggio delle consegne;
f) veniva riportata la manifestazione di volontà espressa dai condomini relativamente al rapporto con l'ex amministratore, nonché rilasciata la dichiarazione di debito condominiale per lire 39.460.700, con la promessa di pagamento in rateizzo dal settembre 1092 al settembre 2001 e con il riconoscimento al creditore di un interesse convenzionale del 10% annuo fino al soddisfo.
Non avendo ottenuto riscontro alle richieste di pagamento, l'istante chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo.
Avverso il D.I. n. 851/07, il , in persona dell'amministratore pro tempore, CP_1
, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V., Sezione Parte_2 distaccata di Caserta, deducendo: 1) il difetto di titolarità attiva;
2) l'estraneità del al riconoscimento di debito contenuto nella dichiarazione del 26.01.1991; 3) CP_1 la mancanza di prova scritta.
Secondo l'opponente, tra l'altro, “era onere dell'opposto fornire la prova della materiale esistenza del verbale di assemblea del 20/08/1990 dal quale risulterebbe che l'assemblea all'unanimità… avendo approvato il rendiconto finale, autorizza a CP_2 rilasciare dichiarazioni di debito con promessa di pagamento per lire 39.460.700” (pag. 4 dell'opposizione), sostenendo altresì che nessuna assemblea era stata tenuta dal condominio in data 28.9.1990 e che i condomini non avevano mai delegato CP_2
pagina 2 di 12 a riconoscere il dedotto debito. CP_2
L'opponente chiedeva la revoca del D.I. opposto, stante la mancanza di idonea prova scritta, nonché la condanna di al pagamento della somma di euro Parte_1
20.000,00, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando l'avverso dedotto e allegando la mancanza sia di prova che fosse l'amministratore dell'Ente condominiale, sia di Parte_2 delibera autorizzativa a stare in giudizio;
deduceva che il credito fosse fondato sulla dichiarazione di e sul verbale assembleare del 28.9.1990. CP_2
Parte opposta chiedeva e otteneva la chiamata in causa di e anche CP_2 quest'ultimo si costituiva in giudizio, contestando l'avverso dedotto e disconoscendo l'apposizione della propria firma sul verbale di consegna.
Il Sig. evidenziava altresì varie discrasie presenti nelle richieste e negli atti del CP_2 ricorrente in monitorio, in primo luogo per quanto riguarda l'indicazione degli anni;
inoltre, i fatti descritti come avvenuti nell'assemblea del 28.9.1990 e nel verbale di consegna del 26.1.1991, si ponevano in contrasto con quanto scritto nella missiva di convocazione del 18.9.1991 - in cui si evidenziava che, a fini dell'approvazione del rendiconto del 1989, i documenti erano stati messi a disposizione dei condomini - nonché con quanto riportato nella comunicazione del 7.11.1994, avente ad oggetto invito a presentarsi presso lo studio di , al fine di ritirare la documentazione Parte_1 condominiale.
All'udienza del 6.6.2008 veniva prodotto verbale assembleare del 22.2.2008, avente ad oggetto anche autorizzazione dell'amministratore a stare in giudizio, nonché delibera del
20.12.1990 (quest'ultima non perfettamente attinente).
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “1) in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. n.851/2007 emesso dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere ex sezione distaccata di Caserta;
2) condanna l'opposto al pagamento in favore del condominio , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. e di della somma per ciascuno di €. 2.000,00, oltre interessi legali CP_2 decorrenti dal deposito della presente sentenza al saldo a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 1° co. cpc;
3) rigetta la domanda riconvenzionale sollevata da parte opposta in quanto inammissibile;
4) condanna parte opposta al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in favore dell'opponente e del terzo chiamato in causa nella misura di €.
3.972,00 ciascuno…”.
Secondo il Giudice di primo grado - che pure ha dato atto della produzione della delibera del 22.02.2008 con cui era stato ratificato l'operato dell'amministratore nel conferimento di incarico al procuratore – ““appare inverosimile che l'Assemblea del abbia CP_1 rilasciato una delega, in data 28.09.1990 al condomino affinché rendesse CP_2
pagina 3 di 12 poi in data 26.01.1991 “ la dichiarazione di debito con promessa di pagamento”, in primis perché la copia di detta delibera depositata dall'opposto non risulta depositata in originale e non potendo ritenersi valida, anche perché la dichiarazione di debito e verbale di passaggio delle consegne dei documenti del , attribuita a Controparte_1
, che tra l'altro l'ha disconosciuta, si pone in netto contrasto sia con il CP_2 contenuto delle diverse missive inviate dal ai vari condomini ed all'allora Parte_1 amministratore avv. Massimo Cosenza (Copia Lettera Racc. A/R N.2605 del 07.11.1994 inviata Dal all'avv. Massimo Cosenza;
Copia Lettera racc. A/R N.2165 Parte_1
28.10.1994 del 24.07.1991 inviata dal al;
Copia Parte_1 Controparte_1
Lettera Racc. A/R del 30.01.2002 inviata Dal al ed al Parte_1 Controparte_3
Copia Lettera Racc. A/R del 25.09.2002 inviata dal Controparte_4 al e al ed altri;
Copia Parte_1 CP_4 CP_2 Controparte_3
Lettera Racc. A/R del 22.06.2006 inviata dal al Condomino Sasso Giovanni.) Parte_1 sia con il contenuto della comparsa di Costituzione e Risposta datata 13.12.1991 a firma dell'avv. Pasquale Ventriglia, difensore del nel procedimento avviato dal Parte_1
nei confronti dell'opposto e finalizzato all'ottenimento dell'ordine di CP_1 consegna della documentazione, in qualità di ex amministratore, laddove se effettivamente fosse già stata consegnata la predetta documentazione in data antecedente, detta circostanza sarebbe stata la prima difesa utile da rappresentare nell'interesse del
Parte_1
Diversamente alcun accenno di detto passaggio della consegna della documentazione si legge nella detta comparsa tant'è che il Tribunale di Benevento, adito a tanto, con sentenza n. 345/2005, dà atto che l'amministratore era stato nominato Parte_2 con verbale dell'assemblea del 06.06.1991 laddove si legge: “Nel merito la domanda è fondata e va accolta. La prova documentale circa il diritto del condominio ad ottenere quanto richiesto al precedente amministratore si rinviene per tabulas e ce la fornisce lo stesso convenuto laddove esso, in qualità di ex amministratore del condominio CP_1
con nota del 07.11.1994- successiva all'instaurazione del giudizio – per la prima
[...] volta invita il condominio al ritiro della documentazione in suo possesso. Dalle stesse note del 19.11.1990 e del 22 agosto 1991 inviate tramite legale dal nuovo amministratore del condominio al si evince la richiesta di consegna di Parte_2 Parte_1 tutta la documentazione afferente il Condominio in quanto non ancora evidentemente consegnata”.
Sulla scorta di quanto innanzi dedotto e rilevato deve ritenersi che il preteso credito posto
a base del decreto ingiuntivo in forza di una dichiarazione di debito, che si ritiene inveritiera, non sia fondato e che pertanto debba essere revocato””.
Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto. pagina 4 di 12 1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 27.9.2022, ha proposto Parte_1 appello chiedendo: “Piaccia alla Corte d'Appello adita: A-)-IN VIA PRINCIPALE sospendere l' efficacia esecutiva della sentenza n. 2358/2022, resa dal Tribunale di S.
Maria CV;
Nel merito: B-)- accertare e dichiarare che l'ex amministratore Parte_1 vanta un credito di euro 20.379,75 (corrispondenti a lire 39.460.700), oltre interessi come richiesti, in forza ed in virtù della delibera assembleare del 28/09/1990 che ha riconosciuto per effettuate le anticipazioni nell'ambito del mandato;
C)- accertare e dichiarare che per le dedotte eccezioni di carenza di legittimazione attiva di tale _2
, non si era correttamente instaurato il contraddittorio;
D)- accertare e dichiarare
[...] che l'unico documento allegato all'atto di opposizione (doc. 1) è il verbale di assemblea del 20/12/1990 con il quale i condomini hanno nominato il nuovo amministratore nella persona dell'avv. Cosenza Massimo fino al 31/12/1991; E)- accertare e dichiarare la inesistenza della procura rilasciata all'avv. Cosenza Massimo essendo priva del documento attestante il mandato conferito a questi dall'assemblea condominiale;
F)- accertare e dichiarare che la sentenza è frutto di evidente errore di valutazione delle prove e carenza di motivazione sulle richieste istruttorie e sulla istanza di verificazione, con conseguente vizio della sentenza;
G)-conseguentemente, dichiarare che occorre disporre la nomina della C.T.U. grafologica per accertare la sottoscrizione del documento datato 26 Gennaio 1991 a firma del condomino e disporre la CP_2 prova per testi come articolata;
H)- accertare e dichiarare che il G.O.P., ha erroneamente valutato la documentazione a corredo della produzione di parte, perché, dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie e dopo aver assegnato la causa a sentenza, il 09/06/2020, ha rimesso la causa sul ruolo autorizzando l'avv. Cosenza per conto dell'opponente alla ricostruzione dei documenti a suo dire allegati alla CP_1 memoria di 2 termine, sebbene nessun documento risultava allegato, come dalla lettura della memoria medesima;
I)- accertare e dichiarare che il G.o.p. ha fondato il proprio erroneo convincimento sull'omesso deposito da parte dell'opposto dell'originale della delibera assembleare del 28/09/1990, trascurando che l'ex amministratore non Parte_1 poteva detenere l'originale della delibera assembleare del 28/09/1990, perché come statuito dall'ultimo comma dell'art. 1136, lo può detenere solo l'amministratore del condominio. L)- accertare e dichiarare che il G.o.p. ha fondato il proprio erroneo convincimento sulla sussistenza di due note, datate 19.11.1990 e 22/08/1991, che non risultano depositate, e mai inviate dall'avv. Cosenza Massimo all'ex amministratore con la richiesta di consegna di tutta la documentazione afferente il condominio. Parte_1
M)- Con l'effetto di confermare e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 851/2007 emesso dal Tribunale di S. Maria CV– Sezione Distaccata di Caserta con il quale è stato intimato al di pagare l'importo di euro Parte_3
pagina 5 di 12 20.379,75 (corrispondenti a lire 39.460.700), oltre interessi come richiesti. N) - Con
l'ulteriore effetto di ordinare al ed al sig. , Controparte_1 CP_2 terzo chiamato in causa, di restituire all'appellante quanto eventualmente pagato in forza della sentenza di primo grado, somme che verranno in ipotesi quantificate in corso di causa;
O) - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellante ha lamentato: 1) l'errata valutazione della documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio e della fase di opposizione, con particolare riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della persona dell'amministratore e all'inefficacia della delibera assembleare del 22.02.2008 avente ad oggetto la ratifica dell'operato dell'amministratore, quest'ultima prodotta, in ogni caso, tardivamente;
2)
l'errore in procedendo per omessa od insufficiente istruzione probatoria, avendo il
Tribunale omesso di pronunciarsi sull'istanza di verificazione della firma di CP_2 scrittura del 1991 e l'assunzione di prova testimoniale;
3) l'aver consentito il
[...] deposito, da parte dell'opponente, della documentazione ritenuta ritualmente depositata e poi asseritamente smarrita, nonché l'irrilevanza della sentenza 345/2005 resa dal
Tribunale Benevento;
4) la violazione e falsa applicazione dell'art 1136 c.c., stante l'errata interpretazione del regolamento di condominio, di natura contrattuale, e della documentazione afferente alla nomina di ed in particolare della delibera Parte_2 del 22.2.2008; 5) l'omessa valutazione in ordine alla mancata contestazione, da parte dei condomini, della delibera del 28.9.1990, nonché la sua mancata impugnazione;
6) la violazione dell'art 112 c.p.c. per essere stata, la gravata sentenza, resa in difformità del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2. Il merito
2.1 In via preliminare, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
Va aggiunto che, anche in ragione della vetustà del giudizio di primo grado, non si comprende appieno quale sia stata l'originaria produzione contenuta nel ricorso monitorio, anche per ciò che riguarda la delibera del 28.9.1990, anche se il Tribunale, con la sentenza, ha dato atto del deposito, seppure senza specificarne il momento.
Per vero però, nella produzione di parte appellante vi è fascicolo del monitorio in cui, in missiva datata 30.1.2002, si da atto dell'allegazione del verbale (materialmente esistente nella produzione dell'istante in monitorio).
2.2 Nel merito, il primo motivo - relativo sia alla mancata dimostrazione, di _2
, della sua qualità amministratore, sia alla carenza di prova di delibera di ratifica
[...] dell'operato di quest'ultimo - non può essere accolto, atteso che la circostanza _2
fosse amministratore si desume proprio dalla delibera di ratifica del suo operato,
[...] datata 22.2.2008. pagina 6 di 12 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, della produzione della delibera se ne dà atto a verbale della prima udienza del 6.6.2008 (fissata a seguito di richiesta di chiamata in causa: “l'avv. Cosenza esibisce in originale e deposita copia verbale dell'assemblea condominiale del condominio ” del 22/02/08”) e si tratta CP_1 proprio dell'udienza fissata a seguito del differimento ad opera del GI, per cui la giurisprudenza citata dall'appellante non coglie nel segno, avendo l'Ente ottemperato nella prima difesa successiva al rilievo.
In Cass. civ., Sez. II, 21/05/2018, n. 12525, si legge: “deve perciò essere dichiarata
l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'amministratore del CP_5 senza l'autorizzazione assembleare, trattandosi di controversia riguardante un
[...] credito per compenso straordinario preteso dal precedente amministratore cessato dall'incarico, e perciò non rientrante tra quelle per le quali l'amministratore è autonomamente legittimato ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c.; né può essere concesso il termine per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., atteso che il rilievo del vizio in sede di legittimità è stato operato dalla controparte nel suo controricorso, e non d'ufficio, sicché l'onere di sanatoria dell'amministratore ricorrente doveva intendersi sorto immediatamente”.
Ebbene, l'avverbio “immediatamente” non può avere altro significato che la produzione deve avvenire nella prima difesa utile, come nella specie, ad avviso del Collegio, è successo.
Vale riportare passo motivazionale della Suprema Corte: “va anzitutto osservato che come questa Corte, anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare in tema di rappresentanza nel processo, ove una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (cfr. Cass. civ., 07/07/2025, n. 18525, in motivazione, con richiamo a numerosi precedenti).
Ciò posto, nella delibera si legge: “l'amministratore illustra la situazione attuale della vertenza legale in atto “ c/condominio e la nomina dell'avv. Cosenza Parte_1 CP_1
Massimo, quale difensore del condominio. L'assemblea dopo ampia discussione ribadisce di non avere mai delegato il signor al ritiro della documentazione CP_2 spettante al Condominio, e neppure delegato a riconoscere il presunto debito nei confronti dell'ex amministratore . L'assemblea, all'unanimità, ratifica Parte_1
l'operato dell'amministratore p.t. del circa la nomina Parte_4 legale operata per l'opposizione al decreto ingiuntivo numero 851/07 del 19/7/07 e pagina 7 di 12 notificato il 15/09/07” (per mera completezza si reputa che la notifica si sia perfezionata il
17.9.2007).
Dunque, nella delibera viene indicato proprio quale amministratore e già Parte_2 tale rilievo assume rilevanza dirimente.
Parte appellante, con riguardo alla citata delibera, ha anche dedotto che si tratterebbe di un
“documento confezionato ad hoc” (pag. 13 dell'impugnazione), ma a parte mere asserzioni, non ha fornito prova certa e tranquillizzante del suo assunto.
Peraltro, come visto, nel verbale di udienza si dà atto dell'esibizione dell'originale.
Inoltre, e quale ulteriore e autonoma ragione, va detto che l'assunzione della carica di amministratore da parte del predetto si desume anche dalla sentenza resa dal _2
Tribunale di Benevento n. 345/05 nel procedimento 3294/91 e avente ad oggetto la richiesta del Condominio, verso , di restituzione della documentazione in Parte_1 possesso di quest'ultimo e relativa alla gestione dell'Ente (sulla produzione della sentenza, subito infra).
In detta pronuncia si legge: “…dalla documentazione ritualmente versata in atti da parte attrice risulta che il sig. è stato regolarmente nominato amministratore Parte_2 con delibera assembleare del 6 giugno 1991, mai impugnata, all'unanimità dei presenti, per cui l'eccezione di difetto di legittimazione attiva va disattesa…”.
Il primo motivo va dunque rigettato.
E quanto fin qui detto condiziona inevitabilmente la valutazione del motivo n. 4), connesso ed avente ad oggetto il mancato esame dello stralcio del regolamento di condominio nella parte in cui regola le liti attive e passive dell'Ente.
L'intervenuta ratifica, infatti, assorbe ogni questione prospettata e/o prospettabile, mentre alcuna rilevanza può assumere il richiamo ai quorum indicati nel citato stralcio del regolamento di condominio, non avendo l'appellante alcuna legittimazione (cioè, come condomino o come attuale amministratore) a contestare la delibera, così come non vi è prova univoca della sua incisione.
2.3 Ciò posto, il Collegio ritiene di esaminare il motivo n. 5), stante la sua priorità logica.
Parte appellante ha sostenuto che “la deduzione del primo giudicante “appare inverosimile” è il frutto di una personale considerazione che non trova riscontro nei fatti.
Infatti, i condomini allorquando hanno ricevuto dall'ex amministratore la copia del verbale dal quale si evinceva che erano stati presenti nell'assemblea del 28/09/1990 e che avevano sottoscritto anche il detto verbale, ben potevano impugnare il verbale ex art.
1137 c.c, disconoscendo le sottoscrizioni da loro apposte, unitamente al presidente e al segretario, per evitare che tale verbale acquisisse l'efficacia di cui all'art. 2702 c.c.
Inoltre, per far venir meno il collegamento tra le dichiarazioni documentate e le firme, occorreva nel coso del giudizio di impugnazione della delibera, la proposizione di querela pagina 8 di 12 di falso, costituendo questa l'unico strumento giuridico idoneo a fare accertare che il contenuto parziale o totale delle dichiarazioni verbalizzate fosse stato aggiunto dopo la sottoscrizione”.
E tuttavia, nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si legge: “giammai i condomini facenti parte del condominio hanno indetto e tenuto, in data CP_1
28/09/1990, né in altra data, qualsivoglia assemblea” (cfr. pag. 3).
Si tratta di vera e propria negazione dell'esistenza della delibera.
E tale negazione, si badi, assume rilevanza anche per ciò che concerne le sottoscrizioni apposte, essendo noto che la peculiare natura del , ente di gestione sfornito di CP_1 personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati
"ex mandato" dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto, nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca (Cass. civ., VI-2, 19/11/2021, n. 35576).
In altri termini, ben può il disconoscere la stessa esistenza della delibera CP_1 prodotta contro di esso, a prescindere dalle sottoscrizioni ivi apposte, che non assumono la rilevanza voluta dall'appellante, anche in ragione del fatto che ogni singolo condomino non può di certo vincolare l'intero Ente.
Ciò posto, in motivazione di Cass. civ., III, Sent., 19/09/2022, n. 27381 si legge: “la copiosa giurisprudenza, richiamata nel ricorso a sostegno del motivo, nell'enunciare il principio secondo cui il disconoscimento dell'autenticità di una scrittura o della sua sottoscrizione deve presentare il carattere della "specificità e determinatezza", al tempo stesso esclude, però, la necessità del rispetto di formule "sacramentali o vincolate" (sul punto, da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 22 gennaio 2018, n. 1537, Rv. 64708001), sicché ciò che rileva, in definitiva, è l'esistenza di una manifestazione "inequivoca", così "da potersene desumere con certezza la negazione della autenticità della scrittura o della sottoscrizione" (Cass. Sez. 3, sent. 8 febbraio 1974, n. 369, Rv. 368044-01; Cass. Sez. 2, sent. 4 agosto 1977, n. 3507, Rv. 387090-01; Cass. Sez. 2, sent. 12 dicembre 1979, n.
6475, Rv. 403207-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 settembre 1986, n. 5599, Rv. 448087-
01; Cass. Sez. 5, sent. 13 agosto 2004, n. 15856, Rv. 575597-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 luglio n. 12448 del 19/07/2012; Rv. 623355-01)”.
Ebbene, a fronte del disconoscimento della stessa esistenza della delibera, spettava alla parte opposta fornire prova univoca della detta deliberazione e comunque della sua riconducibilità al . Controparte_1
Vanno poi doverosamente aggiunte alcune considerazioni.
Si sono già riportate le perplessità manifestate dal Giudice di prime cure.
Qui si aggiungono altri elementi di disturbo: pagina 9 di 12 • nel ricorso per decreto ingiuntivo si sostenne che i condomini convocarono autonomamente l'assemblea, ma proprio nella produzione di parte opposta vi è missiva di convocazione, a firma di , per il giorno 27.9.90 in prima Parte_1 convocazione e per il giorno 28.9.90 in seconda, recante data del 3.9.1990;
• effettivamente, desta incertezza la discrasia tra quanto scritto nel verbale di consegna del 1991 e quanto riportato nella citata sentenza n. 345/05 del Tribunale di Benevento del 22.2.2005 emessa nel proc. 3924/91; in detta sentenza, come visto, vi è richiamo a note del 12.11.1990 e 22.8.1991, pure oggetto di impugnazione (nel senso che queste note non sono state prodotte), ma in contrario non può essere sottaciuta la valenza, quantomeno come prova atipica, della citata pronuncia, peraltro resa proprio tra il e;
inoltre nel CP_1 Parte_1 dispositivo si legge di accoglimento della domanda e di ordine a Parte_1
“di restituire al legale rappresentante pt del , tutta la Controparte_1 documentazione in suo possesso e inerente alla sua gestione”;
• nella citata delibera del 28.9.1990 si legge che il verbale venne redatto con macchina da scrivere su un foglio bianco e su due facciate, “perché il registro dei verbali assembleari e nel possesso dell'ex amministratore e, quindi, lo Parte_1 sottoscrive unitamente ai condomini per la conferma di quanto deliberato”.
Dunque, tutti gli elementi appena indicati, complessivamente considerati, inducono il
Collegio a ritenere non dimostrato il rituale svolgimento dell'assemblea.
2.4 Quanto poi al terzo motivo, volto ad ottenere una pronuncia con la quale si accerti che nella memoria ex art. 183, sesto comma, secondo termine, non vi fossero allegati documenti, tra cui la sentenza 345/2005, si rileva che questi documenti assumono rilevanza quale meri elementi di conforto di altri già sufficienti a rigettare l'appello, per quinto sin qui detto.
In ogni caso, va detto che nella parte motiva nella detta memoria vengono richiamati i documenti, e in calce si legge “si allegano alla presente memoria i documenti già elencati in essa nei numeri da 1 a 9”.
All'udienza successiva del 9.10.2009 la difesa di faceva riferimento alla CP_2 detta sentenza 345/05 e non vi erano contestazioni sulla produzione.
Anzi, proprio , con la memoria di replica, scriveva: “di alcuna utilità per Parte_1 parte opponente è poi da ritenersi la sentenza n. 345/05 emessa il 22/02/2005 dal
Tribunale di Benevento, a fronte di una citazione riferita del 25/10/1991, atteso che la stessa, con l'accoglimento della domanda, è intervenuta, evidentemente, quando la documentazione in possesso del era stata già consegnata al sig. . Parte_1 CP_2
Il mutamento di strategia attuato con l'appello non può quindi condurre al risultato sperato dall'appellante. pagina 10 di 12 Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare (Cass. civ., III,
07/06/2024, n. 15969).
Anche il motivo n. 3) va quindi rigettato.
La mancanza di autonoma rilevanza da attribuire al documento del 28.9.1990 comporta quale logica conseguenza, il superamento del motivo n. 2), relativo all'omessa verificazione della sottoscrizione apposta al verbale di consegna del 1991.
E analoghe considerazioni vanno fatte in ordine al motivo n. 6), circa la presunta contraddittorietà del provvedimento del Giudice per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Peraltro, in ordine a quest'ultimo motivo, neppure se ne comprende la rilevanza, stante anche quanto detto in ordine alla prova (raggiunta) dell'amministratore del Condominio e cioè . Parte_2
3. Considerazioni conclusive e spese Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della decurtazione superiore ai medi, per la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
pagina 11 di 12 Non possono essere accolte le domande di risarcimento danni per responsabilità aggravata, stante l'opinabilità delle tesi prospettate, nonché la fumosità del complessivo giudizio.
In ogni caso, è noto che l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 16/09/2021, n. 25041).
E si reputa mancare il requisito della mala fede e/o della colpa grave, che va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. civ., I, Sent., 09/02/2017, n. 3464).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2358/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 17.6.2022 nel procedimento n. 701227/2007 R.G., quest'ultimo avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 851/07 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_1 che liquida: a) in favore del , in euro 4.500,00, per CP_1 CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) in favore di , in euro CP_2
4.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
• rigetta le domande di responsabilità aggravata;
Così deciso, in Napoli, in data 4.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 12 di 12