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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7808 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile nel Collegio composto da: dott.ssa RI D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunitasi in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 3675/2019, posta in deliberazione con ordinanza del 28.05.2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Amedeo Gatti del Foro di Parma) appellante
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(Avv. Maria Grazia Sirna del Foro di Roma) appellato
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OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22317/2018, pubblicata in data
20.11.2018, non notificata, emessa dal Tribunale di Roma in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 28148/2017.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 22317/2018, pubblicata in data 20.11.2018 in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 28148/2017, non notificata, il Tribunale di
Roma ha rigettato la domanda proposta dall'attore volta Parte_1
ad accertare la responsabilità professionale del convenuto , Controparte_1
con conseguente condanna di quest'ultimo a rifondere il danno cagionato.
2. In particolare, l'attore aveva sostenuto che il nella propria qualità CP_1
di curatore del fallimento della società Higienia S.r.l. (iscritto al n. 367/07 del
Tribunale di Roma):
a. in violazione del disposto degli artt. 116, 117 e 118 L.F. ratione temporis vigenti, aveva depositato il conto di gestione, così provocando la chiusura del fallimento, senza attendere la conclusione dei giudizi promossi, con contestuale irrimediabile pregiudizio per la soddisfazione del credito vantato di cui alla successiva sentenza civile n. 1001/2013, emessa in data
26.06.2013 dal Tribunale di Parma (R.G. n. 3981/2009), con la quale la massa era stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate “in
€ 6.900,00 per compenso professionale, oltre maggiorazione 5%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge” in favore della convenuta Parte_2
(cfr. citazione primo grado, in part. pag. 5; cfr. doc. 5 allegato alla citazione di primo grado);
b. in ulteriore violazione degli artt. 113, 116 e 118 L.F. ratione temporis vigenti, aveva mancato di disporre “accantonamenti ai sensi dell'art. 113, comma 2 e dell'art. 117, comma 2, l. fall. per soddisfare i debiti prededucibili che sarebbero potuti derivare da una sentenza sfavorevole al fallimento, e per aver mancato essenziali doveri di comunicazione nei confronti dei creditori in prededuzione non soddisfatti (art. 116, comma
3, l. fall.)” (cfr. pag. 8 citazione primo grado).
3. Di qui, l'azione di responsabilità era incardinata dall'originario attore in forza di apposita cessione del credito (cfr. doc. 8 allegato alla citazione di primo grado), con il quale la vittoriosa nel giudizio di cognizione Parte_2
instaurato dall'allora curatela, aveva disposto del credito giudiziale in favore del cessionario detta cessione era stata notificata “al Parte_1
Fallimento Higenia S.r.l. presso il Curatore dott. , a mezzo Controparte_1
del servizio postale e presso lo studio del professionista.
4. Immediatamente assunta la causa in decisione, stante la natura documentale della stessa, il Tribunale di Roma ha rigettato la spiegata domanda di responsabilità, compensando le spese di lite a fronte della peculiarità della vicenda.
5. Segnatamente, il giudice di prime cure:
a. in via pregiudiziale, ha affermato la legittimazione attiva dell'attore, facendola derivare “dalla scrittura privata versata in atti del fascicolo attoreo sub 8” (cfr. sentenza primo grado);
b. nel merito, ha negato la responsabilità del curatore, sulla scorta del disposto dell'art. 118 L.F., nella formulazione vigente al momento della pronunzia, laddove la legge ammette la chiusura anticipata della procedura fallimentare, pur in pendenza di giudizi che coinvolgano il fallimento medesimo.
6. Con rituale atto di gravame, notificato in data 20.05.2019, l'odierno appellante ha impugnato la predetta decisione dinanzi a questa Parte_1
Corte Territoriale, così instando per l'accoglimento delle seguenti rassegnate conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza, accertata e dichiarata la responsabilità del dott. in ordine al Controparte_1
mancato pagamento delle spese liquidate con sentenza n. 101/2013 del
Tribunale di Parma, per tutte le ragioni spiegate in premessa d'atto, condannare il medesimo al pagamento della somma di euro 6.900,00, oltre maggiorazione del 5%, IVA e CPA come per legge, per responsabilità extracontrattuale o contrattuale, anche in esito alle ulteriori emergenze istruttorie.
Oltre interessi dalla diffida (23.10.2013) al saldo effettivo, rivalutazione ISTAT, se dovuta, spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre maggiorazione 15% L.P., IVA e CPA”.
7. Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, depositata in formato telematico, si è costituito l'appellato , pregiudizialmente Controparte_1
instando per l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestando nel merito le avverse doglianze, come da conclusioni di seguito riportate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello:
- rigettare l'appello proposto dal sig. perché Parte_3
inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 22317/2018 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 20 novembre 2018, a definizione del giudizio R.G.N. 28148/2017;
- con condanna dell'appellante, al pagamento delle spese processuali, oltre al rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
8. La causa è stata riservata in decisione alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza in trattazione scritta, fissata ex art. 127-ter c.p.c. per il 22.05.2025.
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9. Come già cennato in premessa, il presente procedimento trae origine dalla pretesa di quale cessionario del relativo credito attinente Parte_1
a spese di giustizia liquidate alla cedente di veder Parte_2
condannato il convenuto , nella sua qualità di curatore del Controparte_1
fallimento della società Higienia S.r.l., per aver irrimediabilmente pregiudicato il credito medesimo, a fronte della propria responsabilità professionale.
Ed invero, come già accertato dalla sentenza di primo grado e come è pacifico tra le parti, con sentenza del 19.12.2007, il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della predetta Higienia S.r.l., nominando quale curatore fallimentare il dott. , odierno appellato. Controparte_1
In data 06.06.2019, quest'ultimo incardinava dinanzi al Tribunale di Parma un giudizio civile di cognizione (R.G. n. 3981/2009) avverso la
[...]
al fine di ottenere il pagamento della somma di € Parte_4
108.000,00 a titolo di corrispettivo per pretese forniture di servizi.
Ciò posto, a procedimento ancora non concluso, il curatore presentava in data
14.03.2012 al Tribunale di Roma il rendiconto della propria gestione e, in data
09.01.2013, depositava conseguente istanza per la chiusura del fallimento
(cfr. doc. 2 allegato alla citazione di primo grado); in sede di rendiconto, in particolare, il curatore segnalava al Giudice Delegato, “quale circostanza meritevole di menzione, la rinunzia della procedura al giudizio pendente avanti il Tribunale di Parma (n.r.g. 3981/2009) […]” (cfr. pagg. 3 ss. doc. 1 allegato alla comparsa di risposta primo grado).
Di qui, con provvedimento del 17.01.2013, sull'erroneo presupposto dell'avvenuto esaurimento dell'attività liquidatoria, il Tribunale di Roma provvedeva, dichiarando la chiusura del fallimento.
In data 06.03.2013, su domanda del 12.02.2013, all'esito della citata chiusura della procedura, la società era dunque cancellata dal registro delle imprese
(cfr. doc. 10 allegato comparsa di risposta primo grado).
Purtuttavia, e nel frattempo, all'udienza dell'01.02.2013, l'avv. Saglia
(nominato in sostituzione del precedente patrono avv. Rosati, giusta istanza al
G.D. – cfr. doc. 1 allegato alla citazione di primo grado) precisava le conclusioni come da atto introduttivo, sicché la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini (cfr. doc. 3 allegato alla citazione di primo grado). Tanto avveniva, pur avendo il curatore comunicato al difensore del fallimento, in data
07.01.2013 e “in vista dell'udienza dell'1.02.2013”, che “il giudizio di cui trattasi deve pertanto essere abbandonato” (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di risposta di primo grado). Ciò posto, con sentenza n. 1001/2013, conclusiva del giudizio instaurato dalla curatela (cfr. doc. 5 accluso alla citazione di primo grado), il Tribunale di Parma si determinava per la reiezione della domanda, condannando la parte attrice alla rifusione delle spese processuali, oltre accessori, in favore della
[...]
Parte_2
Tanto esposto in ordine all'insorgenza del credito, risulta altresì dagli atti che questo è stato ceduto, dalla all'odierno appellante Parte_2
nella propria qualità di cessionario, con apposita Parte_1
cessione del 04.06.2014 (cfr. doc. 8 allegato alla citazione di primo grado), notificata al ceduto nella persona e presso il curatore, dott. , Controparte_1
odierno appellato (cfr. doc. 8 allegato alla citazione di primo grado).
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10. Con la prima doglianza, l'appellante ha criticato il provvedimento impugnato, sostenendo l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 118 L.F., così come novellato dal d.l. n. 83/2015, conv. con mod. dalla l. n. 132/2015, per esser stata in vigore, al tempo dei fatti, la previgente versione della norma, senza che fosse, pertanto, possibile per il curatore provocare la chiusura del fallimento pur in pendenza di giudizi. Di talché, andrebbe affermata la responsabilità del per aver proceduto al deposito del rendiconto, con conseguente CP_1
chiusura del fallimento, senza che il giudizio dinanzi al Tribunale di Parma fosse già definito.
11. Con il secondo motivo, l'appellante ha ulteriormente censurato il provvedimento di prime cure, dal momento che il primo giudice avrebbe
“commesso un ulteriore errore di valutazione, laddove ha escluso ogni responsabilità del curatore per non aver accantonato alcuna somma per oneri relativi ai giudizi pendenti […]” (cfr. pag. 11 appello), in virtù del disposto degli artt. 116, 117 e 118 L.F. ratione temporis vigenti. 12. Nel resistere, l'appellato ha pregiudizialmente lamentato la violazione dell'art. 342 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'appello in quanto generico e infondato (cfr. pagg.
3-4 comparsa in appello).
13. L'appellato ha altresì resistito nel merito, contestando la sussistenza di qualsivoglia ipotesi di responsabilità in capo al curatore;
in particolare, tra le varie argomentazioni, ha posto in luce la questione, già oggetto di ampio contraddittorio tra le parti nei rispettivi scritti difensivi, della legittimazione ad agire del cessionario del credito nei confronti del ceduto. E difatti, nella comparsa in appello viene sostenuta“l'inopponibilità ed inefficacia ex art. 1264, comma 1 c.c. della cessione del credito (intervenuta nell'anno 2014) nei confronti del fallimento (dichiarato chiuso nel precedente anno 2013), non potendosi considerare notificata alla curatela fallimentare – perché come detto già decaduta – e tanto meno accettata da quest'ultima, per la medesima ragione” (cfr. pag. 9 comparsa di risposta in appello). Questione, questa, già sviluppata negli scritti difensivi del curatore convenuto sin dal primo grado, allorché si era precisato come segue: “si eccepisce pertanto, con il presente atto,
l'inopponibilità della cessione così da considerarsi, tra l'altro, tamquam non esset dapprima nei confronti della curatela fallimentare e per conseguenza nell'ambito dell'odierna azione giudiziaria nei confronti del convenuto” (cfr. pag. 4 comparsa di risposta in primo grado).
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14. Tanto esposto, vanno in prima battuta analizzate le eccezioni esposte dalla difesa dell'appellato, in quanto pregiudiziali.
15. L'eccezione d'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. va disattesa, dal momento che l'appellante non solo ha indicato gli specifici capi e punti della sentenza destinatari dell'impugnazione, ma ha altresì sufficientemente esplicitato, dopo analitica ricostruzione della vicenda, le questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio. Di talché, l'appello è pienamente ammissibile in quanto affianca, come specificato dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, la manifestazione volitiva all'apparato argomentativo a supporto delle critiche (cfr. Cass., Sez. Un., n.
27199/2017).
16. In secondo luogo, sempre pregiudizialmente, è necessario esaminare la questione della legittimazione ad agire dell'originario attore, peraltro già oggetto di ampio contraddittorio tra le parti nel corso del giudizio.
Trattasi, come noto, di quesitone rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, in quanto condizione dell'azione; ed invero, la legitimatio ad causam “si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”, di talché questa “comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza
"inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo
(con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass., Sez. U., 9 febbraio
2012, n. 1912)” (cfr., a ricognizione dei principi generali, la citata Cass., Sez.
Un., n. 7925/2019; oltreché la recente Cass., Sez. Lav.,
n. 31547/2025)
Nel caso di specie, si è dunque detto come l'odierno appellante abbia qui esercitato la propria azione risarcitoria nella qualità di cessionario, avendo la trasferito i propri crediti in virtù di apposita cessione Parte_2
(cfr. doc. 8 allegato alla citazione di primo grado).
Ed invero, affinché detta cessione importi effetti nei confronti del ceduto,
l'art. 1264 c.c. prescrive, al co. 1, che questa “ha effetto nei confronti del debitore quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”.
Nel caso di specie, non viene senz'altro in rilievo la fattispecie dell'accettazione della cessione medesima (mai avvenuta, nonostante il convenuto, a pag. 9 della comparsa conclusionale di primo grado, la indichi come “puntualmente avvenuta in data 25.11.2014”; a ben vedere, quella è la data dell'accettazione del plico postale al curatore, e non certo dell'accettazione della cessione da parte del soggetto legittimato – cfr. doc. 8 allegato alla citazione di primo grado); la quale, peraltro, è stata anzi espressamente negata negli atti defensionali spesi dal convenuto (cfr. comparsa primo grado, pag. 4; cfr. comparsa in appello, pag. 9).
Né l'originario attore ha specificato, nei relativi atti introduttivi, il soggetto effettivamente destinatario della notifica della cessione, essendosi limitato alla connessa allegazione documentale (cfr. pag. 4 citazione primo grado;
cfr. pag. 6 citazione appello).
Il relativo contraddittorio si è piuttosto ampiamente svolto in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica in primo grado, laddove:
a. in sede di comparsa conclusionale, l'originario attore ha precisato che
“relativamente, poi, alla pretesa inopponibilità della cessione del credito nei confronti del dott. – che controparte definisce CP_1
tamquam non esset – si rammenta come ai sensi dell'art. 1264, comma
1, c.c. la notificazione al debitore ceduto (come la sua accettazione – puntualmente avvenuta in data 25.11.2014) non riguardi l'aspetto del perfezionamento della fattispecie, ma assolva unicamente alla funzione di rendere opponibile al debitore l'avvenuta cessione “[…] sotto il profilo del riconoscimento o dell'esclusione dell'effetto liberatorio del pagamento fatto al cedente dopo che questi si sia spogliato della titolarità del credito o della determinazione della priorità dell'una o dell'altra tra più cessioni rispetto ai terzi […]” (così, da ultimo, App. Genova Sez. I, 08-01-2008)” (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale attore primo grado);
b. nella memoria di replica, l'originario attore ha ancora puntualizzato che “quanto poi alla pretesa “[…] inopponibilità ed inefficacia ex art. 1264, comma 1, c.c. […]” della cessione di credito si ribadisce come, in base al punto 3) della scrittura privata intercorsa tra la società e il dott. oggetto della cessione Parte_2 Pt_1
fosse non solo il credito per spese di vantato nei confronti dl fallimento della società Higenia S.r.l., ma anche “[…] ove il fallimento non corrisponda quanto dovuto in forza della sentenza n. 1001/13 […] ogni azione ed ogni diritto spettante nei confronti del curatore del fallimento o nei confronti di eventuali altri soggetti obbligati per risarcimento danni o quant'altro […]”. Inoltre, ai sensi del successivo punto 4), le parti stabilivano che “In funzione della cessione che precede il dott. è legittimato ad agire in proprio Parte_1
nei confronti dei soggetti sopra citati, senza necessità di ulteriore delega da parte dell ” (cfr. pag. 5 memoria di Parte_2
replica attore primo grado).
A ben vedere, la cessione del credito versata in atti, del tutto valida ed efficace tra cedente e cessionario in virtù del principio del consenso traslativo, ha determinato il mutamento nella titolarità sia del credito alle spese di giustizia
(cfr. doc. 8 allegato alla citazione di primo grado, sub 2)), sia del credito futuro ed eventuale di natura risarcitoria (cfr. doc. 8 allegato alla citazione di primo grado, sub 3) : “[…] ogni azione ed ogni diritto ad essa spettante nei confronti del curatore del fallimento o nei confronti di eventuali altri soggetti obbligati per risarcimento dei danni o quant'altro”); tanto è avvenuto, fermo il fatto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria
e vi si può procedere […] senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non di validità (Sez. 1, n. 31896 del 10.12.2018)”, ma sempre nel caso in cui “nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile” (cfr. Cass., Sez. I, n. 27690/2023).
Nel detto ordine di fatto e di principio, ciò che però non è avvenuto è la valida notificazione della cessione stessa nei confronti del ceduto, utile e indispensabile affinché questa sia effettivamente dotata di ogni effetto nei confronti del ceduto medesimo;
né si può condividere, sul punto, la prospettazione dell'odierno appellante, per cui la funzione della notificazione della cessione sia da circoscrivere al solo profilo della liberazione del ceduto o della priorità tra più cessioni (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale attore primo grado). E difatti, una tale interpretazione risulta ultronea rispetto al tenore letterale della norma, che effettivamente non distingue tra gli effetti e, anzi, opera sul piano dell'opponibilità, vieppiù includendo l'opponibilità della cessione stessa in giudizio;
tanto si afferma, in particolare, rammentando che la giurisprudenza di legittimità ha ampiamente valorizzato il profilo dell'effettiva consapevolezza della mutata titolarità del credito in capo al ceduto, che può così avvenire con qualsiasi modalità, anche deformalizzata, che sia idonea a ingenerare tale consapevolezza (cfr., tra le varie, Cass., Sez. III,
n. 25496/2025).
Nel caso di specie, piuttosto, la notificazione è stata effettuata in data 14.11.2014 al curatore fallimentare, sull'erroneo presupposto che questi potesse validamente rappresentare la parte ceduta debitrice (il fallimento di Higenia S.r.l.); purtuttavia, è pacifico in atti, come si è già detto, che la procedura concorsuale era oramai addivenuta a chiusura in data 17.01.2013 e che anzi, in data
06.03.2013, su domanda del curatore medesimo del 12.02.2013, la società era stata anche cancellata dal registro delle imprese (cfr. doc. 10 allegato comparsa di risposta primo grado). Di talché, al momento della pretesa notificazione della cessione, la curatela era oramai irrimediabilmente cessata, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 120 L.F., co. 1 ratione temporis applicabile, a norma del quale, all'esito della chiusura della procedura, “decadono gli organi preposti al fallimento”.
Tanto posto ed accertato, nel caso di specie la mancata notificazione – ovvero, la non avvenuta accettazione della stessa da parte del ceduto – risulta tuttavia del tutto ininfluente rispetto alla legittimazione ad agire del cessionario, il quale ha difatti incardinato, in virtù di un contratto traslativo del tutto efficace inter partes, un'azione di responsabilità nei confronti della persona fisica del curatore.
Detta azione, che qui viene in rilievo, ha dunque come oggetto la pretesa al ristoro dei danni cagionati dal professionista, allorché quest'ultimo, con il proprio fatto illecito, avrebbe cagionato irrimediabile danno al credito vantato, già oggetto di cessione.
La mancata opponibilità della cessione del credito al ceduto (in quanto a questi mai notificata, o da questi mai accettata) non può, quindi, togliere la piena legittimazione del cessionario, odierno titolare del credito in virtù di un contratto traslativo valido ed efficace nei confronti dei terzi, ad agire contro il curatore per veder accertati, con conseguente ristoro, i lamentati profili di responsabilità professionale.
Pertanto, anche il secondo rilievo pregiudiziale mosso dall'appellato non merita la condivisione della Corte, dovendosi affermare, anche in questa sede e come già implicitamente fatto dal primo giudice, la piena legitimatio ad causam dell'originario attore.
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17. Ciò posto, muovendo all'esame nel merito, l'appello è fondato e può trovare accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti.
18. Con il primo motivo, si è detto come l'appellante abbia sostenuto l'inapplicabilità, al caso concreto, del disposto dell'art. 118 L.F. così come novellato dal d.l. n. 83/2015, conv. dalla l. n. 132/2015, per esser applicabile ai fatti di causa la previgente versione, in virtù del principio tempus regit actum e della normale irretroattività della legge posteriore. Sul punto, il primo giudice ha invero ritenuto che “nulla osta alla possibilità di applicare l'innovazione anche alle procedure fallimentari pendenti, sia in ossequio al principio tempus regit actum ex art. 11 c. 1 disp. prel. c.c., in virtù del quale l'atto processuale (nel caso di specie, l'istanza e/o il decreto di chiusura) è soggetto alla disciplina vigente al momento di cui viene compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio (cfr. Cass. 3688/2011), sia perché quando il legislatore ha voluto limitare l'applicazione delle riforme alle procedure instaurate successivamente lo ha detto espressamente, sia, soprattutto, perché diversamente verrebbe frustrata la ratio dell'innovazione che è, evidentemente, quella di consentire la chiusura delle procedure di più vecchia data alla cui definizione osti la pendenza di giudizi in cui è parte la curatela” (cfr. sentenza di primo grado).
Ciò posto, quanto viene all'attenzione della Corte è se, precedentemente alla modifica normativa, si potesse addivenire alla chiusura del fallimento anche in pendenza di giudizi ancora non definiti;
e se, dunque, sia da attribuire natura innovativa (con conseguente inapplicabilità retroattiva della disciplina ex art. 11 preleggi), ovvero meramente ricognitiva (con conseguente assenza di innovazioni retroattive) alla nuova formulazione dell'art. 118, co. 2 L.F.
E difatti, solo in presenza di una sopravvenienza normativa meramente ricognitiva di un principio generale già vigente potrebbe ipotizzarsi, senza che venga in rilievo una disciplina intertemporale o che sia espressamente stabilita la retroattività della nuova norma, la piena applicabilità dell'art. 118, co. 2 L.F. anche ai fatti occorsi nella previgenza.
Non è tuttavia questo il caso, dal momento che, già in sede di modifica normativa, il legislatore, con disciplina intertemporale, ha previsto, all'art. 23, co. 7, d.l. n. 83/2015, con specifico riferimento alle emende alla legge fallimentare di cui all'art. 7, che “le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma
1, lettera ), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, sì da destinare esplicitamente la nuova disciplina alle sole procedure concorsuali apertesi successivamente all'entrata in vigore. Prova né è, in effetti, che, in sede di precedente emenda alla legge fallimentare, il d.lgs. n. 169/2007, nell'intenzione di disporre, piuttosto,
l'applicazione retroattiva della sopravvenienza ha espressamente previsto “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore […]”.
Ed invero, la discontinuità effettiva tra il previgente testo della legge fallimentare e la versione modificata nel 2015 trova ulteriore conferma, oltreché nella disciplina intertemporale, anche nella ratio dell'intervento riformatore, che ha effettivamente voluto innovare la precedente disciplina della chiusura della procedura in ossequio alle esigenze di celerità e ragionevole durata del processo.
Ne consegue che la sentenza di prime cure va riformata, laddove ha ritenuto l'applicabilità retroattiva della nuova formulazione dell'art. 118, co. 2 L.F.
Da quanto detto discende che sarebbe stato, dunque, onere del curatore fallimentare, come effettivamente reclamato dall'appellante (cfr. pag. 10 citazione in appello), evitare di provocare la chiusura della procedura;
e difatti, come si è visto in sede di ricognizione del fatto, questi presentava al Tribunale di Roma, in data 14.03.2012, il rendiconto di gestione, laddove precisava, con riguardo al procedimento pendente, l'avvenuta “rinunzia della procedura al giudizio pendente avati il Tribunale di Parma (n.r.g. 3981/2009)”, sulla scorta del fatto che “l'esito del giudizio è apparso tutt'altro che scontato. Anche in tal caso la rinunzia è stata formalizzata previo parere autorizzatorio chiesto” (cfr. doc. 1 allegato alla citazione di primo grado, pagg. 3-4).
Di qui, già in data 09.01.2013, il depositava pedissequa istanza per CP_1
la chiusura del fallimento, in quella sede rappresentando che “l'attività di liquidazione è di recente pervenuta ad esaurimento, sicché lo scrivente ha reso il rendiconto della propria gestione […]” (cfr. doc. 2 allegato alla citazione di primo grado, in particolare pag. 1). E purtuttavia, è solo del 07.01.2013, di due giorni precedente alla presentazione dell'istanza di chiusura e ben successivamente al riparto finale del 14.03.2012, la comunicazione con cui il curatore, nel rivolgersi al patrono della procedura
Avv. Saglia, così rappresentava: “faccio riferimento alla Sua nota datata
27.12.2012, nella quale mi preannunciava un aggiornamento in vista dell'udienza dell'1.02.2013. Le comunico che la procedura fallimentare ha eseguito il riparto finale dell'attivo e deve essere avviata a chiusura ai sensi dell'art. 118, n. 3 l. fall. Il giudizio di cui trattasi deve pertanto essere abbandonato”; circostanza, quest'ultima, peraltro del tutto contraddetta dall'atteggiamento tenuto dal difensore, dal momento che l'Avv. Saglia, all'udienza del 01.02.2013, ha piuttosto precisato le conclusioni come da atto di citazione (cfr. doc. 3 allegato alla citazione di primo grado).
Tanto si afferma, nel rilievo per cui, anche nel caso in cui effettivamente la volontà di rinunziare al giudizio fosse stata rappresentata in udienza, il processo sarebbe andato incontro ad estinzione, ai sensi dell'art. 306, co. 1 c.p.c., solo all'esito dell'accettazione ad opera delle parti costituite che avrebbero potuto aver interesse alla sua prosecuzione;
fermo l'obbligo, per il rinunciante, di rimborsare le spese, salvo diverso accordo, ai sensi dell'art. 306, co. 4 c.p.c.
Nel detto ordine di fatto e di principio, ritiene dunque la Corte che sarebbe stato onere del curatore, nell'alveo della diligenza qualificata che si richiede al professionista:
a. mostrare piena contezza del disposto dell'art. 306 c.p.c., che non consente di dar luogo ad un semplice “abbandono” del giudizio, vieppiù senza sopportare le spese processuali;
b. ancora, mostrare piena contezza del disposto dell'art. 118, co. 2 L.F. ratione temporis vigente, nonché della previsione intertemporale di cui all'art. 23, co. 7, d.l. n. 83/2015, laddove non era consentita la chiusura della procedura concorsuale in pendenza di giudizi;
c. e così, nella predetta pendenza, astenersi dal presentare il rendiconto di gestione già in data 14.03.2012, rappresentando l'avvenuta “rinunzia della procedura al giudizio pendente avanti il Tribunale di Parma (n.r.g.
3981/2009)”, sulla scorta del fatto che “l'esito del giudizio è apparso tutt'altro che scontato. Anche in tal caso la rinunzia è stata formalizzata previo parere autorizzatorio chiesto” (cfr. doc. 1 allegato alla citazione di primo grado, pagg. 3-4); circostanza, questa, dimostratasi non veritiera;
d. ed ancora, sempre nella citata pendenza, astenersi dal depositare successiva istanza per la chiusura del fallimento in data 09.01.2013, senza peraltro confrontarsi approfonditamente con il legale della curatela, lì rappresentando che “l'attività di liquidazione è di recente pervenuta ad esaurimento, sicché lo scrivente ha reso il rendiconto della propria gestione […]” (cfr. doc. 2 allegato alla citazione di primo grado, in particolare pag. 1); circostanza, anche questa, dimostratasi quantomeno imprecisa, stante la già evidenziata pendenza;
e. in via ulteriore, curare con tempestività e precisione i rapporti con l'avvocato incaricato della gestione del giudizio incardinato dalla curatela (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di primo grado), prestando particolare attenzione al comportamento di quest'ultimo in udienza (cfr. doc. 3 allegato alla citazione di primo grado).
Tanto basta, ad avviso della Corte, per radicare un'ipotesi di responsabilità professionale del curatore ex art. 2236 c.c., allorché questi, in violazione quantomeno gravemente colposa dei propri doveri di diligenza qualificata, ha irrimediabilmente pregiudicato il diritto di credito ceduto, con conseguente impossibilità, all'esito della chiusura della procedura concorsuale, di recuperare le spese liquidate nell'alveo del giudizio rimasto pendente.
Né, di contro, il curatore, nelle difese spese nel corso del giudizio, è riuscito piuttosto a provare il proprio adempimento alle obbligazioni suesposte, né tantomeno a dimostrare la non imputabilità del proprio inadempimento alle stesse.
E nulla toglie in punto di responsabilità professionale, come pure argomentato dall'appellato (cfr. pagg. 12-13 comparsa di risposta in appello), e come piuttosto condiviso dal primo giudice (cfr. sentenza di primo grado: “applicando tale principio, si ritiene che del fatto del legale incaricato dal fallimento non possa risponderne il curatore il quale, confidando sull'intervenuto abbandono della lite, ha omesso l'accantonamento di somme e proceduto alla ripartizione finale dell'attivo dando corso alla chiusura sdella procedura”), che l'avvocato della procedura, in udienza, si sia discostato dalle (pur generiche e imprecise) indicazioni del curatore: e difatti, proprio su quest'ultimo incombeva, a fronte della propria diligenza qualificata e della propria esperienza professionale, coordinare e monitorare l'andamento della difesa, nel segno dell'espletamento dei propri doveri d'ufficio.
19. Con seguente censura, l'appellante ha dedotto l'ulteriore profilo di responsabilità del professionista, per aver questi altresì violato, nell'esercizio del proprio incarico, il disposto degli artt. 116, 117 e 118 L.F. temporalmente applicabili al caso di specie, così addivenendo alla chiusura della procedura senza aver espletato tutti i relativi adempimenti prodromici.
In particolare, argomenta l'appellante che “ai sensi dell'art. 116, comma 1, L.F. ratione temporis applicabile, il dott. non avrebbe potuto procedere al CP_1
deposito del rendiconto e, conseguentemente, alla chiusura del fallimento se non previa definizione di tutti i giudizi dal medesimo promossi”, risultando di contro accertato che il curatore “dopo esser stato autorizzato dal comitato dei creditori ad abbandonare il giudizio in essere avanti il Tribunale di Parma e dopo aver informato il legale del fallimento della volontà espressa dalla procedura, avesse esposto nell'ambito del proprio rendiconto (depositato in data 14.03.2012) di aver formalizzato” la predetta rinunzia (cfr. pag. 12 citazione in appello). Ne deriverebbe, pertanto, la violazione dell'art. 116 L.F. ratione temporis applicabile, laddove prevede che il curatore “non avrebbe potuto presentare il proprio rendiconto (e la procedura fallimentare non avrebbe potuto essere chiusa) se non “[…] compiuta la liquidazione dell'attivo […]” (art. 116 L.F.) inclusa la definizione di tutti i giudizi promossi dal fallimento” (cfr. pagg. 16-
17 citazione in appello).
Ciò posto, in riforma della sentenza di prime cure anche sotto tale profilo, ritiene la Corte di ravvisare in capo al curatore appellato l'ulteriore indice di responsabilità, laddove questi, in aggiunta a quanto sopra, ha effettivamente disatteso il disposto dell'art. 116 L.F., il quale gli attribuiva il potere di presentare il rendiconto al Giudice Delegato solo all'esito dell'espletamento di tutte le operazioni liquidatorie.
Il che, come si è visto, non è nel caso di specie avvenuto, avendo l'appellato proceduto al deposito del rendiconto in data 14.03.2012, in un tempo ben antecedente al momento in cui sarebbe anche solo stato possibile formalizzare in udienza la predetta rinunzia ex art. 306 c.p.c. (in data 01.02.2013, come in realtà poi non avvenuto;
e come da comunicazione genericamente indirizzata all'avvocato della procedura solo in data 07.01.2013 – cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di risposta di primo grado).
Ciò costituisce effettivamente ulteriore elemento utile a ravvisare, in capo al curatore fallimentare, l'ipotesi di responsabilità professionale, avendo questi, con atteggiamento gravemente colposo, contravvenuto ai propri doveri di diligenza nella gestione dell'incarico.
20. In terza sede, l'appellante ha ulteriormente censurato il comportamento dell'appellato, per aver questi violato altresì il disposto dell'art. 117 e 118 ratione temporis vigenti, non avendo proceduto a disporre “gli accantonamenti necessari per soddisfare i debiti prededucibili che sarebbero potuti derivare da una sentenza sfavorevole al fallimento” (cfr. pag. 18 citazione in appello). In particolare, argomenta l'originario attore sostenendo che “il dott. in CP_1
applicazione dell'art. 117 L.F. avrebbe quantomeno dovuto, prima di chiudere il fallimento, disporre un accantonamento specifico per il credito derivante dalla eventuale soccombenza in giudizio (configurabile quale credito sottoposto a condizione), affinché verificatosi l'evento indicato – ovvero la soccombenza in giudizio – , le somme trattenute potessero essere assegnate a chi di spettanza”
(cfr. pag. 19 citazione in appello).
L'argomentazione va invero disattesa, dal momento che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la necessità di procedere ad accantonamenti di
“somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti” è stata disposta, con relativa novella all'art. 118, co. 2, II parte L.F., solo all'esito della già menzionata modifica di cui al d.l. n. 83/2015, conv. con modificazioni dalla l. n. 132/2015.
Di talché, se si è detto che la responsabilità del curatore si radica effettivamente solo in virtù dell'applicazione dell'art. 118 L.F. nella versione ratione temporis,
è evidente che, simmetricamente, alcuna ipotesi di responsabilità può piuttosto ravvisarsi a valle dell'applicazione della norma nella sua versione novellata, in quanto incompatibile con il caso di specie.
E difatti, non è un caso che la necessità di accantonare le spese di giustizia relative a giudizi non pendenti sia stata disposta solo allorché il legislatore, con contemporanea modificazione, abbia consentito al curatore di addivenire alla chiusura della procedura pur nella pendenza dei predetti giudizi: di qui, la menzionata necessità di accantonare le somme non si sarebbe mai potuta porre nella vigenza dell'art. 118 L.F. che qui rileva, non risultando possibile chiudere il fallimento se non successivamente alle definizione, ovvero all'estinzione, di tutti i processi pendenti che involgessero la curatela.
21. Con quarta e ultima doglianza, l'appellante si è infine doluto dell'ulteriore violazione, sempre ad opera del curatore, del disposto dell'art. 116, co. 3 L.F., laddove quest'ultimo “aveva omesso di dare comunicazione alla società e, per essa, all'odierno appellante, dell'avvenuto Parte_2
deposito del conto di gestione nonché dell'avvenuta fissazione dell'udienza di discussione del medesimo” (cfr. pag. 20 citazione in appello).
Segnatamente, argomenta l'originario attore sostenendo che, allorché fosse stata data debita comunicazione alla società dante causa, questa avrebbe potuto presentare le proprie contestazioni in ordine alla chiusura della procedura;
tanto sarebbe dovuto accadere, in particolare, sulla scorta di quella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. I, n. 11286/2001) che, nell'adottare una accezione larga di “creditore”, include nella relativa categoria anche i creditori solo
“potenziali”, con specifico riferimento alla pendenza di procedimenti giudiziali.
Ad avviso della Corte, la censura è condivisibile, dal momento che sarebbe stato effettivamente onere del curatore, nell'adempimento dei propri doveri di diligenza professionale, provvedere alla comunicazione dell'avvenuto deposito del conto di gestione e dell'avvenuta fissazione dell'udienza di discussione anche alla controparte del giudizio ancora pendente;
tanto si afferma, vieppiù che il curatore era ben consapevole che, al momento della presentazione del relativo rendiconto finale (14.03.2012), e diversamente da quanto affermato nell'istanza di chiusura, il procedimento era senz'altro ancora pendente (ed anzi, la prima udienza utile alla formalizzazione della rinuncia si sarebbe tenuta solo in data 01.02.2013 – cfr. doc. 8 allegato alla citazione di primo grado).
Ed in effetti, se è vero, come sostenuto dall'appellato (cfr. pagg.
8-9 comparsa di risposta in appello), che la giurisprudenza citata dalla controparte si riferiva a caso specifico e diverso da quello per cui è causa, va d'altra parte ritenuto che questa sia espressiva di un principio generale, allorché la comunicazione svolge la precipua funzione di allertare tutti i soggetti che, anche in potenza, possano vantare crediti nei confronti della procedura, sì da poter muovere osservazioni in ordine alla relativa chiusura. Di talché, anche detta violazione concorre ulteriormente, in uno a quelle già evidenziate in accoglimento del primo e del secondo motivo, a individuare in capo al la sostenuta responsabilità professionale. CP_1
22. Tanto esposto, né risulta idonea, anche solo ai fini di ravvisare un concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c., la petizione per cui il provvedimento di chiusura della procedura avrebbe potuto essere impugnato dalla società cedente, in quanto interessata, ai sensi degli artt. 119 e 26 L.F.
Difatti, è oramai stato chiarito che la cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura “è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui alla l. fall., art. 118, nn. 1) a
4)”, potendo piuttosto “il fallito o chiunque altro ne abbia interesse far valere nelle sedi proprie, esterne alla procedura, tutte le doglianze riferite alla conduzione del fallimento da parte dei suoi organi”; e tale condizione è evidentemente posta a pena di inammissibilità del reclamo medesimo (cfr., tra le varie, Cass., Sez. I, n. 12666/2022).
Ed anzi, tra le “sedi proprie, esterne alla procedura” a cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità, non può che naturalmente includersi il procedimento di cognizione volto a far valere la responsabilità del curatore per fatti attinenti alla gestione della procedura.
Nel caso di specie, pertanto, e come condivisibilmente argomentato dall'odierno appellante nel corso del primo grado (cfr. pagg. 15-16 comparsa conclusionale dell'attore in primo grado e pagg. 10-11 memoria di replica dell'attore in primo grado), la società cedente non poteva ritenersi onerata dell'impugnazione ex artt.
119 e 26 L.F., inidonea a discutere le modalità di conduzione della procedura fallimentare;
alla luce della precitata giurisprudenza di legittimità, l'iniziativa avrebbe, piuttosto, potenzialmente esposto la società cedente ad una ancor più gravosa pronunzia di inammissibilità del reclamo.
Tanto più ove si consideri che il provvedimento di chiusura non era neppure ragionevolmente comunicato o notificato alla non Parte_2 sussistendo per questa, anche in ragione della dedotta assenza di motivi idonei alla proposizione di un reclamo ammissibile, alcun onere di monitoraggio del relativo fascicolo della procedura.
23. Tanto precisato in punto di an e riconosciuta, quindi, la responsabilità del curatore, per quanto attiene al quantum, questo va individuato nel ceduto credito leso dal fatto illecito del pari alle spese liquidate nel provvedimento CP_1
n. 1001/2013 del Tribunale di Parma, rimaste incontestate (cfr. doc. 5 allegato citazione di primo grado) nella misura di € 6.900,00, oltre maggiorazione del 5%
e C.P.A., come per legge.
Come correttamente eccepito dalla parte appellata, non è piuttosto dovuta l'I.V.A., trattandosi di somma liquidata non già (e non più) a titolo di spese legali per il giudizio, quanto piuttosto a titolo risarcitorio ed a fronte della lesione del credito ceduto ad opera del comportamento del professionista.
In conclusione, la domanda proposta in primo grado dall'attore va, dunque, accolta, con la sola esclusione dell'I.V.A.
Per quanto attiene agli interessi, che pure sarebbero ragionevolmente dovuti sin dalla lesione, poiché sono stati richiesti a far data dal 23.10.2023, in accoglimento della relativa domanda sono dovuti solo a partire da quella data e sino al soddisfo.
24. In riforma della sentenza gravata e in parziale accoglimento della domanda,
deve, quindi, condannato a titolo di responsabilità Controparte_1
professionale al pagamento della somma di € 6.900,00, oltre alla maggiorazione del 5% (secondo la percentuale richiesta) e C.P.A., come per legge.
25. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la pressocché totale soccombenza dell'originario convenuto (restando esclusa solo la somma richiesta a titolo di I.V.A.)
e si liquidano come da dispositivo in applicazione delle tabelle ratione temporis vigenti di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, scaglione euro 5.201-26.000, nei valori medi, con esclusione per il presente grado della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
**
P.Q.M.
La Corte, così come composta nel Collegio indicato in epigrafe, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza n. 22317/2018 emessa dal Tribunale di Roma e in parziale accoglimento dell'appello, ogni altra contraria istanza disattesa:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di responsabilità professionale, della somma di euro 6.900,00,
[...]
oltre alla maggiorazione del 5% e C.P.A., con interessi dal 23.10.2013 fino al saldo;
2) condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
doppio grado di giudizio, che liquida per il primo in complessivi € 5.314,00, di cui € 237,00 per esborsi, e per il secondo in complessivi € 4.348,50, di cui €
382,50 a titolo di esborsi, oltre oneri di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
In Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
La Consigliera est. Dott.ssa Maria Grazia Serafin
La Presidente
Dott.ssa RI D'Avino
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato in tirocinio ordinario dr. Alessandro Imperia.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile nel Collegio composto da: dott.ssa RI D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunitasi in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 3675/2019, posta in deliberazione con ordinanza del 28.05.2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Amedeo Gatti del Foro di Parma) appellante
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(Avv. Maria Grazia Sirna del Foro di Roma) appellato
**
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22317/2018, pubblicata in data
20.11.2018, non notificata, emessa dal Tribunale di Roma in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 28148/2017.
**
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 22317/2018, pubblicata in data 20.11.2018 in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 28148/2017, non notificata, il Tribunale di
Roma ha rigettato la domanda proposta dall'attore volta Parte_1
ad accertare la responsabilità professionale del convenuto , Controparte_1
con conseguente condanna di quest'ultimo a rifondere il danno cagionato.
2. In particolare, l'attore aveva sostenuto che il nella propria qualità CP_1
di curatore del fallimento della società Higienia S.r.l. (iscritto al n. 367/07 del
Tribunale di Roma):
a. in violazione del disposto degli artt. 116, 117 e 118 L.F. ratione temporis vigenti, aveva depositato il conto di gestione, così provocando la chiusura del fallimento, senza attendere la conclusione dei giudizi promossi, con contestuale irrimediabile pregiudizio per la soddisfazione del credito vantato di cui alla successiva sentenza civile n. 1001/2013, emessa in data
26.06.2013 dal Tribunale di Parma (R.G. n. 3981/2009), con la quale la massa era stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate “in
€ 6.900,00 per compenso professionale, oltre maggiorazione 5%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge” in favore della convenuta Parte_2
(cfr. citazione primo grado, in part. pag. 5; cfr. doc. 5 allegato alla citazione di primo grado);
b. in ulteriore violazione degli artt. 113, 116 e 118 L.F. ratione temporis vigenti, aveva mancato di disporre “accantonamenti ai sensi dell'art. 113, comma 2 e dell'art. 117, comma 2, l. fall. per soddisfare i debiti prededucibili che sarebbero potuti derivare da una sentenza sfavorevole al fallimento, e per aver mancato essenziali doveri di comunicazione nei confronti dei creditori in prededuzione non soddisfatti (art. 116, comma
3, l. fall.)” (cfr. pag. 8 citazione primo grado).
3. Di qui, l'azione di responsabilità era incardinata dall'originario attore in forza di apposita cessione del credito (cfr. doc. 8 allegato alla citazione di primo grado), con il quale la vittoriosa nel giudizio di cognizione Parte_2
instaurato dall'allora curatela, aveva disposto del credito giudiziale in favore del cessionario detta cessione era stata notificata “al Parte_1
Fallimento Higenia S.r.l. presso il Curatore dott. , a mezzo Controparte_1
del servizio postale e presso lo studio del professionista.
4. Immediatamente assunta la causa in decisione, stante la natura documentale della stessa, il Tribunale di Roma ha rigettato la spiegata domanda di responsabilità, compensando le spese di lite a fronte della peculiarità della vicenda.
5. Segnatamente, il giudice di prime cure:
a. in via pregiudiziale, ha affermato la legittimazione attiva dell'attore, facendola derivare “dalla scrittura privata versata in atti del fascicolo attoreo sub 8” (cfr. sentenza primo grado);
b. nel merito, ha negato la responsabilità del curatore, sulla scorta del disposto dell'art. 118 L.F., nella formulazione vigente al momento della pronunzia, laddove la legge ammette la chiusura anticipata della procedura fallimentare, pur in pendenza di giudizi che coinvolgano il fallimento medesimo.
6. Con rituale atto di gravame, notificato in data 20.05.2019, l'odierno appellante ha impugnato la predetta decisione dinanzi a questa Parte_1
Corte Territoriale, così instando per l'accoglimento delle seguenti rassegnate conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza, accertata e dichiarata la responsabilità del dott. in ordine al Controparte_1
mancato pagamento delle spese liquidate con sentenza n. 101/2013 del
Tribunale di Parma, per tutte le ragioni spiegate in premessa d'atto, condannare il medesimo al pagamento della somma di euro 6.900,00, oltre maggiorazione del 5%, IVA e CPA come per legge, per responsabilità extracontrattuale o contrattuale, anche in esito alle ulteriori emergenze istruttorie.
Oltre interessi dalla diffida (23.10.2013) al saldo effettivo, rivalutazione ISTAT, se dovuta, spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre maggiorazione 15% L.P., IVA e CPA”.
7. Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, depositata in formato telematico, si è costituito l'appellato , pregiudizialmente Controparte_1
instando per l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestando nel merito le avverse doglianze, come da conclusioni di seguito riportate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello:
- rigettare l'appello proposto dal sig. perché Parte_3
inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 22317/2018 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 20 novembre 2018, a definizione del giudizio R.G.N. 28148/2017;
- con condanna dell'appellante, al pagamento delle spese processuali, oltre al rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
8. La causa è stata riservata in decisione alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza in trattazione scritta, fissata ex art. 127-ter c.p.c. per il 22.05.2025.
**
9. Come già cennato in premessa, il presente procedimento trae origine dalla pretesa di quale cessionario del relativo credito attinente Parte_1
a spese di giustizia liquidate alla cedente di veder Parte_2
condannato il convenuto , nella sua qualità di curatore del Controparte_1
fallimento della società Higienia S.r.l., per aver irrimediabilmente pregiudicato il credito medesimo, a fronte della propria responsabilità professionale.
Ed invero, come già accertato dalla sentenza di primo grado e come è pacifico tra le parti, con sentenza del 19.12.2007, il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della predetta Higienia S.r.l., nominando quale curatore fallimentare il dott. , odierno appellato. Controparte_1
In data 06.06.2019, quest'ultimo incardinava dinanzi al Tribunale di Parma un giudizio civile di cognizione (R.G. n. 3981/2009) avverso la
[...]
al fine di ottenere il pagamento della somma di € Parte_4
108.000,00 a titolo di corrispettivo per pretese forniture di servizi.
Ciò posto, a procedimento ancora non concluso, il curatore presentava in data
14.03.2012 al Tribunale di Roma il rendiconto della propria gestione e, in data
09.01.2013, depositava conseguente istanza per la chiusura del fallimento
(cfr. doc. 2 allegato alla citazione di primo grado); in sede di rendiconto, in particolare, il curatore segnalava al Giudice Delegato, “quale circostanza meritevole di menzione, la rinunzia della procedura al giudizio pendente avanti il Tribunale di Parma (n.r.g. 3981/2009) […]” (cfr. pagg. 3 ss. doc. 1 allegato alla comparsa di risposta primo grado).
Di qui, con provvedimento del 17.01.2013, sull'erroneo presupposto dell'avvenuto esaurimento dell'attività liquidatoria, il Tribunale di Roma provvedeva, dichiarando la chiusura del fallimento.
In data 06.03.2013, su domanda del 12.02.2013, all'esito della citata chiusura della procedura, la società era dunque cancellata dal registro delle imprese
(cfr. doc. 10 allegato comparsa di risposta primo grado).
Purtuttavia, e nel frattempo, all'udienza dell'01.02.2013, l'avv. Saglia
(nominato in sostituzione del precedente patrono avv. Rosati, giusta istanza al
G.D. – cfr. doc. 1 allegato alla citazione di primo grado) precisava le conclusioni come da atto introduttivo, sicché la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini (cfr. doc. 3 allegato alla citazione di primo grado). Tanto avveniva, pur avendo il curatore comunicato al difensore del fallimento, in data
07.01.2013 e “in vista dell'udienza dell'1.02.2013”, che “il giudizio di cui trattasi deve pertanto essere abbandonato” (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di risposta di primo grado). Ciò posto, con sentenza n. 1001/2013, conclusiva del giudizio instaurato dalla curatela (cfr. doc. 5 accluso alla citazione di primo grado), il Tribunale di Parma si determinava per la reiezione della domanda, condannando la parte attrice alla rifusione delle spese processuali, oltre accessori, in favore della
[...]
Parte_2
Tanto esposto in ordine all'insorgenza del credito, risulta altresì dagli atti che questo è stato ceduto, dalla all'odierno appellante Parte_2
nella propria qualità di cessionario, con apposita Parte_1
cessione del 04.06.2014 (cfr. doc. 8 allegato alla citazione di primo grado), notificata al ceduto nella persona e presso il curatore, dott. , Controparte_1
odierno appellato (cfr. doc. 8 allegato alla citazione di primo grado).
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10. Con la prima doglianza, l'appellante ha criticato il provvedimento impugnato, sostenendo l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 118 L.F., così come novellato dal d.l. n. 83/2015, conv. con mod. dalla l. n. 132/2015, per esser stata in vigore, al tempo dei fatti, la previgente versione della norma, senza che fosse, pertanto, possibile per il curatore provocare la chiusura del fallimento pur in pendenza di giudizi. Di talché, andrebbe affermata la responsabilità del per aver proceduto al deposito del rendiconto, con conseguente CP_1
chiusura del fallimento, senza che il giudizio dinanzi al Tribunale di Parma fosse già definito.
11. Con il secondo motivo, l'appellante ha ulteriormente censurato il provvedimento di prime cure, dal momento che il primo giudice avrebbe
“commesso un ulteriore errore di valutazione, laddove ha escluso ogni responsabilità del curatore per non aver accantonato alcuna somma per oneri relativi ai giudizi pendenti […]” (cfr. pag. 11 appello), in virtù del disposto degli artt. 116, 117 e 118 L.F. ratione temporis vigenti. 12. Nel resistere, l'appellato ha pregiudizialmente lamentato la violazione dell'art. 342 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'appello in quanto generico e infondato (cfr. pagg.
3-4 comparsa in appello).
13. L'appellato ha altresì resistito nel merito, contestando la sussistenza di qualsivoglia ipotesi di responsabilità in capo al curatore;
in particolare, tra le varie argomentazioni, ha posto in luce la questione, già oggetto di ampio contraddittorio tra le parti nei rispettivi scritti difensivi, della legittimazione ad agire del cessionario del credito nei confronti del ceduto. E difatti, nella comparsa in appello viene sostenuta“l'inopponibilità ed inefficacia ex art. 1264, comma 1 c.c. della cessione del credito (intervenuta nell'anno 2014) nei confronti del fallimento (dichiarato chiuso nel precedente anno 2013), non potendosi considerare notificata alla curatela fallimentare – perché come detto già decaduta – e tanto meno accettata da quest'ultima, per la medesima ragione” (cfr. pag. 9 comparsa di risposta in appello). Questione, questa, già sviluppata negli scritti difensivi del curatore convenuto sin dal primo grado, allorché si era precisato come segue: “si eccepisce pertanto, con il presente atto,
l'inopponibilità della cessione così da considerarsi, tra l'altro, tamquam non esset dapprima nei confronti della curatela fallimentare e per conseguenza nell'ambito dell'odierna azione giudiziaria nei confronti del convenuto” (cfr. pag. 4 comparsa di risposta in primo grado).
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14. Tanto esposto, vanno in prima battuta analizzate le eccezioni esposte dalla difesa dell'appellato, in quanto pregiudiziali.
15. L'eccezione d'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. va disattesa, dal momento che l'appellante non solo ha indicato gli specifici capi e punti della sentenza destinatari dell'impugnazione, ma ha altresì sufficientemente esplicitato, dopo analitica ricostruzione della vicenda, le questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio. Di talché, l'appello è pienamente ammissibile in quanto affianca, come specificato dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, la manifestazione volitiva all'apparato argomentativo a supporto delle critiche (cfr. Cass., Sez. Un., n.
27199/2017).
16. In secondo luogo, sempre pregiudizialmente, è necessario esaminare la questione della legittimazione ad agire dell'originario attore, peraltro già oggetto di ampio contraddittorio tra le parti nel corso del giudizio.
Trattasi, come noto, di quesitone rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, in quanto condizione dell'azione; ed invero, la legitimatio ad causam “si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”, di talché questa “comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza
"inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo
(con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass., Sez. U., 9 febbraio
2012, n. 1912)” (cfr., a ricognizione dei principi generali, la citata Cass., Sez.
Un., n. 7925/2019; oltreché la recente Cass., Sez. Lav.,
n. 31547/2025)
Nel caso di specie, si è dunque detto come l'odierno appellante abbia qui esercitato la propria azione risarcitoria nella qualità di cessionario, avendo la trasferito i propri crediti in virtù di apposita cessione Parte_2
(cfr. doc. 8 allegato alla citazione di primo grado).
Ed invero, affinché detta cessione importi effetti nei confronti del ceduto,
l'art. 1264 c.c. prescrive, al co. 1, che questa “ha effetto nei confronti del debitore quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”.
Nel caso di specie, non viene senz'altro in rilievo la fattispecie dell'accettazione della cessione medesima (mai avvenuta, nonostante il convenuto, a pag. 9 della comparsa conclusionale di primo grado, la indichi come “puntualmente avvenuta in data 25.11.2014”; a ben vedere, quella è la data dell'accettazione del plico postale al curatore, e non certo dell'accettazione della cessione da parte del soggetto legittimato – cfr. doc. 8 allegato alla citazione di primo grado); la quale, peraltro, è stata anzi espressamente negata negli atti defensionali spesi dal convenuto (cfr. comparsa primo grado, pag. 4; cfr. comparsa in appello, pag. 9).
Né l'originario attore ha specificato, nei relativi atti introduttivi, il soggetto effettivamente destinatario della notifica della cessione, essendosi limitato alla connessa allegazione documentale (cfr. pag. 4 citazione primo grado;
cfr. pag. 6 citazione appello).
Il relativo contraddittorio si è piuttosto ampiamente svolto in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica in primo grado, laddove:
a. in sede di comparsa conclusionale, l'originario attore ha precisato che
“relativamente, poi, alla pretesa inopponibilità della cessione del credito nei confronti del dott. – che controparte definisce CP_1
tamquam non esset – si rammenta come ai sensi dell'art. 1264, comma
1, c.c. la notificazione al debitore ceduto (come la sua accettazione – puntualmente avvenuta in data 25.11.2014) non riguardi l'aspetto del perfezionamento della fattispecie, ma assolva unicamente alla funzione di rendere opponibile al debitore l'avvenuta cessione “[…] sotto il profilo del riconoscimento o dell'esclusione dell'effetto liberatorio del pagamento fatto al cedente dopo che questi si sia spogliato della titolarità del credito o della determinazione della priorità dell'una o dell'altra tra più cessioni rispetto ai terzi […]” (così, da ultimo, App. Genova Sez. I, 08-01-2008)” (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale attore primo grado);
b. nella memoria di replica, l'originario attore ha ancora puntualizzato che “quanto poi alla pretesa “[…] inopponibilità ed inefficacia ex art. 1264, comma 1, c.c. […]” della cessione di credito si ribadisce come, in base al punto 3) della scrittura privata intercorsa tra la società e il dott. oggetto della cessione Parte_2 Pt_1
fosse non solo il credito per spese di vantato nei confronti dl fallimento della società Higenia S.r.l., ma anche “[…] ove il fallimento non corrisponda quanto dovuto in forza della sentenza n. 1001/13 […] ogni azione ed ogni diritto spettante nei confronti del curatore del fallimento o nei confronti di eventuali altri soggetti obbligati per risarcimento danni o quant'altro […]”. Inoltre, ai sensi del successivo punto 4), le parti stabilivano che “In funzione della cessione che precede il dott. è legittimato ad agire in proprio Parte_1
nei confronti dei soggetti sopra citati, senza necessità di ulteriore delega da parte dell ” (cfr. pag. 5 memoria di Parte_2
replica attore primo grado).
A ben vedere, la cessione del credito versata in atti, del tutto valida ed efficace tra cedente e cessionario in virtù del principio del consenso traslativo, ha determinato il mutamento nella titolarità sia del credito alle spese di giustizia
(cfr. doc. 8 allegato alla citazione di primo grado, sub 2)), sia del credito futuro ed eventuale di natura risarcitoria (cfr. doc. 8 allegato alla citazione di primo grado, sub 3) : “[…] ogni azione ed ogni diritto ad essa spettante nei confronti del curatore del fallimento o nei confronti di eventuali altri soggetti obbligati per risarcimento dei danni o quant'altro”); tanto è avvenuto, fermo il fatto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria
e vi si può procedere […] senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non di validità (Sez. 1, n. 31896 del 10.12.2018)”, ma sempre nel caso in cui “nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile” (cfr. Cass., Sez. I, n. 27690/2023).
Nel detto ordine di fatto e di principio, ciò che però non è avvenuto è la valida notificazione della cessione stessa nei confronti del ceduto, utile e indispensabile affinché questa sia effettivamente dotata di ogni effetto nei confronti del ceduto medesimo;
né si può condividere, sul punto, la prospettazione dell'odierno appellante, per cui la funzione della notificazione della cessione sia da circoscrivere al solo profilo della liberazione del ceduto o della priorità tra più cessioni (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale attore primo grado). E difatti, una tale interpretazione risulta ultronea rispetto al tenore letterale della norma, che effettivamente non distingue tra gli effetti e, anzi, opera sul piano dell'opponibilità, vieppiù includendo l'opponibilità della cessione stessa in giudizio;
tanto si afferma, in particolare, rammentando che la giurisprudenza di legittimità ha ampiamente valorizzato il profilo dell'effettiva consapevolezza della mutata titolarità del credito in capo al ceduto, che può così avvenire con qualsiasi modalità, anche deformalizzata, che sia idonea a ingenerare tale consapevolezza (cfr., tra le varie, Cass., Sez. III,
n. 25496/2025).
Nel caso di specie, piuttosto, la notificazione è stata effettuata in data 14.11.2014 al curatore fallimentare, sull'erroneo presupposto che questi potesse validamente rappresentare la parte ceduta debitrice (il fallimento di Higenia S.r.l.); purtuttavia, è pacifico in atti, come si è già detto, che la procedura concorsuale era oramai addivenuta a chiusura in data 17.01.2013 e che anzi, in data
06.03.2013, su domanda del curatore medesimo del 12.02.2013, la società era stata anche cancellata dal registro delle imprese (cfr. doc. 10 allegato comparsa di risposta primo grado). Di talché, al momento della pretesa notificazione della cessione, la curatela era oramai irrimediabilmente cessata, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 120 L.F., co. 1 ratione temporis applicabile, a norma del quale, all'esito della chiusura della procedura, “decadono gli organi preposti al fallimento”.
Tanto posto ed accertato, nel caso di specie la mancata notificazione – ovvero, la non avvenuta accettazione della stessa da parte del ceduto – risulta tuttavia del tutto ininfluente rispetto alla legittimazione ad agire del cessionario, il quale ha difatti incardinato, in virtù di un contratto traslativo del tutto efficace inter partes, un'azione di responsabilità nei confronti della persona fisica del curatore.
Detta azione, che qui viene in rilievo, ha dunque come oggetto la pretesa al ristoro dei danni cagionati dal professionista, allorché quest'ultimo, con il proprio fatto illecito, avrebbe cagionato irrimediabile danno al credito vantato, già oggetto di cessione.
La mancata opponibilità della cessione del credito al ceduto (in quanto a questi mai notificata, o da questi mai accettata) non può, quindi, togliere la piena legittimazione del cessionario, odierno titolare del credito in virtù di un contratto traslativo valido ed efficace nei confronti dei terzi, ad agire contro il curatore per veder accertati, con conseguente ristoro, i lamentati profili di responsabilità professionale.
Pertanto, anche il secondo rilievo pregiudiziale mosso dall'appellato non merita la condivisione della Corte, dovendosi affermare, anche in questa sede e come già implicitamente fatto dal primo giudice, la piena legitimatio ad causam dell'originario attore.
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17. Ciò posto, muovendo all'esame nel merito, l'appello è fondato e può trovare accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti.
18. Con il primo motivo, si è detto come l'appellante abbia sostenuto l'inapplicabilità, al caso concreto, del disposto dell'art. 118 L.F. così come novellato dal d.l. n. 83/2015, conv. dalla l. n. 132/2015, per esser applicabile ai fatti di causa la previgente versione, in virtù del principio tempus regit actum e della normale irretroattività della legge posteriore. Sul punto, il primo giudice ha invero ritenuto che “nulla osta alla possibilità di applicare l'innovazione anche alle procedure fallimentari pendenti, sia in ossequio al principio tempus regit actum ex art. 11 c. 1 disp. prel. c.c., in virtù del quale l'atto processuale (nel caso di specie, l'istanza e/o il decreto di chiusura) è soggetto alla disciplina vigente al momento di cui viene compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio (cfr. Cass. 3688/2011), sia perché quando il legislatore ha voluto limitare l'applicazione delle riforme alle procedure instaurate successivamente lo ha detto espressamente, sia, soprattutto, perché diversamente verrebbe frustrata la ratio dell'innovazione che è, evidentemente, quella di consentire la chiusura delle procedure di più vecchia data alla cui definizione osti la pendenza di giudizi in cui è parte la curatela” (cfr. sentenza di primo grado).
Ciò posto, quanto viene all'attenzione della Corte è se, precedentemente alla modifica normativa, si potesse addivenire alla chiusura del fallimento anche in pendenza di giudizi ancora non definiti;
e se, dunque, sia da attribuire natura innovativa (con conseguente inapplicabilità retroattiva della disciplina ex art. 11 preleggi), ovvero meramente ricognitiva (con conseguente assenza di innovazioni retroattive) alla nuova formulazione dell'art. 118, co. 2 L.F.
E difatti, solo in presenza di una sopravvenienza normativa meramente ricognitiva di un principio generale già vigente potrebbe ipotizzarsi, senza che venga in rilievo una disciplina intertemporale o che sia espressamente stabilita la retroattività della nuova norma, la piena applicabilità dell'art. 118, co. 2 L.F. anche ai fatti occorsi nella previgenza.
Non è tuttavia questo il caso, dal momento che, già in sede di modifica normativa, il legislatore, con disciplina intertemporale, ha previsto, all'art. 23, co. 7, d.l. n. 83/2015, con specifico riferimento alle emende alla legge fallimentare di cui all'art. 7, che “le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma
1, lettera ), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, sì da destinare esplicitamente la nuova disciplina alle sole procedure concorsuali apertesi successivamente all'entrata in vigore. Prova né è, in effetti, che, in sede di precedente emenda alla legge fallimentare, il d.lgs. n. 169/2007, nell'intenzione di disporre, piuttosto,
l'applicazione retroattiva della sopravvenienza ha espressamente previsto “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore […]”.
Ed invero, la discontinuità effettiva tra il previgente testo della legge fallimentare e la versione modificata nel 2015 trova ulteriore conferma, oltreché nella disciplina intertemporale, anche nella ratio dell'intervento riformatore, che ha effettivamente voluto innovare la precedente disciplina della chiusura della procedura in ossequio alle esigenze di celerità e ragionevole durata del processo.
Ne consegue che la sentenza di prime cure va riformata, laddove ha ritenuto l'applicabilità retroattiva della nuova formulazione dell'art. 118, co. 2 L.F.
Da quanto detto discende che sarebbe stato, dunque, onere del curatore fallimentare, come effettivamente reclamato dall'appellante (cfr. pag. 10 citazione in appello), evitare di provocare la chiusura della procedura;
e difatti, come si è visto in sede di ricognizione del fatto, questi presentava al Tribunale di Roma, in data 14.03.2012, il rendiconto di gestione, laddove precisava, con riguardo al procedimento pendente, l'avvenuta “rinunzia della procedura al giudizio pendente avati il Tribunale di Parma (n.r.g. 3981/2009)”, sulla scorta del fatto che “l'esito del giudizio è apparso tutt'altro che scontato. Anche in tal caso la rinunzia è stata formalizzata previo parere autorizzatorio chiesto” (cfr. doc. 1 allegato alla citazione di primo grado, pagg. 3-4).
Di qui, già in data 09.01.2013, il depositava pedissequa istanza per CP_1
la chiusura del fallimento, in quella sede rappresentando che “l'attività di liquidazione è di recente pervenuta ad esaurimento, sicché lo scrivente ha reso il rendiconto della propria gestione […]” (cfr. doc. 2 allegato alla citazione di primo grado, in particolare pag. 1). E purtuttavia, è solo del 07.01.2013, di due giorni precedente alla presentazione dell'istanza di chiusura e ben successivamente al riparto finale del 14.03.2012, la comunicazione con cui il curatore, nel rivolgersi al patrono della procedura
Avv. Saglia, così rappresentava: “faccio riferimento alla Sua nota datata
27.12.2012, nella quale mi preannunciava un aggiornamento in vista dell'udienza dell'1.02.2013. Le comunico che la procedura fallimentare ha eseguito il riparto finale dell'attivo e deve essere avviata a chiusura ai sensi dell'art. 118, n. 3 l. fall. Il giudizio di cui trattasi deve pertanto essere abbandonato”; circostanza, quest'ultima, peraltro del tutto contraddetta dall'atteggiamento tenuto dal difensore, dal momento che l'Avv. Saglia, all'udienza del 01.02.2013, ha piuttosto precisato le conclusioni come da atto di citazione (cfr. doc. 3 allegato alla citazione di primo grado).
Tanto si afferma, nel rilievo per cui, anche nel caso in cui effettivamente la volontà di rinunziare al giudizio fosse stata rappresentata in udienza, il processo sarebbe andato incontro ad estinzione, ai sensi dell'art. 306, co. 1 c.p.c., solo all'esito dell'accettazione ad opera delle parti costituite che avrebbero potuto aver interesse alla sua prosecuzione;
fermo l'obbligo, per il rinunciante, di rimborsare le spese, salvo diverso accordo, ai sensi dell'art. 306, co. 4 c.p.c.
Nel detto ordine di fatto e di principio, ritiene dunque la Corte che sarebbe stato onere del curatore, nell'alveo della diligenza qualificata che si richiede al professionista:
a. mostrare piena contezza del disposto dell'art. 306 c.p.c., che non consente di dar luogo ad un semplice “abbandono” del giudizio, vieppiù senza sopportare le spese processuali;
b. ancora, mostrare piena contezza del disposto dell'art. 118, co. 2 L.F. ratione temporis vigente, nonché della previsione intertemporale di cui all'art. 23, co. 7, d.l. n. 83/2015, laddove non era consentita la chiusura della procedura concorsuale in pendenza di giudizi;
c. e così, nella predetta pendenza, astenersi dal presentare il rendiconto di gestione già in data 14.03.2012, rappresentando l'avvenuta “rinunzia della procedura al giudizio pendente avanti il Tribunale di Parma (n.r.g.
3981/2009)”, sulla scorta del fatto che “l'esito del giudizio è apparso tutt'altro che scontato. Anche in tal caso la rinunzia è stata formalizzata previo parere autorizzatorio chiesto” (cfr. doc. 1 allegato alla citazione di primo grado, pagg. 3-4); circostanza, questa, dimostratasi non veritiera;
d. ed ancora, sempre nella citata pendenza, astenersi dal depositare successiva istanza per la chiusura del fallimento in data 09.01.2013, senza peraltro confrontarsi approfonditamente con il legale della curatela, lì rappresentando che “l'attività di liquidazione è di recente pervenuta ad esaurimento, sicché lo scrivente ha reso il rendiconto della propria gestione […]” (cfr. doc. 2 allegato alla citazione di primo grado, in particolare pag. 1); circostanza, anche questa, dimostratasi quantomeno imprecisa, stante la già evidenziata pendenza;
e. in via ulteriore, curare con tempestività e precisione i rapporti con l'avvocato incaricato della gestione del giudizio incardinato dalla curatela (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di primo grado), prestando particolare attenzione al comportamento di quest'ultimo in udienza (cfr. doc. 3 allegato alla citazione di primo grado).
Tanto basta, ad avviso della Corte, per radicare un'ipotesi di responsabilità professionale del curatore ex art. 2236 c.c., allorché questi, in violazione quantomeno gravemente colposa dei propri doveri di diligenza qualificata, ha irrimediabilmente pregiudicato il diritto di credito ceduto, con conseguente impossibilità, all'esito della chiusura della procedura concorsuale, di recuperare le spese liquidate nell'alveo del giudizio rimasto pendente.
Né, di contro, il curatore, nelle difese spese nel corso del giudizio, è riuscito piuttosto a provare il proprio adempimento alle obbligazioni suesposte, né tantomeno a dimostrare la non imputabilità del proprio inadempimento alle stesse.
E nulla toglie in punto di responsabilità professionale, come pure argomentato dall'appellato (cfr. pagg. 12-13 comparsa di risposta in appello), e come piuttosto condiviso dal primo giudice (cfr. sentenza di primo grado: “applicando tale principio, si ritiene che del fatto del legale incaricato dal fallimento non possa risponderne il curatore il quale, confidando sull'intervenuto abbandono della lite, ha omesso l'accantonamento di somme e proceduto alla ripartizione finale dell'attivo dando corso alla chiusura sdella procedura”), che l'avvocato della procedura, in udienza, si sia discostato dalle (pur generiche e imprecise) indicazioni del curatore: e difatti, proprio su quest'ultimo incombeva, a fronte della propria diligenza qualificata e della propria esperienza professionale, coordinare e monitorare l'andamento della difesa, nel segno dell'espletamento dei propri doveri d'ufficio.
19. Con seguente censura, l'appellante ha dedotto l'ulteriore profilo di responsabilità del professionista, per aver questi altresì violato, nell'esercizio del proprio incarico, il disposto degli artt. 116, 117 e 118 L.F. temporalmente applicabili al caso di specie, così addivenendo alla chiusura della procedura senza aver espletato tutti i relativi adempimenti prodromici.
In particolare, argomenta l'appellante che “ai sensi dell'art. 116, comma 1, L.F. ratione temporis applicabile, il dott. non avrebbe potuto procedere al CP_1
deposito del rendiconto e, conseguentemente, alla chiusura del fallimento se non previa definizione di tutti i giudizi dal medesimo promossi”, risultando di contro accertato che il curatore “dopo esser stato autorizzato dal comitato dei creditori ad abbandonare il giudizio in essere avanti il Tribunale di Parma e dopo aver informato il legale del fallimento della volontà espressa dalla procedura, avesse esposto nell'ambito del proprio rendiconto (depositato in data 14.03.2012) di aver formalizzato” la predetta rinunzia (cfr. pag. 12 citazione in appello). Ne deriverebbe, pertanto, la violazione dell'art. 116 L.F. ratione temporis applicabile, laddove prevede che il curatore “non avrebbe potuto presentare il proprio rendiconto (e la procedura fallimentare non avrebbe potuto essere chiusa) se non “[…] compiuta la liquidazione dell'attivo […]” (art. 116 L.F.) inclusa la definizione di tutti i giudizi promossi dal fallimento” (cfr. pagg. 16-
17 citazione in appello).
Ciò posto, in riforma della sentenza di prime cure anche sotto tale profilo, ritiene la Corte di ravvisare in capo al curatore appellato l'ulteriore indice di responsabilità, laddove questi, in aggiunta a quanto sopra, ha effettivamente disatteso il disposto dell'art. 116 L.F., il quale gli attribuiva il potere di presentare il rendiconto al Giudice Delegato solo all'esito dell'espletamento di tutte le operazioni liquidatorie.
Il che, come si è visto, non è nel caso di specie avvenuto, avendo l'appellato proceduto al deposito del rendiconto in data 14.03.2012, in un tempo ben antecedente al momento in cui sarebbe anche solo stato possibile formalizzare in udienza la predetta rinunzia ex art. 306 c.p.c. (in data 01.02.2013, come in realtà poi non avvenuto;
e come da comunicazione genericamente indirizzata all'avvocato della procedura solo in data 07.01.2013 – cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di risposta di primo grado).
Ciò costituisce effettivamente ulteriore elemento utile a ravvisare, in capo al curatore fallimentare, l'ipotesi di responsabilità professionale, avendo questi, con atteggiamento gravemente colposo, contravvenuto ai propri doveri di diligenza nella gestione dell'incarico.
20. In terza sede, l'appellante ha ulteriormente censurato il comportamento dell'appellato, per aver questi violato altresì il disposto dell'art. 117 e 118 ratione temporis vigenti, non avendo proceduto a disporre “gli accantonamenti necessari per soddisfare i debiti prededucibili che sarebbero potuti derivare da una sentenza sfavorevole al fallimento” (cfr. pag. 18 citazione in appello). In particolare, argomenta l'originario attore sostenendo che “il dott. in CP_1
applicazione dell'art. 117 L.F. avrebbe quantomeno dovuto, prima di chiudere il fallimento, disporre un accantonamento specifico per il credito derivante dalla eventuale soccombenza in giudizio (configurabile quale credito sottoposto a condizione), affinché verificatosi l'evento indicato – ovvero la soccombenza in giudizio – , le somme trattenute potessero essere assegnate a chi di spettanza”
(cfr. pag. 19 citazione in appello).
L'argomentazione va invero disattesa, dal momento che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la necessità di procedere ad accantonamenti di
“somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti” è stata disposta, con relativa novella all'art. 118, co. 2, II parte L.F., solo all'esito della già menzionata modifica di cui al d.l. n. 83/2015, conv. con modificazioni dalla l. n. 132/2015.
Di talché, se si è detto che la responsabilità del curatore si radica effettivamente solo in virtù dell'applicazione dell'art. 118 L.F. nella versione ratione temporis,
è evidente che, simmetricamente, alcuna ipotesi di responsabilità può piuttosto ravvisarsi a valle dell'applicazione della norma nella sua versione novellata, in quanto incompatibile con il caso di specie.
E difatti, non è un caso che la necessità di accantonare le spese di giustizia relative a giudizi non pendenti sia stata disposta solo allorché il legislatore, con contemporanea modificazione, abbia consentito al curatore di addivenire alla chiusura della procedura pur nella pendenza dei predetti giudizi: di qui, la menzionata necessità di accantonare le somme non si sarebbe mai potuta porre nella vigenza dell'art. 118 L.F. che qui rileva, non risultando possibile chiudere il fallimento se non successivamente alle definizione, ovvero all'estinzione, di tutti i processi pendenti che involgessero la curatela.
21. Con quarta e ultima doglianza, l'appellante si è infine doluto dell'ulteriore violazione, sempre ad opera del curatore, del disposto dell'art. 116, co. 3 L.F., laddove quest'ultimo “aveva omesso di dare comunicazione alla società e, per essa, all'odierno appellante, dell'avvenuto Parte_2
deposito del conto di gestione nonché dell'avvenuta fissazione dell'udienza di discussione del medesimo” (cfr. pag. 20 citazione in appello).
Segnatamente, argomenta l'originario attore sostenendo che, allorché fosse stata data debita comunicazione alla società dante causa, questa avrebbe potuto presentare le proprie contestazioni in ordine alla chiusura della procedura;
tanto sarebbe dovuto accadere, in particolare, sulla scorta di quella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. I, n. 11286/2001) che, nell'adottare una accezione larga di “creditore”, include nella relativa categoria anche i creditori solo
“potenziali”, con specifico riferimento alla pendenza di procedimenti giudiziali.
Ad avviso della Corte, la censura è condivisibile, dal momento che sarebbe stato effettivamente onere del curatore, nell'adempimento dei propri doveri di diligenza professionale, provvedere alla comunicazione dell'avvenuto deposito del conto di gestione e dell'avvenuta fissazione dell'udienza di discussione anche alla controparte del giudizio ancora pendente;
tanto si afferma, vieppiù che il curatore era ben consapevole che, al momento della presentazione del relativo rendiconto finale (14.03.2012), e diversamente da quanto affermato nell'istanza di chiusura, il procedimento era senz'altro ancora pendente (ed anzi, la prima udienza utile alla formalizzazione della rinuncia si sarebbe tenuta solo in data 01.02.2013 – cfr. doc. 8 allegato alla citazione di primo grado).
Ed in effetti, se è vero, come sostenuto dall'appellato (cfr. pagg.
8-9 comparsa di risposta in appello), che la giurisprudenza citata dalla controparte si riferiva a caso specifico e diverso da quello per cui è causa, va d'altra parte ritenuto che questa sia espressiva di un principio generale, allorché la comunicazione svolge la precipua funzione di allertare tutti i soggetti che, anche in potenza, possano vantare crediti nei confronti della procedura, sì da poter muovere osservazioni in ordine alla relativa chiusura. Di talché, anche detta violazione concorre ulteriormente, in uno a quelle già evidenziate in accoglimento del primo e del secondo motivo, a individuare in capo al la sostenuta responsabilità professionale. CP_1
22. Tanto esposto, né risulta idonea, anche solo ai fini di ravvisare un concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c., la petizione per cui il provvedimento di chiusura della procedura avrebbe potuto essere impugnato dalla società cedente, in quanto interessata, ai sensi degli artt. 119 e 26 L.F.
Difatti, è oramai stato chiarito che la cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura “è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui alla l. fall., art. 118, nn. 1) a
4)”, potendo piuttosto “il fallito o chiunque altro ne abbia interesse far valere nelle sedi proprie, esterne alla procedura, tutte le doglianze riferite alla conduzione del fallimento da parte dei suoi organi”; e tale condizione è evidentemente posta a pena di inammissibilità del reclamo medesimo (cfr., tra le varie, Cass., Sez. I, n. 12666/2022).
Ed anzi, tra le “sedi proprie, esterne alla procedura” a cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità, non può che naturalmente includersi il procedimento di cognizione volto a far valere la responsabilità del curatore per fatti attinenti alla gestione della procedura.
Nel caso di specie, pertanto, e come condivisibilmente argomentato dall'odierno appellante nel corso del primo grado (cfr. pagg. 15-16 comparsa conclusionale dell'attore in primo grado e pagg. 10-11 memoria di replica dell'attore in primo grado), la società cedente non poteva ritenersi onerata dell'impugnazione ex artt.
119 e 26 L.F., inidonea a discutere le modalità di conduzione della procedura fallimentare;
alla luce della precitata giurisprudenza di legittimità, l'iniziativa avrebbe, piuttosto, potenzialmente esposto la società cedente ad una ancor più gravosa pronunzia di inammissibilità del reclamo.
Tanto più ove si consideri che il provvedimento di chiusura non era neppure ragionevolmente comunicato o notificato alla non Parte_2 sussistendo per questa, anche in ragione della dedotta assenza di motivi idonei alla proposizione di un reclamo ammissibile, alcun onere di monitoraggio del relativo fascicolo della procedura.
23. Tanto precisato in punto di an e riconosciuta, quindi, la responsabilità del curatore, per quanto attiene al quantum, questo va individuato nel ceduto credito leso dal fatto illecito del pari alle spese liquidate nel provvedimento CP_1
n. 1001/2013 del Tribunale di Parma, rimaste incontestate (cfr. doc. 5 allegato citazione di primo grado) nella misura di € 6.900,00, oltre maggiorazione del 5%
e C.P.A., come per legge.
Come correttamente eccepito dalla parte appellata, non è piuttosto dovuta l'I.V.A., trattandosi di somma liquidata non già (e non più) a titolo di spese legali per il giudizio, quanto piuttosto a titolo risarcitorio ed a fronte della lesione del credito ceduto ad opera del comportamento del professionista.
In conclusione, la domanda proposta in primo grado dall'attore va, dunque, accolta, con la sola esclusione dell'I.V.A.
Per quanto attiene agli interessi, che pure sarebbero ragionevolmente dovuti sin dalla lesione, poiché sono stati richiesti a far data dal 23.10.2023, in accoglimento della relativa domanda sono dovuti solo a partire da quella data e sino al soddisfo.
24. In riforma della sentenza gravata e in parziale accoglimento della domanda,
deve, quindi, condannato a titolo di responsabilità Controparte_1
professionale al pagamento della somma di € 6.900,00, oltre alla maggiorazione del 5% (secondo la percentuale richiesta) e C.P.A., come per legge.
25. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la pressocché totale soccombenza dell'originario convenuto (restando esclusa solo la somma richiesta a titolo di I.V.A.)
e si liquidano come da dispositivo in applicazione delle tabelle ratione temporis vigenti di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, scaglione euro 5.201-26.000, nei valori medi, con esclusione per il presente grado della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
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P.Q.M.
La Corte, così come composta nel Collegio indicato in epigrafe, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza n. 22317/2018 emessa dal Tribunale di Roma e in parziale accoglimento dell'appello, ogni altra contraria istanza disattesa:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di responsabilità professionale, della somma di euro 6.900,00,
[...]
oltre alla maggiorazione del 5% e C.P.A., con interessi dal 23.10.2013 fino al saldo;
2) condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
doppio grado di giudizio, che liquida per il primo in complessivi € 5.314,00, di cui € 237,00 per esborsi, e per il secondo in complessivi € 4.348,50, di cui €
382,50 a titolo di esborsi, oltre oneri di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
In Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
La Consigliera est. Dott.ssa Maria Grazia Serafin
La Presidente
Dott.ssa RI D'Avino
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato in tirocinio ordinario dr. Alessandro Imperia.