Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7808
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Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Inapplicabilità dell'art. 118 L.F. novellato

    La Corte ha ritenuto che la novella dell'art. 118 L.F. non fosse applicabile retroattivamente alla procedura in questione, e che pertanto il curatore non potesse chiudere il fallimento in pendenza di giudizi.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 116 L.F.

    La Corte ha ritenuto che il curatore abbia violato l'art. 116 L.F. depositando il rendiconto prima della definizione di tutti i giudizi pendenti.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 116, co. 3 L.F.

    La Corte ha ritenuto che il curatore abbia violato l'art. 116, co. 3 L.F. omettendo di comunicare alla società cedente le informazioni relative al deposito del conto di gestione e all'udienza di discussione.

  • Accolto
    Responsabilità professionale per pregiudizio del credito ceduto

    La Corte ha riconosciuto la responsabilità professionale del curatore per aver irrimediabilmente pregiudicato il diritto di credito ceduto, con conseguente impossibilità di recuperare le spese liquidate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7808
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 7808
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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