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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/07/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero R.G. 1785/2025 da nata a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...], e C.F._1 domiciliata in Roma, Via Oslavia n. 7, presso lo studio dell'Avv. Valentina GRILLO
SPINA che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso adottante
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: adozione di maggiorenne
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 ha chiesto di Parte_1 provvedere all'adozione di , nato a [...], il [...], e NTroparte_1
, nato a [...] in data [...]. CP_2
A tal fine, la ricorrente ha esposto che: entrambi gli adottandi hanno compiuto gli anni trentacinque di età, e superano di oltre diciotto anni quelli dell'adottante; la Parte_1 vedova del padre dei Sig.ri non ha avuto figli e pertanto è sua volontà procedere CP_1 con l'adozione; entrambi i genitori degli adottandi sono da tempo deceduti;
per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento.
Nel corso dell'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale del 2.4.2025 l'adottante e gli adottandi hanno prestato il proprio consenso all'adozione ex art. 296 c.c.
1 In particolare, la ricorrente ha dichiarato: “sono nata a [...] il [...] e sono NT residente a [...]. Io 39 anni ho sposato il papà di e NT
che si chiamava aveva 21 anni e 15 anni, io sono CP_1 Persona_1 CP_1 entrata in casa e li ho amati da subito come figli, io non ho figli miei, io li ho accuditi e li ho trattati come figli, anche quando si ammalavano sono stata sempre presente, e li ho anche accompagnati all'altare tutti e due, loro hanno avuti dei figli che io considero come nipoti, loro mi chiamano nonna;
loro mi hanno considerato sempre come una seconda madre. E' mia volontà quindi adottarli”.
L'adottando ha dichiarato: “sono nato a [...] il [...] e sono NTroparte_1 residente a [...]. è entrata in casa nostra quando Parte_1 io ero un ragazzo di 21 anni e io l'ho accettata subito perché avevo massima fiducia in mio padre e lei è stata sempre presente nelle vicende della mia vita, matrimonio e nascita di mio figlio. Do' il consenso ad essere adottato da lei”.
L'adottando ha dichiarato: “sono nato a [...] il [...] e sono residente CP_2
a Piombino via Amedeo Modigliani n. 36. è entrata in casa nostra che avevo Parte_1
15 anni, all'inizio avevo dei dubbi ma poi parlando con mio fratello mi sono convinto e poi vivendoci si è creato un legame molto forte e di affetto;
lei mi ha anche seguito nella cresciuta, e mi ha accudito come una madre. Anche io do il consenso ad essere adottato da . Lei mi ha anche accompagnata all'altare quando mi sono sposato”. Parte_1
mogli di ha dichiarato: “sono nata a [...] il NTroparte_3 NTroparte_1
25.3.1964 e residente a [...]n.
4. Confermo quello che ha detto mio marito e quindi il rapporto affettivo consolidato negli anni tra e . Parte_1 CP_1
Sono d'accordo a che adotti ”. Parte_1 CP_1
Alla udienza del 7 maggio 2025 , moglie dell'adottando Testimone_1 CP_2 ha dichiarato: “sono nata a [...] il [...] e sono residente a [...]in via
Modigliani 36; io conosco dal 1992 e confermo che tra lei e mio marito c'è Parte_1
NT un rapporto madre figlio, e io sono favorevole a che adotti . Parte_1
All'esito della udienza la causa è stata trasmessa al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art.296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo,
l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante
2 (Corte Costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione).
L'adozione in esame è "essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano
l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione
"conviene" all'adottando (art. 312 c.c.)" (Corte Costituzionale n. 89 del 1993).
L'istituto dell'adozione di maggiorenne ha assunto nel tempo una funzione anche sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria nonché di una storia personale, tra adottante ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da saldi vincoli personali, morali e civili (cfr. Cass. n.
7667/2020, con la quale si è affermato che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce dell'art. 8 della CEDU, può essere operata una ragionevole riduzione del divario di età fissato dall'art.291 c.c. tra adottante ed adottato, "al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris").
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui agli artt. 312 e 291 c.c. per far luogo all'adozione richiesta.
Ed invero la ricorrente ha una età che supera di oltre 18 anni quella degli adottandi
(sposati entrambi) e non ha figli.
Inoltre, dall'audizione dei soggetti menzionati, di fatto, è emerso che esiste un autentico rapporto affettivo che dura da tanti anni tra l'adottante e gli adottandi, come confermato anche dalle mogli di questi ultimi. L'adottante, in particolare, è stato sempre presente nell'accompagnare e supportare gli adottandi nel percorso di crescita.
L'adozione in questione, quindi, appare conveniente per gli adottandi.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di nato a NTroparte_1
Roma, il 25/07/1964 e nato a [...] in data [...] da parte di CP_2 nata a Collevecchio (RI), il [...], ad [...] Parte_1 conseguente effetto di legge.
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
3 - dispone farsi luogo all'adozione di (nato a [...] il [...]) NTroparte_1
e (nato a [...] in data [...]) da parte di CP_2 Parte_1
(nata a [...], il [...]), ad ogni conseguente effetto di
[...] legge;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Rieti, il 4 luglio 2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero R.G. 1785/2025 da nata a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...], e C.F._1 domiciliata in Roma, Via Oslavia n. 7, presso lo studio dell'Avv. Valentina GRILLO
SPINA che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso adottante
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: adozione di maggiorenne
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 ha chiesto di Parte_1 provvedere all'adozione di , nato a [...], il [...], e NTroparte_1
, nato a [...] in data [...]. CP_2
A tal fine, la ricorrente ha esposto che: entrambi gli adottandi hanno compiuto gli anni trentacinque di età, e superano di oltre diciotto anni quelli dell'adottante; la Parte_1 vedova del padre dei Sig.ri non ha avuto figli e pertanto è sua volontà procedere CP_1 con l'adozione; entrambi i genitori degli adottandi sono da tempo deceduti;
per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento.
Nel corso dell'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale del 2.4.2025 l'adottante e gli adottandi hanno prestato il proprio consenso all'adozione ex art. 296 c.c.
1 In particolare, la ricorrente ha dichiarato: “sono nata a [...] il [...] e sono NT residente a [...]. Io 39 anni ho sposato il papà di e NT
che si chiamava aveva 21 anni e 15 anni, io sono CP_1 Persona_1 CP_1 entrata in casa e li ho amati da subito come figli, io non ho figli miei, io li ho accuditi e li ho trattati come figli, anche quando si ammalavano sono stata sempre presente, e li ho anche accompagnati all'altare tutti e due, loro hanno avuti dei figli che io considero come nipoti, loro mi chiamano nonna;
loro mi hanno considerato sempre come una seconda madre. E' mia volontà quindi adottarli”.
L'adottando ha dichiarato: “sono nato a [...] il [...] e sono NTroparte_1 residente a [...]. è entrata in casa nostra quando Parte_1 io ero un ragazzo di 21 anni e io l'ho accettata subito perché avevo massima fiducia in mio padre e lei è stata sempre presente nelle vicende della mia vita, matrimonio e nascita di mio figlio. Do' il consenso ad essere adottato da lei”.
L'adottando ha dichiarato: “sono nato a [...] il [...] e sono residente CP_2
a Piombino via Amedeo Modigliani n. 36. è entrata in casa nostra che avevo Parte_1
15 anni, all'inizio avevo dei dubbi ma poi parlando con mio fratello mi sono convinto e poi vivendoci si è creato un legame molto forte e di affetto;
lei mi ha anche seguito nella cresciuta, e mi ha accudito come una madre. Anche io do il consenso ad essere adottato da . Lei mi ha anche accompagnata all'altare quando mi sono sposato”. Parte_1
mogli di ha dichiarato: “sono nata a [...] il NTroparte_3 NTroparte_1
25.3.1964 e residente a [...]n.
4. Confermo quello che ha detto mio marito e quindi il rapporto affettivo consolidato negli anni tra e . Parte_1 CP_1
Sono d'accordo a che adotti ”. Parte_1 CP_1
Alla udienza del 7 maggio 2025 , moglie dell'adottando Testimone_1 CP_2 ha dichiarato: “sono nata a [...] il [...] e sono residente a [...]in via
Modigliani 36; io conosco dal 1992 e confermo che tra lei e mio marito c'è Parte_1
NT un rapporto madre figlio, e io sono favorevole a che adotti . Parte_1
All'esito della udienza la causa è stata trasmessa al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art.296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo,
l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante
2 (Corte Costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione).
L'adozione in esame è "essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano
l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione
"conviene" all'adottando (art. 312 c.c.)" (Corte Costituzionale n. 89 del 1993).
L'istituto dell'adozione di maggiorenne ha assunto nel tempo una funzione anche sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria nonché di una storia personale, tra adottante ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da saldi vincoli personali, morali e civili (cfr. Cass. n.
7667/2020, con la quale si è affermato che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce dell'art. 8 della CEDU, può essere operata una ragionevole riduzione del divario di età fissato dall'art.291 c.c. tra adottante ed adottato, "al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris").
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui agli artt. 312 e 291 c.c. per far luogo all'adozione richiesta.
Ed invero la ricorrente ha una età che supera di oltre 18 anni quella degli adottandi
(sposati entrambi) e non ha figli.
Inoltre, dall'audizione dei soggetti menzionati, di fatto, è emerso che esiste un autentico rapporto affettivo che dura da tanti anni tra l'adottante e gli adottandi, come confermato anche dalle mogli di questi ultimi. L'adottante, in particolare, è stato sempre presente nell'accompagnare e supportare gli adottandi nel percorso di crescita.
L'adozione in questione, quindi, appare conveniente per gli adottandi.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di nato a NTroparte_1
Roma, il 25/07/1964 e nato a [...] in data [...] da parte di CP_2 nata a Collevecchio (RI), il [...], ad [...] Parte_1 conseguente effetto di legge.
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
3 - dispone farsi luogo all'adozione di (nato a [...] il [...]) NTroparte_1
e (nato a [...] in data [...]) da parte di CP_2 Parte_1
(nata a [...], il [...]), ad ogni conseguente effetto di
[...] legge;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Rieti, il 4 luglio 2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4