Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6482 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N.12818/2021 R.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 28/3/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.12818/2021 R.G.
tra
- C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via
Reggia di Portici n. 69 presso lo studio dell'Avvocato Daniele Ramondino (C.F.
; fax: n°0815592567; PEC: C.F._2
che la rappresenta e difende in virtù di procura alle Email_1
liti in atti ATTRICE
e
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Vodini,
C.F con fax n.0815743767 e P.E.C.: C.F._3 Email_2
presso cui dichiara di voler ricevere ogni successiva comunicazione relativa al presente giudizio,
presso il cui studio elettivamente domicilia in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via Leonardo da
Vinci n.3 CONVENUTO
Nonché
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_2
Dott. , con il ministero del proprio difensore avv. Antonio Losco, giusta procura Controparte_3
in atti , nel cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Scardillo, 25 Sordina. I
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
Parte attrice, , con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio il Parte_1
condominio sito in Portici via Luigi Rocca n.2 , per vederlo condannato al risarcimento dei danni e lesioni subiti il giorno 8 luglio 2019, alle ore 16.50 allorchè, all'interno del condominio ubicato nella Traversa della via Libertà denominata via Luigi Rocca n. 2, nell'entrare dal portone di ingresso dello stabile in questione e precisamente nel salire la prima rampa di scale, dopo aver poggiato il piede sul terzo gradino questo, al suo passaggio cedeva scheggiandosi, facendola di conseguenza rovinare al suolo;
nel corso del processo si è costituito il condominio contestando la domanda e chiamando in causa la propria compagnia assicuratrice, l' che a sua Controparte_4
volta ha contestato le domande attoree ma non il rapporto di garanzia;
depositata documentazione,
è stato espletato l'interrogatorio delle parti ed escussi i testi , Testimone_1 Tes_2
ed ed infine è stata redatta C.T.U. medica del 26/1/2025 ed
[...] Testimone_3
integrazione del 3/2/2025 a firma del dott Persona_1
Va premesso che le domande attorea e quella di garanzia sono compiutamente specificate ed individuate sia nel petitum formale e sostanziale, che nella causa petendi e, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità
dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass
n.16422/2011.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. sopra citata è fondata sul principio della responsabilità oggettiva nei confronti di colui che ha un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011);
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha
carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in
custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha
l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere
di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei
casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua
struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o
simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo
di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre
dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da
rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” ( cfr sent Cass n. 2660/2013); “La
responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia
presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un
soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di
pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa
il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di
dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova
contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale
autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” ( sent Cass n. 8005/2010) ;
Co di recente, poi, la ha così statuito: “La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ,.
è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria
diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente” (
cfr sent Cass n.22898/2012) e da ultimo la S.C. ha sancito con sentenza n. 19154/2012, che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso .
Non solo, ma sempre con riferimento al caso fortuito, giova citare le ultime pronunce della S.C. in tema: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato,
che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione
di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del
danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il
nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella
produzione del sinistro” (ord n. 9315/2019); “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al
custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia
degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le
misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio
cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né
prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (ord n. 8811/2020 e sent n. 6326/2019); “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere
oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da
parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode
grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del
danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista
oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno
del custode” ( ord Cass S.U. n. 20943/2022).
Ora, ritiene questo giudice , esaminando le dichiarazioni rese dalle parti e dai testi escussi, nonché
i certificati medici e i rilievi fotografici dei luoghi, che emerga la fondatezza della pretesa attorea se si considera che la parte attrice ha confermato la dinamica dedotta in citazione ed i testi così
hanno ricostruito i fatti e lo stato dei luoghi: “Sono la sorella di nel palazzo vicino a Persona_2
quello di mia sorella a circa 50 metri e non ho proprietà nello stabile di via Luigi Rocca 2. Vado
spesso a trovare mia sorella e l'8/7/2019 di pomeriggio verso le 16 , dopo aver pranzato da me, che
vivo con nostra madre, siano andate io, e suo marito , a casa di Siamo Pt_1 Tes_3 Pt_1
entrati nel palazzo e il portone era aperto e era davanti a me e dietro di me vi era . Pt_1 Tes_3
Mentre saliva il terzo gradino , come appare dalle foto attoree che riconosco, lo stesso si è Pt_1
sgretolato mentre prima sembrava ed era integro. A causa di ciò mia sorella è caduta con le mani avanti e ha subito lesioni alla mano destra .Ribadisco che il gradino era integro prima che Pt_1
lo usasse . Abbiamo chiamato un caro amico infermiere che ci ha fatto andare all'ospedale di via
Manzoni a Napoli. Mia sorella si è operata e ora sta recuperando Non vi erano segnali di pericolo
sulle scale” ( teste ); “ Sono stato collaboratore della società Top Secret dal Testimone_1
2017 al 2020 o 2021 Sono andato sui luoghi, a portici nel 2020 e ho fatto le foto della scala che
Per presentava il gradino rotto e ho parlato con la signora che abitava al piano ammezzato, tale ,
che però non ho più rivisto dopo i mio primo accesso, che mi disse che il gradino di cui alle foto, il
terzo partendo da terra, era rotto da molti anni Nessun altro abitante dello stabile mi ha voluto
parlare Guardando lo scalino da vicino mi sembrava rotto da molto tempo. Non ricordo l'indirizzo
esatto dello stabile ma lo ho scritto nella relazione.” (teste ); “Sono il marito di Testimone_2
che è l'unica proprietaria dell'appartamento dove viviamo da dieci anni , casa sita Parte_1
al piano rialzato Mia moglie vive lì da oltre 20 anni L'8/7/2019 verso le 16 stavamo tornando a
casa io, mia moglie e mia cognata .Mentre mia moglie saliva i primi Testimone_1
gradini che portano ad un pianerottolo su cui è ubicata l'ascensore, il terzo scalino partendo da
sotto, si è sgretolato sotto il peso del piede di e lei è caduta in avanti subendo lesioni al Pt_1
braccio destro Preciso, guardando le foto cartacce che mi sono esibite, che il gradino rotto emerge
dalle foto ma al momento del fatto con il cellulare scattai le foto da cui emergeva anche il pezzo di
gradino che si era staccato in quel momento Ribadisco che il gradino appariva integro al momento
in cui mia moglie metteva su di esso il piede Le foto cartacee attoree che vedo ora sono state
scattate in un momento successivo Ho portato mia moglie all'ospedale Fatabenefratelli di via
Manzoni a Napoli Mia moglie si è operata ma ancora oggi non riesce a stringere bene la mano Mia
moglie è casalinga” ( teste ) Testimone_3
All'esito dell'istruttoria , secondo questo giudice, sulla base delle dichiarazioni dei testi attorei di cui non sussiste alcuna incapacità a testimoniare atteso che non sarebbero legittimati ad intervenire nel processo, ex art 246 cpc, è stato comprovato il nesso di causalità tra la caduta e lo stato dello scalino sito nell'androne del palazzo nonché lo stato di apparente integrità dello stesso prima della caduta, attesa la concordanza delle dichiarazioni dei due testi attorei e la testimonianza solo de relato e vaga del teste;
ne deriva che la rottura dello scalino al passaggio della Tes_2 Tes_1
comprova il cattivo stato di manutenzione della scala condominiale ( tra l'altro ad oggi ancora non riparata), espressione di incuria e negligente custodia da parte del titolare dei beni CP_1
comuni, senza che nulla possa rimproverarsi all'attrice ex art 1227 cc primo comma avendo la stessa utilizzato la scala allorchè la stessa appariva integra e sicura.
Quanto all'entità delle lesioni riportate e alle voci di danno risarcibili , deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C.
ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.)
porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato,
e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03,
sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03). Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del
danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva partendo da tali presupposti e dalla premessa che esistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso , in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall' attrice, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto ASL ,
certificati medici), e dalla relazione del C.T.U. sopra indicata che appare corretta e congruamente motivata (frattura scomposta epifisi distale radio a destra”) anche laddove nell'integrazione ( pag
2) precisa e motiva la riduzione sia della percentuale di danno biologico permanente che della
I.T.T.; danni da liquidare, all'attualità, sulla base delle attuali Tabelle di Milano 2024 ed in assenza di un intervento del legislatore applicabile alla fattispecie in esame, considerando il 4% di invalidità
permanente, l'I.T.T. in 15 giorni, l'I.T.P. in 30 giorni al 50% e 35 giorni al 25% tenuto conto dell'anno di nascita (30/8/1970) e del tipo di lesioni subite, in €5.063,00 ( considerando €1.654,52
per punto senza alcun aumento o personalizzazione stante la non spettanza del danno morale, e quale demoltiplicatore attesa l'età, 0,765);a titolo di invalidità temporanea totale ( 15 gg ) €
1.260,00 e parziale €1.890,00 per un totale di €8.213,00 oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo
(a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011 , n. 3931/2010, ord Cass n.
7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il
riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il
giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme
integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una
motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso
legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da
epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato
finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal
tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo
considerato”); quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-
relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute, in quanto è stato comprovato solo che l'istante ha sofferto dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente , postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria.
Le spese mediche vanno riconosciute nei limiti di quanto documentato e cioè €208,65 oltre interessi legali dalle ricevute al saldo.
Quanto alla domanda di garanzia esperita nei confronti della il condominio ha Controparte_4
depositato la copia della polizza Fabbricati pienamente operante nel caso di specie, del resto la circostanza è incontroversa, e pertanto la compagnia assicuratrice del convenuto per la responsabilità civile verso terzi, va condannata, ex art. 1917 c.c., a tenere indenne il CP_1
della somma come sopra determinata , senza franchigie o scoperti neppure dedotti all'atto della costituzione, nonché delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014.
Le spese di lite sopportate dall'attrice , liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 , alla somma realmente riconosciuta ( entro € 26.000,00) valore medio ridotto tenuto conto della non complessità della lite ed aumentato ex art 4 comma 2 DM 55/2014, considerata l'assenza della condizione di procedibilità ( l'art 2051 cc non lo richiede) , nonché le spese di C.T.U. , come liquidate in decreto, vanno poste a carico del , con attribuzione in favore dell'avv.to CP_1
Avv. Daniele Ramondino mentre le spese del condominio liquidate come in dispositivo vanno poste a carico della compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e condanna il convenuto a pagare CP_1
a la somma di €8.213,00 oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo ed €208,65 Parte_1
oltre interessi legali dalle ricevute al saldo.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di C.T.U. , liquidate come nel separato decreto e delle spese processuali sopportate dall'attrice che si liquidano in €3.800,00 per compenso ed
€270,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Avv. Daniele Ramondino.
Condanna la ex art. 1917 c.c., a tenere indenne il condominio di tutte le somme Controparte_4
come sopra determinate ivi comprese le spese di lite.
Condanna la al pagamento delle ulteriori spese di lite sopportate dal condominio Controparte_4
per €3.500,00 per compenso, oltre IVA e CPA se documentate , rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Napoli 27/6/2025 IL G.U.