Articolo 64 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 63Articolo 65
Versione
16 febbraio 1963
Art. 64.
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963