Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 4 della Legge 16 maggio 2017, n. 79
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- Legge 16 maggio 2017, n. 79
Articolo 4 della Legge 16 maggio 2017, n. 79
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13 giugno 2017
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