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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/10/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n.7586/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, IO IN
BE, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f. Parte_1 P.IVA_1
- con l'assistenza e difesa dell'avv. LUCARELLI ERICA -c.f.
, nonché dell'avv. ZECCHILLO NICOLA -c.f. C.F._1
; C.F._2
-parte opponente-
e
-c.f. -con l'assistenza e difesa CP_1 C.F._3 dell'avv. DEFAZIO NICOLA -c.f. , nonché dell'avv. C.F._4
ON IE -c.f. ; C.F._5
-parte opposta- all'udienza del 15/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 05/12/2022 la società ha spiegato Parte_1 tempestivamente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.346/2022, riguardante il credito (a titolo di TFR) di Euro
2001,06 azionato in sede monitoria da sulla base CP_1 della Certificazione Unica 2022 rilasciata dalla società ex datrice di lavoro.
1 I.1. - A fondamento della sua opposizione, la società
[...] ha dedotto, da un lato, che Parte_1 era stato raggiunto un accordo transattivo, che aveva previsto il pagamento rateale in favore della ex lavoratrice della somma spettante;
dall'altro, che non era stata decurtata la somma di
Euro 200,00 già versata in data anteriore alla notificazione del decreto ingiuntivo, contestando, in ogni caso, il criterio di calcolo del credito al lordo invece che al netto delle ritenute di legge [vedasi a pag.4 del ricorso in opposizione: “Più precisamente, si contesta quanto dedotto al punto 3), nella parte in cui la ricorrente ritiene di non aver percepito alcunché, nel momento in cui, a seguito di un accordo stragiudiziale tra le parti - e qui si contesta anche la parte in cui “a nulla sono valsi ripetuti solleciti” - si concordava un pagamento rateale
(mensile) dell'importo di € 200,00 da corrispondere in favore della IG.ra . A seguito di tale “transazione” CP_1 stragiudiziale, la resistente provvedeva (per il mese di ottobre e novembre 2022) ad inoltrare, a mezzo bonifico, quanto pattuito tra le parti. Impegno che parte opponente provvederà a saldare sino all'estinzione. A tal proposito, è opportuno sottolineare come, in data 26.10.22 (data della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo presentato dall'odierna ricorrente) la stessa, oltre ad aver già percepito un primo acconto di € 200,00 e a non farne menzione, erra completamente nella determinazione delle sue spettanze, in virtù del fatto che non considera, appunto, predetto acconto che necessariamente deve essere detratto dall'intero ammontare e, per di più, prende in considerazione il valore lordo e non quello netto della somma complessiva dovuta”].
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, la parte opposta, pur ammettendo di aver ricevuto il pagamento parziale della somma spettante [vedasi a pagg. 4 e 5 della memoria di costituzione:
“infine ha arbitrariamente effettuato un primo bonifico bancario di € 200,00 a titolo di acconto T.F.R. in data 30.09.2022, ossia esattamente il giorno del deposito del ricorso monitorio (guarda caso!) ed un secondo bonifico bancario di € 400,00 sempre a titolo
2 di acconto T.F.R. in data 05.12.2022, ossia all'indomani della notifica del decreto ingiuntivo unitamente al precetto (cfr.doc.7-
8)], ha chiesto la condanna della società opponente al pagamento della somma residua ancora dovuta, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c. e alla rifusione delle spese di lite.
III. - Nel corso del giudizio la società opponente ha effettuato ulteriori pagamenti in favore della ex lavoratrice per complessivi
Euro 1.626,33, residuando la somma di Euro 374,73 imputata dalla società opponente “a titolo di trattenuta IRPEF” (vedasi verbale di udienza del 13/09/2023).
IV. - Atteso il pagamento parziale da parte della società opponente della somma portata nel titolo azionato dalla parte opposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
V. - Tuttavia, occorre esaminare le censure sollevate dalla società opponente al fine di verificare la fondatezza della sua prospettazione difensiva.
V.1. - Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare i crediti retributivi devono essere liquidati al lordo delle ritenute fiscali in ossequio all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Lav., Sentenza n.21010 del 13/09/2013
(Rv. 627984)], secondo cui «L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive
(come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite».
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità con una recente pronuncia [Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 18044 del 14/09/2015 (Rv.
3 636824)] nel ribadire il predetto principio di diritto ha statuito che «L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo».
V.2. - Ne discende che la società opponente deve essere condannata a pagare la somma residua di Euro 374,73 dalla stessa società imputata “a titolo di trattenuta IRPEF”, di cui non è stata fornita la prova dell'effettivo versamento.
Inoltre, vanno aggiunti gli interessi legali da calcolare sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza dal 14/01/2022 (data di cessazione del rapporto e di maturazione del credito) e fino al soddisfo.
V.3. - Passando ad esaminare i termini della presunta transazione, si ritiene che alcun accordo può ritenersi validamente raggiunto in ordine alla dedotta dilazione di pagamento neppure per fatti concludenti.
Invero, la società ex datrice di lavoro, dopo aver trasmesso la sua proposta con missiva del 12/04/2022, non aveva onorato l'impegno assunto di versare mensilmente l'importo di Euro 200,00 fino a concorrenza integrale del credito a titolo di TFR, se non a partire dal 30/09/2022, a distanza cioè di oltre 5 mesi e dopo aver ricevuto ulteriori solleciti di pagamento (si vedano le missive del 21/06/2022 e 06/09/2022).
Pertanto, deve ritenersi che la condotta della parte opposta, che ha depositato in data 30/09/2022 il ricorso per decreto
4 ingiuntivo, è stata assolutamente legittima, atteso che la società opponente non ha inteso neppure provare di aver comunicato alla controparte l'esecuzione in data 29/09/2022 del primo pagamento con bonifico.
VI. - Deve essere, infine, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c. in applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità [Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7409 del 14/04/2016 (Rv. 639446)], secondo cui «La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca». A tale conclusione deve pervenirsi, in quanto la società opponente ha eseguito il pagamento rateale del credito a titolo di TFR al netto delle ritenute di legge, sulla base del proprio assunto difensivo che non integra gli estremi della mala fede o colpa grave.
VII. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche, nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 5.200,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate senza l'espletamento di alcuna ulteriore attività istruttoria – seguono la soccombenza in base al principio della prevalente soccombenza e vengono poste a carico della società opponente con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'importo di Euro 1.626,33 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna la parte opponente a pagare in favore della parte opposta l'importo residuo pari ad Euro 374,73, oltre agli interessi legali da calcolare sulla sorte capitale di anno in anno
5 rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza dal 14/01/2022 fino al soddisfo;
-condanna la società opponente a rifondere in favore della parte opposta le spese processuali, che liquida complessivamente in Euro
1.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 15/10/2025
Il Giudice del Lavoro
IO IN BE
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, IO IN
BE, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f. Parte_1 P.IVA_1
- con l'assistenza e difesa dell'avv. LUCARELLI ERICA -c.f.
, nonché dell'avv. ZECCHILLO NICOLA -c.f. C.F._1
; C.F._2
-parte opponente-
e
-c.f. -con l'assistenza e difesa CP_1 C.F._3 dell'avv. DEFAZIO NICOLA -c.f. , nonché dell'avv. C.F._4
ON IE -c.f. ; C.F._5
-parte opposta- all'udienza del 15/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 05/12/2022 la società ha spiegato Parte_1 tempestivamente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.346/2022, riguardante il credito (a titolo di TFR) di Euro
2001,06 azionato in sede monitoria da sulla base CP_1 della Certificazione Unica 2022 rilasciata dalla società ex datrice di lavoro.
1 I.1. - A fondamento della sua opposizione, la società
[...] ha dedotto, da un lato, che Parte_1 era stato raggiunto un accordo transattivo, che aveva previsto il pagamento rateale in favore della ex lavoratrice della somma spettante;
dall'altro, che non era stata decurtata la somma di
Euro 200,00 già versata in data anteriore alla notificazione del decreto ingiuntivo, contestando, in ogni caso, il criterio di calcolo del credito al lordo invece che al netto delle ritenute di legge [vedasi a pag.4 del ricorso in opposizione: “Più precisamente, si contesta quanto dedotto al punto 3), nella parte in cui la ricorrente ritiene di non aver percepito alcunché, nel momento in cui, a seguito di un accordo stragiudiziale tra le parti - e qui si contesta anche la parte in cui “a nulla sono valsi ripetuti solleciti” - si concordava un pagamento rateale
(mensile) dell'importo di € 200,00 da corrispondere in favore della IG.ra . A seguito di tale “transazione” CP_1 stragiudiziale, la resistente provvedeva (per il mese di ottobre e novembre 2022) ad inoltrare, a mezzo bonifico, quanto pattuito tra le parti. Impegno che parte opponente provvederà a saldare sino all'estinzione. A tal proposito, è opportuno sottolineare come, in data 26.10.22 (data della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo presentato dall'odierna ricorrente) la stessa, oltre ad aver già percepito un primo acconto di € 200,00 e a non farne menzione, erra completamente nella determinazione delle sue spettanze, in virtù del fatto che non considera, appunto, predetto acconto che necessariamente deve essere detratto dall'intero ammontare e, per di più, prende in considerazione il valore lordo e non quello netto della somma complessiva dovuta”].
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, la parte opposta, pur ammettendo di aver ricevuto il pagamento parziale della somma spettante [vedasi a pagg. 4 e 5 della memoria di costituzione:
“infine ha arbitrariamente effettuato un primo bonifico bancario di € 200,00 a titolo di acconto T.F.R. in data 30.09.2022, ossia esattamente il giorno del deposito del ricorso monitorio (guarda caso!) ed un secondo bonifico bancario di € 400,00 sempre a titolo
2 di acconto T.F.R. in data 05.12.2022, ossia all'indomani della notifica del decreto ingiuntivo unitamente al precetto (cfr.doc.7-
8)], ha chiesto la condanna della società opponente al pagamento della somma residua ancora dovuta, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c. e alla rifusione delle spese di lite.
III. - Nel corso del giudizio la società opponente ha effettuato ulteriori pagamenti in favore della ex lavoratrice per complessivi
Euro 1.626,33, residuando la somma di Euro 374,73 imputata dalla società opponente “a titolo di trattenuta IRPEF” (vedasi verbale di udienza del 13/09/2023).
IV. - Atteso il pagamento parziale da parte della società opponente della somma portata nel titolo azionato dalla parte opposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
V. - Tuttavia, occorre esaminare le censure sollevate dalla società opponente al fine di verificare la fondatezza della sua prospettazione difensiva.
V.1. - Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare i crediti retributivi devono essere liquidati al lordo delle ritenute fiscali in ossequio all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Lav., Sentenza n.21010 del 13/09/2013
(Rv. 627984)], secondo cui «L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive
(come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite».
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità con una recente pronuncia [Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 18044 del 14/09/2015 (Rv.
3 636824)] nel ribadire il predetto principio di diritto ha statuito che «L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo».
V.2. - Ne discende che la società opponente deve essere condannata a pagare la somma residua di Euro 374,73 dalla stessa società imputata “a titolo di trattenuta IRPEF”, di cui non è stata fornita la prova dell'effettivo versamento.
Inoltre, vanno aggiunti gli interessi legali da calcolare sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza dal 14/01/2022 (data di cessazione del rapporto e di maturazione del credito) e fino al soddisfo.
V.3. - Passando ad esaminare i termini della presunta transazione, si ritiene che alcun accordo può ritenersi validamente raggiunto in ordine alla dedotta dilazione di pagamento neppure per fatti concludenti.
Invero, la società ex datrice di lavoro, dopo aver trasmesso la sua proposta con missiva del 12/04/2022, non aveva onorato l'impegno assunto di versare mensilmente l'importo di Euro 200,00 fino a concorrenza integrale del credito a titolo di TFR, se non a partire dal 30/09/2022, a distanza cioè di oltre 5 mesi e dopo aver ricevuto ulteriori solleciti di pagamento (si vedano le missive del 21/06/2022 e 06/09/2022).
Pertanto, deve ritenersi che la condotta della parte opposta, che ha depositato in data 30/09/2022 il ricorso per decreto
4 ingiuntivo, è stata assolutamente legittima, atteso che la società opponente non ha inteso neppure provare di aver comunicato alla controparte l'esecuzione in data 29/09/2022 del primo pagamento con bonifico.
VI. - Deve essere, infine, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c. in applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità [Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7409 del 14/04/2016 (Rv. 639446)], secondo cui «La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca». A tale conclusione deve pervenirsi, in quanto la società opponente ha eseguito il pagamento rateale del credito a titolo di TFR al netto delle ritenute di legge, sulla base del proprio assunto difensivo che non integra gli estremi della mala fede o colpa grave.
VII. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche, nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 5.200,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate senza l'espletamento di alcuna ulteriore attività istruttoria – seguono la soccombenza in base al principio della prevalente soccombenza e vengono poste a carico della società opponente con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'importo di Euro 1.626,33 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna la parte opponente a pagare in favore della parte opposta l'importo residuo pari ad Euro 374,73, oltre agli interessi legali da calcolare sulla sorte capitale di anno in anno
5 rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza dal 14/01/2022 fino al soddisfo;
-condanna la società opponente a rifondere in favore della parte opposta le spese processuali, che liquida complessivamente in Euro
1.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 15/10/2025
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