CASS
Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2024, n. 22835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22835 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO OS nato il [...] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
4 irPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo A-, _ Penale Sent. Sez. 4 Num. 22835 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa il 6 luglio 2022 dal locale Tribunale che dichiarava OL OS colpevole dei reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 1.2. Il 22/09/2017, intorno alle 04:35, lungo il tratto autostradale A29, direzione Palermo-Terrasini, l'autovettura Audi A4 (tg. DM488TH), condotta dall'imputato, con a bordo due passeggeri - ON MA, sul sedile anteriore lato passeggero, e OR TR sul sedile posteriore destro-, tamponava l'autocarro Fiat VE (tg. A78674), condotto da D'RR TR, che procedeva nella stessa direzione di marcia. Dopo l'urto, l'Audi ultimava la sua corsa nell'area di sosta ivi presente. Il verbale della polizia stradale dava atto che il conducente dell'autocarro veniva sottoposto ad alcoltest con esito negativo, mentre non era stato possibile effettuare il medesimo accertamento sul conducente dell'autovettura, in quanto non presente sui luoghi né reperibile all'utenza telefonica nel luogo di residenza A seguito del sinistro, si rendeva necessario l'intervento del soccorso medico che forniva le prime cure a ON MA, rimasto ferito (dalla scheda del Primo Intervento del 118: "esconazioni multiple, sospetta frattura del setto nasale"), il quale rifiutava l'ospedalizzazione. Il teste CH ON che, sceso dalla propria automobile, si era prontamente diretto verso l'Audi per prestare soccorso, dichiarava che il conducente dell'Audi, l'odierno imputato, dopo aver reperito il proprio telefono cellulare, si era allontanato;
dichiarazioni che avevano trovato conferma nelle dichiarazioni rese alla Polizia stradale, nell'imminenza del sinistro, da ON MA e da OR TR, pur avendo questi ultimi, nel corso del dibattimento, manifestato reticenza nel ribadirle, al punto che il Tribunale ordinava la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza - in ordine alla configurabilità dei reati di cui all'art. 372 cod. pen., in capo agli stessi e a ON SA (padre di MA), all'art. 483 cod. pen. in capo al solo ON MA, in ordine alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dallo stesso sottoscritta in data 25/09/2017 (in cui attestava, contrariamente al vero, di essere sc:eso dal veicolo dopo il sinistro senza riportare alcuna lesione fisica e di avere rassicurato il conducente dello stesso di non aver bisogno di soccorso né di cure mediche poiché rimasto illeso) e all'art. 377 cod. pen. in capo all'imputato, OL OS. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che solleva i seguenti motivi: 2 2.1. Violazione artt. 189 cod. strada, 125, 530 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché travisamento della prova che ha comportato illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si richiamano le circostanze di fatto, già evidenziate nell'atto di appello, in particolare sottolineandosi come, nel caso di specie, nessuna persona coinvolta, a parte lo stesso imputato, avesse subito alcun danno, e come non possa trovare applicazione l'art. 189, comma 6, cod. strada, perché tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti e all'identificazione del conducente erano stati tempestivamente offerti agli agenti di polizia dal ON e dal OR. I danni al veicolo sono stati risarciti al ON, ragione per cui non corrisponde al vero che l'imputato non abbia mostrato alcun rimorso circa la propria condotta. Per quanto concerne il comma 7 della medesima disposizione, non solo il ON non presentava un effettivo bisogno di assistenza, ma lo stesso, rimasto illeso, rifiutava le cure mediche, dichiarando di non necessitare di assistenza o soccorso. Mancano gli elementi oggettivo e soggettivo dei reati contestati, di tal che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussiste. Non può attribuirsi alcuna efficacia probatoria al sospetto che l'imputato si trovasse in stato di ebrezza alcolica;
questi, peraltro, in sede di giudizio di impugnazione avverso l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, aveva prodotto copia di analisi specifiche le quali attestavano l'assenza dell'assunzione di alcol in tale periodo. La sentenza impugnata ha poi omesso di rispondere alle specifiche censure sollevate dalla difesa nell'atto di appello* 2.2. Violazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen., 125, 529 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La difesa osserva che già il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto di diversi elementi, che il presente ricorso richiamat 2.3. Violazione dell'art. 62-bis, 133 e 163 cod. pen., 27 Cost., 125, 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Si richiamano gli elementi di fatto che avrebbero giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto c:he il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 29/01/2024, sono pervenute conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. Francesco Oddo, di replica all'anzidetta requisitoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 3 2. Il primo motivo è inammissibile, non solo perché generico - atteso che, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568)-, ma anche perché esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). La deduzione del "travisamento delle prova" - consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica - postula che siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 3. Tanto premesso, il Collegio osserva che il primo motivo di ricorso investe esclusivamente la valutazione del compendio probatorio, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso, valorizzando alcuni elementi fattuali a discapito di altri. Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo aver correttamente richiamato 4 gli elementi costitutivi dei reati contestati, ha osservato che dalle emergenze processuali è risultato che l'imputato, a seguito dell'incidente, recuperato il proprio telefono cellulare, si sia repentinamente allontanato, in tal modo non consentendo di effettuare, nell'immediatezza, lo svolgimento degli accertamenti necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla individuazione delle relative responsabilità; ha, sul punto, evocato la testimonianza dell'automobilista CH ON, il quale era prontamente intervenuto a prestare soccorso, dopo aver notato la presenza, all'interno dell'autovettura, seduto al lato passeggero, di un ragazzo (ON) ferito al volto e che gli occupanti del furgone cercavano di soccorrere tentando di aprire la portiera dell'autovettura rimasta incastrata;
ha ricordato la preoccupazione del ON - così come riferita dal predetto testimone - manifestata nella richiesta a quest'ultimo di rimanere fino all'arrivo dei soccorsi e della polizia stradale, al fine di dichiarare che egli non era alla guida del mezzo, circostanza ulteriormente dimostrativa, a detta della Corte territoriale, dell'allontanamento dell'imputato. Né la circostanza che il ferito abbia rifiutato, per sua libera scelta, di essere condotto in ospedale esclude, secondo la sentenza impugnata, la sussistenza dei reati ascritti all'imputato, «trattandosi di circostanze successive al perfezionamento delle condotte delittuose». La Corte territoriale esclude anche la rilevanza della impugnativa dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, con annesse analisi di laboratorio, sullo stato di ebbrezza dell'imputato, osservando, in particolare, che i titoli di reato per cui si procede non attengono alla guida in stato di ebbrezza. Anche sulla sussistenza del dolo, la sentenza impugnata si appalesa non manifestamente illogica laddove afferma che il comportamento dell'imputato «consente di ricavare che il predetto aveva avuto modo di concretamente rappresentarsi e percepire, al momento della consumazione della condotta, il possibile danno subito dai passeggeri»: ciò che gli imponeva di rimanere sul luogo del sinistro e di prestare assistenza. Quanto alla doglianza sulla asserita mancata presa in considerazione di specifiche censure sollevate con l'atto di appello, deve ribadirsi il principio a mente del quale l 'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi Massimo, Rv. 277593). Il secondo motivo è manifestamente infondato, alla luce della adeguata motivazione offerta dal Giudice del gravame circa l'insussistenza della causa 5 Il FP ente Il Consigliere estensore speciale di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. Conformemente ai principi stabiliti in relazione alla suddetta causa di non punibilità dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, in motivazione) - secondo cui, ai fini dell'applicazione della stessa, il giudice deve avere riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena -, la Corte di appello ha ricordato che l'imputato, dopo aver provocato un sinistro, si è allontanato rapidamente senza preoccuparsi delle condizioni dei passeggeri, provvedendo solo a portare con sé il telefono e a far perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile;
e che lo stesso, nel corso del dibattimento, non ha mostrato alcun rimorso circa la sua condotta, continuando invece a giustificarsi. Ha, pertanto, concluso, con motivazione immune da censure, nel senso che le modalità della condotta e l'intensità del dolo escludono che il fatto possa essere considerato di particolare tenuità. Analoga valutazione di manifesta infondatezza spetta al terzo motivo. Il riconoscimento delle attenuanti generiche non si configura come un diritto automatico dell'imputato che si può escludere in caso di elementi negativi di valutazione, ma presuppone il riconoscimento di elementi positivamente apprezzabili, tali da giustificare la diminuzione della pena rispetto all'arco edittale (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, AR FA Rv. 283489). Nel caso di specie, la valutazione espressa in termini negativi dalla Corte territoriale appare immune da censure, stante il riferimento alla negativa personalità dell'imputato, alla luce delle modalità della condotta e di precedenti in materia di reati stradali (guida in stato di ebbrezza). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
4 irPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo A-, _ Penale Sent. Sez. 4 Num. 22835 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa il 6 luglio 2022 dal locale Tribunale che dichiarava OL OS colpevole dei reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 1.2. Il 22/09/2017, intorno alle 04:35, lungo il tratto autostradale A29, direzione Palermo-Terrasini, l'autovettura Audi A4 (tg. DM488TH), condotta dall'imputato, con a bordo due passeggeri - ON MA, sul sedile anteriore lato passeggero, e OR TR sul sedile posteriore destro-, tamponava l'autocarro Fiat VE (tg. A78674), condotto da D'RR TR, che procedeva nella stessa direzione di marcia. Dopo l'urto, l'Audi ultimava la sua corsa nell'area di sosta ivi presente. Il verbale della polizia stradale dava atto che il conducente dell'autocarro veniva sottoposto ad alcoltest con esito negativo, mentre non era stato possibile effettuare il medesimo accertamento sul conducente dell'autovettura, in quanto non presente sui luoghi né reperibile all'utenza telefonica nel luogo di residenza A seguito del sinistro, si rendeva necessario l'intervento del soccorso medico che forniva le prime cure a ON MA, rimasto ferito (dalla scheda del Primo Intervento del 118: "esconazioni multiple, sospetta frattura del setto nasale"), il quale rifiutava l'ospedalizzazione. Il teste CH ON che, sceso dalla propria automobile, si era prontamente diretto verso l'Audi per prestare soccorso, dichiarava che il conducente dell'Audi, l'odierno imputato, dopo aver reperito il proprio telefono cellulare, si era allontanato;
dichiarazioni che avevano trovato conferma nelle dichiarazioni rese alla Polizia stradale, nell'imminenza del sinistro, da ON MA e da OR TR, pur avendo questi ultimi, nel corso del dibattimento, manifestato reticenza nel ribadirle, al punto che il Tribunale ordinava la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza - in ordine alla configurabilità dei reati di cui all'art. 372 cod. pen., in capo agli stessi e a ON SA (padre di MA), all'art. 483 cod. pen. in capo al solo ON MA, in ordine alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dallo stesso sottoscritta in data 25/09/2017 (in cui attestava, contrariamente al vero, di essere sc:eso dal veicolo dopo il sinistro senza riportare alcuna lesione fisica e di avere rassicurato il conducente dello stesso di non aver bisogno di soccorso né di cure mediche poiché rimasto illeso) e all'art. 377 cod. pen. in capo all'imputato, OL OS. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che solleva i seguenti motivi: 2 2.1. Violazione artt. 189 cod. strada, 125, 530 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché travisamento della prova che ha comportato illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si richiamano le circostanze di fatto, già evidenziate nell'atto di appello, in particolare sottolineandosi come, nel caso di specie, nessuna persona coinvolta, a parte lo stesso imputato, avesse subito alcun danno, e come non possa trovare applicazione l'art. 189, comma 6, cod. strada, perché tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti e all'identificazione del conducente erano stati tempestivamente offerti agli agenti di polizia dal ON e dal OR. I danni al veicolo sono stati risarciti al ON, ragione per cui non corrisponde al vero che l'imputato non abbia mostrato alcun rimorso circa la propria condotta. Per quanto concerne il comma 7 della medesima disposizione, non solo il ON non presentava un effettivo bisogno di assistenza, ma lo stesso, rimasto illeso, rifiutava le cure mediche, dichiarando di non necessitare di assistenza o soccorso. Mancano gli elementi oggettivo e soggettivo dei reati contestati, di tal che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussiste. Non può attribuirsi alcuna efficacia probatoria al sospetto che l'imputato si trovasse in stato di ebrezza alcolica;
questi, peraltro, in sede di giudizio di impugnazione avverso l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, aveva prodotto copia di analisi specifiche le quali attestavano l'assenza dell'assunzione di alcol in tale periodo. La sentenza impugnata ha poi omesso di rispondere alle specifiche censure sollevate dalla difesa nell'atto di appello* 2.2. Violazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen., 125, 529 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La difesa osserva che già il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto di diversi elementi, che il presente ricorso richiamat 2.3. Violazione dell'art. 62-bis, 133 e 163 cod. pen., 27 Cost., 125, 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Si richiamano gli elementi di fatto che avrebbero giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto c:he il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 29/01/2024, sono pervenute conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. Francesco Oddo, di replica all'anzidetta requisitoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 3 2. Il primo motivo è inammissibile, non solo perché generico - atteso che, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568)-, ma anche perché esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). La deduzione del "travisamento delle prova" - consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica - postula che siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 3. Tanto premesso, il Collegio osserva che il primo motivo di ricorso investe esclusivamente la valutazione del compendio probatorio, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso, valorizzando alcuni elementi fattuali a discapito di altri. Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo aver correttamente richiamato 4 gli elementi costitutivi dei reati contestati, ha osservato che dalle emergenze processuali è risultato che l'imputato, a seguito dell'incidente, recuperato il proprio telefono cellulare, si sia repentinamente allontanato, in tal modo non consentendo di effettuare, nell'immediatezza, lo svolgimento degli accertamenti necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla individuazione delle relative responsabilità; ha, sul punto, evocato la testimonianza dell'automobilista CH ON, il quale era prontamente intervenuto a prestare soccorso, dopo aver notato la presenza, all'interno dell'autovettura, seduto al lato passeggero, di un ragazzo (ON) ferito al volto e che gli occupanti del furgone cercavano di soccorrere tentando di aprire la portiera dell'autovettura rimasta incastrata;
ha ricordato la preoccupazione del ON - così come riferita dal predetto testimone - manifestata nella richiesta a quest'ultimo di rimanere fino all'arrivo dei soccorsi e della polizia stradale, al fine di dichiarare che egli non era alla guida del mezzo, circostanza ulteriormente dimostrativa, a detta della Corte territoriale, dell'allontanamento dell'imputato. Né la circostanza che il ferito abbia rifiutato, per sua libera scelta, di essere condotto in ospedale esclude, secondo la sentenza impugnata, la sussistenza dei reati ascritti all'imputato, «trattandosi di circostanze successive al perfezionamento delle condotte delittuose». La Corte territoriale esclude anche la rilevanza della impugnativa dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, con annesse analisi di laboratorio, sullo stato di ebbrezza dell'imputato, osservando, in particolare, che i titoli di reato per cui si procede non attengono alla guida in stato di ebbrezza. Anche sulla sussistenza del dolo, la sentenza impugnata si appalesa non manifestamente illogica laddove afferma che il comportamento dell'imputato «consente di ricavare che il predetto aveva avuto modo di concretamente rappresentarsi e percepire, al momento della consumazione della condotta, il possibile danno subito dai passeggeri»: ciò che gli imponeva di rimanere sul luogo del sinistro e di prestare assistenza. Quanto alla doglianza sulla asserita mancata presa in considerazione di specifiche censure sollevate con l'atto di appello, deve ribadirsi il principio a mente del quale l 'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi Massimo, Rv. 277593). Il secondo motivo è manifestamente infondato, alla luce della adeguata motivazione offerta dal Giudice del gravame circa l'insussistenza della causa 5 Il FP ente Il Consigliere estensore speciale di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. Conformemente ai principi stabiliti in relazione alla suddetta causa di non punibilità dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, in motivazione) - secondo cui, ai fini dell'applicazione della stessa, il giudice deve avere riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena -, la Corte di appello ha ricordato che l'imputato, dopo aver provocato un sinistro, si è allontanato rapidamente senza preoccuparsi delle condizioni dei passeggeri, provvedendo solo a portare con sé il telefono e a far perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile;
e che lo stesso, nel corso del dibattimento, non ha mostrato alcun rimorso circa la sua condotta, continuando invece a giustificarsi. Ha, pertanto, concluso, con motivazione immune da censure, nel senso che le modalità della condotta e l'intensità del dolo escludono che il fatto possa essere considerato di particolare tenuità. Analoga valutazione di manifesta infondatezza spetta al terzo motivo. Il riconoscimento delle attenuanti generiche non si configura come un diritto automatico dell'imputato che si può escludere in caso di elementi negativi di valutazione, ma presuppone il riconoscimento di elementi positivamente apprezzabili, tali da giustificare la diminuzione della pena rispetto all'arco edittale (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, AR FA Rv. 283489). Nel caso di specie, la valutazione espressa in termini negativi dalla Corte territoriale appare immune da censure, stante il riferimento alla negativa personalità dell'imputato, alla luce delle modalità della condotta e di precedenti in materia di reati stradali (guida in stato di ebbrezza). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2024