CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 961/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11319/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Campana 250/f 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 205 DEL 20 03 2025 IMU 2021
contro
Comune di Pozzuoli - Via Campana 250/f 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6650 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 488/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il 15.5.2025 al Comune di Pozzuoli, l'arch. Ricorrente_1
ha impugnato due avvisi di accertamento: 1) n. 205 del 20.03.2025 per omesso o parziale versamento ed irrogazione di sanzione imu 2021- notificato il 24.3.2025- di € 506,00 di cui € 109,05 omesso- € 377,65 sanzioni - € 16,84 interessi;
2) n. 6650 del 17.03.2025 per omesso o parziale versamento ed irrogazione di sanzione imu 2020- notificato il 18.3.2025- di € 488,00 di cui € 166,90 omesso- € 293,40 sanzioni - € 25,58 interessi;
il ricorrente, premesso di aver presentato istanza di annullamento in autotutela rimasta inevasa, ha eccepito l'illegittimità degli atti impugnati laddove imputabili ad errori dell'amministrazione; che l'omesso pagamento dell'importo di € 109,05, relativamente all'avviso di accertamento n. 205 per imu 2021, e di
€ 166,90, per l'avviso di accertamento N. 6650, per imu 2020, oltre alle somme applicate per sanzioni e per tardivo pagamento, erano ascrivibili unicamente al Comune di Pozzuoli e non già al ricorrente che, per le causali in questione, aveva effettuato un pagamento in misura superiore al dovuto (precisamente: € 1.439,00 il 28.7.2020, € 1.436,00 il 28.1.2021 ed € 790,00 il 27.9.2021), tant'è che il Comune stesso aveva provveduto, in sede di ravvedimento, allo storno delle somme versate in eccedenza ma, a quanto pare, sbagliando nel determinare l'importo da stornare;
che l'errore era da imputare all'amministrazione; che pertanto le sanzioni per l'asserito tardivo pagamento e gli interessi correlativi non potevano essere richiesti se il pagamento non era stato affatto tardivo ed era stata l'amministrazione a sbagliare (in difetto) le somme da trattenere sul versato in eccedenza;
tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli avvisi impugnati, vinte le spese con distrazione. Si è costituito il Comune di Pozzuoli Come evidenziando la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di accertamento n. 6650 del 17/03/2025 relativo all'IMU
2020; che il Comune di Pozzuoli aveva riscontrato il ricorso con nota prot. n. 60067 del 05/06/2025, procedendo all'annullamento dell'atto impugnato, quindi in data anteriore al deposito presso la Corte di
Giustizia avvenuto in data 13.06.2025; che, diversamente, l'avviso di accertamento n. 205 del 20/03/2025, relativo all'IMU 2021, non era stato oggetto di annullamento da parte dell'Amministrazione resistente, la quale insisteva nelle proprie ragioni;
che, infatti, il ricorrente aveva effettuato il pagamento dell'avviso di accertamento n. 205 del 20/03/2025 in data 17/04/2025, successivamente sia alla sua emissione, sia alla notifica avvenuta in data 24/03/2025, tentando di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, così come si evinceva dall'estratto di versamento riprodotto;
che nel caso di specie, la notifica dell'avviso di accertamento aveva preceduto il pagamento, rendendo pertanto inefficace l'utilizzo del ravvedimento operoso;
che in sede di autotutela, al ricorrente era stata offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione mediante il versamento dell'importo residuo dovuto, al netto di quanto già corrisposto il 17/04/2025, con aggravio delle sanzioni non potendo trovare ingresso, come detto, l'istituto del ravvedimento, essendo venuta meno la sua ragion d'essere, deflattiva dell'attività accertativa, realizzata nella fattispecie;
tanto dedotto, il Comune ha chiesto di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e di rigettare il ricorso riguardo all'avviso di accertamento relativo all'anno 2021, previa decurtazione degli importi versati il 17/4/2025. La difesa di parte istante ha depositato memoria di replica con la quale ha evidenziato che solo dopo la notifica del ricorso (15.5.2025), il Comune di Pozzuoli in data
28.5.2025 aveva annullato integralmente l'avviso di accertamento dell'anno 2020, riconoscendo gli errori di calcolo compiuti con la conseguente soccombenza virtuale sul punto dell'Ente; che quanto all'avviso IMU anno 2021, n. 205 del 20/03/2025, il ricorrente non contestava la quantificazione complessiva del tributo, ma le date cui l'Ufficio aveva imputato i versamenti da cui erano derivate sanzioni ed interessi non dovuti;
che infatti l'Ufficio Tributi del Comune di Pozzuoli aveva in precedenza ricevuto dal ricorrente somme in eccedenza che, anziché restituire, aveva trattenuto per imputarle ai pagamenti a venire;
che precisamente il contribuente aveva versato nell'anno 2021 somme pari ad euro 2.253,00, ma l'Ufficio, nel compensare gli importi versati in eccedenza con quanto dovuto per IMU 2021 ,aveva erroneamente calcolato il dovuto in euro 1.683,00, invece di euro 1.792,00; che di questo errore di calcolo compiuto dall'ufficio il ricorrente era venuto a conoscenza solo dopo aver ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento e immediatamente aveva provveduto al pagamento della differenza mancante pari ad 109,05 maggiorandola degli interessi;
che dunque giammai avrebbe potuto versarla prima perché non aveva contezza degli errori commessi dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto preliminarmente dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere riguardo all'avviso di accertamento IMU 2020 stante l'intervenuto annullamento dello stesso e sul punto non può non rilevarsi la soccombenza virtuale della parte resistente. Quanto all'avviso di accertamento IMU 2021 ritiene questa CGT l'infondatezza delle doglianze dell'odierno istante che non ha provato il dedotto errore dell'Ente resistente nel calcolo dell'imposta dovuta per l'annualità 2021 e si è, quindi, irritualmente avvalso dell'istituto del ravvedimento operoso (riconoscendo la debitoria residua a suo carico per sorta capitale) solo dopo la notifica del predetto accertamento;
in definitiva il contribuente ha effettuato nel 2025 un versamento non satisfattivo del debito a suo carico per sorta capitale, interessi e sanzioni comunque maturato alla fine del
2021 così come correttamente calcolato nello stesso avviso impugnato. La soccombenza reciproca (virtuale del Comune quanto al 2020 ed effettiva dell'istante quanto al 2021) comporta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e rigetta il ricorso in riferimento all 'avviso di accertamento imu 2021; compensa le spese di lite
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11319/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Campana 250/f 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 205 DEL 20 03 2025 IMU 2021
contro
Comune di Pozzuoli - Via Campana 250/f 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6650 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 488/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il 15.5.2025 al Comune di Pozzuoli, l'arch. Ricorrente_1
ha impugnato due avvisi di accertamento: 1) n. 205 del 20.03.2025 per omesso o parziale versamento ed irrogazione di sanzione imu 2021- notificato il 24.3.2025- di € 506,00 di cui € 109,05 omesso- € 377,65 sanzioni - € 16,84 interessi;
2) n. 6650 del 17.03.2025 per omesso o parziale versamento ed irrogazione di sanzione imu 2020- notificato il 18.3.2025- di € 488,00 di cui € 166,90 omesso- € 293,40 sanzioni - € 25,58 interessi;
il ricorrente, premesso di aver presentato istanza di annullamento in autotutela rimasta inevasa, ha eccepito l'illegittimità degli atti impugnati laddove imputabili ad errori dell'amministrazione; che l'omesso pagamento dell'importo di € 109,05, relativamente all'avviso di accertamento n. 205 per imu 2021, e di
€ 166,90, per l'avviso di accertamento N. 6650, per imu 2020, oltre alle somme applicate per sanzioni e per tardivo pagamento, erano ascrivibili unicamente al Comune di Pozzuoli e non già al ricorrente che, per le causali in questione, aveva effettuato un pagamento in misura superiore al dovuto (precisamente: € 1.439,00 il 28.7.2020, € 1.436,00 il 28.1.2021 ed € 790,00 il 27.9.2021), tant'è che il Comune stesso aveva provveduto, in sede di ravvedimento, allo storno delle somme versate in eccedenza ma, a quanto pare, sbagliando nel determinare l'importo da stornare;
che l'errore era da imputare all'amministrazione; che pertanto le sanzioni per l'asserito tardivo pagamento e gli interessi correlativi non potevano essere richiesti se il pagamento non era stato affatto tardivo ed era stata l'amministrazione a sbagliare (in difetto) le somme da trattenere sul versato in eccedenza;
tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli avvisi impugnati, vinte le spese con distrazione. Si è costituito il Comune di Pozzuoli Come evidenziando la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di accertamento n. 6650 del 17/03/2025 relativo all'IMU
2020; che il Comune di Pozzuoli aveva riscontrato il ricorso con nota prot. n. 60067 del 05/06/2025, procedendo all'annullamento dell'atto impugnato, quindi in data anteriore al deposito presso la Corte di
Giustizia avvenuto in data 13.06.2025; che, diversamente, l'avviso di accertamento n. 205 del 20/03/2025, relativo all'IMU 2021, non era stato oggetto di annullamento da parte dell'Amministrazione resistente, la quale insisteva nelle proprie ragioni;
che, infatti, il ricorrente aveva effettuato il pagamento dell'avviso di accertamento n. 205 del 20/03/2025 in data 17/04/2025, successivamente sia alla sua emissione, sia alla notifica avvenuta in data 24/03/2025, tentando di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, così come si evinceva dall'estratto di versamento riprodotto;
che nel caso di specie, la notifica dell'avviso di accertamento aveva preceduto il pagamento, rendendo pertanto inefficace l'utilizzo del ravvedimento operoso;
che in sede di autotutela, al ricorrente era stata offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione mediante il versamento dell'importo residuo dovuto, al netto di quanto già corrisposto il 17/04/2025, con aggravio delle sanzioni non potendo trovare ingresso, come detto, l'istituto del ravvedimento, essendo venuta meno la sua ragion d'essere, deflattiva dell'attività accertativa, realizzata nella fattispecie;
tanto dedotto, il Comune ha chiesto di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e di rigettare il ricorso riguardo all'avviso di accertamento relativo all'anno 2021, previa decurtazione degli importi versati il 17/4/2025. La difesa di parte istante ha depositato memoria di replica con la quale ha evidenziato che solo dopo la notifica del ricorso (15.5.2025), il Comune di Pozzuoli in data
28.5.2025 aveva annullato integralmente l'avviso di accertamento dell'anno 2020, riconoscendo gli errori di calcolo compiuti con la conseguente soccombenza virtuale sul punto dell'Ente; che quanto all'avviso IMU anno 2021, n. 205 del 20/03/2025, il ricorrente non contestava la quantificazione complessiva del tributo, ma le date cui l'Ufficio aveva imputato i versamenti da cui erano derivate sanzioni ed interessi non dovuti;
che infatti l'Ufficio Tributi del Comune di Pozzuoli aveva in precedenza ricevuto dal ricorrente somme in eccedenza che, anziché restituire, aveva trattenuto per imputarle ai pagamenti a venire;
che precisamente il contribuente aveva versato nell'anno 2021 somme pari ad euro 2.253,00, ma l'Ufficio, nel compensare gli importi versati in eccedenza con quanto dovuto per IMU 2021 ,aveva erroneamente calcolato il dovuto in euro 1.683,00, invece di euro 1.792,00; che di questo errore di calcolo compiuto dall'ufficio il ricorrente era venuto a conoscenza solo dopo aver ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento e immediatamente aveva provveduto al pagamento della differenza mancante pari ad 109,05 maggiorandola degli interessi;
che dunque giammai avrebbe potuto versarla prima perché non aveva contezza degli errori commessi dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto preliminarmente dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere riguardo all'avviso di accertamento IMU 2020 stante l'intervenuto annullamento dello stesso e sul punto non può non rilevarsi la soccombenza virtuale della parte resistente. Quanto all'avviso di accertamento IMU 2021 ritiene questa CGT l'infondatezza delle doglianze dell'odierno istante che non ha provato il dedotto errore dell'Ente resistente nel calcolo dell'imposta dovuta per l'annualità 2021 e si è, quindi, irritualmente avvalso dell'istituto del ravvedimento operoso (riconoscendo la debitoria residua a suo carico per sorta capitale) solo dopo la notifica del predetto accertamento;
in definitiva il contribuente ha effettuato nel 2025 un versamento non satisfattivo del debito a suo carico per sorta capitale, interessi e sanzioni comunque maturato alla fine del
2021 così come correttamente calcolato nello stesso avviso impugnato. La soccombenza reciproca (virtuale del Comune quanto al 2020 ed effettiva dell'istante quanto al 2021) comporta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e rigetta il ricorso in riferimento all 'avviso di accertamento imu 2021; compensa le spese di lite