CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2024, n. 13415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13415 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EN PE RR ND nato il [...] GI IN ND LI nato il [...] DI LL AN EY nato il [...] avverso l'ordinanza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 4 Num. 13415 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 07/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello ded, L'Aquila, con ordinanza depositata il 7 novembre 2023, ha rigettato l'istanza di riparazione avanzata da NA ER HA, EN NE Andres, DI AL AN per l'ingiusta detenzione subita dal 18 ottobre 2019 dapprima nella forma degli arresti domiciliari, poi aggravata in detenzione intramuraria a seguito della violazione della prima misura, sofferta fino al 16 ottobre 2020. Ai ricorrenti era stato contestato il reato di cui agli artt. 110, 628 comma 3, 629 comma 1 cod. pen., commessi in danno di EG NI, da cui erano stato assolti con sentenza del GUP del Tribunale di Pescara del 22 dicembre 2020, divenuta irrevocabile . 2. Riteneva la Corte territoriale che la condotta dei ricorrenti fosse stata potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria ed avesse contribuito a dare causa alla applicazione e al mantenimento della misura cautelare. Detta condotta era consistita nell'essere stati trovati in possesso del telefono cellulare della vittima, oggetto del reato di estorsione secondo il narrato della persona offesa, possesso che non avevano saputo adeguatamente giustificare. 3. Gli istanti, a mezzo del difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione. 4. Con unico motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all'art. 314 cod proc pen in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave. Era erronea l'affermazione secondo cui sussistevano gli elementi indiziari conducenti alla applicazione della cautela, dal momento che i suddetti elementi erano stati totalmente demoliti dalla sentenza assolutoria, con la quale la Corte d'appello non si era minimamente confrontata. Oggetto di valutazione, inoltre, non potevano essere gli elementi indiziari a carico dei ricorrenti, ma le condotte costituenti colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1. t, L'accertamento demandato al giudice della riparazione, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod, proc,pen, i consiste nella verifica della sussistenza o meno di comportamenti dolosi o colposi, idonei a creare l'apparenza delle condizioni legittimanti l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (S.U., 26 giugno 2002 n.34559, Rv.222263) la nozione di colpa grave di cui all'art.314, comma 1, c.p.p. ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento della misura cautelare. A tale riguardo, secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto" (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, La Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, De Benedictis, Rv. 222263). À, 2. Tanto premesso, va rilevato che l'ordinanza impugnata valorizza il fatto che i ricorrenti, al momento della applicazione della misura a seguito della denuncia della persona offesa, erano stati trovati in possesso del telefono cellulare del denunciante e che, a fronte di tale evidenza, avevano fornito spiegazioni che la Corte aquilana definisce dapprima "contraddittorie e gravemente dissonanti", tali da far seriamente dubitare della loro veridicità; salvo poi aggiungere che "fermo il diritto di ciascun indagato di adottare le strategie processuali ritenute maggiormente adeguate alla propria difesa, il risultato scaturitone ha delineato a tutto tondo, per il conclamato mendacio, un contributo negativo di non chiarificazione del quadro probatorio legittimante la privazione della libertà". Così decidendo, la Corte territoriale non ha compiuto l'indagine oggetto del presente giudizio, ovvero la chiara individuazione delle condotte addebitabili ai ricorrenti a titolo doloso o colposo, e della loro idoneità ad ingenerare nella autorità giudiziaria la falsa apparenza del coinvolgimento nell'illecito. E' infatti vero che il mendacio dell'indagato, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva Il Consigliere estensore J.or dana M' cichù prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen (Sez. 4 - , n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581 01; Sez.
4 - n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082 - 01). Ma non si comprende, dalla lettura della motivazione della impugnata ordinanza, se le dichiarazioni dei ricorrenti in ordine al possesso del telefono cellulare del denunciante siano poi, effettivamente, risultate false a seguito della espletata istruttoria, e quale effetto sinergico esse abbiano avuto nella falsa apparenza nel coinvolgimento dell'illecito, con conseguente determinazione del giudice della cautela nella applicazione della misura. Nel caso in esame, invero, il giudice della riparazione ha escluso il diritto all'indennizzo sulla base dell'apprezzamento della sola gravità indiziaria tale da legittimare l'adozione di una misura senza tener conto di quanto emerso e valutato nella sentenza assolutoria e senza, come detto, chiarire per quale ragione le dichiarazioni dei ricorrenti in fase di indagine abbiano dato luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto". 2. Si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello de l'Aquila, cui va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese della presente fase di legittimità.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila. Roma 7 marzo 2024
4 - n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082 - 01). Ma non si comprende, dalla lettura della motivazione della impugnata ordinanza, se le dichiarazioni dei ricorrenti in ordine al possesso del telefono cellulare del denunciante siano poi, effettivamente, risultate false a seguito della espletata istruttoria, e quale effetto sinergico esse abbiano avuto nella falsa apparenza nel coinvolgimento dell'illecito, con conseguente determinazione del giudice della cautela nella applicazione della misura. Nel caso in esame, invero, il giudice della riparazione ha escluso il diritto all'indennizzo sulla base dell'apprezzamento della sola gravità indiziaria tale da legittimare l'adozione di una misura senza tener conto di quanto emerso e valutato nella sentenza assolutoria e senza, come detto, chiarire per quale ragione le dichiarazioni dei ricorrenti in fase di indagine abbiano dato luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto". 2. Si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello de l'Aquila, cui va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese della presente fase di legittimità.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila. Roma 7 marzo 2024