CASS
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LA SI AE DI IU NC GA RM US SENTENZA sul ricorso proposto da: HI IR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/06/2025 del TRIBUNALE di Vibo valentia Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 giugno 2025 il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di MI FU avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati accertati con le sentenze emesse, rispettivamente, il 28 ottobre 2020 dal Tribunale di Vibo Valentia (irrevocabile il 17 maggio 2023) e il 15 dicembre 2021 dal Tribunale di Genova (irrevocabile il 26 giugno 2024).
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MI FU, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e nullità dell’ordinanza impugnata, tenuto conto che il provvedimento è stato emesso da un Giudice onorario al quale, stante la previsione di cui all’art. 43-bis, comma terzo, lett. b), r.d. n. 12 del 1941, è preclusa la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen. La violazione si sarebbe concretizzata, nella fattispecie, anche perché, tra i reati per i quali è intervenuta condanna, giusta sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, vi è quello di cui all’art. 624-bis, commi primo e terzo, cod. pen. che non rientra tra quelli di cui al citato art. 550 cod. proc. pen. In tal senso deporrebbe anche la previsione di cui all’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto, promiscuamente, violazione di legge e vizi di motivazione palesemente illogica e apparente. Il giudice dell’esecuzione ha omesso di prendere in considerazione le concrete modalità di svolgimento del fatto, siccome risultanti dalle sentenze oggetto dell’istanza. In sede di cognizione (nel procedimento definito davanti al Tribunale vibonese) è stata Penale Sent. Sez. 1 Num. 2913 Anno 2026 Presidente: CH OM Relatore: GA NC Data Udienza: 03/12/2025 riconosciuta la continuazione interna tra reati commessi tra il 26 dicembre 2013 e il 31 gennaio 2015. Pertanto, nulla ostava al riconoscimento del vincolo anche per i reati commessi nel marzo del 2018, oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Genova. La disamina attenta delle sentenze di cognizione avrebbe consentito di apprezzare la configurabilità di una deliberazione criminosa unitaria, anche alla luce del modus operandi e del bene giuridico leso (si tratta di delitti contro il patrimonio) che, invece, sono stati totalmente trascurati dal giudice dell’esecuzione. In senso favorevole all’accoglimento dell’istanza deponeva, altresì, la causale sottesa alla commissione dei delitti.
3. Il difensore ha presentato istanza di trattazione orale che è stata rigettata trattandosi di ricorso per il quale non è prevista la trattazione ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. e per il quale, dunque, non è consentito chiedere la discussione orale ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La giurisprudenza di legittimità, già prima delle riforme della magistratura onoraria del 2017 e del 2025, ha costantemente affermato che «in tema di capacità del giudice, i giudici onorari, in base all'art. 43-bis ord. giud., possono trattare tutti i processi di cui all'art. 550 cod. proc. pen., senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione (Sez. 3, n. 55119 del 28/09/2016, Di Martino, Rv. 268651 - 01 Sez. 1, n. 22716 del 22/03/2013, Berardi, Rv. 256478 — 01). Poiché su tale principio non hanno inciso le citate riforme, allo stesso va assicurata continuità. L’art. 30, comma 5, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 come sostituito dall’art. 1, comma 5, d.lgs.15 aprile 2025, n. 151 stabilisce che « Per il settore penale, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione: a) dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all'articolo 550 del codice di procedura penale;
b) dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare;
c) dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;
d) dei procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale con il conseguente giudizio». Deve essere ribadito anche nella materia dell’esecuzione, con specifico riferimento all’eccezione sollevata dal ricorrente con il motivo di ricorso in esame, il principio per cui «in tema di capacità del giudice, la trattazione in dibattimento, da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli relativi ai reati previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale di cui all'art. 43-bis, comma terzo, lett. b), ord. giud. introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari» (fra le molte, Sez. 3, n. 1735 del 21/10/2014, dep. 2015, Cinque, Rv. 262019 - 01). In applicazione dei consolidati orientamenti ora riportati, il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato non determinandosi alcuna nullità, per le suesposte ragioni, neppure in conseguenza della circostanza che uno dei reati per i quali è stata riportata condanna è punito con pena che ne esclude l’inclusione nel catalogo di quelli rientranti nell’ambito di 2 applicazione dell’art. 550 cod. proc. pen. Peraltro, la disposizione di cui all’art. 665, comma 4bis, cod. proc. pen. è stata impropriamente richiamata dal ricorrente (che ne ha postulato una, imprecisata, applicazione analogica) atteso che «la regola dettata dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, trova applicazione la regola generale fissata dal comma quarto dell'art. 665, cit., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo» (Sez. 1, n. 49893 del 09/10/2015, Pitocco, Rv. 265517 - 01).
3. Passando all’esame del secondo motivo, deve essere richiamato, preliminarmente, il principio per cui «in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati;
essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420). Peraltro, «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
4. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è attenuto ai principi che governano la materia evidenziando, con motivazione sintetica ma sufficiente e congrua, la mancata desumibilità di un unitario e identificabile disegno criminoso sin dalla commissione del primo dei reati per i quali è stata avanzata la richiesta di continuazione. A tale proposito, è stata esclusa la possibilità di ricostruire una qualche forma di analogia tra i singoli reati, ovvero una unitarietà del contesto di commissione degli stessi o, ancora, l’identità della spinta a delinquere potendosi, piuttosto, ravvisare l’autonomia delle scelte delinquenziali. Con il motivo di ricorso, è stata contrapposta l’affermazione della ricorrenza degli indici rivelatori della continuazione in termini meramente confutativi di quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, senza prendere posizione in maniera specifica sull’esistenza di una medesima deliberazione iniziale unitaria, anche all’esito di una puntuale allegazione della configurabilità, sin dalla commissione del primo reato, degli indici rivelatori della unitaria volizione deviante, ossia del medesimo disegno criminoso. Il ricorrente ha insistito sull’avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione tra i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia (rispettivamente 3 commessi il 26 dicembre 2013 e il 31 gennaio 2015); tuttavia, non si ravvisa alcun profilo di illogicità nell’avvenuta esclusione del medesimo vincolo per l’ulteriore reato giudicato dal Tribunale di Genova se solo si considera che quel reato è stato commesso nel marzo del 2018. Si tratta di osservazione che si coniuga con la mancata specifica indicazione della ragione per la quale dovrebbe desumersi che il condannato, sin dal dicembre del 2013 (quando ha commesso il primo reato in Calabria) aveva programmato, sia pure a grandi linee, la commissione del reato del 2018 a Genova. Né, in termini congrui, è dato ravvisare alcun elemento di manifesta illogicità o apparenza della motivazione dalla mancata valorizzazione di taluni profili di omogeneità delle modalità di consumazione dei reati che, in termini congrui, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto recessivi rispetto alla ravvisata autonomia delle decisioni di commettere i reati con modalità concrete diverse e con correi diversi.
5. Alla luce di quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NC GA OM CH 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 giugno 2025 il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di MI FU avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati accertati con le sentenze emesse, rispettivamente, il 28 ottobre 2020 dal Tribunale di Vibo Valentia (irrevocabile il 17 maggio 2023) e il 15 dicembre 2021 dal Tribunale di Genova (irrevocabile il 26 giugno 2024).
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MI FU, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e nullità dell’ordinanza impugnata, tenuto conto che il provvedimento è stato emesso da un Giudice onorario al quale, stante la previsione di cui all’art. 43-bis, comma terzo, lett. b), r.d. n. 12 del 1941, è preclusa la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen. La violazione si sarebbe concretizzata, nella fattispecie, anche perché, tra i reati per i quali è intervenuta condanna, giusta sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, vi è quello di cui all’art. 624-bis, commi primo e terzo, cod. pen. che non rientra tra quelli di cui al citato art. 550 cod. proc. pen. In tal senso deporrebbe anche la previsione di cui all’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto, promiscuamente, violazione di legge e vizi di motivazione palesemente illogica e apparente. Il giudice dell’esecuzione ha omesso di prendere in considerazione le concrete modalità di svolgimento del fatto, siccome risultanti dalle sentenze oggetto dell’istanza. In sede di cognizione (nel procedimento definito davanti al Tribunale vibonese) è stata Penale Sent. Sez. 1 Num. 2913 Anno 2026 Presidente: CH OM Relatore: GA NC Data Udienza: 03/12/2025 riconosciuta la continuazione interna tra reati commessi tra il 26 dicembre 2013 e il 31 gennaio 2015. Pertanto, nulla ostava al riconoscimento del vincolo anche per i reati commessi nel marzo del 2018, oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Genova. La disamina attenta delle sentenze di cognizione avrebbe consentito di apprezzare la configurabilità di una deliberazione criminosa unitaria, anche alla luce del modus operandi e del bene giuridico leso (si tratta di delitti contro il patrimonio) che, invece, sono stati totalmente trascurati dal giudice dell’esecuzione. In senso favorevole all’accoglimento dell’istanza deponeva, altresì, la causale sottesa alla commissione dei delitti.
3. Il difensore ha presentato istanza di trattazione orale che è stata rigettata trattandosi di ricorso per il quale non è prevista la trattazione ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. e per il quale, dunque, non è consentito chiedere la discussione orale ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La giurisprudenza di legittimità, già prima delle riforme della magistratura onoraria del 2017 e del 2025, ha costantemente affermato che «in tema di capacità del giudice, i giudici onorari, in base all'art. 43-bis ord. giud., possono trattare tutti i processi di cui all'art. 550 cod. proc. pen., senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione (Sez. 3, n. 55119 del 28/09/2016, Di Martino, Rv. 268651 - 01 Sez. 1, n. 22716 del 22/03/2013, Berardi, Rv. 256478 — 01). Poiché su tale principio non hanno inciso le citate riforme, allo stesso va assicurata continuità. L’art. 30, comma 5, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 come sostituito dall’art. 1, comma 5, d.lgs.15 aprile 2025, n. 151 stabilisce che « Per il settore penale, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione: a) dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all'articolo 550 del codice di procedura penale;
b) dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare;
c) dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;
d) dei procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale con il conseguente giudizio». Deve essere ribadito anche nella materia dell’esecuzione, con specifico riferimento all’eccezione sollevata dal ricorrente con il motivo di ricorso in esame, il principio per cui «in tema di capacità del giudice, la trattazione in dibattimento, da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli relativi ai reati previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale di cui all'art. 43-bis, comma terzo, lett. b), ord. giud. introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari» (fra le molte, Sez. 3, n. 1735 del 21/10/2014, dep. 2015, Cinque, Rv. 262019 - 01). In applicazione dei consolidati orientamenti ora riportati, il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato non determinandosi alcuna nullità, per le suesposte ragioni, neppure in conseguenza della circostanza che uno dei reati per i quali è stata riportata condanna è punito con pena che ne esclude l’inclusione nel catalogo di quelli rientranti nell’ambito di 2 applicazione dell’art. 550 cod. proc. pen. Peraltro, la disposizione di cui all’art. 665, comma 4bis, cod. proc. pen. è stata impropriamente richiamata dal ricorrente (che ne ha postulato una, imprecisata, applicazione analogica) atteso che «la regola dettata dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, trova applicazione la regola generale fissata dal comma quarto dell'art. 665, cit., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo» (Sez. 1, n. 49893 del 09/10/2015, Pitocco, Rv. 265517 - 01).
3. Passando all’esame del secondo motivo, deve essere richiamato, preliminarmente, il principio per cui «in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati;
essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420). Peraltro, «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
4. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è attenuto ai principi che governano la materia evidenziando, con motivazione sintetica ma sufficiente e congrua, la mancata desumibilità di un unitario e identificabile disegno criminoso sin dalla commissione del primo dei reati per i quali è stata avanzata la richiesta di continuazione. A tale proposito, è stata esclusa la possibilità di ricostruire una qualche forma di analogia tra i singoli reati, ovvero una unitarietà del contesto di commissione degli stessi o, ancora, l’identità della spinta a delinquere potendosi, piuttosto, ravvisare l’autonomia delle scelte delinquenziali. Con il motivo di ricorso, è stata contrapposta l’affermazione della ricorrenza degli indici rivelatori della continuazione in termini meramente confutativi di quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, senza prendere posizione in maniera specifica sull’esistenza di una medesima deliberazione iniziale unitaria, anche all’esito di una puntuale allegazione della configurabilità, sin dalla commissione del primo reato, degli indici rivelatori della unitaria volizione deviante, ossia del medesimo disegno criminoso. Il ricorrente ha insistito sull’avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione tra i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia (rispettivamente 3 commessi il 26 dicembre 2013 e il 31 gennaio 2015); tuttavia, non si ravvisa alcun profilo di illogicità nell’avvenuta esclusione del medesimo vincolo per l’ulteriore reato giudicato dal Tribunale di Genova se solo si considera che quel reato è stato commesso nel marzo del 2018. Si tratta di osservazione che si coniuga con la mancata specifica indicazione della ragione per la quale dovrebbe desumersi che il condannato, sin dal dicembre del 2013 (quando ha commesso il primo reato in Calabria) aveva programmato, sia pure a grandi linee, la commissione del reato del 2018 a Genova. Né, in termini congrui, è dato ravvisare alcun elemento di manifesta illogicità o apparenza della motivazione dalla mancata valorizzazione di taluni profili di omogeneità delle modalità di consumazione dei reati che, in termini congrui, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto recessivi rispetto alla ravvisata autonomia delle decisioni di commettere i reati con modalità concrete diverse e con correi diversi.
5. Alla luce di quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NC GA OM CH 4