CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
BL CE, EL
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 878/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 0578420230000234 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- PIGNORAMENTO n. 0578420230000234 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060024120938 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060031722371 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060031722472 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080005901489 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0572008000590159 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il/La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/1073, codice identificativo del fascicolo n. 057/2023/000051372, codice identificativo della procedura esecutiva n. 05784202300002340001, notificato a mezzo del servizio postale con atto ricevuto in data 19/10/2023, l'Agenzia Entrate Riscossione ha sottoposto a pignoramento e ordinato al terzo, Banca_1., di pagare direttamente all'Agente della riscossione, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, le somme maturate dal debitore prima della data della notifica, e alle rispettive scadenze le altre somme, fino alla concorrenza del credito vantato dall'Agenzia pari a €. 549.518,25, oltre agli interessi e agli oneri di riscossione.
Il pignoramento indicato è stato opposto dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, sezione esecuzioni mobiliari,
e iscritto a ruolo al n. 80684/2023.
L'istante rappresenta che il Tribunale civile in data 8/4/2025 ha accolto l'opposizione, concedendo termine fino al 14/7/2025 per introdurre la fase di merito sull'opposizione.
Ciò premesso l'istante ha impugnato le seguenti cartelle esattoriali:
1) cartella n. 05720060024120938 per €. 32.233,91, Ente creditore Amministrazione Finanziaria, Ufficio delle Entrate di Latina, asseritamente notificata in data 7/11/2006, somme dovute per I.R.P.E.F, sanzioni e interessi, ritenute I.R.P.E.F, sanzioni e interessi, I.V.A. sanzioni e interessi, credito di imposta incentivi piccole e medie imprese, sanzioni e interessi anno 2002;
2) cartella n. 05720060031722371 per €. 122.165,66, Enti creditori Amministrazione Finanziaria, Ufficio delle Entrate di Latina, e I.N.A.I.L. sede di Latina, asseritamente notificata in data 31/1/2007, somme asseritamente dovute per I.R.P.E.F, sanzioni e interessi, ritenute I.R.P.E.F, sanzioni e interessi, anno 2003
e contributi I.N.A.I.L, sanzioni e interessi, anni 2003, 2004 e 2006, valore del ruolo relativo a tributi €.
87.335,39;
3) cartella n. 05720060031722472 per €. 150.479,88, Ente creditore Amministrazione Finanziaria, Ufficio delle Entrate di Latina asseritamente notificata in data 31/1/2007, somme asseritamente dovute per I.R.P.
E.F, sanzioni e interessi, ritenute I.R.P.E.F, sanzioni e interessi, I.V.A. sanzioni e interessi, anno 2002;
4) cartella n. 05720080005901489 per €. 23.273,56, Enti creditori Amministrazione Finanziaria, Ufficio delle Entrate di Latina, e I.N.P.S. sede di Latina, asseritamente notificata in data 18/7/2008, somme dovute per l. n. 289/2002 anno 2003, contributi previdenziali Modello DM 10, somme aggiuntive e interessi anno
2003, valore del ruolo relativo a tributi €. 15.920,09;
5) cartella n. 0572008000590159 per €. 110.295,59, Ente creditore Amministrazione Finanziaria, Ufficio delle Entrate di Latina asseritamente notificata in data 18/7/2008, somme asseritamente dovute per I.R.P.
E.F, sanzioni e interessi, ritenute I.R.P.E.F, sanzioni e interessi, I.V.A. sanzioni e interessi, anno 2004.
Sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) NULLITA' DEL PIGNORAMENTO E DELLA NOTIFICA DELLE CARTELLE INDICATE NEI NUMERO 2
E 3 PER MANCATO INVIO DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA (CASS. S.U. N. 10012/2021)
DECADENZA DAL POTERE IMPOSITIVO
Il pignoramento opposto sarebbe nullo perché non sarebbe stato preceduto da una valida notifica delle cartelle esattoriali sottese. In particolare, le cartelle indicate sarebbero state notificate mediante consegna a persone conviventi, ma in entrambi i casi la notifica sarebbe nulla per mancato invio della c.d. raccomandata informativa.
L'art. 6 comma 5 della legge n. 212/2000, (Statuto dei diritti del contribuente), prevede che i provvedimenti
(e quindi le iscrizioni a ruolo e le cartelle di pagamento) emessi senza previo invio dei c.d. avvisi bonari previsti dagli articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 sono nulli.
Non essendo stati rispettati i termini previsti dall'art. 43 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dall'art. 25 D.P.
R. 29 settembre 1973 n. 602 gli Enti impositori e l'Agente per la riscossione gli Enti e l'Agente sarebbero decaduti dal potere impositivo;
2) PRESCRIZIONE DEI TRIBUTI DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI.
Il diritto di esigere il pagamento di quanto asseritamente dovuto per i tributi si sarebbe prescritto per decorso del termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c., in assenza di notifica di validi atti interruttivi, come verificato nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma. Le cartelle impugnate si riferiscono a tributiper gli anni dal 1999 al 2004.
Essendo decorso il termine di dieci anni previsto dall'art. 2946 c.c., quindi, si sarebbe prescritto il diritto di esigere il pagamento dei tributi sottesi alle cartelle impugnate.
Si sarebbe anche prescritto il diritto di esigere il pagamento delle sanzioni e degli interessi per decorso del termine quinquennale, ai sensi dell'art. 20 comma D.lgs. n. 472/1997, come riconosciuto anche dalla Suprema
Corte con le sentenze n. 12528 del 8/5/2024 e n. 2044 del 24/1/2023.
Con memoria depositata il 12.1.2026 il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, limitatamente alle cartelle indicate nei numeri 2 e 3 e alle altre cartelle per le sanzioni e gli interessi.
L'agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Latina si sono costituite in giudizio, eccependo la regolarità delle norifiche delle cartelle di pagamento, le quali non sarebbero state impugnate tempestivamente.
Secondo l'A.d.E. in particolare il mancato deposito della notifica della Comunicazione di Avvenuto Notifica
(C.A.N.), nei casi in cui la consegna venga effettuata a terzi in assenza del destinatario, non sarebbe stata necessaria perché la notifica è stata effettuata a mezzo di servizio postale ordinario a mani del familiare convivente. In altri termini nessuna C.A.N. avrebbe dovuto essere notificata, in quanto la notifica si sarebbe perfezionata con la consegna al familiare.
Il credito in questione, inoltre, non risulta prescritto, in quanto risulterebbero notificati, in riferimento alle cartelle impugnate, distinti avvisi di intimazione nelle date indicate.
All'udienza del 29 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame l'istante, prendendo spunto dall'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/1073 n. 05784202300002340001 (ogegtto di contenzioso innnanzi al Tribunale ordinario di
Roma), notificato a mezzo servizio postale con atto ricevuto in data 19/10/2023, impugna cinque delle sette cartelle esattoriali sottese al pignoramento, meglio indicate nella parte in fatto.
Ciò premesso si osserva che due delle predette cartelle, la n. 05720080005901489 e la n.
0572008000590159 (rispettivamente indicate ai numeri 4 e 5 della parte in fatto), sulla base di quanto eccepito dalle difese delle Amministrazioni resistenti, risultano notificate al ricorrente, che ha rifiutato di riceverle.
Le altre cartelle (n. 05720060024120938, n. 05720060031722371 e n. 05720060031722472 di cui ai numeri
1, 2, e 3 della descrizione in fatto) sono state notificate a soggetto dichiaratosi familiare convivente.
Ciò premesso merita adesione la tesi del ricorrente secondo cui le relate di notifica allegate dimostrerebbero che le cartelle sono state notificate tramite messi comunali con consegna a familiare convivente del destinatario.
Tale circostanza è dirimente per individuare la disciplina applicabile.
Secondo l'orientamente giurisprudenziale prevalente esistono due modalità di notifica delle cartelle esattoriali, caratterizzate da una propria disciplina.
Nelle ipotesi di notifica tramite messi comunali o autorizzati, come nel caso in esame, si applica l'art. 60 del
DPR 600/1973, che alla lettera b-bis), secondo il quale "se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata".
Secondo la giurisprudenza l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art.139, comma 2, c.p.c., l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica (cfr. Commissione tributaria
Regionale della Campania 26.10.2020, n. 4997).
Infatti, in caso di notifica di un atto della riscossione a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, sorge l'onere in capo all'agente dell'esazione di dimostrare - a fronte di specifica contestazione - tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73.
In proposito non rileva la circostanza (eccepita dalle difese delle Amministrazioni) che a ricevere l'atto esattivo, in luogo dell'effettivo destinatario, sia stato un familiare.
La notifica degli atti dell'Agente della riscossione effettuata a soggetto diverso del destinatario impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che “il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (…). Osservano al riguardo i giudici di legittimità che il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (…) sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. ex plurimis ordinanza Cass.
Civ. n. 17235/18, sentenza n. 25079/14, 2868/2017, 17235/18).
A tal proposito, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 10012 del 15 aprile 2021, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi presso le Corti di merito in ordine alla necessità (o meno) di dimostrare, in caso di notifica al contribuente “relativamente irreperibile”, soltanto l'avvenuto invio o, al contrario, finanche l'effettiva ricezione della raccomandata informativa da parte dello stesso.
In particolare è stato affermato che "in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Ciò premesso nel caso di specie, come sottolineato nei propri scritti dalla difesa del ricorrente e ribadito anche nel corso della udienza, non risulta essere stata depositata alcuna comunicazione di avvenuta notifica, come si evince dalle allegate relate di notifica delle cartelle indicate nei numeri 2 e 3 del ricorso prive di modulo di accettazione della raccomandata. L'invio della predetta comunicazione risultava necessario in quanto le cartelle risultano emesse in data antecedente alla modifica del testo dell'art. 7 della Legge 890/1982, che disciplina nello specifico le modalità di consegna da parte dell'operatore postale del plico oggetto della notificazione, introdotte dall'art. 1, comma 461, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Tale mancanza non può che essere valutata in senso favorevole alla tesi dell'interessato in ordine alla mancanza di prova dell'invio della CAN e, quindi, dell'invalidità della notifica.
Per quanto concerne il secondo motivo, in relazione alla dedotta prescrizione del diritto alla riscossione di cui al credito riportato nell'atto impugnato, in linea generale va evidenziato che i soli tributi erariali soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale (nel caso che ci occupa: IVA, IRAP, IRPEF ed addizionali), ma non le sanzioni e gli interessi connessi ai tributi erariali per i quali la prescrizione è quinquennale (fatta salva l'"actio iudicati" che qui non ricorre) e ciò per giurisprudenza costante di legittimità; infatti (Cass. civ., sez. VI, 06/04/2021, n. 9214; conforme ex multis Cass. civ., sez. VI, 23/03/2021, n. 8120).
La Corte di cassazione infatti in materia di prescrizione dei crediti relativi a tributi erariali ha affermat o più volte il principio "secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, che ove assoggettato a prescrizione breve (come nel diverso caso dei contributi previdenziali) non può convertirsi in termine ordinario decennale (Cass., Sez. U., 17/11/2016, n. 23397). Tanto premesso, i tributi erariali, dei quali qui si controverte... sono, secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24322/14; Cass. n. 22977/10; Cass. n. 2941/07; Cass. n. 16713/16; Cass. n.32308/2019), soggetti non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, cod. civ. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo (Cass., 29/04/2020, n. 8297). I crediti di imposta sono quindi, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. n. 9906/2018; Cass. n. 32308/2019). In questo senso, quindi, è stato anche recentemente riaffermato da questa Corte che "Il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., ove la legge non disponga diversamente, salvi, in quest'ultima ipotesi, gli effetti del giudicato sui termini cd. brevi di prescrizione" (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019). Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale gli interessi, ex art. 2948 c.c., e le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997. Quanto alle sanzioni, questa Corte ha infatti chiarito che «Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009; conformi, ex plurimis, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019; Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 20955 del 10/07/2020). Riguardo poi agli interessi, è stato precisato che "gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, (i quali) integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ." (Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 20955 del 10/07/2020, cit.; Cass. n. 30901/2019; Cass. n.14049/2006)".
Ciò premesso, pur essendosi ormai i crediti tributari consolidati, se è preclusa al contribuente ogni contestazione della pretesa tributaria anche afferente a questioni di decadenza o prescrizione verificatasi prima della emissione delle cartelle di pagamento, è ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale in quanto deve essere riconosciuto l'attuale e concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella (Cass. civ., sez. VI, 03/03/2021, n. 5739).
In relazione al caso di specie va osservato, in via preliminare, che poichè sono state già condivise le censure espresse nel primo motivo, in ordine alla mancata notifica delle cartelle n. 05720060024120938, n.
05720060031722371 e n. 05720060031722472 indicate ai numeri 1, 2, e 3 della descrizione in fatto, con valore assorbente sui rilievi formulati con il secondo mezzo, quest'ultimo deve essere esaminato in relazione alle restanti cartelle n. 05720080005901489 e n. 0572008000590159 di cui ai numeri 4 e 5 della parte in fatto.
Si può ora verificare per quali atti si sia verificata la prescrizione alla data di notifica delle due cartelle di pagamento in esame.
Le pretese di cui alla cartella n. 05720080005901489 per €. 23.273,56, dovuta per l. n. 289/2002 anno 2003, contributi previdenziali Modello DM 10, somme aggiuntive e interessi anno 2003, valore del ruolo relativo a tributi €. 15.920,09, aventi come enti creditori l'Amministrazione Finanziaria, Ufficio delle Entrate di Latina
e l'I.N.P.S. sede di Latina, notificata in data 18/7/2008 (tenendo conto anche dell'atto interruttivo di cui all'avviso di intimazione n. 05720229003303390000 del 12/01/2023, di quello n. 05720199003675752000 del 16/09/2019, di quello di cui all'avviso di intimazione n. 05720179008145349000 del 12/01/2018, di quello n. 05720169000008068000 del 24/08/2016, di quello n. 05720169000008068000 notificato il 26/04/2016, tutti in atti) non sono prescritte, non essendo decorso il termine decennale e nemmeno quello quinquennale di prescrizione.
Le pretese di cui alla cartella n. 0572008000590159 per €. 110.295,59, somma dovuta per I.R.P.E.F, sanzioni e interessi, ritenute I.R.P.E.F, sanzioni e interessi, I.V.A. sanzioni e interessi, anno 2004, avente come ente creditore l'Amministrazione Finanziaria, Ufficio delle Entrate di Latina notificata in data 18/7/2008 (tenendo conto anche dell'atto interruttivo di cui all'avviso di intimazione n. 05720229003303390000 del 12/01/2023, di quello n. 05720199003675752000 del 16/09/2019, di quello di cui all'avviso di intimazione n.
05720179008145349000 del 12/01/2018, di quello n. 05720169000008068000 del 24/08/2016, di quello n. 05720169000008068000 notificato il 26/04/2016, tutti in atti) non sono prescritte, non essendo decorso il termine decennale e nemmeno quello quinquennale di prescrizione.
In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto nella parte che ha ad oggetto le cartelle di pagamento n. 05720060031722371, 05720060031722472 e 05720060031722472; mentre per il resto va respinto.
Quanto alle spese del giudizio le stesse possono essere compensate attesa la reciproca soccombenza delle parti sulle diverse questioni oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie parzialmente il ricorso come indicato in motivazione:
compensa le spese di giudizio.
Latina 30/01/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
BL CE, EL
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 878/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 0578420230000234 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- PIGNORAMENTO n. 0578420230000234 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060024120938 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060031722371 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060031722472 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080005901489 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0572008000590159 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il/La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/1073, codice identificativo del fascicolo n. 057/2023/000051372, codice identificativo della procedura esecutiva n. 05784202300002340001, notificato a mezzo del servizio postale con atto ricevuto in data 19/10/2023, l'Agenzia Entrate Riscossione ha sottoposto a pignoramento e ordinato al terzo, Banca_1., di pagare direttamente all'Agente della riscossione, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, le somme maturate dal debitore prima della data della notifica, e alle rispettive scadenze le altre somme, fino alla concorrenza del credito vantato dall'Agenzia pari a €. 549.518,25, oltre agli interessi e agli oneri di riscossione.
Il pignoramento indicato è stato opposto dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, sezione esecuzioni mobiliari,
e iscritto a ruolo al n. 80684/2023.
L'istante rappresenta che il Tribunale civile in data 8/4/2025 ha accolto l'opposizione, concedendo termine fino al 14/7/2025 per introdurre la fase di merito sull'opposizione.
Ciò premesso l'istante ha impugnato le seguenti cartelle esattoriali:
1) cartella n. 05720060024120938 per €. 32.233,91, Ente creditore Amministrazione Finanziaria, Ufficio delle Entrate di Latina, asseritamente notificata in data 7/11/2006, somme dovute per I.R.P.E.F, sanzioni e interessi, ritenute I.R.P.E.F, sanzioni e interessi, I.V.A. sanzioni e interessi, credito di imposta incentivi piccole e medie imprese, sanzioni e interessi anno 2002;
2) cartella n. 05720060031722371 per €. 122.165,66, Enti creditori Amministrazione Finanziaria, Ufficio delle Entrate di Latina, e I.N.A.I.L. sede di Latina, asseritamente notificata in data 31/1/2007, somme asseritamente dovute per I.R.P.E.F, sanzioni e interessi, ritenute I.R.P.E.F, sanzioni e interessi, anno 2003
e contributi I.N.A.I.L, sanzioni e interessi, anni 2003, 2004 e 2006, valore del ruolo relativo a tributi €.
87.335,39;
3) cartella n. 05720060031722472 per €. 150.479,88, Ente creditore Amministrazione Finanziaria, Ufficio delle Entrate di Latina asseritamente notificata in data 31/1/2007, somme asseritamente dovute per I.R.P.
E.F, sanzioni e interessi, ritenute I.R.P.E.F, sanzioni e interessi, I.V.A. sanzioni e interessi, anno 2002;
4) cartella n. 05720080005901489 per €. 23.273,56, Enti creditori Amministrazione Finanziaria, Ufficio delle Entrate di Latina, e I.N.P.S. sede di Latina, asseritamente notificata in data 18/7/2008, somme dovute per l. n. 289/2002 anno 2003, contributi previdenziali Modello DM 10, somme aggiuntive e interessi anno
2003, valore del ruolo relativo a tributi €. 15.920,09;
5) cartella n. 0572008000590159 per €. 110.295,59, Ente creditore Amministrazione Finanziaria, Ufficio delle Entrate di Latina asseritamente notificata in data 18/7/2008, somme asseritamente dovute per I.R.P.
E.F, sanzioni e interessi, ritenute I.R.P.E.F, sanzioni e interessi, I.V.A. sanzioni e interessi, anno 2004.
Sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) NULLITA' DEL PIGNORAMENTO E DELLA NOTIFICA DELLE CARTELLE INDICATE NEI NUMERO 2
E 3 PER MANCATO INVIO DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA (CASS. S.U. N. 10012/2021)
DECADENZA DAL POTERE IMPOSITIVO
Il pignoramento opposto sarebbe nullo perché non sarebbe stato preceduto da una valida notifica delle cartelle esattoriali sottese. In particolare, le cartelle indicate sarebbero state notificate mediante consegna a persone conviventi, ma in entrambi i casi la notifica sarebbe nulla per mancato invio della c.d. raccomandata informativa.
L'art. 6 comma 5 della legge n. 212/2000, (Statuto dei diritti del contribuente), prevede che i provvedimenti
(e quindi le iscrizioni a ruolo e le cartelle di pagamento) emessi senza previo invio dei c.d. avvisi bonari previsti dagli articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 sono nulli.
Non essendo stati rispettati i termini previsti dall'art. 43 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dall'art. 25 D.P.
R. 29 settembre 1973 n. 602 gli Enti impositori e l'Agente per la riscossione gli Enti e l'Agente sarebbero decaduti dal potere impositivo;
2) PRESCRIZIONE DEI TRIBUTI DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI.
Il diritto di esigere il pagamento di quanto asseritamente dovuto per i tributi si sarebbe prescritto per decorso del termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c., in assenza di notifica di validi atti interruttivi, come verificato nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma. Le cartelle impugnate si riferiscono a tributiper gli anni dal 1999 al 2004.
Essendo decorso il termine di dieci anni previsto dall'art. 2946 c.c., quindi, si sarebbe prescritto il diritto di esigere il pagamento dei tributi sottesi alle cartelle impugnate.
Si sarebbe anche prescritto il diritto di esigere il pagamento delle sanzioni e degli interessi per decorso del termine quinquennale, ai sensi dell'art. 20 comma D.lgs. n. 472/1997, come riconosciuto anche dalla Suprema
Corte con le sentenze n. 12528 del 8/5/2024 e n. 2044 del 24/1/2023.
Con memoria depositata il 12.1.2026 il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, limitatamente alle cartelle indicate nei numeri 2 e 3 e alle altre cartelle per le sanzioni e gli interessi.
L'agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Latina si sono costituite in giudizio, eccependo la regolarità delle norifiche delle cartelle di pagamento, le quali non sarebbero state impugnate tempestivamente.
Secondo l'A.d.E. in particolare il mancato deposito della notifica della Comunicazione di Avvenuto Notifica
(C.A.N.), nei casi in cui la consegna venga effettuata a terzi in assenza del destinatario, non sarebbe stata necessaria perché la notifica è stata effettuata a mezzo di servizio postale ordinario a mani del familiare convivente. In altri termini nessuna C.A.N. avrebbe dovuto essere notificata, in quanto la notifica si sarebbe perfezionata con la consegna al familiare.
Il credito in questione, inoltre, non risulta prescritto, in quanto risulterebbero notificati, in riferimento alle cartelle impugnate, distinti avvisi di intimazione nelle date indicate.
All'udienza del 29 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame l'istante, prendendo spunto dall'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/1073 n. 05784202300002340001 (ogegtto di contenzioso innnanzi al Tribunale ordinario di
Roma), notificato a mezzo servizio postale con atto ricevuto in data 19/10/2023, impugna cinque delle sette cartelle esattoriali sottese al pignoramento, meglio indicate nella parte in fatto.
Ciò premesso si osserva che due delle predette cartelle, la n. 05720080005901489 e la n.
0572008000590159 (rispettivamente indicate ai numeri 4 e 5 della parte in fatto), sulla base di quanto eccepito dalle difese delle Amministrazioni resistenti, risultano notificate al ricorrente, che ha rifiutato di riceverle.
Le altre cartelle (n. 05720060024120938, n. 05720060031722371 e n. 05720060031722472 di cui ai numeri
1, 2, e 3 della descrizione in fatto) sono state notificate a soggetto dichiaratosi familiare convivente.
Ciò premesso merita adesione la tesi del ricorrente secondo cui le relate di notifica allegate dimostrerebbero che le cartelle sono state notificate tramite messi comunali con consegna a familiare convivente del destinatario.
Tale circostanza è dirimente per individuare la disciplina applicabile.
Secondo l'orientamente giurisprudenziale prevalente esistono due modalità di notifica delle cartelle esattoriali, caratterizzate da una propria disciplina.
Nelle ipotesi di notifica tramite messi comunali o autorizzati, come nel caso in esame, si applica l'art. 60 del
DPR 600/1973, che alla lettera b-bis), secondo il quale "se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata".
Secondo la giurisprudenza l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art.139, comma 2, c.p.c., l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica (cfr. Commissione tributaria
Regionale della Campania 26.10.2020, n. 4997).
Infatti, in caso di notifica di un atto della riscossione a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, sorge l'onere in capo all'agente dell'esazione di dimostrare - a fronte di specifica contestazione - tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73.
In proposito non rileva la circostanza (eccepita dalle difese delle Amministrazioni) che a ricevere l'atto esattivo, in luogo dell'effettivo destinatario, sia stato un familiare.
La notifica degli atti dell'Agente della riscossione effettuata a soggetto diverso del destinatario impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che “il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (…). Osservano al riguardo i giudici di legittimità che il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (…) sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. ex plurimis ordinanza Cass.
Civ. n. 17235/18, sentenza n. 25079/14, 2868/2017, 17235/18).
A tal proposito, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 10012 del 15 aprile 2021, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi presso le Corti di merito in ordine alla necessità (o meno) di dimostrare, in caso di notifica al contribuente “relativamente irreperibile”, soltanto l'avvenuto invio o, al contrario, finanche l'effettiva ricezione della raccomandata informativa da parte dello stesso.
In particolare è stato affermato che "in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Ciò premesso nel caso di specie, come sottolineato nei propri scritti dalla difesa del ricorrente e ribadito anche nel corso della udienza, non risulta essere stata depositata alcuna comunicazione di avvenuta notifica, come si evince dalle allegate relate di notifica delle cartelle indicate nei numeri 2 e 3 del ricorso prive di modulo di accettazione della raccomandata. L'invio della predetta comunicazione risultava necessario in quanto le cartelle risultano emesse in data antecedente alla modifica del testo dell'art. 7 della Legge 890/1982, che disciplina nello specifico le modalità di consegna da parte dell'operatore postale del plico oggetto della notificazione, introdotte dall'art. 1, comma 461, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Tale mancanza non può che essere valutata in senso favorevole alla tesi dell'interessato in ordine alla mancanza di prova dell'invio della CAN e, quindi, dell'invalidità della notifica.
Per quanto concerne il secondo motivo, in relazione alla dedotta prescrizione del diritto alla riscossione di cui al credito riportato nell'atto impugnato, in linea generale va evidenziato che i soli tributi erariali soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale (nel caso che ci occupa: IVA, IRAP, IRPEF ed addizionali), ma non le sanzioni e gli interessi connessi ai tributi erariali per i quali la prescrizione è quinquennale (fatta salva l'"actio iudicati" che qui non ricorre) e ciò per giurisprudenza costante di legittimità; infatti (Cass. civ., sez. VI, 06/04/2021, n. 9214; conforme ex multis Cass. civ., sez. VI, 23/03/2021, n. 8120).
La Corte di cassazione infatti in materia di prescrizione dei crediti relativi a tributi erariali ha affermat o più volte il principio "secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, che ove assoggettato a prescrizione breve (come nel diverso caso dei contributi previdenziali) non può convertirsi in termine ordinario decennale (Cass., Sez. U., 17/11/2016, n. 23397). Tanto premesso, i tributi erariali, dei quali qui si controverte... sono, secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24322/14; Cass. n. 22977/10; Cass. n. 2941/07; Cass. n. 16713/16; Cass. n.32308/2019), soggetti non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, cod. civ. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo (Cass., 29/04/2020, n. 8297). I crediti di imposta sono quindi, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. n. 9906/2018; Cass. n. 32308/2019). In questo senso, quindi, è stato anche recentemente riaffermato da questa Corte che "Il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., ove la legge non disponga diversamente, salvi, in quest'ultima ipotesi, gli effetti del giudicato sui termini cd. brevi di prescrizione" (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019). Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale gli interessi, ex art. 2948 c.c., e le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997. Quanto alle sanzioni, questa Corte ha infatti chiarito che «Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009; conformi, ex plurimis, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019; Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 20955 del 10/07/2020). Riguardo poi agli interessi, è stato precisato che "gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, (i quali) integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ." (Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 20955 del 10/07/2020, cit.; Cass. n. 30901/2019; Cass. n.14049/2006)".
Ciò premesso, pur essendosi ormai i crediti tributari consolidati, se è preclusa al contribuente ogni contestazione della pretesa tributaria anche afferente a questioni di decadenza o prescrizione verificatasi prima della emissione delle cartelle di pagamento, è ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale in quanto deve essere riconosciuto l'attuale e concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella (Cass. civ., sez. VI, 03/03/2021, n. 5739).
In relazione al caso di specie va osservato, in via preliminare, che poichè sono state già condivise le censure espresse nel primo motivo, in ordine alla mancata notifica delle cartelle n. 05720060024120938, n.
05720060031722371 e n. 05720060031722472 indicate ai numeri 1, 2, e 3 della descrizione in fatto, con valore assorbente sui rilievi formulati con il secondo mezzo, quest'ultimo deve essere esaminato in relazione alle restanti cartelle n. 05720080005901489 e n. 0572008000590159 di cui ai numeri 4 e 5 della parte in fatto.
Si può ora verificare per quali atti si sia verificata la prescrizione alla data di notifica delle due cartelle di pagamento in esame.
Le pretese di cui alla cartella n. 05720080005901489 per €. 23.273,56, dovuta per l. n. 289/2002 anno 2003, contributi previdenziali Modello DM 10, somme aggiuntive e interessi anno 2003, valore del ruolo relativo a tributi €. 15.920,09, aventi come enti creditori l'Amministrazione Finanziaria, Ufficio delle Entrate di Latina
e l'I.N.P.S. sede di Latina, notificata in data 18/7/2008 (tenendo conto anche dell'atto interruttivo di cui all'avviso di intimazione n. 05720229003303390000 del 12/01/2023, di quello n. 05720199003675752000 del 16/09/2019, di quello di cui all'avviso di intimazione n. 05720179008145349000 del 12/01/2018, di quello n. 05720169000008068000 del 24/08/2016, di quello n. 05720169000008068000 notificato il 26/04/2016, tutti in atti) non sono prescritte, non essendo decorso il termine decennale e nemmeno quello quinquennale di prescrizione.
Le pretese di cui alla cartella n. 0572008000590159 per €. 110.295,59, somma dovuta per I.R.P.E.F, sanzioni e interessi, ritenute I.R.P.E.F, sanzioni e interessi, I.V.A. sanzioni e interessi, anno 2004, avente come ente creditore l'Amministrazione Finanziaria, Ufficio delle Entrate di Latina notificata in data 18/7/2008 (tenendo conto anche dell'atto interruttivo di cui all'avviso di intimazione n. 05720229003303390000 del 12/01/2023, di quello n. 05720199003675752000 del 16/09/2019, di quello di cui all'avviso di intimazione n.
05720179008145349000 del 12/01/2018, di quello n. 05720169000008068000 del 24/08/2016, di quello n. 05720169000008068000 notificato il 26/04/2016, tutti in atti) non sono prescritte, non essendo decorso il termine decennale e nemmeno quello quinquennale di prescrizione.
In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto nella parte che ha ad oggetto le cartelle di pagamento n. 05720060031722371, 05720060031722472 e 05720060031722472; mentre per il resto va respinto.
Quanto alle spese del giudizio le stesse possono essere compensate attesa la reciproca soccombenza delle parti sulle diverse questioni oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie parzialmente il ricorso come indicato in motivazione:
compensa le spese di giudizio.
Latina 30/01/2026