Articolo 1 della Legge 15 luglio 1954, n. 613
Articolo 2
Versione
28 agosto 1954
Art. 1.
In deroga a quanto stabilito dall' art. 39, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , recante nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, l'importo delle ritenute operate, ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 , sulla paga dei graduati e militari di truppa puniti di camera di punizione semplice e di camera di punizione di rigore, e' devoluto a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4487 .
Entrata in vigore il 28 agosto 1954