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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 868/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2315/2025 depositato il 06/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094-CRT-00005043-0942024004333 CONTRIBUTO UNIF 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato a Equitalia Giustizia s.p.a. e ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 propone opposizione avverso la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata l'11.1.2025, per recupero contributo unificato dovuto al Tribunale Civile di Locri, per un importo complessivamente richiesto di euro 137,94.
Chiede l'annullamento della cartella impugnata, deducendo di aver regolarmente corrisposto il dovuto, considerata la riduzione alla metà prescritta per i procedimenti speciali (come quello in esame, relativo a opposizione a decreto ingiuntivo), e producendo documentazione dei pagamenti effettuati, per un importo complessivo di € 118,50 (di cui € 98,00 in data 22.06.2022 ed € 21,00 in data 05.07.2022), oltre all'importo per diritti di cancelleria e/o spese di giustizia, di € 27,00 (in data 22.06.2022).
Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle controdeduzioni depositate, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai motivi di ricorso inerenti sia il merito della pretesa che la notificazione degli atti presupposti.
Equitalia Giustizia s.p.a., nel costituirsi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione per mancata impugnazione del precedente invito al pagamento, notificato in data 15/5/2023 e non opposto;
chiede integrarsi il contraddittorio nei confronti del Tribunale di Locri, ente impositore, nei cui confronti afferma di aver già formulato istanza di intervento ai sensi dell'art 39 del D. Lgs 112/99. Contesta anche nel merito la domanda, richiamando le spiegazioni fornite dal Tribunale di Locri, secondo le quali il pagamento effettuato dal difensore con contrassegno, alla data di iscrizione a ruolo (05.07.2022) non poteva essere accettato dalla Cancelleria per effetto della Circolare del 23 febbraio 2022 emessa dal Ministero della Giustizia e del combinato disposto degli articoli 221 comma 3 DL 19 maggio 2020 n. 34 e 6 del D.L. 228/2021, secondo cui il pagamento deve essere eseguito con sistemi telematici di pagamento che producano dati lavorabili in modo automatico dai sistemi in uso presso le cancellerie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
Equitalia Giustizia s.p.a., nel costituirsi in giudizio, ha dimostrato la notifica del precedente invito al pagamento, indirizzata al contribuente e consegnata all'indirizzo PEC del difensore domiciliatario in data
15/5/2023, contenente la richiesta di euro 124,50, quale somma determinata dal Tribunale di Locri per
Omesso pagamento del contributo unificato (euro 97.50) e per Omesso pagamento delle anticipazioni forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio (euro 27.00) in relazione alla causa iscritta in data 05/07/2022 al Ruolo Generale del TRIBUNALE DI LOCRI al n. 837/2022.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della S.C., “L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non
è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento” (in tal senso, v. Cass. civile, sez. VI- V Ordinanza n. 40233 del 15/12/2021; cfr anche ibidem, Ordinanza n. 27064 del 18/10/2024 e, da ultimo, Sez. Un., Ordinanza n. 8810 del 03/04/2025).
La mancata impugnazione dell'invito rende dunque inammissibile il ricorso avverso la cartella, proposto in relazione ad eccezioni di merito (pagamento) su circostanze preesistenti, che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante tempestiva opposizione all'invito di pagamento.
2. In conclusione, la domanda va dichiarata inammissibile, con la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite delle controparti costituite, liquidate, in favore di ciascun resistente, in euro 150,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
- Dichiara inammissibile la domanda. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da Equitalia Giustizia s.p.a. e da Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate complessivamente in euro
150,00, oltre spese generali al 15% IVA e CP come per legge, per ciascuno dei resistenti.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il IC ER GE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2315/2025 depositato il 06/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094-CRT-00005043-0942024004333 CONTRIBUTO UNIF 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato a Equitalia Giustizia s.p.a. e ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 propone opposizione avverso la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata l'11.1.2025, per recupero contributo unificato dovuto al Tribunale Civile di Locri, per un importo complessivamente richiesto di euro 137,94.
Chiede l'annullamento della cartella impugnata, deducendo di aver regolarmente corrisposto il dovuto, considerata la riduzione alla metà prescritta per i procedimenti speciali (come quello in esame, relativo a opposizione a decreto ingiuntivo), e producendo documentazione dei pagamenti effettuati, per un importo complessivo di € 118,50 (di cui € 98,00 in data 22.06.2022 ed € 21,00 in data 05.07.2022), oltre all'importo per diritti di cancelleria e/o spese di giustizia, di € 27,00 (in data 22.06.2022).
Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle controdeduzioni depositate, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai motivi di ricorso inerenti sia il merito della pretesa che la notificazione degli atti presupposti.
Equitalia Giustizia s.p.a., nel costituirsi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione per mancata impugnazione del precedente invito al pagamento, notificato in data 15/5/2023 e non opposto;
chiede integrarsi il contraddittorio nei confronti del Tribunale di Locri, ente impositore, nei cui confronti afferma di aver già formulato istanza di intervento ai sensi dell'art 39 del D. Lgs 112/99. Contesta anche nel merito la domanda, richiamando le spiegazioni fornite dal Tribunale di Locri, secondo le quali il pagamento effettuato dal difensore con contrassegno, alla data di iscrizione a ruolo (05.07.2022) non poteva essere accettato dalla Cancelleria per effetto della Circolare del 23 febbraio 2022 emessa dal Ministero della Giustizia e del combinato disposto degli articoli 221 comma 3 DL 19 maggio 2020 n. 34 e 6 del D.L. 228/2021, secondo cui il pagamento deve essere eseguito con sistemi telematici di pagamento che producano dati lavorabili in modo automatico dai sistemi in uso presso le cancellerie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
Equitalia Giustizia s.p.a., nel costituirsi in giudizio, ha dimostrato la notifica del precedente invito al pagamento, indirizzata al contribuente e consegnata all'indirizzo PEC del difensore domiciliatario in data
15/5/2023, contenente la richiesta di euro 124,50, quale somma determinata dal Tribunale di Locri per
Omesso pagamento del contributo unificato (euro 97.50) e per Omesso pagamento delle anticipazioni forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio (euro 27.00) in relazione alla causa iscritta in data 05/07/2022 al Ruolo Generale del TRIBUNALE DI LOCRI al n. 837/2022.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della S.C., “L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non
è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento” (in tal senso, v. Cass. civile, sez. VI- V Ordinanza n. 40233 del 15/12/2021; cfr anche ibidem, Ordinanza n. 27064 del 18/10/2024 e, da ultimo, Sez. Un., Ordinanza n. 8810 del 03/04/2025).
La mancata impugnazione dell'invito rende dunque inammissibile il ricorso avverso la cartella, proposto in relazione ad eccezioni di merito (pagamento) su circostanze preesistenti, che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante tempestiva opposizione all'invito di pagamento.
2. In conclusione, la domanda va dichiarata inammissibile, con la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite delle controparti costituite, liquidate, in favore di ciascun resistente, in euro 150,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
- Dichiara inammissibile la domanda. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da Equitalia Giustizia s.p.a. e da Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate complessivamente in euro
150,00, oltre spese generali al 15% IVA e CP come per legge, per ciascuno dei resistenti.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il IC ER GE