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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/07/2025, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 30.6.2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 15569/2024 R.G. Previdenza
tra
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
Antonio Di Marco, con il quale elettivamente domicilia, come in atti;
ricorrente
e
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso CP_1 dall'Avvocatura dell CP_2
resistente
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria il 6.12.2024 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro esponendo che in data 31/01/2022 aveva inoltrato domanda di accertamento dell'Invalidità Civile, a seguito della quale era stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12
L. 118/71 con decorrenza dal 31/01/2022. Esponeva, altresì, che dalla data di riconoscimento dello stato invalidante della ricorrente, ossia dal 31/01/2022 e fino al 31/12/2023, non sussistevano i requisiti economico/reddituali per ottenere la relativa prestazione economica, ma che tuttavia a far data dal 01/01/2024, la situazione reddittuale della ricorrente è variata sicché, sussistendo anche il requisito economico/reddituale per ottenere la relativa prestazione, presentava richiesta di ripristino della pensione di invalidità civile, che non aveva esito positivo.
Tanto premesso, chiedeva di condannarsi l al pagamento dei ratei CP_1 della pensione di invalidità civile maturati in suo favore dall'1.1.2024, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
L si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via amministrativa.
All'odierna udienza cartolare, verificata l'effettività del pagamento, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese per il principio della soccombenza virtuale.
Lette le note per la trattazione cartolare, la causa veniva decisa con deposito della presente sentenza.
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l ha provveduto all'effettivo pagamento delle provvidenze richieste CP_1 in questa sede nel mese di maggio 2025, e dunque in epoca successiva rispetto alla proposizione del ricorso.
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale e rilevato che pacificamente detto riconoscimento veniva posto in essere dopo l'instaurazione del giudizio, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e va quindi delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfetizzate come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Aversa, 1.7.2025
Il Giudice del lavoro dr. Ida Ponticelli
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 30.6.2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 15569/2024 R.G. Previdenza
tra
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
Antonio Di Marco, con il quale elettivamente domicilia, come in atti;
ricorrente
e
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso CP_1 dall'Avvocatura dell CP_2
resistente
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria il 6.12.2024 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro esponendo che in data 31/01/2022 aveva inoltrato domanda di accertamento dell'Invalidità Civile, a seguito della quale era stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12
L. 118/71 con decorrenza dal 31/01/2022. Esponeva, altresì, che dalla data di riconoscimento dello stato invalidante della ricorrente, ossia dal 31/01/2022 e fino al 31/12/2023, non sussistevano i requisiti economico/reddituali per ottenere la relativa prestazione economica, ma che tuttavia a far data dal 01/01/2024, la situazione reddittuale della ricorrente è variata sicché, sussistendo anche il requisito economico/reddituale per ottenere la relativa prestazione, presentava richiesta di ripristino della pensione di invalidità civile, che non aveva esito positivo.
Tanto premesso, chiedeva di condannarsi l al pagamento dei ratei CP_1 della pensione di invalidità civile maturati in suo favore dall'1.1.2024, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
L si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via amministrativa.
All'odierna udienza cartolare, verificata l'effettività del pagamento, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese per il principio della soccombenza virtuale.
Lette le note per la trattazione cartolare, la causa veniva decisa con deposito della presente sentenza.
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l ha provveduto all'effettivo pagamento delle provvidenze richieste CP_1 in questa sede nel mese di maggio 2025, e dunque in epoca successiva rispetto alla proposizione del ricorso.
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale e rilevato che pacificamente detto riconoscimento veniva posto in essere dopo l'instaurazione del giudizio, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e va quindi delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfetizzate come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Aversa, 1.7.2025
Il Giudice del lavoro dr. Ida Ponticelli