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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 1798-2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________
Rep. N° ________ La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente OGGETTO: Contratti bancari
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello, avverso la sentenza nr. 920/2021 pubblicata il 7/5/2021
(Repertorio n. 1153/2021 del 7/5/2021) ed emessa dal Giudice Unico del Tribunale
di Trani nel procedimento di primo grado recante nr. R.G. 6018/2016;
tra
la società (P. IVA ) con sede in Trani, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura allegata alla busta telematica del presente atto, dall'Avv.
EL LL;
- appellante -;
e
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Controparte_1
Liuzzi in forza di procura allegata al presente atto ai sensi del-l'art. 83, co. 3, c.p.c.;
- appellata -;
* * * * * *
All'udienza collegiale del 12.07.2024 la causa è passata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e
1 precisate a verbale di udienza, come di seguito:----------------------------------
per l'appellante: accertare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero
l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero
contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti bancari anche in relazione alla
determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni
imperative di legge, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con
capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, all'applicazione delle c.m.s., degli
interessi attivi e passivi, per i c.d. giorni valuta, dei costi per competenze (anche
relative ad altri rapporti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità
della previsione dello ius variandi a favore dell'Istituto di credito, tanto per le
condizioni normative che per quelle economiche, in quanto da essa CP_2
arbitrariamente attribuitosi, seppur mai convenuto e pattuito, addivenendosi al
ricomputo in conformità a normativa pattizia e di Legge da applicarsi;
per l'effetto,
accertare l'effettivo saldo in linea capitale del rapporto di credito , così come sarà
determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
conseguentemente,
accertare e dichiarare l'indebito illegittimo commesso dal la in danno CP_2
dell'istante per la somma di almeno € 227.123,05 e per l'effetto condannare la CP_2
alla restituzione, nei confronti della parte attrice, di tale somma o di quell'altra
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esi to della
espletanda CTU richiesta oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarre in favore del
sottoscritto difensore antistatario;
l'appellata: rigettare l'appello con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in Parte_2
giudizio il chiedendo il ricalcolo del saldo allegando che dal Controparte_3
1999 aveva intrattenuto una apertura di un conto corrente ordinario n. 2 1134666/01/07, nonché conti collegati, oltra alla concessione di una linea di credito da utilizzare come scopertura sul conto.
Negli anni successivi precisava di aver aperto altri c/c anticipi nn. 11346660329,
11346660228, un c/c ordinario n. 10/1737 e conti collegati, oltre a una concessione di credito da utilizzare come scopertura sui conti.
La società chiedeva così il ricalcolo contestando l'addebito di spese e commissioni non concordate, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'illegittimo meccanismo c.d. dei giorni di valuta, oltre la nullità dello jus variandi a favore dell'Istituto di credito.
Quindi, concludeva chiedendo la condanna della banca alla restituzione a favore della società attrice della somma di almeno € 227.123,05 oltre al risarcimento del danno patito.
Si costituiva il eccependo il difetto di prova della domanda di Controparte_3
ripetizione ex art. 2697 c.c., l'intervenuta transazione in ordine alle avverse pretese relative al conto corrente n. 1134666/01/07, giacché con accordo transattivo del
18.11.2011 a fronte del pagamento da parte della della somma di € 25.000,00 CP_2
la società correntista si era impegnata a non intraprendere alcuna azione giudiziaria.
Inoltre, eccepiva l'intervenuta prescrizione della avversa pretesa con riferimento alla ripetizione delle rimesse solutorie, nonché la decadenza dal diritto di contestare le risultanze degli estratti conto, l'infondatezza della dedotta usurarietà, in quanto era emerso che solo in alcuni trimestri era riscontrato il superamento del tasso soglia usura, la legittimità della commissione di massimo scoperto e, quanto alla contestata illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi assumeva di essersi adeguata alla nuova normativa.
Nel corso della causa, la società attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. eccepiva la nullità della transazione ex art. 1972 c.c., perché il rapporto sottostante era in contrasto con la norma di cui all'art. 644 c.p.. 3 Il giudice all'esito di una consulenza tecnica di ufficio di carattere contabile con il dott. , accertava l'illegittimità delle clausole concordate nei contratti Persona_1
di conto corrente nn. 10000000/1737 e 0113/46660127, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con un saldo del c/c n. 0113/46660127
dal 30.6.2015 al 30.10.2015 (in seguito al ricalcolo a credito) della correntista di €
1.118,38 e, per l'effetto, accoglieva la domanda di ripetizione e condannava la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 1.118,38, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di indebito. Mentre, per i conti n.ri
10000000/1737 dal 1°.
1.2004 al 31.12.2008 accertava il saldo a debito della correntista di € 3.698,74 e, per l'effetto, rigettava la domanda di ripetizione di parte attrice compensando le spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico di entrambe le parti in causa.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla società con tre Parte_2
motivi di gravame.
Si è costituita in giudizio la banca nella qualità di successore Controparte_1
di per chiedere l'integrale rigetto dell'appello proposto da Controparte_3
Parte_1
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con i primi due motivi di gravame, la società appellante ha impugnato la decisione di primo grado con cui il giudice di primo grado ha accertato il saldo finale del conto corrente n. 01113/46660127 in misura pari ad € 1.118,38 a credito di essa correntista,
nel periodo dal 30 giugno 2015 fino alla sua estinzione in data 30 ottobre 2015,
nonché un debito pari ad € 3.698,74 per il saldo finale del c/c n. 10000000/1737,
all'esito della ricostruzione contabile nel periodo documentato dalla sequenza continuativa degli estratti conto dal 1° gennaio 2004 fino alla sua estinzione in data
31 dicembre 2008. 4 Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'esclusione del periodo antecedente e fino al 18/11/2011, ritenendo efficacia la transazione stipulata tra le parti, mentre per il periodo successivo, e cioè dal 19/11/2011 al 20/10/2015, il giudice di primo grado, a dire dell'appellante, avrebbe erroneamente considerato i soli ultimi 4 mesi per esserci continuità degli estratti conto, nonostante il CTU fosse riuscito a rideterminare l'intero rapporto controverso dall'apertura fino alla chiusura, riscontrando un saldo a credito della correntista per 97.891,11 (ricalcolo con il saldo rettificato).
Quindi, con il primo motivo d'appello, la società ripropone la questione della nullità
della transazione per violazione dell'art. 1972 c.c..
L'appellata sostiene che i rapporti bancari sottesi all'accordo transattivo erano illeciti perchè affetti da usura discendendo dall'illiceità delle obbligazioni transatte la nullità
anche della transazione.
Tale motivo è infondato.
Secondo orientamento giurisprudenziale: “La nullità della transazione su titolo
nullo ex art. 1972 cod. civ. non consegue alla nullità di singole clausole del contratto
base, se di esse non risulti, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., l'essenzialità rispetto al
contratto stesso” (Cass. 31.5.2012, n. 8776, con cui è stata cassata la sentenza di
merito che, dichiarate nulle le clausole di commissione massimo scoperto, rinvio agli
usi su piazza e anatocismo inerenti ad un contratto di conto corrente bancario, aveva
esteso la declaratoria di nullità alla transazione intervenuta sul medesimo contratto,
omettendo di verificare se, nell'economia di quest'ultimo, le clausole nulle fossero
essenziali).
Nello stesso senso: “L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità
della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della
causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto
nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni,
mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di 5 singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419
c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso. (Cass. 8.2.2016, n. 2413, che ha
confermato la decisione impugnata, che aveva escluso la nullità di
una transazione vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di
commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo nulle,
non essendo stata allegata alcuna illiceità della causa di quel contratto, né dedotta
la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti, nè affermata l'essenzialità di
quelle clausole nell'economia del contratto medesimo).
Nel caso di specie, la società appellante non ha dedotto e dimostrato l'essenzialità
nell'economia del contratto delle clausole di cui assumono l'illiceità.
Inoltre, va precisato che con riferimento alle clausole che secondo gli appellanti stabiliscono tassi d'interesse eccedenti la soglia usuraria, il termine di paragone per giudicare dell'essenzialità delle relative pattuizioni, non potrebbe essere rappresentato dall'assetto d'interessi che astrattamente scaturirebbe dalla declaratoria di nullità ex art. 1815, secondo comma, c.c., norma diretta a sanzionare ex post l'illecita pattuizione negoziale;
sibbene, ed in base ad una valutazione in concreto ex ante, dal raffronto tra il tasso usurario (in ipotesi) fissato in contratto ed il minor tasso convenzionale che, per rimanere all'interno della soglia di rilevanza ai fini dell'usura,
avrebbe costituito oggetto di pattuizione legittima.
Gli appellanti, inoltre, non hanno allegato e dimostrato di aver ignorato, al momento della sottoscrizione della transazione, la causa di nullità delle clausole, nullità la cui sussistenza, avendo relazione immediata a pattuizioni del regolamento contrattuale asseritamente contrarie a disposizioni di legge, sarebbero stati in grado di verificare;
nè hanno domandato l'annullamento della transazione ai sensi del secondo comma dell'art. 1972 c.c..
Quindi, superata la questione relativa alla transazione relativa al rapporto di c/c n.
0113/46660127 fino al 18 novembre 2011, il giudice Tribunale di Trani ha riscontrato 6 la mancanza di prova da parte della correntista, che aveva proposto la domanda di ripetizione d'indebito, in quanto aveva prodotto soltanto una parte discontinua degli estratti conto relativi ad entrambi i rapporti dedotti in giudizio, ossia il predetto c/c n. 0113/46660127 ed il c/c n. 10000000/1737.
In tal modo, il giudice ha ritenuto di applicare la ricostruzione contabile partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, con il suo azzeramento soltanto se a credito della correntista a fronte della proposizione della domanda di ripetizione d'indebito per svilupparlo nel periodo documentato dalla successiva sequenza continuativa degli estratti conto disponibili fino alla definitiva estinzione dei conti correnti.
Il motivo di gravame relativo all'errata ricostruzione contabile è infondato.
E' pacifico che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito
è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
Quanto alla mancata produzione di alcuni estratti conto, l'appellante sostiene che il c.t.u. ha potuto determinare il saldo del conto corrente operando dei raccordi per i periodi non documentati, a maggior ragione nel caso di mancanza di solo pochi estratti (a suo dire), che non avrebbero potuto rendere inattendibile la rideterminazione del saldo.
Il Collegio osserva che il generico riferimento agli estratti conto mancanti non soddisfa il requisito della specificità dei motivi di gravame voluto dall'art. 342 c.p.c.
occorrendo che al richiamo si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto per cui si deve ritenere attendibile la scrittura di raccordo per periodi mancanti di più periodi nello sviluppo della ricostruzione bancaria.
In ogni caso, con riferimento al conto corrente 0113/46660127, il CTU ha evidenziato 7 al punto 5) la mancanza degli estratti conto relativi a diversi periodi, mentre con riferimento al conto corrente ordinario 10000000/1737 ha rilevato la mancanza di un intero periodo consecutivo dal 01.01.2003 al 31.12.2003.
L'indisponibilità degli estratti conto relativi al c/c n. 0113/46660127 si estende a periodi intermedi che impediscono qualunque attendibile ricostruzione alternativa del rapporto fino al 30 giugno 2015, non essendo possibile, come riferito dal CTU,
verificare l'applicazione delle condizioni come pattuite o quelle applicate dalla banca, stornare l'importo di spese e competenze non pattuite, verificare l'applicazione dell'art. 120 TUB per le valute e valutare se vi è stata o meno la pari periodicità di capitalizzazione per gli interessi attivi e passivi con l'applicazione della
CMS e soprattutto verificare le eventuali rimesse solutorie e ripristinatorie.
Inoltre, non sono stati allegati ulteriori elementi di prova “idonei a fornire indicazioni
certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato e che consentano di
accertare il saldo nel periodo non documentato” come riferisce correttamente il giudice di primo grado (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) neppure ricavabili dalla condotto processuale della banca che ha sempre negato specificatamente una irregolare pattuizione delle condizioni applicate e comunque la prescrizione di ogni pretesa restitutoria discendente dalle rimesse solutorie ultradecennali.
Cosicche' l'onere della prova incombente sul correntista non può dirsi assolto in relazione a quella parte del rapporto idoneo a dare compiuta rappresentazione delle movimentazioni operate, non essendo presenti soluzione di continuità fino alla chiusura, sì da consentire una ricostruzione attendibile dell'andamento del rapporto.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, la società ha impugnato le Parte_1
statuizioni con cui il Tribunale di Trani, ai fini della rideterminazione dei saldi finali dei predetti c/c n. 0113/46660127 e n. 10000000/1737 ha respinto le doglianze riguardo allo sconfinamento dei tassi soglia, alle commissioni di massimo scoperto ed all'applicazione dello ius variandi, nonché accolto per quanto di ragione 8 l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito convenuto.
In disparte le ragioni di inammissibilità del motivo in quanto si duole della applicazione da parte della banca di interessi usurari e della c.m.s., ma senza specificare la misura degli interessi applicati nel corso del rapporto e di quelli indicati nel contratto, e senza indicare la commissione di massimo scoperto applicata dalla banca e il contenuto del contratto circa le modalità di calcolo della commissione, il motivo risulta infondato avendo il giudice di primo grado con condivisibile motivazione rideterminato i saldi finali dei due rapporti dedotti in giudizio chiedendo al CTU, per il conto n. 0113/46660127 l'applicazione dei seguenti criteri correttamente individuati, ossia interessi nella misura contrattualmente pattuita,
contenimento nei limiti dei tassi soglia dello sconfinamento verificatosi soltanto in alcuni trimestri del rapporto (in forza del principio statuito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017), eliminazione di qualunque forma di capitalizzazione e delle commissioni di disponibilità fondi non regolarmente pattuite,
rettifica delle valute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con un saldo a credito della correntista di € 1.118,38.
Mentre, quanto al c/c n. 10000000/1737 interessi nella misura contrattualmente pattuita, eliminazione di qualunque forma di capitalizzazione, applicazione delle commissioni di massimo scoperto come regolarmente pattuite, avuto riguardo alla specifica determinazione dell'importo e delle modalità di calcolo, nonché alla legittima loro causa negoziale di remunerazione per i fondi messi a disposizione della correntista ed a prescindere dal loro effettivo prelevamento, rettifica delle valute ai sen-si dell'art. 120 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e scorporo finale delle rimesse solutorie prescritte calcolate sui saldi come innanzi rettificati, con un saldo a debito della correntista di € 3.698,74.
Inoltre, per quanto riguarda lo sconfinamento soltanto in alcuni trimestri, la doglianza
è infondata, in quanto è stato rettificato in sede peritale, con il contenimento degli 9 interessi entro il limite del tasso soglia allora vigente, considerato che le Sezioni
Unite hanno definitivamente statuito anche il principio secondo cui l'art. 1815, co. 2,
c.c., va interpretato nel senso che, in caso di usurarietà sopravvenuta a causa dell'applicazione degli interessi moratori, restano comunque dovuti gli interessi corrispettivi legalmente convenuti nei limiti dei tassi soglia, in forza di quanto stabilito dall'art. 1224, co. 1, c.c. (cfr. Cass. civ., sez. un., 1809-2020, n. 19597).
Infine, per la determinazione delle commissioni di massimo scoperto l'appellante non ha specificato i motivi della censura alla sentenza di primo grado, in quanto il
Tribunale nel ricalcolo ha determinato un saldo a credito della correntista di €
1.118,38, tenuto conto dell'adeguamento della all'art. 120 T.U.B. quanto alle CP_2
valute, esclusa ogni capitalizzazione degli interessi, senza applicazione di alcuna commissione di disponibilità fondi, perché non pattuita.
Mentre il saldo ricalcolato del c/c n. 10000000/1737 a debito della correntista di €
3.698,74 è stato calcolato con rettifica delle valute, applicando quanto previsto dall'art. 120 T.U.B., le commissioni di massimo scoperto così come pattuite, con eliminazione della capitalizzazione degli interessi e scorporo delle rimesse solutorie prescritte, tenendo conto del saldo rettificato.
Per quanto riguarda le commissioni di massimo scoperto pattuite nell'importo e nelle modalità di calcolo, il giudice di primo grado, sulla base di una impostazione in giurisprudenza, alla stregua della disciplina antecedente la riforma della L. n. 2/2009,
non ha ravvisato alcuna nullità per difetto di causa, considerato che si tratta di remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22.6.2016, Tribunale di Trani Sentenza n.
1633/2017 pubbl. l'11.7.2017).
Anche in questo caso, l'appellante neppure ha chiarito i motivi per i quali riteneva non condivisibile la predetta pattuizione, limitandosi ad evidenziare la carenza di una 10 sua propria causa, senza eccepire specificatamente una sua eventuale indeterminatezza delle modalità di calcolo (percentuale, base di calcolo, criteri e
periodicità) senza indicare la commissione di massimo scoperto applicata dalla banca e senza indicare il contenuto del contratto circa le errate o inesistenti modalità di calcolo della commissione.
Infine, la questione della prescrizione che rileva solo con riferimento al c/c 10000000/1737,
giacchè per il c/c n. 0113/46660127 il periodo analizzato ricade nel decennio anteriore alla domanda, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito è stato assolto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
Il C.T.U. ha effettuato il ricalco con il metodo del saldo rettificato nonostante sia per l'ipotesi in cui si valuti il saldo banca, che nell'ipotesi in cui si valuti il saldo rettificato, il valore dell'indebito irripetibile con riferimento al c/c n. 10000000/1737 non cambi.
Per tali ragione l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (52.000-260.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza nr. 920/2021 pubblicata il Parte_1
7/5/2021 (Repertorio n. 1153/2021 del 7/5/2021) ed emessa dal Giudice Unico del
Tribunale di Trani, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in Euro 10.000,00 oltre alle spese generali, Cap ed Iva;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento
11 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza 10.06.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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