Articolo 3 della Legge 9 aprile 1952, n. 530
Articolo 2Articolo 4
Versione
30 maggio 1952
Art. 3.
Le variazioni delle liste dei prodotti contenute nell'allegato A dell'Accordo italo-francese relativo alla protezione di nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo, in Italia, con la legge 18 luglio 1949, n. 766 , se notificate nei modi previsti all'art. 4 dell'Accordo stesso, potranno essere rese esecutive con decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste.
La facolta' predetta potra' essere esercitata fino al 81 dicembre 1952.
Entrata in vigore il 30 maggio 1952