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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13963/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 13963/2020, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(c.f. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GENCHI GIULIANA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CP_1 C.F._2
RUZZENENTI FAUSTA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni del 16/12/2024: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
2) Porre a carico del sig. Parte_1 CP_1 CP_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente sig.ra , entro e non oltre il giorno
[...] Parte_1 cinque di ogni mese, l'assegno mensile necessario al concorso nel mantenimento del figlio Per_1
nato a [...] il 14\11\2005 , sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, pari
[...] alla somma di € 400,00, e\o alla somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat e da accreditarsi sul conto corrente intestato alla
1 signora a decorrere dalla data del deposito del ricorso 16\12\2020. 3) Porre a carico Parte_1 del padre l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse del figlio come da protocollo del Tribunale di Brescia. 4) Porre a carico del sig. l'obbligo di versare a titolo di contributo nel CP_1 mantenimento della moglie la somma mensile di € 200,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (e\o la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia) e da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese a decorrere dal deposito del ricorso per separazione (16\12\2020).
5) addebitarsi la separazione al marito . 6) Con vittoria di spese e compensi CP_1 professionali”.
Per parte resistente come da foglio di precisazione delle conclusioni del 16/12/2024: “1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) confermarsi che il padre corrisponda direttamente al figlio
, maggiorenne, a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 250,00, fino quando lo Per_1 stesso non sarà economicamente autosufficiente, oltre il 50% delle spese straordinarie nei termini di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
3) disporsi che i genitori prestino ora per allora il consenso/rilascio al rinnovo dei documenti tutti validi per l'espatrio; 4) confermarsi che gli assegni familiari continuino ad essere percepiti per intero dalla madre;
5) revocarsi il diritto al mantenimento della moglie, essendo quest'ultima economicamente autosufficiente;
6) respingersi la domanda di addebito della separazione al marito, siccome non provata ed infondata in fatto e diritto;
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi in cui il giudice ritenga di non accogliere le richieste in via principale in punto economico, tenuto conto delle gravissime condizioni di salute in cui versa il signor e di tutto quanto prodotto nonché del lavoro svolto dal figlio, si chiede CP_1 disporsi direttamente l'assegno mensile di mantenimento in favore di quest'ultimo nella misura minore di euro 300,00; nulla a titolo di mantenimento della moglie perché svolge attività lavorativa ed è economicamente autosufficiente. Fermo tutto il resto su dedotto.
In via di ulteriore subordine: confermarsi il provvedimento del mantenimento della moglie nella misura di euro 100,00 e di quella del figlio di euro 400,00. Fermo tutto il resto su dedotto. In via istruttoria: si chiede revocarsi l'ordinanza del 15.9.23 e del 17.9.24 ed ammettersi le prove per testi ancora da assumersi con i testi indicati. Si insiste nella richiesta di prosecuzione degli accertamenti tributari sulla ricorrente. In ogni caso: Spese di causa interamente compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2020 parte ricorrente, sig.ra , ha dedotto di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il resistente, sig. , il 25/10/1997, trascritto nei CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Calvisano (BS) (atto n. 36, parte II, serie A, anno 1997), con il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dall'unione è nato il figlio (n. Per_1
14/11/2005).
La ricorrente ha rappresentato che l'affectio coniugalis è venuta meno a causa della propensione del resistente al consumo di bevande alcoliche e degli agiti violenti dello stesso perpetrati ai danni della moglie e del figlio. Ha dedotto che il sig. in più occasioni ha posto in essere condotte aggressive CP_1
e maltrattanti che l'hanno infine costretta ad allontanarsi dalla casa familiare unitamente al figlio e a trovare rifugio presso la sorella, denunciando infine il marito con conseguente instaurazione del procedimento penale rubricato al n. 3821/2020 R.G. N.R - 2622/2021 R.G. G.I.P..
Ha quindi concluso chiedendo: la pronuncia della separazione giudiziale con addebito al resistente,
l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della
2 casa coniugale da abitare unitamente al figlio (domanda rinunciata nella memoria integrativa, stante la vendita della casa familiare), un contributo per il mantenimento di a carico del resistente di Per_1
€ 400,00/mese oltre il 50% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento in suo favore di € 300,00 al mese.
Si è costituito il resistente con comparsa in data 15/4/2021 il quale, non opponendosi alla pronuncia relativa alla separazione, ha invece contestato nel resto tutto quanto dedotto da controparte. In particolare, ha negato l'abuso di sostanze alcoliche e gli agiti violenti nei confronti della moglie e del figlio e ha allegato che la sig.ra risulta affetta da disturbo schizo-affettivo di tipo bipolare (doc. Pt_1
4 allegato alla comparsa). Si è opposto, quindi, al contributo di mantenimento in favore della moglie, ritenendo la stessa economicamente autosufficiente, nonché al quantum richiesto da controparte per il mantenimento di , deducendo precarie condizioni economiche acuitesi con la pandemia. Per_1
Ha concluso chiedendo: pronuncia della separazione, affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, incontri padre-figlio a fine settimana alternati e un giorno infrasettimanale da concordare previamente tra le parti, contributo per il mantenimento del figlio a carico del padre di € 100,00/mese oltre il 50% delle spese straordinarie, nulla per il mantenimento della ricorrente essendo la stessa economicamente autosufficiente.
All'udienza presidenziale del 15/5/2021, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha disposto l'audizione di il quale, escusso all'udienza del 6/10/2021, ha confermato le difficoltà relative Per_1 al clima familiare e in particolare gli atteggiamenti aggressivi del padre ai danni della madre. All'esito di tale udienza sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori: “
1. vita separata nel reciproco rispetto;
2. affido di condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
3. attese le Per_1 difficoltà del rapporto padre figlio (violenza assistita e percosse subite riferite da ) le visite Per_1 saranno programmate nell'ambito di un progetto di recupero della genitorialità paterna di cui vengono incaricati i servizi sociali competenti per territorio, con mandato di organizzare incontri, assistervi, almeno ai primi, e guidare il padre nel recupero di un rapporto continuativo e disteso con il figlio e la famiglia in genere con relazione al 28 febbraio 2022; in ogni caso attesa la età del figlio egli sarà libero di concordare con il padre le modalità di visita ulteriore.
4. Stabilisce che il padre, che risulta proprietario di immobili che parte ricorrente riferisce essere stati venduti, contribuisca al mantenimento del figlio con il pagamento di euro 400,00 al mese, rivalutabili secondo gli indici
ISTAT FOI e con il pagamento del 50 % delle spese straordinarie determinate come da protocollo del Tribunale di Brescia, a decorrere dal deposito del ricorso.
5. Stabilisce inoltre un assegno di mantenimento a favore della sig. di euro 100,00 mensili, in ragione del basso o nullo Parte_1 reddito, anche questi rivalutabili, a decorrere dal mese in corso.
6. Nulla sulla casa familiare sia per la vendita sia per la collocazione in altra soluzione abitativa”.
Transitata avanti il Giudice istruttore e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della sentenza penale di condanna del resistente alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, l'espletamento di indagini tributarie e l'assunzione di prova orale (cfr. verbale udienza 17/9/2024).
Con note scritte in data 16/12/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendono intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva,
3 la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La frattura può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nel caso in esame, le parti vivono legalmente separate dal 15/5/2021, epoca della comparizione dei coniugi nella fase presidenziale, anche se di fatto sono divise fin dal mese di marzo 2020, quando la ricorrente ha lasciato la casa coniugale unitamente al figlio per trasferirsi dalla sorella.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, inoltre, confermata in sede di udienza presidenziale in cui sono stati assunti i provvedimenti necessari e urgenti nell'interesse dei coniugi e nel corso dell'intera causa in cui è emersa la definitiva rottura dell'affectio coniugalis.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione.
2. Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione a carico del marito, imputando all'abuso di bevande alcoliche e alle sue condotte violente e maltrattanti il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Il resistente ha insistito per il rigetto della domanda, ritenendo inconsistenti le ragioni addotte dalla sig.ra a sostegno della richiesta di addebito. Pt_1
Nello specifico, la ricorrente ha allegato di aver subito numerose aggressioni, sia fisiche sia verbali, da parte del marito (cfr. “il quale anche nell'intimità non ha mancato di approcciarla con violenza senza alcun rispetto o sentimento, tirandole con forza i capelli ed apostrofandola in malo modo con
l'evidente intento di sminuirla e mortificarla;
una sera lo arrivò addirittura ad incendiare la CP_1 porta di una stanza ove la moglie si era rifugiata e rinchiusa per cercare riparo” – cfr. ricorso introduttivo).
Tali condotte maltrattanti sono state confermate dal figlio il quale, sentito all'udienza del Per_1
6/10/2021, ha riferito: “quando i miei vivevano assieme litigavano, mio padre a volte beveva troppo
e non era controllato, ha alzato le mani anche con me, secondo me senza motivo, ho assistito anche
a scene brutte fra mio padre e mia madre, lui spaccava a volte il piatto sul camino, si rovinava molte volte il pranzo o la cena;
c'è stato alla fine un episodio in cui era arrabbiato, io e mamma stavamo alla sera in camera e con l'alcol da fuori ha bagnato la porta e provato ad incendiare la porta, per fortuna mi sono accorto e l'ho detto alla mamma che ha aperto la porta” (cfr. verbale udienza del 6/10/2021).
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che: “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore; ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 22294/2024).
4 Anche in sede di istruttoria testimoniale all'udienza del 17/9/2024, i testi escussi hanno confermato, ancorché de relato, la sussistenza di condotte maltrattanti da parte del resistente.
La teste ha riferito: “Ricordo anche una sera in cui la sig.ra mi ha telefonato Testimone_1 Pt_1 dicendo che era stata chiusa in camera dal marito e che quest'ultimo aveva cercato di dare fuoco alla porta della camera. Le ho consigliato di avvertire i Carabinieri, ma lei non lo ha fatto. Ricordo anche che un giorno le ha lanciato una crosta di formaggio”.
Il teste ha dichiarato: “Mi è capitato più volte di trovare mia cugina in condizioni Testimone_2 pessime, la quale mi riferiva che quando c'era qualcuno in casa il sig. mutava atteggiamento CP_1
e non si comportava allo stesso modo di quando erano da soli”.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che anche la testimonianza de relato “può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive o soggettive ad essa estrinseche o da altre risultanze probatorie acquisite al processo, che concorrano
a confortarne la credibilità” (cfr. Cass. Civ., n. 8760/2021).
Ebbene, con riferimento alle condotte ascritte al sig. le stesse possono ritenersi comprovate CP_1 dai seguenti elementi: i) la sentenza n. 810/2022, del 3/6/2022, resa all'esito del procedimento penale n. 3821/2020 R.G. N.R - 2622/2021 R.G. G.I.P. (acquisita in data 1/9/2022), con cui il resistente è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 572, commi 1, 2 e 4, c.p. in danno a moglie e figlio e condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione;
ii) le dichiarazioni rese dal figlio Per_1
a conferma della condotta paterna (cfr. verbale di udienza del 6/10/2021); iii) le deposizioni assunte dai testi di parte ricorrente escussi all'udienza del 17/9/2024.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di addebito della separazione al resistente è fondata e va quindi accolta.
3. Sul mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
Per quanto riguarda il mantenimento di , giova premettere che l'obbligo di mantenere il figlio Per_1 non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora questi, senza sua colpa, pur divenuto maggiorenne sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.
Tale obbligo sorge, infatti, per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto è doveroso rilevare quanto segue: “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (cfr. Cass. Civ., n. 38366/2021).
Ebbene, (n. 14/11/2005) è poco più che maggiorenne. La ricorrente ha dedotto genericamente Per_1 che il figlio è ancora studente, senza tuttavia riferire in maniera precisa il corso di studi eventualmente intrapreso. Il resistente ha, di contro, asserito che il figlio svolge attività lavorativa, senza specificare se si tratta di un'attività stabile che possa denotarne la raggiunta indipendenza economica o piuttosto di un'occupazione occasionale svolta parallelamente al percorso formativo.
5 In ogni caso, non avendo le parti costituite nulla dedotto in merito ad un eventuale precoce abbandono degli studi, può presumersi che abbia comunque ultimato soltanto da poco il ciclo scolastico Per_1
e, seppure svolga attività lavorativa, il carattere saltuario della stessa (“tre volte a settimana” - cfr. memoria di replica 190 c.p.c. resistente, pag. 5) esclude i connotati della stabilità e dell'indipendenza, di talché egli non può ancora considerarsi economicamente autosufficiente.
Sul quantum relativo all'assegno di mantenimento bisogna considerare quanto segue:
convive esclusivamente con la ricorrente sin dai provvedimenti provvisori e urgenti emessi Per_1 all'esito dell'udienza presidenziale e, comunque, da marzo 2020 allorché madre e figlio si sono dovuti allontanare dalla casa coniugale a seguito degli agiti violenti del resistente;
le indagini tributarie espletate (cfr. relazione acquisita il 9/1/2024) hanno restituito il seguente quadro. Il resistente, già titolare di impresa individuale, ha dichiarato per il triennio 2020-2022 un reddito negativo, ha alienato un immobile in data 30/9/2021 al prezzo di € 270.000,00, ha riscattato in data 24/11/2023 la polizza contratta con Assimoco Vita s.p.a. per € 63.198,00. La conclusione alla quale sono giunti gli operanti è che “appare verosimile che lo CP_1 verso la fine di novembre u.s. abbia deliberatamente svuotato i conti correnti dei relativi fondi e chiesto il riscatto della polizza”. Tali conclusioni non appaiono confutate dalle argomentazioni di cui alle note scritte del 22/2/2024 in quanto la stessa difesa del resistente ha prodotto (soltanto a seguito dei controlli operati dalla G.d.F.) i documenti sub 33-34-35 con cui ha dato conto di un effettivo trasferimento di fondi su un libretto postale n. 51881164 appositamente aperto.
la ricorrente, dal canto suo, ha dichiarato un reddito mensile medio netto di € 600,65/mese e risulta titolare di un conto corrente postale dal quale emerge il versamento di un canone di locazione di
€ 350,00 (cfr. anche contratto allegato alla memoria del 19/7/2022). In sede di interrogatorio formale ha escluso di avere in essere polizze vita (peraltro non rinvenute dalla G.d.F.) e, quanto al contratto di affitto agrario prodotto sub doc. 2 e 2a del resistente ed enfatizzato per suggerire ulteriori introiti non dichiarati da parte della sig.ra lo stesso si è definitivamente risolto il Pt_1
10/11/2023 per espressa pattuizione negoziale.
Venendo da ultimo alla documentazione allegata alla comparsa conclusionale del resistente, essa non può essere presa in esame poiché tardivamente prodotta.
il sig. versa in deficitarie condizioni di salute (doc. 40 allegato alle note del 16/12/2024) le CP_1 quali ne pregiudicano la capacità lavorativa e la possibilità di reperire un'occupazione, tuttavia a breve maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia avendo provveduto a versare la contribuzione volontaria (doc. 18-19-28).
Ebbene, alla luce di tali considerazioni e tenuto conto dell'età e delle incrementali esigenze di , Per_1 ma anche delle precarie condizioni di salute in cui versa il resistente (il cui peggioramento – risalente al dicembre 2022 – è successivo all'adozione dei provvedimenti presidenziali) ostative al reperimento di altra attività lavorativa, si ritiene di porre a carico del sig. un contributo al mantenimento CP_1 del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, versando, con decorrenza Per_1 dalla data della sentenza, la somma di € 300,00/mese alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia, cui si rinvia.
Non può essere accolta la richiesta di parte resistente di versamento del mantenimento direttamente al figlio in assenza specifica domanda formalizzata in giudizio da quest'ultimo.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza ha affermato, in linea generale, che: “il genitore separato
o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del
6 figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante” (cfr. Cass. Civ. n. 18008/2018).
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla ricorrente in ossequio ai principi elaborati da Cass. Civ. n. 4672/2025.
4. Sull'assegno di mantenimento in favore del coniuge
Parte ricorrente ha chiesto erogarsi un contributo al proprio mantenimento in considerazione della disparità economica tra i coniugi. Ebbene, la giurisprudenza ha ancora recentemente enucleato i criteri da adottare ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento separativo specificando che: “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. Civ., n. 234/2025).
Ebbene, la ricorrente ha compiuto i sessanta anni di età, svolge attività lavorativa dal 2021 (avendo in precedenza contributo con il lavoro casalingo) e versa un canone di locazione di € 350,00 avendo rilasciato la casa coniugale. Non dispone di ulteriori immobili, ad eccezione dei terreni indicati nella visura prodotta sub documento n. 2 del resistente e non ha investimenti patrimoniali (cfr. relazione
G.d.F. 9/17/2024). Il matrimonio ha avuto una durata di circa 24 anni, sicché ricorrono i presupposti per porre a carico del sig. un contributo al mantenimento del coniuge di € 200,00 al mese, oltre CP_1 rivalutazione Istat.
5. Sulle spese di lite
Stante l'esito complessivo del procedimento le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico del resistente e in favore dell'Erario (cfr. delibera di ammissione al PSS
n. 1066-GPC/2020) sulla base dei vigenti parametri ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M.
147/2022, applicabile ratione temporis per una causa di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 13963/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
( ), con addebito alla parte resistente;
C.F._2
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. con decorrenza dalla data della presente sentenza e fermi restando per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori, pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente , la somma di € 300,00, Per_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
4. rigetta la domanda di versamento del mantenimento direttamente al figlio;
Per_1
7 5. l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig. Pt_1
6. con decorrenza dalla data della presente sentenza e fermi restando per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori, pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del coniuge la somma di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI;
7. nulla si dispone sul consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio avendo nelle more il figlio raggiunto la maggiore età; Per_1
8. condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario, essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (doc. a), che liquida in complessivi € 5.261,00 (i.e.
€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 13963/2020, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(c.f. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GENCHI GIULIANA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CP_1 C.F._2
RUZZENENTI FAUSTA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni del 16/12/2024: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
2) Porre a carico del sig. Parte_1 CP_1 CP_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente sig.ra , entro e non oltre il giorno
[...] Parte_1 cinque di ogni mese, l'assegno mensile necessario al concorso nel mantenimento del figlio Per_1
nato a [...] il 14\11\2005 , sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, pari
[...] alla somma di € 400,00, e\o alla somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat e da accreditarsi sul conto corrente intestato alla
1 signora a decorrere dalla data del deposito del ricorso 16\12\2020. 3) Porre a carico Parte_1 del padre l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse del figlio come da protocollo del Tribunale di Brescia. 4) Porre a carico del sig. l'obbligo di versare a titolo di contributo nel CP_1 mantenimento della moglie la somma mensile di € 200,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (e\o la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia) e da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese a decorrere dal deposito del ricorso per separazione (16\12\2020).
5) addebitarsi la separazione al marito . 6) Con vittoria di spese e compensi CP_1 professionali”.
Per parte resistente come da foglio di precisazione delle conclusioni del 16/12/2024: “1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) confermarsi che il padre corrisponda direttamente al figlio
, maggiorenne, a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 250,00, fino quando lo Per_1 stesso non sarà economicamente autosufficiente, oltre il 50% delle spese straordinarie nei termini di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
3) disporsi che i genitori prestino ora per allora il consenso/rilascio al rinnovo dei documenti tutti validi per l'espatrio; 4) confermarsi che gli assegni familiari continuino ad essere percepiti per intero dalla madre;
5) revocarsi il diritto al mantenimento della moglie, essendo quest'ultima economicamente autosufficiente;
6) respingersi la domanda di addebito della separazione al marito, siccome non provata ed infondata in fatto e diritto;
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi in cui il giudice ritenga di non accogliere le richieste in via principale in punto economico, tenuto conto delle gravissime condizioni di salute in cui versa il signor e di tutto quanto prodotto nonché del lavoro svolto dal figlio, si chiede CP_1 disporsi direttamente l'assegno mensile di mantenimento in favore di quest'ultimo nella misura minore di euro 300,00; nulla a titolo di mantenimento della moglie perché svolge attività lavorativa ed è economicamente autosufficiente. Fermo tutto il resto su dedotto.
In via di ulteriore subordine: confermarsi il provvedimento del mantenimento della moglie nella misura di euro 100,00 e di quella del figlio di euro 400,00. Fermo tutto il resto su dedotto. In via istruttoria: si chiede revocarsi l'ordinanza del 15.9.23 e del 17.9.24 ed ammettersi le prove per testi ancora da assumersi con i testi indicati. Si insiste nella richiesta di prosecuzione degli accertamenti tributari sulla ricorrente. In ogni caso: Spese di causa interamente compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2020 parte ricorrente, sig.ra , ha dedotto di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il resistente, sig. , il 25/10/1997, trascritto nei CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Calvisano (BS) (atto n. 36, parte II, serie A, anno 1997), con il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dall'unione è nato il figlio (n. Per_1
14/11/2005).
La ricorrente ha rappresentato che l'affectio coniugalis è venuta meno a causa della propensione del resistente al consumo di bevande alcoliche e degli agiti violenti dello stesso perpetrati ai danni della moglie e del figlio. Ha dedotto che il sig. in più occasioni ha posto in essere condotte aggressive CP_1
e maltrattanti che l'hanno infine costretta ad allontanarsi dalla casa familiare unitamente al figlio e a trovare rifugio presso la sorella, denunciando infine il marito con conseguente instaurazione del procedimento penale rubricato al n. 3821/2020 R.G. N.R - 2622/2021 R.G. G.I.P..
Ha quindi concluso chiedendo: la pronuncia della separazione giudiziale con addebito al resistente,
l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della
2 casa coniugale da abitare unitamente al figlio (domanda rinunciata nella memoria integrativa, stante la vendita della casa familiare), un contributo per il mantenimento di a carico del resistente di Per_1
€ 400,00/mese oltre il 50% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento in suo favore di € 300,00 al mese.
Si è costituito il resistente con comparsa in data 15/4/2021 il quale, non opponendosi alla pronuncia relativa alla separazione, ha invece contestato nel resto tutto quanto dedotto da controparte. In particolare, ha negato l'abuso di sostanze alcoliche e gli agiti violenti nei confronti della moglie e del figlio e ha allegato che la sig.ra risulta affetta da disturbo schizo-affettivo di tipo bipolare (doc. Pt_1
4 allegato alla comparsa). Si è opposto, quindi, al contributo di mantenimento in favore della moglie, ritenendo la stessa economicamente autosufficiente, nonché al quantum richiesto da controparte per il mantenimento di , deducendo precarie condizioni economiche acuitesi con la pandemia. Per_1
Ha concluso chiedendo: pronuncia della separazione, affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, incontri padre-figlio a fine settimana alternati e un giorno infrasettimanale da concordare previamente tra le parti, contributo per il mantenimento del figlio a carico del padre di € 100,00/mese oltre il 50% delle spese straordinarie, nulla per il mantenimento della ricorrente essendo la stessa economicamente autosufficiente.
All'udienza presidenziale del 15/5/2021, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha disposto l'audizione di il quale, escusso all'udienza del 6/10/2021, ha confermato le difficoltà relative Per_1 al clima familiare e in particolare gli atteggiamenti aggressivi del padre ai danni della madre. All'esito di tale udienza sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori: “
1. vita separata nel reciproco rispetto;
2. affido di condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
3. attese le Per_1 difficoltà del rapporto padre figlio (violenza assistita e percosse subite riferite da ) le visite Per_1 saranno programmate nell'ambito di un progetto di recupero della genitorialità paterna di cui vengono incaricati i servizi sociali competenti per territorio, con mandato di organizzare incontri, assistervi, almeno ai primi, e guidare il padre nel recupero di un rapporto continuativo e disteso con il figlio e la famiglia in genere con relazione al 28 febbraio 2022; in ogni caso attesa la età del figlio egli sarà libero di concordare con il padre le modalità di visita ulteriore.
4. Stabilisce che il padre, che risulta proprietario di immobili che parte ricorrente riferisce essere stati venduti, contribuisca al mantenimento del figlio con il pagamento di euro 400,00 al mese, rivalutabili secondo gli indici
ISTAT FOI e con il pagamento del 50 % delle spese straordinarie determinate come da protocollo del Tribunale di Brescia, a decorrere dal deposito del ricorso.
5. Stabilisce inoltre un assegno di mantenimento a favore della sig. di euro 100,00 mensili, in ragione del basso o nullo Parte_1 reddito, anche questi rivalutabili, a decorrere dal mese in corso.
6. Nulla sulla casa familiare sia per la vendita sia per la collocazione in altra soluzione abitativa”.
Transitata avanti il Giudice istruttore e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della sentenza penale di condanna del resistente alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, l'espletamento di indagini tributarie e l'assunzione di prova orale (cfr. verbale udienza 17/9/2024).
Con note scritte in data 16/12/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendono intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva,
3 la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La frattura può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nel caso in esame, le parti vivono legalmente separate dal 15/5/2021, epoca della comparizione dei coniugi nella fase presidenziale, anche se di fatto sono divise fin dal mese di marzo 2020, quando la ricorrente ha lasciato la casa coniugale unitamente al figlio per trasferirsi dalla sorella.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, inoltre, confermata in sede di udienza presidenziale in cui sono stati assunti i provvedimenti necessari e urgenti nell'interesse dei coniugi e nel corso dell'intera causa in cui è emersa la definitiva rottura dell'affectio coniugalis.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione.
2. Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione a carico del marito, imputando all'abuso di bevande alcoliche e alle sue condotte violente e maltrattanti il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Il resistente ha insistito per il rigetto della domanda, ritenendo inconsistenti le ragioni addotte dalla sig.ra a sostegno della richiesta di addebito. Pt_1
Nello specifico, la ricorrente ha allegato di aver subito numerose aggressioni, sia fisiche sia verbali, da parte del marito (cfr. “il quale anche nell'intimità non ha mancato di approcciarla con violenza senza alcun rispetto o sentimento, tirandole con forza i capelli ed apostrofandola in malo modo con
l'evidente intento di sminuirla e mortificarla;
una sera lo arrivò addirittura ad incendiare la CP_1 porta di una stanza ove la moglie si era rifugiata e rinchiusa per cercare riparo” – cfr. ricorso introduttivo).
Tali condotte maltrattanti sono state confermate dal figlio il quale, sentito all'udienza del Per_1
6/10/2021, ha riferito: “quando i miei vivevano assieme litigavano, mio padre a volte beveva troppo
e non era controllato, ha alzato le mani anche con me, secondo me senza motivo, ho assistito anche
a scene brutte fra mio padre e mia madre, lui spaccava a volte il piatto sul camino, si rovinava molte volte il pranzo o la cena;
c'è stato alla fine un episodio in cui era arrabbiato, io e mamma stavamo alla sera in camera e con l'alcol da fuori ha bagnato la porta e provato ad incendiare la porta, per fortuna mi sono accorto e l'ho detto alla mamma che ha aperto la porta” (cfr. verbale udienza del 6/10/2021).
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che: “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore; ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 22294/2024).
4 Anche in sede di istruttoria testimoniale all'udienza del 17/9/2024, i testi escussi hanno confermato, ancorché de relato, la sussistenza di condotte maltrattanti da parte del resistente.
La teste ha riferito: “Ricordo anche una sera in cui la sig.ra mi ha telefonato Testimone_1 Pt_1 dicendo che era stata chiusa in camera dal marito e che quest'ultimo aveva cercato di dare fuoco alla porta della camera. Le ho consigliato di avvertire i Carabinieri, ma lei non lo ha fatto. Ricordo anche che un giorno le ha lanciato una crosta di formaggio”.
Il teste ha dichiarato: “Mi è capitato più volte di trovare mia cugina in condizioni Testimone_2 pessime, la quale mi riferiva che quando c'era qualcuno in casa il sig. mutava atteggiamento CP_1
e non si comportava allo stesso modo di quando erano da soli”.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che anche la testimonianza de relato “può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive o soggettive ad essa estrinseche o da altre risultanze probatorie acquisite al processo, che concorrano
a confortarne la credibilità” (cfr. Cass. Civ., n. 8760/2021).
Ebbene, con riferimento alle condotte ascritte al sig. le stesse possono ritenersi comprovate CP_1 dai seguenti elementi: i) la sentenza n. 810/2022, del 3/6/2022, resa all'esito del procedimento penale n. 3821/2020 R.G. N.R - 2622/2021 R.G. G.I.P. (acquisita in data 1/9/2022), con cui il resistente è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 572, commi 1, 2 e 4, c.p. in danno a moglie e figlio e condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione;
ii) le dichiarazioni rese dal figlio Per_1
a conferma della condotta paterna (cfr. verbale di udienza del 6/10/2021); iii) le deposizioni assunte dai testi di parte ricorrente escussi all'udienza del 17/9/2024.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di addebito della separazione al resistente è fondata e va quindi accolta.
3. Sul mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
Per quanto riguarda il mantenimento di , giova premettere che l'obbligo di mantenere il figlio Per_1 non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora questi, senza sua colpa, pur divenuto maggiorenne sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.
Tale obbligo sorge, infatti, per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto è doveroso rilevare quanto segue: “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (cfr. Cass. Civ., n. 38366/2021).
Ebbene, (n. 14/11/2005) è poco più che maggiorenne. La ricorrente ha dedotto genericamente Per_1 che il figlio è ancora studente, senza tuttavia riferire in maniera precisa il corso di studi eventualmente intrapreso. Il resistente ha, di contro, asserito che il figlio svolge attività lavorativa, senza specificare se si tratta di un'attività stabile che possa denotarne la raggiunta indipendenza economica o piuttosto di un'occupazione occasionale svolta parallelamente al percorso formativo.
5 In ogni caso, non avendo le parti costituite nulla dedotto in merito ad un eventuale precoce abbandono degli studi, può presumersi che abbia comunque ultimato soltanto da poco il ciclo scolastico Per_1
e, seppure svolga attività lavorativa, il carattere saltuario della stessa (“tre volte a settimana” - cfr. memoria di replica 190 c.p.c. resistente, pag. 5) esclude i connotati della stabilità e dell'indipendenza, di talché egli non può ancora considerarsi economicamente autosufficiente.
Sul quantum relativo all'assegno di mantenimento bisogna considerare quanto segue:
convive esclusivamente con la ricorrente sin dai provvedimenti provvisori e urgenti emessi Per_1 all'esito dell'udienza presidenziale e, comunque, da marzo 2020 allorché madre e figlio si sono dovuti allontanare dalla casa coniugale a seguito degli agiti violenti del resistente;
le indagini tributarie espletate (cfr. relazione acquisita il 9/1/2024) hanno restituito il seguente quadro. Il resistente, già titolare di impresa individuale, ha dichiarato per il triennio 2020-2022 un reddito negativo, ha alienato un immobile in data 30/9/2021 al prezzo di € 270.000,00, ha riscattato in data 24/11/2023 la polizza contratta con Assimoco Vita s.p.a. per € 63.198,00. La conclusione alla quale sono giunti gli operanti è che “appare verosimile che lo CP_1 verso la fine di novembre u.s. abbia deliberatamente svuotato i conti correnti dei relativi fondi e chiesto il riscatto della polizza”. Tali conclusioni non appaiono confutate dalle argomentazioni di cui alle note scritte del 22/2/2024 in quanto la stessa difesa del resistente ha prodotto (soltanto a seguito dei controlli operati dalla G.d.F.) i documenti sub 33-34-35 con cui ha dato conto di un effettivo trasferimento di fondi su un libretto postale n. 51881164 appositamente aperto.
la ricorrente, dal canto suo, ha dichiarato un reddito mensile medio netto di € 600,65/mese e risulta titolare di un conto corrente postale dal quale emerge il versamento di un canone di locazione di
€ 350,00 (cfr. anche contratto allegato alla memoria del 19/7/2022). In sede di interrogatorio formale ha escluso di avere in essere polizze vita (peraltro non rinvenute dalla G.d.F.) e, quanto al contratto di affitto agrario prodotto sub doc. 2 e 2a del resistente ed enfatizzato per suggerire ulteriori introiti non dichiarati da parte della sig.ra lo stesso si è definitivamente risolto il Pt_1
10/11/2023 per espressa pattuizione negoziale.
Venendo da ultimo alla documentazione allegata alla comparsa conclusionale del resistente, essa non può essere presa in esame poiché tardivamente prodotta.
il sig. versa in deficitarie condizioni di salute (doc. 40 allegato alle note del 16/12/2024) le CP_1 quali ne pregiudicano la capacità lavorativa e la possibilità di reperire un'occupazione, tuttavia a breve maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia avendo provveduto a versare la contribuzione volontaria (doc. 18-19-28).
Ebbene, alla luce di tali considerazioni e tenuto conto dell'età e delle incrementali esigenze di , Per_1 ma anche delle precarie condizioni di salute in cui versa il resistente (il cui peggioramento – risalente al dicembre 2022 – è successivo all'adozione dei provvedimenti presidenziali) ostative al reperimento di altra attività lavorativa, si ritiene di porre a carico del sig. un contributo al mantenimento CP_1 del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, versando, con decorrenza Per_1 dalla data della sentenza, la somma di € 300,00/mese alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia, cui si rinvia.
Non può essere accolta la richiesta di parte resistente di versamento del mantenimento direttamente al figlio in assenza specifica domanda formalizzata in giudizio da quest'ultimo.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza ha affermato, in linea generale, che: “il genitore separato
o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del
6 figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante” (cfr. Cass. Civ. n. 18008/2018).
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla ricorrente in ossequio ai principi elaborati da Cass. Civ. n. 4672/2025.
4. Sull'assegno di mantenimento in favore del coniuge
Parte ricorrente ha chiesto erogarsi un contributo al proprio mantenimento in considerazione della disparità economica tra i coniugi. Ebbene, la giurisprudenza ha ancora recentemente enucleato i criteri da adottare ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento separativo specificando che: “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. Civ., n. 234/2025).
Ebbene, la ricorrente ha compiuto i sessanta anni di età, svolge attività lavorativa dal 2021 (avendo in precedenza contributo con il lavoro casalingo) e versa un canone di locazione di € 350,00 avendo rilasciato la casa coniugale. Non dispone di ulteriori immobili, ad eccezione dei terreni indicati nella visura prodotta sub documento n. 2 del resistente e non ha investimenti patrimoniali (cfr. relazione
G.d.F. 9/17/2024). Il matrimonio ha avuto una durata di circa 24 anni, sicché ricorrono i presupposti per porre a carico del sig. un contributo al mantenimento del coniuge di € 200,00 al mese, oltre CP_1 rivalutazione Istat.
5. Sulle spese di lite
Stante l'esito complessivo del procedimento le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico del resistente e in favore dell'Erario (cfr. delibera di ammissione al PSS
n. 1066-GPC/2020) sulla base dei vigenti parametri ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M.
147/2022, applicabile ratione temporis per una causa di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 13963/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
( ), con addebito alla parte resistente;
C.F._2
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. con decorrenza dalla data della presente sentenza e fermi restando per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori, pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente , la somma di € 300,00, Per_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
4. rigetta la domanda di versamento del mantenimento direttamente al figlio;
Per_1
7 5. l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig. Pt_1
6. con decorrenza dalla data della presente sentenza e fermi restando per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori, pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del coniuge la somma di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI;
7. nulla si dispone sul consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio avendo nelle more il figlio raggiunto la maggiore età; Per_1
8. condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario, essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (doc. a), che liquida in complessivi € 5.261,00 (i.e.
€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
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