Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15780 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Silvestro Diana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Villa di
Briano (CE), alla via Platone n.11;
-ricorrente
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere;
- resistente contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.07.2024, la ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per i periodi e presso gli Istituti specificamente indicati in ricorso, ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/2024 e di conseguenza la condanna del al riconoscimento del CP_1 beneficio, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2023/2024; spese vinte da distrarsi.
La parte ricorrente ha riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e sostenendo che la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a tempo determinato è contraria CP_1 ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione); ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022; ha evidenziato il contrasto dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70, e al relativo accordo quadro europeo;
ha invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea. C La resistente è rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta. Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico,
1
Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del e del merito derivante dallo Controparte_1 svolgimento del rapporto di lavoro.
Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di
Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n.
16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. ed in particolare la sentenza n. 1585/2023 dell'intestato Tribunale (est. Manzon) considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di
Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_1
2 non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n.
1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma
121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolotra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che la parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per l'anno scolastico 2023/2024 (cfr. contratto in atti) e precisamente:
- a.s. 2023/2024: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dall'11.09.2023 al 30.06.2024;
Ne consegue che va condannato il e del merito all'attribuzione Controparte_1 della Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va ancora chiarito che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
3 La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata.
Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica. Da ultimo, va precisato, anche sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del
27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che la docente, al momento della pronuncia giudiziale, non é fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche.
Ed infatti nel caso in esame, il ricorrente, in data 5.04.2025, ha depositato contratto relativo all'anno scolastico 2024/2025, dimostrando così la permanenza nel sistema scolastico. Sussistono pertanto le condizioni per l'accoglimento con conseguente condanna del all'attribuzione della carta docente per l'a.s. 2023/2024. CP_1
Le spese di lite si liquidano ai minimi, tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria e decisionale che sono mancate, con distrazione in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico
2023/2024; 2) condanna il all'attribuzione della Carta Controparte_1
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per l'anno scolastico 2023/2024; 3) condanna il , in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi €
4 231,00, ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Silvestro Diana. Si comunichi.
Napoli, il 27.05.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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