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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/08/2025, n. 11725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11725 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11762/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 11762/2023 R.G.A.C.C., promossa con ricorso e vertente tra residente a [...]ed ivi elettivamente domiciliata alla Parte_1
via Diaz 19, presso lo studio dell'avv. Matteo D'ANGELO del Foro di
Viterbo, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e residenza non dichiarata;
in Roma elettivamente CP_1
domiciliato al viale Gaurico 257, presso lo studio dell'avv. Marco LUPO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
-CONVENUTO- pagina 1 di 7 OGGETTO: tutela del possesso.
CONCLUSIONI:
Parte attorea chiede: “In via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. in ordine alla produzione dei danni in CP_1
premessa e, per l'effetto condannare lo stesso, al risarcimento dei danni subiti dalla Dott.ssa nella somma di € 11.000,00, ovvero Parte_1
negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale si richiede concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. In ogni caso Ordinare al resistente il cambio di residenza come per legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Parte convenuta chiede il rigetto delle domande.
CENNI SULPROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 9/5/2023 è stata resa ordinanza che ha definito la fase interinale del procedimento, e che di seguito si trascrive.
“Parte ricorrente invoca tutela possessoria, deducendo di essere dal novembre del '18 nella detenzione di immobile sito in Roma (indicato in atti), di cui è comproprietario il convenuto (padre della ricorrente) unitamente alla coniuge di questi, propria madre;
dal dicembre dello stesso anno l'istante iniziava a pagare somma mensile di € 800,00 (poi elevata ad €
875,00 e successivamente ridotta ad € 300,00).
Nonostante ripetuti solleciti, mai è stato formalizzato regolare contratto di locazione e in data 8/2/'23 ella aveva contezza di avvenuto cambio della pagina 2 di 7 serratura, avvisata di ciò da padre stesso, odierno convenuto;
nell'immobile erano presenti effetti personali di ogni tipo di essa odierna ricorrente.
Argomenta la parte sulla sussistenza di spoglio tutelabile anzitutto per via interinale e chiede di essere reintegrata nella propria detenzione.
Si è costituito il convenuto e ha ammesso che la propria figlia ha avuto la detenzione del bene “verso la fine del '18” (ciò che fu concesso dalla madre della ricorrente, comproprietaria) peraltro dietro pagamento di corrispettivo. Nel 2020 vi fu separazione dei coniugi (omologazione di accordo in data 19/10/2020 al Tribunale di Viterbo), con intese che prevedevano la vendita a terzi dell'immobile “de quo”.
Narra il convenuto poi di avere appreso da terzi nel contesto di procedimento divorzile- che la figlia (oggi istante) non abitava più nell'immobile in questione (e invero non era più corrisposta la somma di €
300,00 mensili) e dunque provvedette ad effettuare accesso;
lo stesso convenuto ammette di essersi accorto della presenza di effetti personali della figlia e si dichiara “ben disponibile ad accompagnare la figlia presso l'appartamento per recuperare i propri effetti personali”.
Argomentando su insussistenza di “possessio” tutelabile, chiede che la domanda sia respinta.
Il decidente non ha ritenuto necessario ascoltare sommari informatori.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Parte convenuta nella memoria di costituzione ha confessato di avere reso accesso nell'immobile in questione e di avere provveduto a cambio di serratura.
pagina 3 di 7 Il tutto sulla base del solo assunto che avrebbe appreso che la figlia detentrice del bene dal '18- non lo abitava più.
Non solo: ha anche confessato di avere avuto contezza della presenza di effetti personali della figlia nell'appartamento, e di essersi preoccupato di avvisarla, limitandosi poi qui a dichiarare di essere “ben disponibile ad accompagnare la figlia presso l'appartamento per recuperare i propri effetti personali”.
E' ovviamente sufficiente rammentare che la detenzione del bene “de quo” non è cessata né con eventuale cessazione di abitazione del medesimo da parte del detentore, né con il mancato pagamento di ciò che pare essere puro e semplice canone di locazione (la nullità derivante dalla omessa forma scritta è infatti relativa, e invocabile solo dal conduttore;
ma ciò attiene a profilo petitorio qui irrilevante).
La domanda va quindi accolta e va ordinato al convenuto di consegnare entro 72 ore dalla notifica- alla ricorrente, propria figlia, le copie tutte in suo possesso di ingresso all'immobile in questione.
Il regime delle spese (D.M. 55/'14; valore indeterminabile;
bassa complessità; valori medi) segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Roma -settima sezione civile- pronunciando –nel contraddittorio delle parti- nella causa civile iscritta al n° 11762/'23
R.G.A.C.C. così decide:
• in accoglimento del ricorso, ordina al convenuto la consegna -entro 72 ore dalla notifica- alla ricorrente, propria figlia, delle copie tutte in suo possesso di ingresso all'immobile in questione;
pagina 4 di 7 • condanna il resistente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.608,00 per compenso professionale;
oltre rimborso del contributo unificato, delle spese di notifica, del contributo forfettario 15%, del CAP e dell'IVA di legge.
Procedimento definito nella fase interinale monocratica.
Roma 9/5/'23
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)”.
E' stata poi resa istanza per il prosieguo del procedimento in cognizione piena.
Con ordinanza del 25/1/2024 (all'esito dei termini ex art. 183 c.6 c.p.c. concessi in data 21/10/2023) è stata ammessa prova orale e documentale.
La causa è giunta alla fase decisoria.
Osserva il decidente che la detenzione qualificata della parte attorea ha trovato riscontro negli elementi di prova assunti.
E' certamente usuale che un genitore conceda l'uso di proprio immobile a un proprio figlio, proprio in ragione della “affectio” derivante dal rapporto filiale.
In tali (ordinari) casi non può ritenersi una detenzione qualificata del figlio, vertendosi in punto di mera ospitalità genitoriale.
Gli elementi di prova assunti nel caso di specie hanno però confermato quanto già emerso nella fase interinale, e cioè che odierno convenuto
(comproprietario del bene, unitamente alla ex coniuge) ha regolamentato negozialmente la detenzione di detto bene da parte della propria figlia, con specifica pattuizione di corrispettivo: ciò che dà luogo a contratto di pagina 5 di 7 locazione (la nullità per la forma orale non è invocabile contro il conduttore)
e dunque a una detenzione qualificata.
Ed invero, oltre alle ammissioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale (ud. 4/7/2024; cap. 1-6-7-8-9), i testi escussi (ud. 4/7/2024; Tes_1
madre della parte attorea e già coniuge del convenuto, per i cap. 1-2-
[...]
3-6; , fidanzato della ricorrente, per i cap. 6-7), genuini e Testimone_2
convincenti, hanno confermato le narrative in fatto di parte attorea.
In definitiva, le vie brevi (in autotutela privata, ben vietata dall'ordinamento) seguite dal convenuto concretano spoglio possessorio, non essendo ipotizzabile assenza di “animus spoliandi” stante la consapevolezza della sussistenza stessa dei fatti storici.
L'ordinanza di reintegra va quindi confermata.
In punto di risarcimento del danno, la liquidazione non può che essere equitativa, sulla base degli elementi forniti dalla parte attorea.
Si liquida così somma di € 5.000,00; somma già rivalutata e a maggiorarsi di interessi legali dallo spoglio al saldo.
Non è emanabile alcun ordine di cambio di residenza anagrafica, competenza esclusiva dell'Autorità amministrativa, che può rendere d'ufficio la variazione, espletati gli opportuni accertamenti in fatto, anche compulsati dall'interessata odierna parte attorea.
Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M.
55/2014 (scaglione di valore indeterminabile;
bassa complessità; valori minimi e ulteriormente ridotti per la effettiva consistenza delle questioni).
pagina 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando, in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti, nel proc.
11762/2023 così decide:
• conferma l'ordinanza di reintegrazione nel possesso del 9/5/2023;
• condanna parte convenuta al pagamento di € 5.000,00 in favore di parte attorea, ad integrale risarcimento del danno;
con interessi legali dall'8/2/2023 e fino al saldo;
• condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate -per la presente fase- in € 2.200,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge.
Roma 7/8/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 11762/2023 R.G.A.C.C., promossa con ricorso e vertente tra residente a [...]ed ivi elettivamente domiciliata alla Parte_1
via Diaz 19, presso lo studio dell'avv. Matteo D'ANGELO del Foro di
Viterbo, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e residenza non dichiarata;
in Roma elettivamente CP_1
domiciliato al viale Gaurico 257, presso lo studio dell'avv. Marco LUPO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
-CONVENUTO- pagina 1 di 7 OGGETTO: tutela del possesso.
CONCLUSIONI:
Parte attorea chiede: “In via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. in ordine alla produzione dei danni in CP_1
premessa e, per l'effetto condannare lo stesso, al risarcimento dei danni subiti dalla Dott.ssa nella somma di € 11.000,00, ovvero Parte_1
negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale si richiede concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. In ogni caso Ordinare al resistente il cambio di residenza come per legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Parte convenuta chiede il rigetto delle domande.
CENNI SULPROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 9/5/2023 è stata resa ordinanza che ha definito la fase interinale del procedimento, e che di seguito si trascrive.
“Parte ricorrente invoca tutela possessoria, deducendo di essere dal novembre del '18 nella detenzione di immobile sito in Roma (indicato in atti), di cui è comproprietario il convenuto (padre della ricorrente) unitamente alla coniuge di questi, propria madre;
dal dicembre dello stesso anno l'istante iniziava a pagare somma mensile di € 800,00 (poi elevata ad €
875,00 e successivamente ridotta ad € 300,00).
Nonostante ripetuti solleciti, mai è stato formalizzato regolare contratto di locazione e in data 8/2/'23 ella aveva contezza di avvenuto cambio della pagina 2 di 7 serratura, avvisata di ciò da padre stesso, odierno convenuto;
nell'immobile erano presenti effetti personali di ogni tipo di essa odierna ricorrente.
Argomenta la parte sulla sussistenza di spoglio tutelabile anzitutto per via interinale e chiede di essere reintegrata nella propria detenzione.
Si è costituito il convenuto e ha ammesso che la propria figlia ha avuto la detenzione del bene “verso la fine del '18” (ciò che fu concesso dalla madre della ricorrente, comproprietaria) peraltro dietro pagamento di corrispettivo. Nel 2020 vi fu separazione dei coniugi (omologazione di accordo in data 19/10/2020 al Tribunale di Viterbo), con intese che prevedevano la vendita a terzi dell'immobile “de quo”.
Narra il convenuto poi di avere appreso da terzi nel contesto di procedimento divorzile- che la figlia (oggi istante) non abitava più nell'immobile in questione (e invero non era più corrisposta la somma di €
300,00 mensili) e dunque provvedette ad effettuare accesso;
lo stesso convenuto ammette di essersi accorto della presenza di effetti personali della figlia e si dichiara “ben disponibile ad accompagnare la figlia presso l'appartamento per recuperare i propri effetti personali”.
Argomentando su insussistenza di “possessio” tutelabile, chiede che la domanda sia respinta.
Il decidente non ha ritenuto necessario ascoltare sommari informatori.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Parte convenuta nella memoria di costituzione ha confessato di avere reso accesso nell'immobile in questione e di avere provveduto a cambio di serratura.
pagina 3 di 7 Il tutto sulla base del solo assunto che avrebbe appreso che la figlia detentrice del bene dal '18- non lo abitava più.
Non solo: ha anche confessato di avere avuto contezza della presenza di effetti personali della figlia nell'appartamento, e di essersi preoccupato di avvisarla, limitandosi poi qui a dichiarare di essere “ben disponibile ad accompagnare la figlia presso l'appartamento per recuperare i propri effetti personali”.
E' ovviamente sufficiente rammentare che la detenzione del bene “de quo” non è cessata né con eventuale cessazione di abitazione del medesimo da parte del detentore, né con il mancato pagamento di ciò che pare essere puro e semplice canone di locazione (la nullità derivante dalla omessa forma scritta è infatti relativa, e invocabile solo dal conduttore;
ma ciò attiene a profilo petitorio qui irrilevante).
La domanda va quindi accolta e va ordinato al convenuto di consegnare entro 72 ore dalla notifica- alla ricorrente, propria figlia, le copie tutte in suo possesso di ingresso all'immobile in questione.
Il regime delle spese (D.M. 55/'14; valore indeterminabile;
bassa complessità; valori medi) segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Roma -settima sezione civile- pronunciando –nel contraddittorio delle parti- nella causa civile iscritta al n° 11762/'23
R.G.A.C.C. così decide:
• in accoglimento del ricorso, ordina al convenuto la consegna -entro 72 ore dalla notifica- alla ricorrente, propria figlia, delle copie tutte in suo possesso di ingresso all'immobile in questione;
pagina 4 di 7 • condanna il resistente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.608,00 per compenso professionale;
oltre rimborso del contributo unificato, delle spese di notifica, del contributo forfettario 15%, del CAP e dell'IVA di legge.
Procedimento definito nella fase interinale monocratica.
Roma 9/5/'23
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)”.
E' stata poi resa istanza per il prosieguo del procedimento in cognizione piena.
Con ordinanza del 25/1/2024 (all'esito dei termini ex art. 183 c.6 c.p.c. concessi in data 21/10/2023) è stata ammessa prova orale e documentale.
La causa è giunta alla fase decisoria.
Osserva il decidente che la detenzione qualificata della parte attorea ha trovato riscontro negli elementi di prova assunti.
E' certamente usuale che un genitore conceda l'uso di proprio immobile a un proprio figlio, proprio in ragione della “affectio” derivante dal rapporto filiale.
In tali (ordinari) casi non può ritenersi una detenzione qualificata del figlio, vertendosi in punto di mera ospitalità genitoriale.
Gli elementi di prova assunti nel caso di specie hanno però confermato quanto già emerso nella fase interinale, e cioè che odierno convenuto
(comproprietario del bene, unitamente alla ex coniuge) ha regolamentato negozialmente la detenzione di detto bene da parte della propria figlia, con specifica pattuizione di corrispettivo: ciò che dà luogo a contratto di pagina 5 di 7 locazione (la nullità per la forma orale non è invocabile contro il conduttore)
e dunque a una detenzione qualificata.
Ed invero, oltre alle ammissioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale (ud. 4/7/2024; cap. 1-6-7-8-9), i testi escussi (ud. 4/7/2024; Tes_1
madre della parte attorea e già coniuge del convenuto, per i cap. 1-2-
[...]
3-6; , fidanzato della ricorrente, per i cap. 6-7), genuini e Testimone_2
convincenti, hanno confermato le narrative in fatto di parte attorea.
In definitiva, le vie brevi (in autotutela privata, ben vietata dall'ordinamento) seguite dal convenuto concretano spoglio possessorio, non essendo ipotizzabile assenza di “animus spoliandi” stante la consapevolezza della sussistenza stessa dei fatti storici.
L'ordinanza di reintegra va quindi confermata.
In punto di risarcimento del danno, la liquidazione non può che essere equitativa, sulla base degli elementi forniti dalla parte attorea.
Si liquida così somma di € 5.000,00; somma già rivalutata e a maggiorarsi di interessi legali dallo spoglio al saldo.
Non è emanabile alcun ordine di cambio di residenza anagrafica, competenza esclusiva dell'Autorità amministrativa, che può rendere d'ufficio la variazione, espletati gli opportuni accertamenti in fatto, anche compulsati dall'interessata odierna parte attorea.
Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M.
55/2014 (scaglione di valore indeterminabile;
bassa complessità; valori minimi e ulteriormente ridotti per la effettiva consistenza delle questioni).
pagina 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando, in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti, nel proc.
11762/2023 così decide:
• conferma l'ordinanza di reintegrazione nel possesso del 9/5/2023;
• condanna parte convenuta al pagamento di € 5.000,00 in favore di parte attorea, ad integrale risarcimento del danno;
con interessi legali dall'8/2/2023 e fino al saldo;
• condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate -per la presente fase- in € 2.200,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge.
Roma 7/8/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
pagina 7 di 7