Decreto presidenziale 10 maggio 2025
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00432/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2025, proposto da
Energygonnosmar1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Malossini e Ambrogio Mostaccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Malossini in Roma, via Varrone 9;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Floriana Isola e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Citta' Metropolitana di Cagliari e Provincia di Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica- Direzione Generale Valutazione Ambientali, Commissione Tecnica Pnrr-Pniec presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura, Eg Atlante S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. 108 del 5 marzo 2025, notificato in data 10 marzo 2025, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazione Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura- Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha “ espresso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "GONNOS-MAR", di potenza pari a 34,49 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di AN e Guspini (SU)” in relazione all’istanza proposta dalla ricorrente Energygonnosmar1 s.r.l.;
- della nota prot. 44169 del 10.03.2025 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazione Ambientali – Divisione V- Procedure di valutazione Via e Vas ha comunicato alla ricorrente l'adozione del predetto provvedimento di diniego di compatibilità Via;
- del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 534 del 12 dicembre 2024, prot. n. 31 del 02.01.2025 acquisito al prot. MASE-173 in data 2 gennaio 2025, con cui la predetta Commissione ha espresso “ parere negativo circa la compatibilità ambientale del “Progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "GONNOS-MAR", di potenza pari a 34,49 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di AN (SU)” in merito alla istanza proposta dalla ricorrente;
- del parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prot. n. 2413 del 29.01.2025, acquisito al prot. MASE-15568 in data 29 gennaio 2025, con il quale è stato espresso “ il parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale per il Progetto di un impianto fotovoltaico a terra da 39,49 MW ad inseguimento monoassiale “GONNOSMAR” , da realizzarsi nei comuni di AN e Guspini (SU), proposto da Energy Gonnosmar 1 S.r.l.” ;
- per quanto occorrer possa, della nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna prot. n. 4830 del 14/03/2023, con la quale la predetta Soprintendenza si è espressa in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, facendo richiesta di documentazione integrativa per le carenze relative alla documentazione trasmessa dalla Società proponente;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 16372 del 26/09/2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, si è espressa nuovamente in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 17417 del 04/10/2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con la quale ha formulato e trasmesso il proprio parere endoprocedimentale;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 23316 del 20/12/2024 con la quale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e ha formulato un nuovo parere confermando il proprio parere endoprocedimentale di competenza del 04/10/2023, reso in senso negativo alla realizzazione del progetto, aggiornato anche in riferimento all'entrato in vigore della L.R. n. 20/2024;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 10744 del 03.04.2023 della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente, con la quale il predetto ente regionale ha formulato e trasmesso le osservazioni di propria competenza, e dei relativi allegati;
- per quanto occorrer possa, delle note della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'ambiente prot. n. 4694 del 14/02/2023, e prot. n. 4695 del 14/02/2023 non rimesse in copia alla ricorrente;
- per quanto occorrer possa, della nota n. 124452927 del 17/01/2025 del Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG-ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR, nota n. 124452927 del 17/01/2025 con cui il predetto organo ha formulato e trasmesso le proprie determinazioni, concordando con il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP di Cagliari;
-per quanto occorrer possa della nota n. 124401611del 17/01/2025 del Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG-ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR, con la quale il predetto organo formulato e trasmesso le proprie determinazioni, concordando con il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP di Cagliari;
- per quanto occorrer possa della nota prot. CTVA/8051 del 04/06/2024, acquisita al prot. MASE/102886 del 04/06/2024, con cui la Commissione Tecnica PNRR PNIEC ha trasmesso una richiesta di integrazioni al Proponente;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. MASE-8643 del 20/01/2025 (non conosciuta dalla ricorrente ma citata negli estremi nel diniego impugnato) con la quale la Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto al Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR il concerto, ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006, sul provvedimento di compatibilità ambientale;
- per quanto occorrer possa della nota prot. 2413 del 29/01/2025 (non conosciuta dalla ricorrente ma citata negli estremi nel diniego impugnato) assunta in pari data al prot. MASE- 15568; con la quale il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR ha riscontrato la suddetta richiesta;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. 44084 del 10.03.2025 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazione Ambientali – Divisione V- Procedure di valutazione Via e Vas ha comunicato alla ricorrente di non poter accogliere l'istanza di riesame del parere della Commissione PNRR- PNIEC in quanto “di concerto con il Ministero della Cultura, si è in fase conclusiva di emissione del provvedimento ”;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Citta' Metropolitana di Cagliari e Province di Or;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. ER TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la Emargygonnosmar1 srl ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del decreto n. 108 del 5 marzo 2025, con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazione Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura- Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha “espresso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto di un impianto fotovoltaico, denominato " GONNOS-MAR ", di potenza pari a 34,49 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di AN e Guspini (SU), oltre agli atti correlati indicati in epigrafe.
2. Rappresenta la ricorrente di aver presentato, in data 31 maggio 2022, apposita istanza per la pronuncia di compatibilità ambientale e contestuale verifica del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 120 del 2017 per la realizzazione del suindicato progetto concernente l’installazione di un impianto di tipo agrivoltaico nel territorio comunale di AN (SU) in località “ PA ”, e la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, di potenza nominale complessiva pari a 29.604,4 kWp, comprensivo delle relative opere di connessione da realizzarsi nel medesimo Comune.
3. Con la citata istanza del 31 maggio 2022 veniva trasmessa la pertinente documentazione e, a seguito della presentazione delle plurime integrazioni, veniva avviata in data 4 novembre 2024 la fase di consultazione pubblica, con termine di presentazione delle osservazioni del pubblico fissata per il 19/11/2024.
4. Con parere n. 534 del 12 dicembre 2024 di cui alla nota prot. CTVA-31 del 2 gennaio 2025, assunta al prot. MASE-173 del 02.01.2025, la Commissione Tecnica PNRR- 7 PNIEC esprimeva parere negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo all’impianto fotovoltaico sulla base di plurime criticità rilevate.
5. Con due istanze proposte in data 26.02.2025 e 07.03.2025 la società ricorrente richiedeva il riesame di riesame del progetto e la sospensione dei termini di predisposizione del provvedimento VIA.
6. Con nota prot. 44084 del 10.03.2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazione Ambientali – Divisione V- Procedure di valutazione Via e Vas comunicava alla ricorrente di non poter accogliere l’istanza di riesame in quanto il procedimento si trovava nella fase conclusiva di emissione del provvedimento.
7. Con parere prot. MASE-15568 del 29 gennaio il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprimeva parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale e, con decreto n. 108 del 5 marzo 2025, notificato in data 10 marzo 2025, il MASE di concerto con il Ministero della Cultura esprimeva giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto in parola.
8. Avverso tali determinazioni è insorta la società ricorrente che ha formulato cinque articolati motivi di gravame.
8.1. Con il primo motivo viene dedotto violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006; degli artt. 14-quinquies e 17-bis della legge n. 241/1990; dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988; violazione e/o falsa applicazione del D.M. del Ministero della Transizione Ecologica n. 361/2021; eccesso di potere per carenza di istruttoria; difetto dei presupposti; irragionevolezza manifesta; insufficienza della motivazione; violazione e/o falsa applicazione del principio di trasparenza; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.
8.1.1.La società ricorrente assume che non sarebbero stati rispettati i termini procedimentali previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, atteso che la fase di consultazione pubblica di cui all’art. 24 del medesimo decreto si sarebbe conclusa il 19 novembre 2024 senza la presentazione di osservazioni e che, pertanto, il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC avrebbe dovuto essere reso entro il 19 dicembre 2024, mentre risulterebbe essere stato adottato solo il 31 dicembre 2024, data di apposizione della firma digitale del Presidente, unico elemento idoneo a conferire esistenza giuridica all’atto, a nulla rilevando la diversa data indicata in epigrafe; parimenti tardivo risulterebbe il concerto del Ministero della Cultura, che avrebbe dovuto essere espresso entro il 19 gennaio 2025 e che invece sarebbe stato reso solo il 5 marzo 2025, ovvero, anche a volerlo ritenere coincidente con il parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR del 29 gennaio 2025, oltre i termini di legge, con la conseguenza che entrambi i pareri risulterebbero tardivi e quindi inefficaci.
8.1.2. La Società assume pertanto che, ai sensi dell’art. 17-bis, comma 2, della legge n. 241/1990, troverebbe applicazione il meccanismo del silenzio-assenso, ritenuto dalla giurisprudenza applicabile anche ai procedimenti di VIA, con formazione di pareri favorevoli per decorso del termine, e che, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della medesima legge, le determinazioni adottate tardivamente dovrebbero considerarsi prive di effetti, essendosi ormai consumato il potere di intervento dell’amministrazione, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa. Ne deriverebbe, secondo la ricorrente, l’illegittimità del provvedimento di diniego di VIA, in quanto fondato su pareri tardivi e inefficaci, che avrebbero dovuto invece ritenersi positivi per silenzio-assenso.
8.1.3. La società ricorrente deduce, inoltre, un autonomo vizio del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, il quale risulterebbe sottoscritto esclusivamente dal Presidente e privo di qualsiasi indicazione circa la composizione dell’organo collegiale, i voti espressi dai singoli componenti e la nomina e sottoscrizione del Segretario, in violazione dell’art. 15, comma 6, del D.M. del Ministero della Transizione Ecologica n. 361 del 2 settembre 2021, nonché dei principi di trasparenza e di buon andamento dell’azione amministrativa, dovendosi ritenere che il parere sarebbe stato di fatto adottato dal solo Presidente in contrasto con le regole di funzionamento degli organi collegiali; in particolare, la mancata sottoscrizione del Segretario integrerebbe, secondo costante giurisprudenza, un vizio radicale idoneo a determinare l’inesistenza o la nullità dell’atto, trattandosi di requisito essenziale per la formazione della volontà collegiale. La società ricorrente assume quindi che il parere della Commissione dovrebbe essere annullato o dichiarato nullo, con conseguente illegittimità derivata del provvedimento finale di diniego di VIA che su di esso si sarebbe fondato e, a maggior ragione, con conferma della formazione di un parere favorevole per silenzio-assenso.
8.1.4. In via subordinata, la ricorrente assume che, anche a ritenere che solo uno dei due pareri si sia formato in senso favorevole per silenzio-assenso, il provvedimento impugnato risulterebbe comunque illegittimo, poiché in presenza di pareri contrastanti l’amministrazione procedente avrebbe dovuto rimettere la decisione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241/1990 e/o dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988, ovvero quantomeno risolvere espressamente il conflitto nel provvedimento finale, mentre il diniego impugnato si limiterebbe a richiamare entrambi i pareri come se fossero efficaci, senza alcuna composizione del dissenso, con conseguente ulteriore profilo di illegittimità.
8.2. Con un secondo ordine di doglianze viene dedotto eccesso di potere per arbitrarietà; carenza di istruttoria; difetto dei presupposti; insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione; disparità di trattamento; irragionevolezza manifesta; illogicità; difetto di competenza; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.
8.2.1. La società ricorrente sottolinea che tanto il provvedimento finale quanto i pareri endoprocedimentali prodromici non avrebbero tenuto in considerazione il fondamentale principio secondo cui la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili corrisponderebbe a finalità di interesse pubblico, comprendente la riduzione delle emissioni di gas serra, la promozione delle fonti alternative e il perseguimento di obiettivi di rilevanza pubblica. L’esponente evidenzia che la produzione di energia da fonte solare potrebbe concorrere indirettamente alla salvaguardia dei valori paesaggistici e che la valutazione richiesta ai fini della tutela paesaggistica non dovrebbe ridursi a una semplice contrapposizione tra interesse pubblico e interesse privato, ma farsi carico della complessità degli interessi pubblici coinvolti, come già indicato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201). La società deduce che nei pareri e nel provvedimento impugnato mancherebbe totalmente ogni considerazione dell’interesse pubblico alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, con conseguente illegittimità del diniego, essendo la PA tenuta, a tutto voler concedere, a proporre modifiche progettuali idonee a mitigare l’impatto, non a negare l’opera.
8.2.2. Ulteriormente, l’esponente rileva che il provvedimento finale sarebbe palesemente carente sotto il profilo motivazionale, atteso che il Mase si sarebbe limitato a richiamare i pareri negativi del Mic e della Commissione PNRR-PNIEC senza effettuare alcuna autonoma valutazione discrezionale né comparazione degli interessi in gioco. La parte ricorrente precisa che, durante il procedimento, aveva evidenziato che alcune relazioni, tra cui l’analisi della presenza faunistica della NA PR, sarebbero state predisposte successivamente e aveva presentato due richieste di riesame e di sospensione dei termini, rigettate dalla PA con motivazione apodittica (“si è in fase conclusiva di emissione del provvedimento” ), senza che venisse effettuato alcun approfondimento delle deduzioni presentate. L’esponente conclude che tale omissione aggraverebbe ulteriormente il vizio motivazionale del diniego impugnato, rendendo illegittima la decisione anche sotto il profilo della necessaria istruttoria integrativa.
8.2.3. La parte ricorrente evidenzia, altresì, che i due pareri negativi del Mic e della Commissione PNRR-PNIEC sembrerebbero caratterizzati da una illegittima duplicazione di analisi su molte componenti, quali impatto cumulativo, proposta agronomica, piano di monitoraggio e alternative progettuali, con esorbitanza delle rispettive competenze. In particolare, la Soprintendenza non avrebbe competenze per valutare aspetti diversi dalla tutela dei beni culturali, mentre la Commissione PNRR-PNIEC avrebbe espresso giudizi positivi su alcune stesse componenti, risultando in conflitto con il parere negativo della Soprintendenza. La società ricorrente conclude che la mera ricezione apodittica di tali pareri da parte della PA, senza alcuna analisi critica del loro contenuto, avrebbe inciso sull’intero procedimento, determinando illegittimità del provvedimento finale.
8.3. Con il terzo motivo di gravame viene dedotto eccesso di potere per arbitrarietà; carenza di istruttoria; difetto dei presupposti; insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione; disparità di trattamento; irragionevolezza manifesta; incostituzionalità della legge regionale n. 5/2024 e della legge regionale n. 20/2024; violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021 e del d.lgs. n. 42/2004; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.
8.3.1. La parte ricorrente sottolinea che i pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza sembrerebbero fondati sull’applicazione della Legge Regionale Sardegna 20/2024, relativa al governo del territorio e alla tutela del patrimonio paesaggistico.
In particolare, la L.R. 20/2024 sarebbe stata più volte applicata, come per la distanza di 7 km dai beni culturali individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o da immobili di notevole interesse pubblico (all. A lett. w e x l.r. 20/2024), per l’individuazione di una generica area di pregio faunistico.
Tali disposizioni, tuttavia, nel porre più stringenti limiti per la realizzazione di impianti fotovoltaici rispetto a quelli previsti dalla normativa statale (D.lgs, 199/2921) sarebbero costituzionalmente illegittime.
L’esponente evidenzia che la L.R. 20/2024 riproporrebbe limiti già previsti dalla precedente L.R. 5/2024, dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza dell’11 marzo 2025, n. 28, in quanto incompatibile con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. La società ricorrente deduce che, di conseguenza, i pareri e il provvedimento finale di diniego di VIA sarebbero viziati, poiché basati su disposizioni già dichiarate incostituzionali.
8.3.2. L’esponente osserva che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 466/2025 e ordinanza n. 7104/2024) ribadirebbe che le Regioni non potrebbero introdurre vincoli più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale in materia di insediamento di impianti fotovoltaici e tuttavia le disposizioni applicate dai pareri in questione violerebbero tale principio, rendendo illegittima la loro considerazione ai fini del diniego di VIA.
8.3.3. Peraltro, sia la L.R. 20/2024 sia la precedente L.R. 5/2024 sono successive alla data di presentazione della domanda di VIA (31 maggio 2022) e pertanto, secondo la ricorrente, non potrebbero trovare applicazione alla fattispecie in esame.
Ad ogni modo, la Corte Costituzionale ha già dichiarato incostituzionale l’art. 3 della L.R. 5/2024, che prevedeva l’applicazione dei limiti anche agli impianti in corso di autorizzazione, e la L.R. 20/2024 riproporrebbe analoga disposizione, violando i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e libertà di iniziativa economica di cui agli artt. 3 e 41 Cost.
8.3.4. La legge 20/2024, restringendo le aree idonee per l’installazione di impianti FER e applicandosi retroattivamente agli impianti già in corso di autorizzazione, genererebbe incertezza giuridica e violerebbe il principio di legittimo affidamento, oltre a interferire con le competenze statali in materia di energia.
8.4. Con il quarto motivo la ricorrente censura il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e il conseguente provvedimento finale per eccesso di potere sotto plurimi profili (arbitrarietà, carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, abnormità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta), nonché per difetto di competenza, violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’Allegato VII alla Parte Seconda, del d.lgs. n. 199/2001, del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 97 Cost.
8.4.1. In particolare, il parere sarebbe viziato in quanto non considererebbe l’interesse pubblico alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, omettendo qualsiasi comparazione tra le criticità rilevate e le finalità pubbliche dell’opera.
8.4.2. Il giudizio di incompatibilità ambientale risulterebbe, inoltre, abnorme e incongruo, poiché la Commissione avrebbe trascurato i numerosi profili valutati positivamente in istruttoria (alternative progettuali, atmosfera e clima, uso del suolo e patrimonio agroalimentare, vulnerabilità al rischio di gravi incidenti o calamità), nonché qualificato altre componenti come “non valutabili” per asserita insufficienza documentale, senza esprimere giudizi negativi.
8.4.3. Mancherebbe del tutto un effettivo bilanciamento tra profili positivi, non valutabili e negativi, senza indicazione del peso attribuito a ciascuno né dei criteri logico-giuridici seguiti, rendendo illegittimo il giudizio complessivo.
8.4.4. Infine, la motivazione conclusiva sarebbe generica e apodittica, limitandosi ad affermare l’insuperabilità delle criticità mediante prescrizioni ambientali senza darne conto, in violazione degli obblighi motivazionali e rendendo impossibile ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dalla Commissione.
8.4.5. Con riferimento alle componenti ritenute non valutabili, la Commissione avrebbe dovuto, a tutto voler concedere, richiedere chiarimenti o integrazioni istruttorie, anche alla luce del fatto che il Proponente aveva rappresentato la disponibilità a fornire integrazioni volontarie ante operam. La scelta di emettere un giudizio di non valutabilità, anziché sollecitare gli approfondimenti necessari, si rivelerebbe illogica, sproporzionata e contraria ai principi di correttezza e completezza dell’istruttoria.
8.4.5.1. La parte ricorrente evidenzia preliminarmente che il giudizio della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, secondo cui non sarebbe possibile escludere un impatto negativo con riferimento agli impatti cumulativi e alla componente paesaggio, risulterebbe fondato su presupposti fattuali manifestamente errati. In particolare, l’esponente sottolinea che il riferimento alla presenza di “ 18 impianti eolici esistenti” costituirebbe un evidente refuso, atteso che un simile numero di impianti non risulta presente né nell’area vasta interessata dal progetto né, addirittura, nell’intero territorio della Provincia del Sud Sardegna. La società rappresenta che, in realtà, nella zona interessata risulterebbe presente un solo impianto eolico, peraltro correttamente indicato nello Studio di AT Ambientale, e che solo tale impianto avrebbe potuto, astrattamente, essere considerato ai fini del giudizio di cumulatività.
Inoltre, la Commissione avrebbe illegittimamente incluso nel giudizio sugli impatti cumulativi e sul carico antropico anche impianti fotovoltaici ed eolici ancora in fase di iter autorizzatorio, collocati nel raggio di 5 km dall’area di progetto. Tale impostazione si porrebbe in diretto contrasto con l’art. 5, lett. e), dell’Allegato VII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, il quale consente di considerare esclusivamente il cumulo con altri progetti “esistenti e/o approvati”, con esclusione, quindi, dei progetti non ancora autorizzati. L’esponente richiama, inoltre, le Linee Guida di cui al D.M. 30 marzo 2015, che confermerebbero tale impostazione, evidenziando come non possano assumere rilevanza progetti meramente ipotetici o suscettibili di non essere autorizzati.
La società sottolinea, altresì, l’arbitrarietà della scelta della Commissione di assumere quale ambito di riferimento un raggio di 5 km, in assenza di qualsivoglia fondamento normativo o motivazionale. Tale criterio risulterebbe, peraltro, incoerente con quello adottato dalla Soprintendenza, che avrebbe invece considerato un raggio di 2 km. L’esponente evidenzia che, anche a prescindere dalla non rilevanza degli impianti non autorizzati, la scelta di un ambito territoriale così ampio risulterebbe del tutto immotivata e irragionevole, tanto più alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3 della legge regionale Sardegna n. 5/2024, che prevedeva distanze minime ben più ampie ed è stata espunta dall’ordinamento.
In ogni caso, tutti i procedimenti autorizzatori relativi agli altri impianti fotovoltaici ed eolici citati nel parere sarebbero stati avviati successivamente alla domanda di VIA presentata dalla ricorrente in data 31 maggio 2022. Pertanto, anche a voler ritenere rilevanti tali progetti, risulterebbe comunque illogico e discriminatorio imputare alla ricorrente effetti cumulativi derivanti da iniziative proposte in epoca successiva, con conseguente violazione del principio di parità di trattamento e del legittimo affidamento. La società precisa che lo Studio di AT Ambientale era stato redatto sulla base dello stato dei luoghi e delle iniziative allora esistenti, quando le domande degli altri operatori neppure erano state presentate.
L’esponente soggiunge che, anche con specifico riferimento alla componente paesaggio e al carico antropico, il giudizio espresso dalla Commissione risulterebbe apodittico e carente, in quanto fondato ancora una volta sulla mera sommatoria di impianti non autorizzati e sull’assunto, non dimostrato, di una pressione antropica eccessiva. La società evidenzia che la presenza di impianti FER in zona agricola è espressamente contemplata dal legislatore e che, nel caso di specie, erano state previste idonee misure di mitigazione dell’impatto visivo, quali una fascia vegetazionale perimetrale, puntualmente illustrate nel SIA e del tutto ignorate nel parere impugnato.
Da ultimo, la ricorrente osserva che l’area di progetto non risulterebbe gravata da vincoli paesaggistici e che, in ogni caso, la valutazione in ordine alla tutela paesaggistica rientrerebbe nelle competenze della Soprintendenza e non della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Ne deriverebbe anche un profilo di difetto di competenza in capo all’organo che ha espresso il giudizio negativo sulla componente paesaggio.
In definitiva, il giudizio con cui la Commissione ha ritenuto di non poter escludere un impatto negativo sotto il profilo degli impatti cumulativi e del paesaggio risulterebbe contrario alla normativa di riferimento, illogico, irrazionale e insufficientemente motivato, con conseguente illegittimità del parere e, per derivazione, del provvedimento di diniego di VIA fondato su di esso.
8.4.5.2. Con riguardo alla componente “ Geologia e acque superficiali e sotterranee ”, la società ricorrente rappresenta che la valutazione espressa dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC muoverebbe da un presupposto erroneo, laddove si afferma che l’area interessata dall’intervento sarebbe connotata da un rischio idraulico tale da giustificare un giudizio di incompatibilità ambientale.
L’esponente evidenzia, in primo luogo, che l’area non risulterebbe classificata a rischio idrogeologico, circostanza che, di per sé, escluderebbe la possibilità di formulare un giudizio negativo di incompatibilità sotto tale profilo.
Contrariamente a quanto affermato nel parere, è stata effettivamente depositata una relazione idrologico-idraulica nella quale sono state analiticamente illustrate le opere di mitigazione idraulica, le aree potenzialmente inondabili, le tecniche di intervento previste e la piena compatibilità dell’impianto sotto il profilo idrologico e idraulico. L’esponente evidenzia che tale relazione attesterebbe, tra l’altro, la naturale permeabilità dei terreni, l’assenza di fenomeni di ristagno, la compatibilità dei tracker regolabili in altezza con i fenomeni di piena e la collocazione dell’impianto in aree golenali caratterizzate da tiranti e velocità ridotte. Secondo la ricorrente, tali conclusioni non sarebbero state in alcun modo smentite né esaminate dalla Commissione, che avrebbe omesso del tutto di confrontarsi con i contenuti tecnici della relazione prodotta.
Pertanto, l’assenza di qualsivoglia valutazione critica della relazione idraulica depositata integrerebbe un evidente difetto di istruttoria, oltre che un vizio di manifesta irragionevolezza, atteso che la Commissione avrebbe fondato il giudizio di non valutabilità su un asserito difetto documentale in realtà insussistente.
Inoltre, con riferimento al profilo geologico e geotecnico, l’esponente evidenzia che la Commissione avrebbe ritenuto insufficiente la documentazione prodotta per l’assenza di indagini sito-specifiche, nonostante nella relazione geologica e geotecnica fossero stati forniti dati pienamente adeguati alla fase valutativa di VIA. La ricorrente sottolinea che indagini di maggiore dettaglio, per loro natura esecutive, potrebbero essere svolte in una fase successiva del procedimento autorizzatorio o essere oggetto di prescrizioni, senza che ciò possa legittimare un giudizio negativo o di non valutabilità in sede di VIA.
Analoghe valutazioni varrebbero per il sistema di drenaggio, il quale sarebbe stato descritto in modo sufficiente per la fase valutativa in corso, restando impregiudicata la possibilità di fornire ulteriori specificazioni in sede autorizzatoria o esecutiva. Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure mosse dalla Commissione risulterebbero sproporzionate e non coerenti con la funzione propria della procedura di VIA.
In definitiva, il giudizio con cui la Commissione ha affermato di non disporre di elementi sufficienti per escludere impatti negativi sulla componente “Geologia e acque superficiali e sotterranee”, qualificando il progetto come “non valutabile”, risulterebbe abnorme, scollegato dalla realtà istruttoria e viziato per difetto di istruttoria, irragionevolezza manifesta e travisamento dei fatti, con conseguente illegittimità del parere e, per derivazione, del provvedimento di diniego di VIA fondato su di esso.
8.4.5.3. Con riferimento alla valutazione negativa espressa dalla Commissione rispetto alla componente biodiversità, osserva la ricorrente che il giudizio di non compatibilità del progetto con la componente biodiversità risulterebbe manifestamente abnorme e privo di presupposti, atteso che l’area di intervento non ricadrebbe né all’interno della perimetrazione relativa alla proposta di istituzione di un’Oasi di protezione faunistica né all’interno di una zona IBA, come peraltro riconosciuto dalla stessa Commissione.
Tale circostanza, secondo giurisprudenza costante, escluderebbe di per sé la possibilità di formulare un giudizio di incompatibilità ambientale, potendo tale valutazione essere espressa solo in presenza di aree formalmente sottoposte a tutela faunistica e all’esito di una puntuale analisi dell’impatto.
Quanto alla presunta rilevanza della presenza di specie tutelate, in particolare della LL PR (Tetrax tetrax), la ricorrente evidenzia che lo Studio di AT Ambientale e le successive integrazioni, redatti da esperti naturalisti qualificati, avrebbero già accertato una presenza del tutto residuale e occasionale della specie, limitata ad un singolo avvistamento risalente al 2019 e non confermata nei successivi cicli migratori, con conseguente valutazione di perdita di habitat potenziale come moderata e marginale rispetto alla disponibilità complessiva nell’area vasta. Né tale specie risulterebbe idonea, secondo la cartografia ambientale regionale, a determinare l’apposizione di vincoli specifici sull’area.
La società ricorrente rileva inoltre che, secondo la Carta della Natura della Regione Sardegna, l’area interessata presenterebbe un basso valore ecologico e un ridotto indice di sostenibilità ecologica e che sarebbero state comunque depositate integrazioni al piano di monitoraggio ambientale, comprensive della componente ecosistemica.
Quanto alle integrazioni richieste dalla Commissione in relazione al monitoraggio preliminare della LL PR, la ricorrente osserva che l’impossibilità di fornire dati ulteriori nell’immediato sarebbe stata puntualmente motivata con riferimento alla stagionalità dei fenomeni faunistici e floristici, precisando l’impegno a svolgere monitoraggi ante operam nel periodo più idoneo e a definire conseguenti misure di mitigazione, ferma restando la completezza del quadro conoscitivo già fornito nel SIA e nelle relazioni specialistiche.
Alla luce di tali elementi, il giudizio definitivo di incompatibilità con la componente biodiversità apparirebbe quindi illogico, sproporzionato e viziato da difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, tanto più considerando che la Commissione avrebbe potuto, al più, prescrivere ulteriori misure di mitigazione o approfondimenti, anziché pervenire ad un diniego apodittico in assenza di vincoli faunistici e di impatti significativi accertati.
8.4.5.4. La società ricorrente assume che la conclusione della Commissione, secondo cui allo stato la componente rumore e vibrazioni non sarebbe valutabile, risulterebbe abnorme e priva di fondamento istruttorio, atteso che agli atti del procedimento risulterebbe già depositata la Valutazione Previsionale di AT TI , presentata unitamente al progetto, nella quale verrebbe attestato il rispetto della normativa vigente e l’adozione di misure idonee a ridurre al minimo eventuali disturbi presso i ricettori.
La ricorrente evidenzia, altresì, che, trattandosi di un impianto fotovoltaico, l’impatto acustico e vibrazionale sarebbe per sua natura minimo e non significativo, come peraltro desumibile anche secondo criteri di comune esperienza. In ogni caso, la proponente si era resa disponibile a fornire ulteriori integrazioni volontarie, ritenute non essenziali in ragione della tipologia dell’opera. Ne conseguirebbe che il giudizio di non valutabilità sarebbe illogico e sproporzionato, oltre che viziato da difetto di istruttoria.
8.4.5.5. La società ricorrente deduce che anche il giudizio di non valutabilità della componente elettromagnetica risulterebbe manifestamente erroneo, considerato che, a seguito delle richieste istruttorie, la proponente avrebbe depositato specifiche relazioni tecniche attestanti la non significatività dell’impatto elettromagnetico e fornendo tutti i dati necessari per la relativa valutazione, incluse le distanze delle cabine di trasformazione.
Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe omesso di esaminare tali elaborati, pervenendo ad una conclusione apodittica e non motivata, nonostante fossero già disponibili elementi tecnici sufficienti, ulteriormente suscettibili di eventuale approfondimento mediante integrazioni volontarie.
8.4.5.6. La società ricorrente assume che il giudizio secondo cui non sarebbe possibile valutare compiutamente la ricaduta del progetto sulla salute umana risulterebbe illogico e privo di presupposti, tenuto conto che l’impianto sarebbe localizzato in area distante da centri abitati e non presenterebbe rischi specifici per la salute della popolazione.
La ricorrente evidenzia di aver comunque fornito analisi socio-economiche e dati sulle ricadute occupazionali e territoriali, mentre le ulteriori informazioni demografiche e sanitarie indicate dalla Commissione non sarebbero mai state oggetto di specifica richiesta di integrazione. Ne conseguirebbe che, anche a voler ritenere necessario un approfondimento, la Commissione avrebbe dovuto attivare il contraddittorio istruttorio anziché pervenire ad una valutazione negativa.
8.4.5.7. La società ricorrente deduce che anche le valutazioni negative relative alla gestione delle terre e rocce da scavo sarebbero inficiate da difetto di istruttoria, posto che i contenuti ritenuti mancanti dalla Commissione risulterebbero già presenti nello Studio di AT Ambientale e negli elaborati richiamati, nei quali sarebbero stati esplicitati sia la destinazione delle aree interessate sia gli elementi necessari ai fini del DPR n. 120/2017.
La Commissione avrebbe pertanto omesso di considerare documentazione già versata agli atti, giungendo ad un giudizio di non conformità non sorretto da un effettivo esame del materiale istruttorio.
8.4.5.8. La società ricorrente assume che la valutazione negativa espressa dalla Commissione in ordine al Piano di Monitoraggio Ambientale risulterebbe errata e priva di adeguati presupposti, in quanto fondata su una pretesa incompletezza che non sarebbe richiesta nella fase procedimentale in cui il piano è stato presentato.
La ricorrente evidenzia infatti che il Piano di Monitoraggio Ambientale, nella fase di VIA, avrebbe natura necessariamente preliminare e propositiva, essendo volto a illustrare l’impostazione metodologica e la strategia di controllo degli impatti ambientali, e non già a definire in modo puntuale ed esecutivo variabili, strumentazioni, punti di misura e tempistiche di monitoraggio.
Secondo la società, la definizione analitica di tali elementi presupporrebbe l’approvazione del progetto e la sua eventuale evoluzione in sede esecutiva, nonché l’acquisizione dei pareri tecnici definitivi, sicché il Piano di Monitoraggio Ambientale definitivo verrebbe ordinariamente richiesto e validato solo in una fase successiva, quale condizione prescrittiva del provvedimento autorizzativo e comunque prima dell’avvio del cantiere.
La ricorrente sottolinea, pertanto, che il Piano preliminare depositato sarebbe coerente con le linee guida applicabili, con la tipologia di progetto e con gli impatti prevedibili, ed idoneo a fornire agli enti competenti adeguate garanzie circa il controllo e la gestione degli effetti ambientali. Ne conseguirebbe che la censura formulata dalla Commissione si porrebbe in contrasto con la natura stessa dello strumento di monitoraggio in fase di VIA, risultando pertanto illogica e viziata da difetto di presupposti.
8.4.5.9. La società ricorrente evidenzia, infine, che il giudizio di incompatibilità ambientale deve necessariamente costituire l’esito di un processo valutativo unitario, fondato sul bilanciamento e sulla comparazione delle singole componenti ambientali esaminate. Ne deriva che l’accertata erroneità o abnormità anche di una sola delle valutazioni settoriali è idonea, di per sé, a inficiare l’intero giudizio conclusivo.
Pertanto, l’eventuale accoglimento anche di una sola delle doglianze sopra esposte —ed in particolare di quelle relative alla componente degli impatti cumulativi, la cui erroneità appare manifesta— comporterebbe la necessità di riformulare integralmente la valutazione ambientale in sede di riesame, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.
8.5. Infine, con il quinto e ultimo motivo di doglianza, con riferimento al contenuto del parere della Soprintendenza Speciale PNRR e, di riflesso, al provvedimento finale, viene dedotto difetto di competenza; eccesso di potere per arbitrarietà; abnormità; carenza di istruttoria; difetto dei presupposti; insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione; disparità di trattamento; irragionevolezza manifesta; difetto di competenza; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’Allegato VII alla Parte Seconda del medesimo d.lgs. n. 152/2006; violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2001 e del d.lgs. n. 42/2004; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.
8.5.1. La parte ricorrente rappresenta che, ferma restando la sussistenza dei vizi già dedotti nei precedenti motivi, l’illegittimità del parere reso dalla Soprintendenza emergerebbe oltre che dai profili specifici di seguito evidenziati, anche dal fatto che in esso non sarebbe stato in alcun modo considerato l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, interesse che si sostanzia nella riduzione delle emissioni climalteranti, nella promozione e nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e, più in generale, nel perseguimento di obiettivi di rilevanza ambientale e collettiva ormai prioritari.
Secondo la ricorrente, la totale omissione di qualsivoglia comparazione tra le criticità rilevate e il predetto interesse pubblico – che nel parere non risulta neppure menzionato – sarebbe di per sé sufficiente a inficiare l’intero contributo istruttorio, rendendolo illegittimo anche solo per tale motivo e, come tale, suscettibile di annullamento.
In ogni caso, e pur a voler prescindere da tale vizio dirimente, la società ricorrente soggiunge che, scendendo nel merito delle singole censure mosse dalla Soprintendenza, emergerebbero ulteriori profili di manifesta illogicità, carenza istruttoria e difetto dei presupposti, come di seguito specificamente illustrato.
8.5.2. La società ricorrente evidenzia che la Soprintendenza avrebbe fondato il proprio parere negativo sulla presunta sussistenza di un diffuso interesse archeologico nell’area interessata dal progetto, individuando una serie di beni e presenze archeologiche poste a distanze variabili dall’impianto, tra cui il tempio a megaron di Sa PA, una sedicente area “H2_arch”, un possibile pozzo di età nuragica, il nuraghe UC AB e resti di una fornace romana in località PA.
8.5.2.1. La parte esponente sottolinea tuttavia, in via preliminare e dirimente, che tale valutazione risulterebbe essere stata effettuata facendo applicazione della legge regionale Sardegna n. 20/2024, la quale introduce criteri e distanze più restrittivi rispetto alla normativa statale di riferimento (D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 199/2021) e che, per le ragioni già ampiamente illustrate nel motivo III, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima e, comunque, non applicabile al caso di specie. Ne discenderebbe l’illegittimità del parere anche sotto tale profilo, dovendosi fare esclusivo riferimento alle distanze previste dalla normativa statale.
8.5.2.2. Scendendo nel merito delle singole contestazioni, la ricorrente rappresenta anzitutto che, con riferimento al tempio a megaron di Sa PA, il MASE –con nota prot. m_amte.CTVA.REGISTRO UFFICIALE.E.0000031.02-01-2025– avrebbe espresso un giudizio esplicitamente positivo, attestando che l’area di progetto rispetta le distanze previste dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Ne deriverebbe un evidente contrasto tra il parere della Soprintendenza e quello della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sulla medesima questione, contrasto che renderebbe la posizione della Soprintendenza intrinsecamente illogica e abnorme.
8.5.2.3. Quanto alla pretesa area “ H2_arch–zona archeologica ”, la parte ricorrente precisa che tale area non risulterebbe assoggettata ad alcun vincolo ai sensi del PPR né risulterebbe segnalata nelle cartografie regionali ufficiali, sicché non è stata neppure riportata negli elaborati tecnici redatti dall’archeologa incaricata della VPIA. Essa comparirebbe esclusivamente sulla piattaforma Urbismap, che recepisce il piano di fabbricazione del Comune di AN, piano peraltro non adeguato al Piano Paesaggistico Regionale e privo di specifiche tecniche idonee a qualificare il sito come bene archeologico rilevante.
8.5.2.4. Con riferimento al cosiddetto pozzo di età nuragica di PA, la società sottolinea che si tratterebbe di una mera ipotesi desunta da fonti bibliografiche e archivistiche, non assistita da alcun provvedimento di vincolo, diversamente dal tempio a megaron Sa PA, formalmente tutelato con decreto n. 92 dell’8 luglio 2014. Anche sotto tale profilo, pertanto, la contestazione risulterebbe priva di presupposti giuridici.
8.5.2.5. Infine, con riguardo al nuraghe UC AB e ai resti di fornace romana in località PA, l’esponente conclude nel senso che, una volta disapplicata la legge regionale n. 20/2024, le distanze effettive dai beni in questione risultano pienamente compatibili con il limite di rispetto previsto dalla normativa statale, pari a 500 metri, con conseguente insussistenza di qualunque profilo ostativo alla realizzazione dell’impianto.
8.5.3. La società ricorrente assume che anche avuto riguardo all’asserito mancato rispetto della fascia di garanzia di 500 metri, alla contestata carenza documentale in ordine alla verifica preventiva dell’interesse archeologico e alla dedotta mancata considerazione delle aree interessate da cavidotti e opere di cantiere il parere della Soprintendenza risulterebbe viziato da un evidente errore di valutazione.
8.5.3.1. In primo luogo, la fascia di tutela di 500 metri sarebbe stata calcolata assumendo come riferimento l’intero perimetro del fondo interessato dal progetto (c.d. area lorda), anziché la sola porzione effettivamente occupata dalle opere impiantistiche (c.d. area netta).
Una corretta misurazione, effettuata tenendo conto esclusivamente dell’area realmente interessata dalla realizzazione dell’impianto, avrebbe, invece, condotto a confermare il pieno rispetto della fascia buffer di 500 metri prevista dalla normativa statale di riferimento. La ricorrente evidenzia, infatti, che non potrebbe essere computata, ai fini del rispetto della distanza di tutela, quella parte di terreno che, pur rientrando nell’area complessiva del progetto, non è materialmente occupata dall’impianto ed è invece destinata alla realizzazione delle opere di mitigazione visiva, costituite –nel caso di specie– da apparati vegetazionali e da essenze arboree mediterranee.
8.5.3.2. Con riferimento, poi, alla dedotta mancata integrazione documentale ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico, la società rappresenta che il progetto sarebbe stato puntualmente modificato in accoglimento delle richieste formulate dalla Soprintendenza e che la documentazione integrativa sarebbe stata regolarmente trasmessa a mezzo PEC in data 20 ottobre 2023. Ne deriverebbe, pertanto, l’infondatezza dell’assunto secondo cui le integrazioni richieste non sarebbero state fornite.
8.5.3.3. Quanto, infine, alla contestata mancata considerazione delle aree interessate dal passaggio dei cavidotti e dalle opere di collegamento alla stazione elettrica, la ricorrente osserva che tali interventi rientrerebbero nelle ipotesi di esclusione e di semplificazione previste dalla Circolare n. 26 in materia di VPIA, recante aggiornamenti normativi e chiarimenti in attuazione del D.L. n. 19/2024. In particolare, ai sensi della lettera b) della citata circolare, sarebbero esclusi dagli approfondimenti ordinari gli interventi relativi alle infrastrutture di rete finanziate dal PNRR, qualora realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete e purché non comportino scavi eccedenti la profondità già impegnata dalle infrastrutture esistenti.
8.5.3.4. Ne conseguirebbe, anche sotto tale profilo, l’illegittimità del parere impugnato, fondato su presupposti normativi non correttamente applicati e su una ricostruzione dei fatti non aderente alla documentazione versata in atti.
8.5.4. Con riferimento alla presunta presenza di vincoli paesaggistici e tutela delle aree agro-forestali la ricorrente evidenzia che la Soprintendenza segnala che il parco fotovoltaico interesserebbe in parte il “ RI RO ” e che il cavidotto intercetterebbe il “ RI RO ”, il “ MI BE ” e il “ RI RA MA ”, ricadendo in fasce di rispetto di 150 metri.
Inoltre, gran parte delle aree del progetto ricadrebbero in zone agro-forestali, per le quali le NTA del PPR vieterebbero trasformazioni senza motivata rilevanza pubblica.
8.5.4.1. Sul punto, tuttavia, la ricorrente obietta che tale valutazione risulterebbe errata e incompleta in quanto:
– la legge consentirebbe la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree agricole, derogando quindi alle limitazioni delle NTA dei PRG. La sola destinazione agricola non potrebbe, pertanto, impedire l’attuazione del progetto;
- la Soprintendenza nell’esprimersi non avrebbe considerato che l’impianto è agrivoltaico: i pannelli consentono la coltivazione sottostante, preservando l’attività agricola già presente;
– solo una porzione dell’area lorda sarebbe realmente interessata dalle opere impiantistiche (area netta); il resto rimarrebbe dedicato all’agricoltura e alla mitigazione ambientale;
– il progetto aggiornato avrebbe completamente sgomberato dal buffer del RI RO e dal buffer di 500 metri dal tempio a Megaron le componenti tecnologiche, modifiche comunicate agli Enti; il parere della Soprintendenza, basandosi sul layout iniziale, non avrebbe, pertanto, tenuto conto di questa importante variazione;
– i percorsi dei cavidotti seguirebbero tracciati già urbanizzati, e per attraversare i corsi d’acqua sarebbero state previste soluzioni tecnologiche adeguate, come le trivellazioni orizzontali controllate (TOC), già recepite dagli Enti competenti.
In sintesi, il parere della Soprintendenza avrebbe ignorato deroghe normative, rimodulazioni progettuali e soluzioni tecniche già adottate, rendendo la propria valutazione illogica e abnorme.
8.5.5. La ricorrente rappresenta che la Soprintendenza, nell’individuare presunti vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 42/2004, ha considerato:
- Aree a quota superiore ai 900 m s.l.m. (ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. d) delle NTA): Punta Santu Miali, a circa 9,3 km, e la Foresta demaniale di Monti Mannu, a circa 11 km;
- Monumenti naturali (ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. f) delle NTA, L.R. 31/1989): i “Basalti colonnari” di Guspini, a circa 5,6 km dal parco fotovoltaico e a 1,2 km dal cavidotto;
- Corsi d’acqua attraversati dall’impianto (ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA): il RI RO (interamente attraversato dall’impianto), la RA di AS (due attraversamenti del cavidotto), il AG PA e il MI BE.
8.5.5.1. A tale proposito, la ricorrente evidenzia che:
- La normativa consente la realizzazione di impianti fotovoltaici in zone agricole, derogando alle NTA dei PRG, ragione per cui l’individuazione dei vincoli da parte della Soprintendenza risulta non pienamente fondata.
- Con riferimento ai beni sopra i 900 m e ai basalti colonnari, la ricorrente precisa che l’impatto visivo è stato adeguatamente valutato mediante analisi di intervisibilità fino a 7 km (tavole 12 A-B-C e relazione AURE-20), rilevando che l’area di impianto è posta a distanza di sicurezza dai rilievi e dai beni citati. In particolare, la Foresta demaniale di Monti Mannu costituisce una quinta visiva naturale che limita i secondi piani percettivi. Anche i Basalti colonnari di Guspini risultano a distanza compatibile con le fasce di garanzia previste dai D.Lgs. 42/2004 e 199/2021. La ricorrente rileva, inoltre, che la Soprintendenza applica erroneamente la L.R. 20/24.
8.5.5.2.Quanto ai corsi d’acqua, la ricorrente sottolinea che il posizionamento delle strutture tecnologiche avrebbe sgomberato l’intera fascia di rispetto del RI RO, come previsto dalla normativa. Per le interferenze tra cavidotto e altri corsi d’acqua (RA di AS, AG PA, MI BE), la ricorrente evidenzia che sarebbero superabili mediante soluzioni già proposte e adottate nel progetto, quali le trivellazioni orizzontali controllate (TOC).
8.5.6. La ricorrente rappresenta che la Soprintendenza, nel ravvisare ulteriori vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 42/2004, avrebbe fondato le proprie valutazioni su una applicazione meccanica e impropria delle NTA del PPR, omettendo di considerare, in primo luogo, che la normativa statale consente espressamente la realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola, in deroga alle previsioni urbanistiche e paesaggistiche di livello locale.
Con riferimento ai beni individuati ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. k), nonché degli artt. 33-40 delle NTA, la ricorrente evidenzia che gli stessi risulterebbero collocati a distanze ampiamente rispettose delle fasce di tutela previste dalla normativa statale di riferimento (D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 199/2021). Il parere sarebbe, inoltre, viziato per l’ulteriore e indebita applicazione della L.R. 20/2024, norma sopravvenuta alla presentazione dell’istanza di VIA, la cui applicabilità è stata specificamente contestata.
8.5.7. Analogo vizio affliggerebbe le valutazioni svolte in relazione al quadro di Assetto Storico-Culturale e ai “ nuclei di antica e prima formazione ”, atteso che tutti i beni richiamati dalla Soprintendenza risulterebbero collocati a diversi chilometri dall’area di progetto, in contesti territoriali tali da escludere qualsiasi interferenza rilevante e comunque nel pieno rispetto delle distanze prescritte dalla normativa statale.
8.5.8. Quanto alla tutela del patrimonio architettonico ex art. 10 del D.Lgs. 42/2004, la ricorrente rileva che anche i beni puntualmente indicati nel parere (chiese, castelli e centri storici) sarebbero ubicati a distanze largamente superiori alla fascia di garanzia di 500 metri prevista dalla legge, sicché le relative contestazioni sarebbero prive di fondamento.
8.5.9. Infine, con riguardo ai profili urbanistici, la ricorrente eccepisce il difetto di competenza della Soprintendenza, non potendo essa esprimere valutazioni in materia urbanistica.
Il parere risulterebbe, inoltre, viziato per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, avendo la Soprintendenza fondato le proprie valutazioni sulla progettazione iniziale, senza tenere conto delle modifiche al layout regolarmente comunicate, che avrebbero comportato lo sgombero delle fasce di rispetto fluviali, l’eliminazione dell’impianto di accumulo e la rimodulazione della stazione di consegna e del relativo cavidotto.
8.5.10. La ricorrente assume che l’erroneità della valutazione della Soprintendenza laddove ha espresso parere negativo sulla proposta agronomica ritenendo che il progetto non terrebbe adeguatamente conto delle potenzialità produttive dei suoli, in quanto terreni irrigui gestiti dal Consorzio di Bonifica del comprensorio della Sardegna meridionale, e che la scelta del sito apparirebbe dettata prevalentemente dalla morfologia del terreno e dalla presenza di infrastrutture esistenti, così da non superare le condizioni di ammissibilità previste dall’art. 29 delle NTA del PPR.
Secondo la ricorrente, tale valutazione sarebbe tuttavia erronea e illogica, posto che, sul medesimo profilo, il MASE –per il tramite della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC– aveva invece ritenuto il progetto compatibile con la componente “ uso del suolo e patrimonio agroalimentare ”, esprimendo un giudizio diametralmente opposto rispetto a quello della Soprintendenza. Il parere di quest’ultima si porrebbe, pertanto, in contrasto con quello dell’organo tecnico statale competente, risultando per ciò stesso illogico e abnorme.
Ne conseguirebbe, secondo la ricorrente, che il giudizio espresso dalla Soprintendenza, oltre a essere reso in carenza di competenza, risulterebbe anche intrinsecamente illogico ed abnorme.
8.5.11. La ricorrente rappresenta che la valutazione negativa espressa dalla Soprintendenza in ordine allo studio di intervisibilità del progetto risulterebbe viziata, in quanto l’Amministrazione avrebbe ritenuto l’impianto ampiamente visibile dai rilievi circostanti senza tenere conto dell’effettiva e attuale realtà paesaggistica del contesto di inserimento. In particolare, la Soprintendenza avrebbe omesso di considerare che l’area interessata dal progetto risulti già fortemente antropizzata e caratterizzata dalla presenza di numerose infrastrutture per la produzione energetica, segnatamente da un consistente numero di aerogeneratori eolici, già assentiti e certamente più impattanti sotto il profilo percettivo e paesaggistico rispetto all’impianto agrivoltaico proposto. Tale omissione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra infrastrutture analoghe già autorizzate e il progetto in esame.
La ricorrente evidenzia altresì che, proprio in un’ottica di riduzione dell’impatto paesaggistico, il progetto avrebbe recepito integralmente gli accorgimenti indicati dalle linee guida regionali sul paesaggio industriale in materia di fonti energetiche rinnovabili, prevedendo inoltre specifiche opere di mitigazione paesaggistica, quali la piantumazione lungo l’intero perimetro dell’area di impianto.
8.5.12. La ricorrente assume, inoltre, che anche il richiamo operato dalla Soprintendenza a una sequenza di ortofoto storiche del territorio, utilizzate per sostenere la presunta immutabilità del paesaggio agricolo nel periodo compreso tra il 1954 e l’epoca attuale, non sarebbe idoneo a fondare il giudizio negativo espresso. In particolare, la Soprintendenza avrebbe tratto da tale analisi conclusioni non coerenti con il quadro normativo vigente, che consente l’installazione di impianti fotovoltaici in area agricola.
La ricorrente evidenzia, infine, che contrariamente a quanto affermato nel parere impugnato, il territorio circostante avrebbe comunque conosciuto trasformazioni significative, soprattutto in relazione agli insediamenti urbani prossimi all’area dei Basalti Monumentali richiamati dalla stessa Soprintendenza. L’area destinata all’impianto agrivoltaico presenterebbe, invece, una tessitura paesaggistica sostanzialmente invariata, che l’intervento progettato sarebbe idoneo a preservare anche per il futuro, garantendo il mantenimento dell’assetto agricolo esistente per l’intera vita utile dell’impianto, stimata in circa trent’anni.
8.5.13. La ricorrente rappresenta che la valutazione negativa espressa dalla Soprintendenza in ordine alla presunta mancanza di una disamina completa ed esaustiva delle alternative progettuali non risulterebbe condivisibile. In particolare, la Soprintendenza avrebbe erroneamente ritenuto carente l’analisi delle alternative, laddove, al contrario, il MASE avrebbe espresso un giudizio positivo sullo studio presentato, affermando che la scelta localizzativa e progettuale operata dal Proponente sarebbe giustificata rispetto al contesto territoriale esistente.
Il parere della Soprintendenza risulterebbe, pertanto, in palese contrasto con quello espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sulla medesima componente, circostanza che ne evidenzierebbe l’illogicità e l’abnormità.
La ricorrente evidenzia, inoltre, che la valutazione delle alternative progettuali costituirebbe profilo estraneo alle competenze della Soprintendenza, atteso che tale Amministrazione è chiamata a pronunciarsi esclusivamente sugli aspetti di tutela paesaggistico-culturale.
In ogni caso, la ricorrente rappresenta che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC avrebbe dato atto che il progetto proposto sarebbe caratterizzato dalla massimizzazione della potenza installata in rapporto alla superficie disponibile, tenuto conto della tecnologia adottata e della garanzia di uso agricolo del suolo. Sarebbe stata altresì analizzata l’alternativa “ zero ”, dalla quale emergerebbe che la mancata realizzazione dell’intervento comporterebbe la perdita di rilevanti opportunità occupazionali e di sviluppo economico, nonché il venir meno di un contributo concreto alla transizione verso un modello produttivo coerente con i principi della green economy.
Alla luce di tali elementi, il giudizio espresso dalla Soprintendenza apparirebbe, oltre che affetto da difetto di competenza, anche manifestamente illogico e privo di adeguato supporto istruttorio.
8.5.14. Ancora, la ricorrente si duole del fatto che la valutazione negativa espressa dalla Soprintendenza in merito all’impatto cumulativo del progetto non risulterebbe conforme al quadro normativo di riferimento. In particolare, la Soprintendenza avrebbe fondato il proprio giudizio sulla presenza, entro un buffer di 2 km, di ulteriori impianti FER ancora in fase di valutazione statale, ossia non ancora autorizzati.
Tale impostazione risulterebbe erronea in quanto, ai sensi dell’art. 5, lett. e), dell’Allegato VII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi rileverebbe esclusivamente il cumulo con progetti esistenti e/o già approvati, restando invece irrilevanti quelli ancora sottoposti a procedimento autorizzatorio.
La ricorrente evidenzia altresì che la Soprintendenza avrebbe richiamato la presenza di un impianto eolico già realizzato, composto da oltre venti aerogeneratori; tuttavia, tale impianto apparterrebbe a una diversa tipologia di fonte rinnovabile, caratterizzata da impatti paesaggistici e ambientali non omogenei rispetto a quelli di un impianto fotovoltaico, con conseguente difficoltà di una loro assimilazione in un’unica valutazione cumulativa.
In ogni caso, la presenza di un solo impianto FER già esistente nell’area non sarebbe idonea a determinare, allo stato, una situazione di sovraccarico o di eccessivo cumulo tale da giustificare un giudizio di incompatibilità ambientale.
8.5.15. Espone ulteriormente la società che la Soprintendenza avrebbe ritenuto carenti gli elaborati progettuali sotto il profilo della valutazione di area vasta, assumendo che le fotosimulazioni prodotte si limiterebbero a visuali ravvicinate dell’impianto e non consentirebbero una corretta lettura alla scala paesaggistica più ampia.
Tale valutazione non sarebbe condivisibile, in quanto la progettazione paesaggistica sarebbe stata sviluppata nel rispetto delle Linee guida, per i paesaggi, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, applicando criteri coerenti con il contesto agricolo e morfologico dell’area, quali la regolarità della maglia planimetrica, l’allineamento alle trame agrarie esistenti, il contenimento delle pendenze, la sistemazione ad isole e il mantenimento di un’elevata permeabilità del suolo.
La ricorrente evidenzia inoltre che l’approccio progettuale avrebbe consapevolmente privilegiato la mitigazione percettiva del microambiente, secondo il principio del minimo impatto, nella consapevolezza che tale impostazione incida positivamente anche sulla percezione del macroambiente e dell’area vasta. In tale prospettiva, particolare rilievo sarebbe stato attribuito al trattamento dei bordi dell’impianto, intesi come interfaccia visivo-percettiva e come elemento di continuità ecologica, in linea con le stesse indicazioni delle linee guida richiamate.
La censura formulata dalla Soprintendenza apparirebbe, infine, generica e priva di adeguati presupposti, non avendo la stessa individuato né i criteri né i confini spaziali entro cui definire la nozione di “area vasta”, con conseguente difetto di motivazione e di istruttoria.
8.5.16. La ricorrente rappresenta che la Soprintendenza avrebbe espresso parere negativo lamentando l’assenza di una valutazione degli impatti potenziali connessi alla realizzazione della stazione elettrica e la conseguente mancanza di misure di mitigazione.
Tale rilievo risulterebbe tuttavia erroneo, atteso che la progettazione della stazione elettrica non rientrerebbe nella sfera di competenza del Proponente, il quale parteciperebbe esclusivamente al relativo tavolo tecnico, senza alcun potere decisionale in ordine alla progettazione e realizzazione dell’opera.
8.5.17. La ricorrente evidenzia che la contestazione mossa dalla Soprintendenza in ordine alla presunta carenza del Piano di Monitoraggio Ambientale riproporrebbe rilievi già formulati dalla Commissione Tecnica PNRR PNIEC e già puntualmente confutati.
In particolare, la Soprintendenza avrebbe erroneamente preteso un livello di dettaglio proprio di una fase esecutiva, laddove il PMA, nella fase di VIA, avrebbe natura meramente preliminare e propositiva, essendo finalizzato a illustrare l’impostazione metodologica del monitoraggio e a fornire garanzie sul controllo e sulla gestione degli eventuali impatti.
Il piano definitivo di monitoraggio, come noto, verrebbe normalmente richiesto solo successivamente all’approvazione del progetto, quale condizione prescrittiva del provvedimento finale. Pertanto, quanto prodotto dalla Proponente ai fini della VIA sarebbe idoneo e sufficiente, rendendo la valutazione negativa della Soprintendenza priva di presupposti.
9. Si sono costituite in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna e, a ministero dell’Avvocatura Distrettuale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Speciale per il PNRR e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna instando per la reiezione del gravame.
10. All’udienza camerale del 28 maggio 2025, il Collegio, con l'accordo delle parti, dichiarava assorbita dal merito l'istanza cautelare.
11. In occasione dell’udienza pubblica fissata per il 12 dicembre 2025, le parti concordavano per il rinvio della trattazione della causa all’udienza del 18 febbraio, al fine di definire il giudizio anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale della legge regionale sarda n. 20/2024.
12. Nelle more di tale udienza sopraggiungeva la sentenza della Corte n° 184/2025 che dichiarava costituzionalmente illegittime talune parti della L.R. 20/2024.
13. Le parti depositavano memorie e repliche.
13.1. Le amministrazioni statali, in particolare evidenziavano come il gravato Decreto non potesse ritenersi inficiato dalla sopravvenuta sentenza n. 184/2025 della Corte Costituzionale, mentre la ricorrente attribuiva a tale pronuncia portata dirimente per l’esito della controversia.
14. La causa veniva, infine, discussa e trattenuta in decisione all’udienza del 18 febbraio 2026.
DIRITTO
1. Il primo motivo di doglianza, relativo a presunti ritardi nell’adozione dei pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura e alla presunta applicabilità del meccanismo del silenzio-assenso, non può trovare accoglimento.
1.1. Occorre, in primo luogo, ricordare che la disciplina speciale dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, come delineata dall’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, prevede strumenti idonei a evitare il formarsi di stalli procedimentali. In particolare, il comma 2-quater stabilisce che, in caso di inerzia o di ritardo nell’adozione del concerto da parte degli uffici competenti, il titolare del potere sostitutivo provvede al rilascio degli atti entro trenta giorni successivi, garantendo così la conclusione dell’istruttoria mediante provvedimento espresso.
Tale previsione rende inapplicabile il silenzio-assenso ex art. 17-bis L. n. 241/1990, come chiaramente confermato dalla giurisprudenza più recente (cfr. TAR Sardegna, ord. 671/2024, sez. I; TAR Basilicata, ord. 22/2024; TAR Sicilia, Sez. V, ord. n. 40/2024). La ratio della norma è evidente: il legislatore, consapevole della delicatezza dei procedimenti di VIA e dei molteplici interessi coinvolti, ha previsto un meccanismo di conclusione “ attiva ” e non meramente implicita, in modo da garantire una valutazione pienamente espressa e conforme ai principi comunitari, in particolare agli artt. 8, 8-bis e 9 della Direttiva 2011/92/UE, che richiedono la formazione di provvedimenti espressi per la valutazione degli impatti ambientali.
Nella fattispecie, il parere della Commissione Tecnica è stato adottato il 31 dicembre 2024 e quello del Ministero della Cultura il 5 marzo 2025. Pur essendo entrambi stati emessi oltre i termini ordinari previsti dall’art. 25, comma 2-bis, D.Lgs. 152/2006, non può ravvisarsi alcuna nullità o inefficacia.
Come confermato dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 29/12/2025, n. 10365), il ritardo non determina la formazione di alcun silenzio-assenso, né comporta effetti pregiudizievoli sul procedimento, essendo prevista una sequenza procedimentale speciale che consente l’esercizio del potere sostitutivo a tutela del richiedente.
1.2. Analogamente infondata è la doglianza relativa al presunto vizio formale afferente al parere della Commissione. La ricorrente contesta la mancanza della sottoscrizione del Segretario e l’assenza di indicazione dei componenti e dei voti espressi; in realtà, il verbale della riunione del 12 dicembre 2024, n. 95, prodotto in giudizio dall’Amministrazione, reca la firma della segretaria e l’indicazione dei presenti, come previsto dall’art. 15, comma 6, del D.M. 361/2021. I precedenti giurisprudenziali citati dalla ricorrente, relativi a casi di verbali sottoscritti in modo difforme, non sono applicabili alla fattispecie in esame.
Peraltro, la stessa giurisprudenza citata dalla parte ricorrente evidenzia che “ Peraltro, la non ascrivibilità del verbale agli atti collegiali comporta che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio non è essenziale per la sua esistenza e validità, che possono essere incise solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore, ovvero dalla mancata indicazione delle persone intervenute.” (Cons. Stato, Sez. II, Sent., 04/06/2020, n. 3544).
Nel verbale in questione tali elementi sono presenti dovendosi pertanto ritenere non sussistente la lamentata carenza formale.
1.3. Infine, il richiamo della ricorrente alla presunta necessità di risolvere eventuali pareri contrastanti non risulta pertinente. Il diniego di VIA, infatti, non deriva da contrapposizioni tra pareri, bensì dalla valutazione complessiva dei rilievi formulati dalla Commissione e dalla Soprintendenza, coerenti con la normativa statale vigente. In particolare, non ricorrono i presupposti per l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14-quinquies L. 241/1990 o dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), L. 400/1988, essendo i rilievi convergenti nella valorizzazione dei profili ambientali e paesaggistici di interesse.
In definitiva, alla luce della normativa nazionale e dei principi comunitari applicabili, nonché della documentazione prodotta in giudizio, il primo motivo di doglianza deve ritenersi infondato. La sequenza procedimentale è stata rispettata, i pareri sono stati adottati in forma espressa, correttamente sottoscritti e pienamente validi, e non si ravvisano vizi formali o sostanziali che possano incidere sulla legittimità del provvedimento finale.
2. Il secondo motivo di gravame, si incentra sostanzialmente su tre profili: l’asserita omissione della considerazione dell’interesse pubblico alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili; la dedotta insufficienza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento conclusivo; la pretesa illegittima duplicazione di valutazioni tecniche e lo sconfinamento degli organi istruttori oltre i rispettivi ambiti di competenza.
2.1. Nessuno di tali profili, tuttavia, risulta fondato.
2.1.1. Quanto al primo ordine di doglianze, la ricorrente assume che i pareri endoprocedimentali e il provvedimento finale avrebbero omesso qualsiasi valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla produzione di energia da fonte rinnovabile, riducendo la comparazione degli interessi coinvolti a una contrapposizione meramente formale tra iniziativa privata e tutela paesaggistica.
L’assunto non coglie nel segno.
Invero, l’interesse pubblico alla diffusione delle fonti rinnovabili costituisce certo un valore rilevante nell’ordinamento, ma ciò non implica che ogni singolo parere reso nell’ambito del procedimento di VIA debba farsi carico di un bilanciamento generale e onnicomprensivo tra tutti gli interessi pubblici coinvolti. In particolare, i pareri resi dal Ministero della Cultura si collocano nell’ambito di una valutazione tecnico-specialistica finalizzata a verificare la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici e culturali tutelati, secondo parametri normativamente predeterminati. Non può, pertanto, ritenersi viziato il parere per il solo fatto di non aver esplicitato una ponderazione complessiva tra sviluppo delle FER e tutela del paesaggio, trattandosi di profilo che attiene alla struttura complessiva del procedimento e non alla singola valutazione settoriale.
2.1.2. Sotto altro profilo, la censura si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione del progetto sui valori paesaggistici, ritenuta dalla società ricorrente “ non decisiva ”. Una simile impostazione tuttavia, non individua vizi di legittimità dell’azione amministrativa ma sollecita un riesame nel merito delle valutazioni tecniche compiute, estraneo al sindacato giurisdizionale in assenza di macroscopici errori, illogicità manifeste o travisamento dei presupposti che, nel caso di specie, non risultano dimostrati.
2.1.3. Neppure è fondata la doglianza di carenza o insufficienza di motivazione del provvedimento finale. Il Decreto impugnato richiama espressamente i pareri negativi della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della soprintendenza del Ministero della Cultura, dando atto di fondare su di essi il giudizio conclusivo di non compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 152/2006.
E’, peraltro, consolidato in giurisprudenza, l’orientamento in base al quale la motivazione può legittimamente essere resa per relationem , purchè gli atti richiamati esplicitino in modo chiaro e completo il percorso logico valutativo seguito e siano conoscibili dall’interessato.
Ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, il provvedimento conclusivo del procedimento costituisce espressione sintetica di valutazioni, operate da organi altamente qualificati, nell'ambito di appositi sub procedimenti tecnici regolati da disposizioni preventivamente determinate in sede regolamentare (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 31 marzo 2012 n. 1914; Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 18/09/2012, n. 4950).
Nel caso di specie, tali condizioni risultano soddisfatte, atteso che i pareri istruttori contengono un’articolata analisi di impatto ambientale e paesaggistico dell’opera.
D’altro canto “ La semplice adesione agli esiti negativi non può essere sanzionata come "abdicazione" del potere: essa rappresenta, piuttosto, l'atto con cui l'Autorità competente svolge la propria valutazione, coerente con il complesso istruttorio formato, che costituisce elemento integrante del procedimento. Il richiamo alla documentazione istruttoria, con contestuale condivisione delle conclusioni, costituisce una motivazione adeguata e logicamente fondata.” (T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 20/01/2026, n. 51)
Non è, pertanto, configurabile l’omessa autonoma valutazione da parte dell’Amministrazione procedente, giacché l’adesione alle conclusioni cui sono pervenuti gli organi tecnici costituisce essa stessa esercizio della funzione valutativa, e non un’inerzia o una rinuncia al potere decisionale. Un onere motivazionale più penetrante si sarebbe imposto solo in caso di discostamento dalle risultanze istruttorie (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, Sent., 27/01/2025, n. 669; Consiglio di Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 445; C.d.S. sez. VI, 23 febbraio 2004, n. 685) evenienza che nella specie non ricorre atteso che sia la Commissione Tecnica, sia la Soprintendenza Speciale del MIC hanno concordemente espresso parere contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale e che l'Autorità procedente, condividendo le risultanze istruttorie che si erano uniformemente attestate nel senso della non assentibilità del progetto, ha provveduto in conformità esprimendo in maniera compiuta il proprio negativo giudizio di compatibilità ambientale.
2.1.4. Parimenti, non può essere condivisa la doglianza relativa alla pretesa carenza di istruttoria, fondata sulla mancata considerazione di osservazioni e richieste di integrazione formulata dalla ricorrente in fase procedimentale.
Dagli atti, infatti, emerge che il procedimento è stato caratterizzato da ripetute interlocuzioni istruttorie e da plurime richieste di perfezionamento e integrazione documentale, formulate in momenti diversi e per ragioni non meramente formali, ma funzionali alla corretta valutazione dell’impatto ambientale e alla partecipazione del pubblico. La circostanza che l’amministrazione abbia ritenuto di non accogliere le richieste di sospensione avanzate in una fase ormai prossima alla conclusione del procedimento, non integra di per sé un vizio di legittimità, né consente di affermare che le deduzioni della ricorrente siano state ignorate o pretermesse.
2.1.5. Quanto alla dedotta duplicazione di valutazioni e all’esorbitanza delle competenze rispettivamente esercitate dalla Commissione PNRR-PNIEC e dalla Soprintendenza del MIC, osserva il Collegio che la convergenza di giudizi negativi su taluni aspetti del progetto, lungi dal costituire indice di contraddittorietà o di illegittima duplicazione, si inserisce fisiologicamente nel quadro di un procedimento complesso caratterizzato dall’apporto coordinato di più amministrazioni competenti su profili differenti ma interrelati.
2.1.6. Neppure, infine, sussiste la dedotta contraddittorietà tra i pareri istruttori, poiché le valutazioni espresse dai diversi Organi non insistono sul medesimo piano né riguardano il medesimo profilo di giudizio. Emblematico è il caso delle alternative progettuali: la Commissione PNRR-PNIEC ha preso atto della coerenza della soluzione proposta rispetto ai criteri tecnico-economici dichiaratamente assunti dal Proponente e al contesto territoriale di riferimento, mentre la Soprintendenza ha censurato, su un diverso e autonomo versante, l’insufficienza dell’analisi comparativa delle alternative localizzative sotto il profilo paesaggistico, in relazione ai criteri dell’Allegato VII alla Parte II del D.Lgs n° 152/2006.
Si tratta, dunque, di valutazioni tra loro non sovrapponibili e non confliggenti, ma riferite a distinti ambiti di competenza, la cui coesistenza non vizia l’istruttoria né impone all’Amministrazione procedente un ulteriore esercizio di “composizione” di giudizi che, in realtà non risultano incompatibili.
3. Con il terzo motivo, parte ricorrente parte dal presupposto secondo cui i pareri negativi resi dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dalla Soprintendenza Speciale del Ministero della Cultura sarebbero stati determinati dall’applicazione della Legge Regionale n° 20 del 2024, assumendo che tale normativa -asseritamente incostituzionale e comunque successiva alla presentazione dell’istanza- avrebbe introdotto vincoli più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione statale, travolgendo per ciò solo l’intero procedimento di VIA.
3.1. Tale impostazione, tuttavia, non coglie nel segno.
3.1.1. In primo luogo, va chiarito che la valutazione sottesa al parere di competenza del Ministero della Cultura si colloca integralmente nell’alveo della discrezionalità tecnica attribuita dalla norma statale, ed è funzionalmente diretta alla tutela dei fattori “ patrimonio culturale ” e “ paesaggio ” espressamente contemplati dal D.Lgs. n° 152/2006 quali componenti essenziali della valutazione di impatto ambientale. In tale prospettiva, il parere della Soprintendenza non è finalizzato ad individuare aree “ idonee ” o “ non idonee ” in senso pianificatorio, ma a verificare l’interferenza del progetto con i valori culturali e paesaggistici tutelati dall’ordinamento statale.
3.1.2. Coerentemente con tale perimetro, la soprintendenza ha svolto la propria istruttoria con specifico riferimento ai criteri dettati dall’art. 20, comma 8, del D.Lgs 199/2021, ed in particolare alle lettere c-ter e c-quater, che attribuiscono rilievo, ai fini della localizzazione degli impianti FER, alla presenza di beni culturali tutelati e alle relative fasce di rispetto, quali valori di protezione espressamente considerati dal legislatore nazionale.
E’, del resto, lo stesso parere della Soprintendenza speciale a chiarire, in modo inequivoco, che l’interferenza del progetto con beni culturali tutelati non discende esclusivamente dall’applicazione della normativa regionale sopravvenuta. A pagina 9 del parere si legge infatti che, pur a seguito dell’entrata in vigore della L.20/2024 e dell’aggiornamento del parere endoprocedimentale, l’impianto risulta comunque interferente con la fascia di rispetto di 500 mt del Tempio a megaton di Sa PA, vincolo operante ex parte II del D.Lgs 42/2004.
Ne consegue che la sussistenza dell’interferenza con il patrimonio culturale emerge già applicando i parametri di tutela previsti dalla legislazione statale, e in particolare quelli derivanti dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, indipendentemente dall’estensione del buffer a 7 km previsti dalla normativa regionale per gli impianti di grande taglia.
In altri termini, anche a voler considerare il più ristretto perimetro di tutela ricavabile dal quadro normativo nazionale, l’impatto del progetto sui beni culturali tutelati risulta comunque accertato in sede istruttoria.
Da ciò discende che la dichiarata incostituzionalità della Legge Regionale 20/2024, così come il richiamo alla declaratoria che ha attinto la precedente legge 5/2024, non è idonea a travolgere il parere reso dagli Organi tecnici coinvolti i quali trovano autonomo e sufficiente fondamento nel diritto statale applicabile ratione temporis e ratione materiae , difettando il necessario nesso causale tra la dichiarata illegittimità della legge e l’esito negativo della valutazione di compatibilità ambientale.
3.1.3. Neppure può condividersi la tesi secondo cui la normativa regionale sopravvenuta sarebbe stata applicata retroattivamente in violazione del legittimo affidamento della società ricorrente atteso che il riferimento alla richiamata Legge regionale assume carattere meramente ricognitivo e rafforzativo, ma non costitutivo di una valutazione di interferenza già negativamente definita alla luce dei vincoli culturali e paesaggistici vigenti ex legge statale.
In definitiva, il terzo motivo di ricorso si fonda su un presupposto non rispondente al contenuto effettivo degli atti istruttori e non dimostrativo di un vizio invalidante del procedimento, risolvendosi in una critica che non incide sulla legittimità sostanziale del parere e del conseguente provvedimento finale.
4. Con il quarto motivo la società ricorrente contesta il parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e, per derivazione, il diniego di VIA, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili di eccesso di potere, violazione di legge e difetto di competenza.
In particolare, la ricorrente assume che:
- la Commissione non avrebbe considerato l’interesse pubblico alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico (transizione energetica, riduzione delle emissioni), omettendo qualsiasi comparazione con le criticità ambientali rilevate;
- il giudizio finale di incompatibilità ambientale sarebbe abnorme e incongruo, poiché non coerente con i numerosi giudizi favorevoli espressi su singole componenti ambientali, né con le valutazioni qualificate come “non valutabili” per asserita insufficienza documentale;
- mancherebbe un effettivo bilanciamento tra componenti positive, negative e non valutabili, non risultando esplicitati i criteri seguiti nella ponderazione complessiva;
- la motivazione conclusiva sarebbe generica e apodittica, limitandosi ad affermare l’insuperabilità delle criticità senza spiegazioni né confronto con l’istruttoria;
- in presenza di profili ritenuti carenti, la Commissione avrebbe dovuto richiedere integrazioni istruttorie, anche alla luce della disponibilità della proponente a fornirle, anziché pervenire a giudizi di non valutabilità o incompatibilità.
La ricorrente censura poi, in modo analitico, le valutazioni negative o di non valutabilità relative a singole componenti ambientali (impatti cumulativi e paesaggio; geologia e acque; biodiversità; rumore; campi elettromagnetici; salute umana; terre e rocce da scavo; piano di monitoraggio ambientale), deducendo errori di fatto, travisamento dell’istruttoria, difetto di motivazione e sproporzione, nonché l’uso di presupposti ritenuti non conformi alla normativa di settore.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. L’assunto della ricorrente secondo cui il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sarebbe illegittimo per non aver esplicitamente richiamato l’interesse pubblico alla promozione delle fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni climalteranti muove da una erronea ricostruzione della funzione e della struttura della procedura di VIA.
La valutazione di impatto ambientale non è infatti una sede di ponderazione “ politico-programmatica ” tra modelli di sviluppo alternativi, bensì uno strumento di verifica tecnico-preventiva della compatibilità ambientale di uno specifico progetto, in relazione al sito di localizzazione prescelto e alle concrete caratteristiche dell’intervento.
Ne consegue, da un lato, che l’interesse pubblico alla diffusione delle energie rinnovabili, pur certamente rilevante e riconosciuto dall’ordinamento, non assume carattere assorbente né automaticamente prevalente rispetto agli altri interessi pubblici coinvolti, primo fra tutti quello alla tutela dell’ambiente e del territorio e, dall’altro, che la Commissione non era tenuta a svolgere una comparazione in astratto tra obiettivi di transizione energetica e criticità ambientali, ma a verificare se quel progetto, in quel contesto territoriale, fosse compatibile sotto il profilo ambientale.
In tale prospettiva, l’assenza di un esplicito richiamo testuale agli obiettivi di decarbonizzazione non integra alcun vizio di legittimità, avendo la Commissione correttamente concentrato la propria valutazione sull’accertamento della sostenibilità ambientale dell’intervento, secondo la funzione tipica della VIA.
4.1.2. Sotto ulteriore profilo evidenzia il Collegio che il fatto che, nel corso dell’istruttoria, alcune componenti ambientali siano state valutate favorevolmente non comporta, di per sé, l’illegittimità del giudizio conclusivo di incompatibilità ambientale, né impone all’Amministrazione di pervenire necessariamente a un esito positivo in quanto il giudizio di VIA non può essere inteso quale sommatoria aritmetica delle singole valutazioni settoriali, in quanto costituisce invece un giudizio complessivo e unitario, nel quale anche la presenza di valutazioni favorevoli su taluni profili non esclude che altre criticità, specie se attinenti a matrici ambientali sensibili o caratterizzate da incertezza istruttoria, possano risultare ostative.
Nel caso di specie, la Commissione pur dando atto delle componenti ritenute compatibili, ha tuttavia rilevato per altre matrici, criticità o carenze informative tali da non consentire di escludere impatti negativi significativi.
Non è quindi configurabile alcuna abnormità o incongruenza logica, essendo fisiologico, nell’ambito della discrezionalità tecnica propria della VIA, che valutazioni parzialmente positive non siano ritenute sufficienti a superare criticità ritenute prevalenti o non adeguatamente mitigate.
4.1.3. La società ricorrente sembra postulare che la Commissione fosse tenuta a attribuire un “ peso ” formale e predeterminato a ciascuna componente ambientale e a esplicitare in modo analitico un criterio di bilanciamento quasi matematico tra profili positivi e negativi, ma tale impostazione non trova fondamento nella disciplina della VIA.
Infatti, il bilanciamento sotteso al giudizio di compatibilità ambientale non richiede una formalizzazione rigida o schematica dei criteri di ponderazione ed è legittimamente desumibile dall’analisi complessiva del parere, laddove risultino chiare le ragioni per cui talune criticità sono state ritenute ostative.
Nel caso in esame, il parere consente di ricostruire il percorso valutativo seguito dalla Commissione, emergendo con sufficiente chiarezza che le carenze istruttorie e progettuali rilevate su più componenti ambientali hanno impedito di escludere impatti negativi significativi e che tali criticità sono state ritenute non superabili mediante prescrizioni, proprio in ragione della loro incidenza e della incompletezza del quadro conoscitivo.
Pertanto, non sussiste alcun difetto di bilanciamento, né un obbligo di esplicitazione ulteriore rispetto a quanto già emergente dalla motivazione complessiva del parere.
4.1.4. Non condivide il Collegio le critiche mosse dalla ricorrente in merito all’asserita apoditticità della motivazione conclusiva circa l’insuperabilità delle criticità.
La motivazione conclusiva del parere non può essere isolata dal contesto istruttorio nel quale si inserisce. L’affermazione secondo cui le criticità rilevate non sarebbero superabili mediante condizioni ambientali non costituisce una clausola di stile rappresentando la sintesi logica di un’istruttoria nella quale sono state puntualmente evidenziate carenze documentali e progettuali su più matrici ambientali.
In presenza di dati incompleti, rinvii a fasi future per approfondimenti essenziali, incertezze non risolte su profili di rischio ambientale, la Commissione ha legittimamente ritenuto che l’imposizione di prescrizioni non fosse idonea a colmare tali lacune, essendo venuta meno la possibilità stessa di una valutazione preventiva attendibile.
Ne consegue che la motivazione conclusiva non è né generica né apodittica, risultando coerente con l’impostazione e con gli esiti dell’istruttoria svolta.
4.1.5. Anche in merito all’asserito obbligo incombente sull’amministrazione di richiedere ulteriori integrazioni in luogo del giudizio di non valutabilità va evidenziato come l’operato dell’amministrazione procedente si riveli immune dalle prospettate criticità.
Dagli atti di causa emerge che la Società proponente è stata destinataria di ripetute richieste di integrazione, cui ha risposto in modo parziale o rinviando la produzione di elementi essenziali a fasi successive e non definite. In tale contesto, la Commissione non era tenuta a reiterare ulteriormente le richieste istruttorie.
A tale proposito va ribadito che:
- nella procedura di VIA l’onere di fornire uno Studio di AT Ambientale completo e adeguato grava sul proponente;
- il principio del c.d. dissenso costruttivo non può tradursi in un obbligo per l’Amministrazione di consentire integrazioni indefinite o di supplire alle carenze progettuali.
Come chiarito dalla giurisprudenza, il compito di individuare soluzioni idonee a superare le criticità ambientali non spetta all’Amministrazione, ma al proponente, il quale deve dimostrare la compatibilità dell’opera nella fase valutativa propria della VIA (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 20 gennaio 2026, n. 51).
Pertanto, la scelta della Commissione di arrestare la valutazione e qualificare talune componenti come non valutabili, anziché differire ulteriormente il giudizio, risulta coerente con la funzione preventiva della VIA e con i principi di certezza e ragionevole durata del procedimento.
4.1.6. Avuto riguardo agli specifici profili di doglianza afferenti al parere della commissione osserva il Collegio che, avuto riguardo al cd impatto cumulativo, il richiamo ai “ 18 impianti eolici ” costituisce un mero refuso testuale, inidoneo ad inficiare il giudizio tecnico che si è basato esclusivamente sugli impianti realmente esistenti e sulla documentazione disponibile, valutando in maniera coerente e circostanziata gli impatti cumulativi e le implicazioni paesaggistiche del progetto.
In particolare, la Commissione ha evidenziato che l’analisi prodotta dal Proponente risultava carente sotto il profilo delle misure di mitigazione e compensazione, ritenendo, di conseguenza, di non poter escludere effetti negativi cumulativi.
Peraltro, il riferimento al cospicuo numero di istanze di VIA statale per impianti eolici e fotovoltaici insistenti sul medesimo ambito territoriale è stato operato al fine di rappresentare un dato di contesto, indicativo dell'intensità e della progressività del processo di trasformazione del territorio in esame, elemento che assume rilievo nella valutazione complessiva degli impatti ambientali e paesaggistici, specie in aree caratterizzate da elevata sensibilità culturale, archeologica e paesaggistica. (T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 20/01/2026, n. 51).
4.1.7. Con riguardo alle contestazioni mosse al giudizio della Commissione in merito alla componente “ Geologia e acque superficiali e sotterranee ”, va osservato che la Commissione ha rilevato carenze istruttorie significative: il progetto non ha fornito analisi puntuali dei rischi idraulici connessi alla localizzazione in area a rischio idrogeologico moderato, né dettagli sul mantenimento dell’invarianza idraulica o sulle misure di mitigazione per possibili eventi alluvionali. Le integrazioni richieste, relative a studi idrologico-idraulici aggiornati e indagini geotecniche sito-specifiche, sono state rinviate a fasi successive o limitate a dati di letteratura, impedendo alla Commissione di valutare compiutamente la compatibilità del progetto.
4.1.8. Con riguardo alla componente “ Biodiversità ”, osserva il Collegio che il giudizio espresso dalla Commissione non rechi alcun profilo di illogicità o irragionevolezza, considerato che il progetto non ha fornito elementi completi e aggiornati relativi al monitoraggio della LL PR, né dati sistematici sugli habitat vegetazionali di interesse comunitario lungo l’area di intervento e il cavidotto. La vicinanza dell’impianto ad aree di riproduzione della specie, insieme alla mancanza di rilievi specifici ante operam , giustificava la richiesta di integrazioni e la prudente valutazione di non avere sufficienti elementi per escludere impatti negativi sulla componente biodiversità.
4.1.9. Anche in merito alla componente “ Rumori e Vibrazioni ”, il giudizio espresso dalla Commissione appare immune da profili di irragionevolezza, considerato che il progetto non ha fornito lo studio previsionale acustico-vibrazionale richiesto e non ha ottemperato alle integrazioni specificamente indicate, limitandosi ad affermarne la non indispensabilità, impedendo così una valutazione completa degli impatti.
4.1.10. Con riguardo alla componente “ Elettromagnetismo ”, osserva il Collegio che il giudizio della Commissione appare coerente e fondato, tenuto conto che la documentazione presentata dal Proponente riguardava opere non oggetto di richiesta e faceva riferimento a elaborati mancanti, non consentendo una verifica adeguata degli effetti dei campi elettromagnetici derivanti dal progetto.
4.1.11. Analogamente con riguardo alla componente “ Popolazione e Salute Umana ”, il Proponente non ha fornito informazioni dettagliate sull’esposizione della popolazione, sui profili socioeconomici e sanitari e sugli impatti cumulativi dell’opera, né ha sviluppato analisi previsionale di inquinamento acustico o di campi elettromagnetici, elementi necessari per una valutazione completa della ricaduta del progetto sulla salute.
4.1.12. Ulteriori criticità sono state rilevate dalla commissione con riferimento alla componente “ Terre e rocce da scavo ”, in relazione alla quale veniva evidenziato il mancato rispetto dei requisiti minimi previsti dal DPR 120/2017 e in merito al “ Piano di Monitoraggio delle componenti ambientali” , attesa la rilevata insufficienza della documentazione necessaria all’effettuazione di una valutazione completa degli strumenti di controllo e gestione degli impatti ambientali.
4.1.13. Il Collegio rileva, in definitiva, che l’operato della Commissione sia corretto e pienamente legittimo, avendo adeguatamente individuato le carenze istruttorie e adottato misure necessarie a garantire una valutazione completa e prudenziale degli impatti ambientali, nel pieno rispetto dei principi di tutela dell’interesse pubblico.
5. Con il quinto e ultimo motivo, la ricorrente, in via di estrema sintesi, deduce l’illegittimità del parere negativo della Soprintendenza per violazione della normativa statale di riferimento e per indebita applicazione della L.R. Sardegna n. 20/2024, nonché per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei profili archeologici, paesaggistici, urbanistici e agronomici. Il parere risulterebbe inoltre illogico e abnorme, in quanto fondato su presupposti normativi e fattuali non corretti, su un progetto superato e in contrasto con le valutazioni positive espresse dal MASE e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
5.1. Il motivo non è fondato.
5.1.1. In via preliminare, va chiarito che il parere reso dal Ministero della Cultura si colloca nell’ambito delle attribuzioni proprie dell’Amministrazione preposta alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, nell’ambito del procedimento di VIA, ed è espressione di discrezionalità tecnica, esercitata in attuazione della normativa statale di riferimento, segnatamente degli artt. 20, comma 8, lett. c-ter) e c-quater), del D.lgs. n. 199/2021, nonché dei fattori ambientali di cui al D.lgs. n. 152/2006, tra i quali rientrano espressamente il paesaggio e il patrimonio culturale.
Questo Tribunale (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 20/06/2025, n. 572) ha già avuto modo di osservare che " se è senz'altro vero e pacifico, (...), che la presenza di beni di interesse culturale nella fascia di rispetto non impedisca ex se e in via assoluta la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile, nondimeno tale circostanza fattuale impone una valutazione concreta circa la compatibilità di quest'ultimo con tali beni (ex multis T.A.R. Sardegna, n. 647/2020)" e che il sindacato del giudice amministrativo incontra dei limiti, non potendosi accogliere impostazioni attoree che impongano " a questo giudice di non limitare il proprio sindacato alla valutazione di congruità del giudizio tecnico-discrezionale compiuto dall'amministrazione, bensì di operarne uno proprio o, ancor più precisamente, di condividere quello della ricorrente circa, ad esempio, la sufficienza ai fini della tutela, pur bilanciata, dei beni culturali, dei progetti presentati e delle misure compensative proposte, sposando le conclusioni presentate dalla ricorrente; (…).”
Non può dimenticarsi infatti che " l'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile" (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 04/09/2020, n. 5357; T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 857/2022)" (T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 gennaio 2024, n. 63).
5.1.2. Precisato quanto sopra, dalla lettura del parere della Soprintendenza, emerge con chiarezza che il giudizio negativo sulla compatibilità dell’intervento non discende in via esclusiva né prevalente dall’applicazione della L.R. Sardegna n. 20/2024, ma trova fondamento in un quadro vincolistico e valutativo già integralmente riconducibile alla normativa statale di tutela e alla disciplina del Piano Paesaggistico Regionale, quale piano attuativo del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In primo luogo, per quanto attiene agli aspetti archeologici, la Soprintendenza ha dato atto della presenza, a distanza inferiore a 500 metri dall’impianto, del Tempio a megaron di Sa PA, bene dichiarato di particolare interesse archeologico ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, con decreto dell’8 luglio 2014. Tale circostanza, di per sé, radica l’esercizio del potere di tutela in parametri normativi di rango statale, indipendenti da qualsivoglia disciplina regionale sopravvenuta.
Accanto a tale bene formalmente vincolato, il parere richiama altresì la presenza di ulteriori evidenze e contesti di rischio archeologico, desunti da strumenti di pianificazione, documentazione d’archivio e fonti bibliografiche (area H2_arch, possibile pozzo nuragico di PA, nuraghe UC Gibbas, resti di fornace romana), che la Soprintendenza ha legittimamente considerato nell’ambito della valutazione preventiva dell’interesse archeologico, senza che ciò implichi l’applicazione automatica di vincoli inesistenti, ma piuttosto l’esercizio della funzione istituzionale di prevenzione del rischio archeologico.
In tale prospettiva, assume rilievo autonomo – e nuovamente ancorato a parametri statali – anche il giudizio reso dalla Soprintendenza in ordine alla incompletezza della verifica preventiva dell’interesse archeologico, avendo l’Amministrazione rilevato che:
- la distanza di 500 metri dichiarata dal Proponente non teneva conto del perimetro effettivo del vincolo del tempio a megaron;
- la documentazione integrativa richiesta non risultava integralmente trasmessa;
- le ricognizioni effettuate si limitavano al sedime dell’impianto, escludendo cavidotti e opere di cantiere, e risultavano comunque inficiate da condizioni di scarsa visibilità dei suoli.
Tali rilievi, lungi dal dipendere dalla L.R. n. 20/2024, costituiscono espressione di una valutazione tecnico-istruttoria autonoma, coerente con la disciplina nazionale in materia di tutela archeologica.
5.1.3. Analoghe considerazioni valgono per il profilo paesaggistico, ove il parere dà conto di un’articolata ricognizione dei vincoli derivanti dalla Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004 e dalla pianificazione paesaggistica. In particolare, la Soprintendenza ha evidenziato:
- l’interferenza diretta dell’impianto con il RI RO e con la relativa fascia di rispetto ex art. 142 del Codice;
- l’attraversamento, da parte del cavidotto, di ulteriori corsi d’acqua tutelati (MI BE, RI RA MA, RA di AS, AG PA);
- la collocazione dell’intervento all’interno di un contesto territoriale interessato da plurimi beni paesaggistici individuati ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 42/2004, in forza delle NTA del PPR (aree sopra i 900 m s.l.m., monumenti naturali, aree di rilevanza faunistica e naturalistica, SIC, IBA, parchi e oasi).
La stessa disciplina del PPR, richiamata nel parere, impone che tali beni siano oggetto di tutela finalizzata al mantenimento dell’integrità e dell’equilibrio tra habitat naturale e attività antropiche, confermando che la valutazione della Soprintendenza si è mossa all’interno di un quadro normativo pienamente vigente e di rango statale, cui il piano paesaggistico regionale dà attuazione.
5.1.4. Solo in via ulteriore e non esclusiva, la Soprintendenza ha dato atto dell’entrata in vigore della L.R. n. 20/2024, utilizzandola come elemento di aggiornamento del contesto normativo, senza che da ciò possa desumersi che il giudizio negativo sia sorretto unicamente – o in modo decisivo – da tale fonte. Ne consegue che la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della legge regionale non sia idonea a travolgere il parere impugnato, il quale resta autonomamente fondato su presupposti normativi e valutativi di fonte statale.
5.1.5. Alla luce di tali elementi, le censure della ricorrente si risolvono in una critica sostitutiva del giudizio tecnico espresso dall’Amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-culturale, senza evidenziare errori manifesti, travisamenti dei fatti o carenze istruttorie tali da giustificare il sindacato giurisdizionale.
Più in generale le censure articolate dalla ricorrente non evidenziano errori manifesti, travisamenti macroscopici dei fatti o carenze istruttorie, ma si risolvono, nella sostanza, nella prospettazione di una diversa lettura del grado e della rilevanza delle interferenze tra l’impianto progettato e il contesto paesaggistico e culturale interessato. Tali doglianze attengono, dunque, al merito della valutazione tecnico-discrezionale, sollecitando una sostituzione del giudizio dell’Amministrazione con quello del privato, operazione preclusa al giudice amministrativo in assenza di vizi sintomatici di eccesso di potere.
5.1.6. Nel caso di specie, il parere impugnato risulta, per contro, puntualmente motivato, fondato su un’istruttoria articolata e su una valutazione complessiva degli elementi rilevanti, con esplicitazione delle ragioni per le quali l’intervento è stato ritenuto incompatibile con i valori paesaggistici e culturali dell’area. In tale contesto, il dissenso della ricorrente sulla “ non decisività” dell’interferenza paesaggistica non è idoneo a infirmare la legittimità dell’atto, traducendosi in una critica meramente sostitutiva del giudizio tecnico espresso dall’Amministrazione competente.
5.1.7. Alla luce di tali considerazioni, il motivo deve essere respinto, in quanto inammissibilmente diretto a contestare il merito della valutazione tecnica e comunque infondato, non emergendo profili di illogicità manifesta, irragionevolezza o difetto di istruttoria idonei a giustificare l’intervento demolitorio del giudice.
6. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
7. La particolare complessità del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge siccome infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio LA, Presidente FF
Gabriele Serra, Primo Referendario
ER TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER TI | Antonio LA |
IL SEGRETARIO