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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 15/05/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 435 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 05.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI ALESSANDRA, Parte_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BONURA HARALD, giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a cartella
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15.11.2021, il sig. ha esperito Parte_1 opposizione (ex art. 24, c. 5, d.lgs. 46/1999) avverso la cartella esattoriale n. 05320200000420321000, asseritamente notificata da Controparte_2 in data 27.10.2021, per il pagamento in favore della (a seguire anche solo Parte_2
” o “ o ancora “ ”) di € 7.537,54, dovuti a titolo di contributi Pt_2 CP_3 CP_1 previdenziali minimi e relativi accessori, oltre oneri di riscossione, per l'anno d'imposta 2017. Ha sostenuto, premesso che era stato amministratore della
[...]
, con obbligo di versare la contribuzione all Parte_3 CP_4 come società artigiana, di essere solo iscritto all'albo dei geometri, e di aver sottoscritto l'autodichiarazione per la quale non esercitava la libera professione e non era praticante;
che non fosse sufficiente la semplice connessione oggettiva (l'esercizio da parte dell'iscritto all'albo di qualsiasi altra attività professionale), o di natura intellettuale (servirsi delle conoscenze dell'attività di geometra nello svolgimento di altra professione), al fine di essere assoggettati agli obblighi contributivi;
che l'esercizio con carattere di continuità dell'attività libero professionale fosse espressamente prevista dall'art. 22 della legge 773/1982 (e ha in proposito richiamato Cass. 5375/2019). La si è costituita e ha insistito nelle proprie ragioni, richiamando l'iscrizione Pt_2 all'albo, e la qualifica in capo al ricorrente di socio/amministratore della società
[...]
, svolgente attività oggettivamente collegate con le Parte_3 competenze e le conoscenze tecniche dei geometri, con posizione che, alla stregua del diritto vivente, costituisce una forma di esercizio della professione di geometra. La Pt_2 ha anche richiamato diversi precedenti favorevoli, tra i quali decisioni di questo stesso Tribunale, e della Corte d'Appello di Campobasso, e ha fatto riferimento alla propria autonomia regolamentare, in base alla quale era stato disposto l'obbligo contributivo (in particolare l'art. 5 dello Statuto della stessa). Ha peraltro sostenuto che la decisione Pt_2 della Cassazione 5375/2019 sia stata seguita da decisioni di segno contrario (ha citato in proposito App. Firenze 22.10.2019), e comunque ne ha contestato le argomentazioni, anche sostenendo la natura solidaristica dell'obbligazione contributiva, e il rilievo professionale della posizione gestoria La causa, istruita con le sole produzioni documentali, è stata decisa all'udienza del 05.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
*** 2. La domanda è infondata. Preliminarmente va ricordato che la ha subito un processo di privatizzazione ad Pt_2 opera del d.lgs. n. 509/1994 per cui è stata trasformata da ente pubblico in associazione con personalità giuridica di diritto privato, con "autonomia gestionale, organizzativa e contabile" e con il potere di adottare, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, "lo statuto ed il regolamento ", nonché "le delibere in materia di contributi e prestazioni" (art. 1, co.
4-art 3, co. 2, lett. b) d.lgs 509/1994). In virtù di siffatti poteri la ha nel Pt_2
2003 apportato delle modifiche allo Statuto ed al regolamento giusta DM 27.2.2003. Contrariamente a quanto previsto dall'art. 26 della L. 37/67 che all'ultimo comma prevede che "i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata...sono esclusi dall'iscrizione alla ..", l'art. 5 dello Statuto della come modificato nel 2003, Pt_2 Pt_2 stabilisce che, a partire dall'1.1.2003, "sono obbligatoriamente iscritti alla i Pt_2 geometri e i geometri laureati iscritti all'albo professionale dei geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, delD.lgs 30.6.1994 n. 509". E' stato così introdotto il principio di iscrizione automatica alla per tutti i geometri iscritti agli albi professionali, a Pt_2 prescindere dalla continuità e dall'esclusività dell'esercizio della professione, fatta salva la facoltà dei singoli contribuenti di fornire la prova contraria circa il non esercizio della professione, con le modalità e nel rispetto dei termini tassativamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella delibera n. 2 del 23.1.2003, approvata, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 509/94, con decreto interministeriale del 27.2.2003. La nuova disciplina ha in sostanza sostituito la precedente disciplina che prevedeva un contributo cd di solidarietà. Quanto alle modalità con cui si può fornire la prova contraria del mancato esercizio della professione, la delibera della prevede la sottoscrizione di un'autocertificazione, su Pt_2 un modulo predisposto dalla attestante: "1. Di non esercitare l'attività professionale, in Pt_2 forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche dei geometri;
2. Di non essere titolare di P.IVA per l'esercizio della professione di geometra"; l'obbligo di inviare l'autocertificazione entro 30 gg dall'inizio dell'attività stessa;
l'obbligo di aggiornare annualmente la con un'autodichiarazione da inviare entro 30 giorni Pt_2 dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
la presa d'atto che il mancato invio della dichiarazione nei termini indicati comporterà l'automatica iscrizione alla per l'anno di competenza. Pt_2
Con successiva delibera n. 123 del 20.5.2009, approvata con decreto interministeriale del 14.7.2009, la ha parzialmente semplificato le modalità per fornire la prova negativa Pt_2 dell'esercizio della libera professione, ed al contempo ha individuato una serie di ipotesi in cui non è possibile la cancellazione dalla in costanza di iscrizione all'Albo e non Pt_2
è possibile autocertificare il non esercizio della professione. Tra tali ipotesi rientrano "geometra amministratore di condomini;
geometra che utilizza il timbro occasionalmente anche a titolo gratuito;
geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società a meno che ricorrano "alternativamente" le seguenti condizioni: a) il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale previsto dal CCNL e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale o sottoscrive atti in tale qualità". Occorre pertanto verificare se questa nuova disciplina dettata dalla Cassa contrasti con la previsione di legge di cui all'art. 26 della L. 37/67. Sul punto questa Corte ritiene di far propri i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 242012/09 (ripetuti nella sentenza n. 12209/2011), sebbene relativi a giudizio relativo a fattispecie diversa, secondo cui gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della propria autonomia, sono abilitati derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni. 2.1. Va rilevato al riguardo che, come dianzi evidenziato, con il d.lgs. n. 509/94 è stata prevista la privatizzazione della e la sua autonomia organizzativa, amministrativa e Pt_2 contabile, pur sussistendo una serie di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e di intervento sugli organi di amministrazione nonché una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti (art. 3), ed altresì il controllo politico della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, e ciò in ragione della permanente natura pubblica dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza.(cfr Corte di Appello di Milano N°2199/2017). Peraltro la Corte Costituzionale con la sentenza n. 15/1999 ha precisato, in particolare, che "la garanzia dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati che costituisce un principio direttivo della delega, non attiene tanto alla struttura dell'ente quanto piuttosto all'esercizio delle sue funzioni". Ne consegue che l'ente privatizzato può disciplinare, entro determinati limiti e nel rispetto dei principi costituzionali, il rapporto contributivo e previdenziale anche in deroga a disposizioni di legge. Recentemente, peraltro, Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 19/02/2021, n. 4568 ha precisato che: “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...]
e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla Parte_4 stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la Pt_2 natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.” Più precisamente, nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, la Suprema Corte non soltanto ha preso atto della legittimità dei criteri impositivi applicati dalla
(in vece dell'art. 22, l. 773/1982), ma ha, altresì, concluso che: a) «[…] l'iscrizione CP_1 all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla cassa […]»; b) «[…] mentre non rilevano altre circostanze quali l'assenza di reddito […]». Tale arresto della Corte supera (consapevolmente, come riconosciuto dalla recentissima Cass. 18.01.2022, n. 1410) anche i precedenti richiamati dal ricorrente e apparentemente difformi, ma che, in realtà, non si occupavano del tema di causa (i.e., contribuzione minima di solidarietà). I principi ivi enunciati sono stati successivamente confermati - oltreché con la citata Cass. n. 1410/2022 - con le ordinanze Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021, sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato. 2.2. Orbene, giusta le considerazioni or ora svolte, questo giudice reputa che la disciplina introdotta dalla non superi i limiti dell'autonomia riconosciutale né contrasti con i Pt_2 principi costituzionali. Va in proposito posto in rilievo che, in particolare, la ha Pt_2 bensì mantenuto fermo l'obbligo contributivo previsto dalla legge, e tuttavia lo ha ampliato, assoggettando all'iscrizione qualsivoglia attività libero professionale di geometra, a prescindere dal fatto che la stessa venga svolta parallelamente o in aggiunta ad altra attività lavorativa assoggettata a contribuzione. E la ratio di siffatto ampliamento va ravvisata nell'evoluzione che ha subito il concetto di "esercizio della professione", che va interpretato in senso dinamico, in ragione dell'evoluzione nel tempo delle specifiche competenze e cognizioni tecniche libero professionali, evoluzione la stessa cui è conseguita l'estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale di ciascuna categoria, talché in esse vanno ricomprese non solo le prestazioni tipicamente professionali (ossia le attività riservate agli iscritti negli appositi albi), ma anche le "attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione" (cfr. ad es. Cass. n. 5827/2013, Corte di Appello di Milano n. 2199/2017, Corte di Appello di Bologna n. 630/2018 ed altre conformi). Peraltro, quanto or ora evidenziato si allinea al principio secondo il quale ove il contribuente eserciti attività diverse devono sussistere, parallelamente, forme diverse e specifiche di tutela previdenziale per ogni attività svolta. Va inoltre sottolineato che la presunzione circa lo svolgimento della professione in ragione dell'iscrizione all'albo non modifica il presupposto dello svolgimento effettivo della professione di geometra, sia pure a titolo occasionale, atteso che trattasi di presunzione non assoluta ma relativa, per vincere la quale è ammessa la prova contraria a carico del contribuente. Rebus sic stantibus, può affermarsi la legittimità delle norme dello Statuto e del regolamento della odierna appellante. Pt_2
3. Orbene, nel caso di specie, il sig. è stato volontariamente iscritto Parte_1 all'albo professionale dei geometri di Isernia dal 20.11.2006 al 31.12.2017. La scelta discrezionale di iscriversi (e di conservare l'iscrizione) all'albo professionale determina – ai sensi dell'art. 1, l. 37/1967 e dell'art. 5 dello Statuto della – Pt_2
l'automatica iscrizione alla previdenza di categoria. Applicando, quindi, alla fattispecie che ne occupa la disciplina di cui all'art. 5 dello Statuto della deve ritenersi pienamente operante la presunzione di svolgimento Pt_2 dell'attività libero professionale de qua. In costanza di iscrizione all'albo, infatti, tale posizione integra di per sé una forma di utilizzo dell'abilitazione di geometra (cfr. ad es. Cass. Civ., Sez. lavoro, 29/8/2012, N°14684, Cass. civ., Sez. lavoro, 08/03/2013, n. 5827; cfr da ultimo la su citata Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 19/02/2021, n. 4568 la quale ha precisato che: “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura Pt_2 occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.”). In ragione di ciò, il sig. è stato iscritto d'ufficio alla previdenza di categoria, dopo Pt_1 che la Cassa - che, ai sensi degli artt. 6.5, 7.4. e 34 reg. contr., ha il potere di vigilanza sugli iscritti agli albi – ha accertato ex post in sede ispettiva come, nell'annualità in oggetto, il ricorrente fosse: a) iscritto all'albo dei geometri;
b) socio/amministratore della società , che Parte_3 svolge attività oggettivamente collegate con le competenze e le conoscenze tecniche dei geometri (docc. 11-12 della memoria di costituzione). Tali posizioni, alla stregua del diritto vivente, costituiscono di per sé una forma di esercizio della professione di geometra. L'iscrizione all'albo, e - a maggior ragione - l'utilizzo delle competenze professionali nella forma di cui sopra, danno ex se luogo all'iscrizione d'ufficio alla previdenza di categoria e all'obbligo di versare la contribuzione minima. A tal proposito va evidenziato che l'onere della prova contraria, ex art.5 Statuto, incombe sull'assicurato, che ha sì posto in essere l'adempimento prescritto dai Regolamenti al fine di provare (ed autocertificare) il non esercizio della libera professione, ma nel momento in cui la ha ex post superato l'autocertificazione, Pt_2 ritenendo che in concreto il ricorrente avesse posto in essere attività tipica della libera professione, non ha fornito alcun elemento a supporto della propria tesi. Con l'art. 5 dello Statuto di si è inteso assicurare l'effettività del Parte_2 principio solidaristico anche nel caso in cui una attività in tutto e per tutto assimilabile a quella libero-professionale sia esercitata con modalità diverse dall'apertura della partita IVA, con conseguente aggiramento degli obblighi contributivi;
e tale appare l'esercizio dell'attività di geometra sotto lo schermo della società in nome collettivo. Ogni ulteriore considerazione si appalesa superflua. 4. Le spese di lite, tuttavia, devono essere compensate, stante il contrasto di giurisprudenza richiamato in precedenza, e la decisione della Corte di Cassazione, peraltro successiva alla annualità oggetto di richiesta di pagamento contributivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Compensa le spese. Così deciso in Isernia, il 15/05/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 435 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 05.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI ALESSANDRA, Parte_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BONURA HARALD, giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a cartella
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15.11.2021, il sig. ha esperito Parte_1 opposizione (ex art. 24, c. 5, d.lgs. 46/1999) avverso la cartella esattoriale n. 05320200000420321000, asseritamente notificata da Controparte_2 in data 27.10.2021, per il pagamento in favore della (a seguire anche solo Parte_2
” o “ o ancora “ ”) di € 7.537,54, dovuti a titolo di contributi Pt_2 CP_3 CP_1 previdenziali minimi e relativi accessori, oltre oneri di riscossione, per l'anno d'imposta 2017. Ha sostenuto, premesso che era stato amministratore della
[...]
, con obbligo di versare la contribuzione all Parte_3 CP_4 come società artigiana, di essere solo iscritto all'albo dei geometri, e di aver sottoscritto l'autodichiarazione per la quale non esercitava la libera professione e non era praticante;
che non fosse sufficiente la semplice connessione oggettiva (l'esercizio da parte dell'iscritto all'albo di qualsiasi altra attività professionale), o di natura intellettuale (servirsi delle conoscenze dell'attività di geometra nello svolgimento di altra professione), al fine di essere assoggettati agli obblighi contributivi;
che l'esercizio con carattere di continuità dell'attività libero professionale fosse espressamente prevista dall'art. 22 della legge 773/1982 (e ha in proposito richiamato Cass. 5375/2019). La si è costituita e ha insistito nelle proprie ragioni, richiamando l'iscrizione Pt_2 all'albo, e la qualifica in capo al ricorrente di socio/amministratore della società
[...]
, svolgente attività oggettivamente collegate con le Parte_3 competenze e le conoscenze tecniche dei geometri, con posizione che, alla stregua del diritto vivente, costituisce una forma di esercizio della professione di geometra. La Pt_2 ha anche richiamato diversi precedenti favorevoli, tra i quali decisioni di questo stesso Tribunale, e della Corte d'Appello di Campobasso, e ha fatto riferimento alla propria autonomia regolamentare, in base alla quale era stato disposto l'obbligo contributivo (in particolare l'art. 5 dello Statuto della stessa). Ha peraltro sostenuto che la decisione Pt_2 della Cassazione 5375/2019 sia stata seguita da decisioni di segno contrario (ha citato in proposito App. Firenze 22.10.2019), e comunque ne ha contestato le argomentazioni, anche sostenendo la natura solidaristica dell'obbligazione contributiva, e il rilievo professionale della posizione gestoria La causa, istruita con le sole produzioni documentali, è stata decisa all'udienza del 05.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
*** 2. La domanda è infondata. Preliminarmente va ricordato che la ha subito un processo di privatizzazione ad Pt_2 opera del d.lgs. n. 509/1994 per cui è stata trasformata da ente pubblico in associazione con personalità giuridica di diritto privato, con "autonomia gestionale, organizzativa e contabile" e con il potere di adottare, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, "lo statuto ed il regolamento ", nonché "le delibere in materia di contributi e prestazioni" (art. 1, co.
4-art 3, co. 2, lett. b) d.lgs 509/1994). In virtù di siffatti poteri la ha nel Pt_2
2003 apportato delle modifiche allo Statuto ed al regolamento giusta DM 27.2.2003. Contrariamente a quanto previsto dall'art. 26 della L. 37/67 che all'ultimo comma prevede che "i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata...sono esclusi dall'iscrizione alla ..", l'art. 5 dello Statuto della come modificato nel 2003, Pt_2 Pt_2 stabilisce che, a partire dall'1.1.2003, "sono obbligatoriamente iscritti alla i Pt_2 geometri e i geometri laureati iscritti all'albo professionale dei geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, delD.lgs 30.6.1994 n. 509". E' stato così introdotto il principio di iscrizione automatica alla per tutti i geometri iscritti agli albi professionali, a Pt_2 prescindere dalla continuità e dall'esclusività dell'esercizio della professione, fatta salva la facoltà dei singoli contribuenti di fornire la prova contraria circa il non esercizio della professione, con le modalità e nel rispetto dei termini tassativamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella delibera n. 2 del 23.1.2003, approvata, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 509/94, con decreto interministeriale del 27.2.2003. La nuova disciplina ha in sostanza sostituito la precedente disciplina che prevedeva un contributo cd di solidarietà. Quanto alle modalità con cui si può fornire la prova contraria del mancato esercizio della professione, la delibera della prevede la sottoscrizione di un'autocertificazione, su Pt_2 un modulo predisposto dalla attestante: "1. Di non esercitare l'attività professionale, in Pt_2 forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche dei geometri;
2. Di non essere titolare di P.IVA per l'esercizio della professione di geometra"; l'obbligo di inviare l'autocertificazione entro 30 gg dall'inizio dell'attività stessa;
l'obbligo di aggiornare annualmente la con un'autodichiarazione da inviare entro 30 giorni Pt_2 dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
la presa d'atto che il mancato invio della dichiarazione nei termini indicati comporterà l'automatica iscrizione alla per l'anno di competenza. Pt_2
Con successiva delibera n. 123 del 20.5.2009, approvata con decreto interministeriale del 14.7.2009, la ha parzialmente semplificato le modalità per fornire la prova negativa Pt_2 dell'esercizio della libera professione, ed al contempo ha individuato una serie di ipotesi in cui non è possibile la cancellazione dalla in costanza di iscrizione all'Albo e non Pt_2
è possibile autocertificare il non esercizio della professione. Tra tali ipotesi rientrano "geometra amministratore di condomini;
geometra che utilizza il timbro occasionalmente anche a titolo gratuito;
geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società a meno che ricorrano "alternativamente" le seguenti condizioni: a) il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale previsto dal CCNL e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale o sottoscrive atti in tale qualità". Occorre pertanto verificare se questa nuova disciplina dettata dalla Cassa contrasti con la previsione di legge di cui all'art. 26 della L. 37/67. Sul punto questa Corte ritiene di far propri i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 242012/09 (ripetuti nella sentenza n. 12209/2011), sebbene relativi a giudizio relativo a fattispecie diversa, secondo cui gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della propria autonomia, sono abilitati derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni. 2.1. Va rilevato al riguardo che, come dianzi evidenziato, con il d.lgs. n. 509/94 è stata prevista la privatizzazione della e la sua autonomia organizzativa, amministrativa e Pt_2 contabile, pur sussistendo una serie di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e di intervento sugli organi di amministrazione nonché una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti (art. 3), ed altresì il controllo politico della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, e ciò in ragione della permanente natura pubblica dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza.(cfr Corte di Appello di Milano N°2199/2017). Peraltro la Corte Costituzionale con la sentenza n. 15/1999 ha precisato, in particolare, che "la garanzia dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati che costituisce un principio direttivo della delega, non attiene tanto alla struttura dell'ente quanto piuttosto all'esercizio delle sue funzioni". Ne consegue che l'ente privatizzato può disciplinare, entro determinati limiti e nel rispetto dei principi costituzionali, il rapporto contributivo e previdenziale anche in deroga a disposizioni di legge. Recentemente, peraltro, Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 19/02/2021, n. 4568 ha precisato che: “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...]
e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla Parte_4 stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la Pt_2 natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.” Più precisamente, nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, la Suprema Corte non soltanto ha preso atto della legittimità dei criteri impositivi applicati dalla
(in vece dell'art. 22, l. 773/1982), ma ha, altresì, concluso che: a) «[…] l'iscrizione CP_1 all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla cassa […]»; b) «[…] mentre non rilevano altre circostanze quali l'assenza di reddito […]». Tale arresto della Corte supera (consapevolmente, come riconosciuto dalla recentissima Cass. 18.01.2022, n. 1410) anche i precedenti richiamati dal ricorrente e apparentemente difformi, ma che, in realtà, non si occupavano del tema di causa (i.e., contribuzione minima di solidarietà). I principi ivi enunciati sono stati successivamente confermati - oltreché con la citata Cass. n. 1410/2022 - con le ordinanze Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021, sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato. 2.2. Orbene, giusta le considerazioni or ora svolte, questo giudice reputa che la disciplina introdotta dalla non superi i limiti dell'autonomia riconosciutale né contrasti con i Pt_2 principi costituzionali. Va in proposito posto in rilievo che, in particolare, la ha Pt_2 bensì mantenuto fermo l'obbligo contributivo previsto dalla legge, e tuttavia lo ha ampliato, assoggettando all'iscrizione qualsivoglia attività libero professionale di geometra, a prescindere dal fatto che la stessa venga svolta parallelamente o in aggiunta ad altra attività lavorativa assoggettata a contribuzione. E la ratio di siffatto ampliamento va ravvisata nell'evoluzione che ha subito il concetto di "esercizio della professione", che va interpretato in senso dinamico, in ragione dell'evoluzione nel tempo delle specifiche competenze e cognizioni tecniche libero professionali, evoluzione la stessa cui è conseguita l'estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale di ciascuna categoria, talché in esse vanno ricomprese non solo le prestazioni tipicamente professionali (ossia le attività riservate agli iscritti negli appositi albi), ma anche le "attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione" (cfr. ad es. Cass. n. 5827/2013, Corte di Appello di Milano n. 2199/2017, Corte di Appello di Bologna n. 630/2018 ed altre conformi). Peraltro, quanto or ora evidenziato si allinea al principio secondo il quale ove il contribuente eserciti attività diverse devono sussistere, parallelamente, forme diverse e specifiche di tutela previdenziale per ogni attività svolta. Va inoltre sottolineato che la presunzione circa lo svolgimento della professione in ragione dell'iscrizione all'albo non modifica il presupposto dello svolgimento effettivo della professione di geometra, sia pure a titolo occasionale, atteso che trattasi di presunzione non assoluta ma relativa, per vincere la quale è ammessa la prova contraria a carico del contribuente. Rebus sic stantibus, può affermarsi la legittimità delle norme dello Statuto e del regolamento della odierna appellante. Pt_2
3. Orbene, nel caso di specie, il sig. è stato volontariamente iscritto Parte_1 all'albo professionale dei geometri di Isernia dal 20.11.2006 al 31.12.2017. La scelta discrezionale di iscriversi (e di conservare l'iscrizione) all'albo professionale determina – ai sensi dell'art. 1, l. 37/1967 e dell'art. 5 dello Statuto della – Pt_2
l'automatica iscrizione alla previdenza di categoria. Applicando, quindi, alla fattispecie che ne occupa la disciplina di cui all'art. 5 dello Statuto della deve ritenersi pienamente operante la presunzione di svolgimento Pt_2 dell'attività libero professionale de qua. In costanza di iscrizione all'albo, infatti, tale posizione integra di per sé una forma di utilizzo dell'abilitazione di geometra (cfr. ad es. Cass. Civ., Sez. lavoro, 29/8/2012, N°14684, Cass. civ., Sez. lavoro, 08/03/2013, n. 5827; cfr da ultimo la su citata Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 19/02/2021, n. 4568 la quale ha precisato che: “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura Pt_2 occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.”). In ragione di ciò, il sig. è stato iscritto d'ufficio alla previdenza di categoria, dopo Pt_1 che la Cassa - che, ai sensi degli artt. 6.5, 7.4. e 34 reg. contr., ha il potere di vigilanza sugli iscritti agli albi – ha accertato ex post in sede ispettiva come, nell'annualità in oggetto, il ricorrente fosse: a) iscritto all'albo dei geometri;
b) socio/amministratore della società , che Parte_3 svolge attività oggettivamente collegate con le competenze e le conoscenze tecniche dei geometri (docc. 11-12 della memoria di costituzione). Tali posizioni, alla stregua del diritto vivente, costituiscono di per sé una forma di esercizio della professione di geometra. L'iscrizione all'albo, e - a maggior ragione - l'utilizzo delle competenze professionali nella forma di cui sopra, danno ex se luogo all'iscrizione d'ufficio alla previdenza di categoria e all'obbligo di versare la contribuzione minima. A tal proposito va evidenziato che l'onere della prova contraria, ex art.5 Statuto, incombe sull'assicurato, che ha sì posto in essere l'adempimento prescritto dai Regolamenti al fine di provare (ed autocertificare) il non esercizio della libera professione, ma nel momento in cui la ha ex post superato l'autocertificazione, Pt_2 ritenendo che in concreto il ricorrente avesse posto in essere attività tipica della libera professione, non ha fornito alcun elemento a supporto della propria tesi. Con l'art. 5 dello Statuto di si è inteso assicurare l'effettività del Parte_2 principio solidaristico anche nel caso in cui una attività in tutto e per tutto assimilabile a quella libero-professionale sia esercitata con modalità diverse dall'apertura della partita IVA, con conseguente aggiramento degli obblighi contributivi;
e tale appare l'esercizio dell'attività di geometra sotto lo schermo della società in nome collettivo. Ogni ulteriore considerazione si appalesa superflua. 4. Le spese di lite, tuttavia, devono essere compensate, stante il contrasto di giurisprudenza richiamato in precedenza, e la decisione della Corte di Cassazione, peraltro successiva alla annualità oggetto di richiesta di pagamento contributivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Compensa le spese. Così deciso in Isernia, il 15/05/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.