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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 480/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
MO ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 366/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8245/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4
e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 534222259976 BOLLO AUTO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6433/2025 depositato il 28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 28 maggio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione IV, rigettava il ricorso proposto dal sig. Nominativo_1
contro
Municipia S.p.A., concessionaria per la riscossione delle entrate tributarie regionali della Regione Campania, avente ad oggetto il sollecito di pagamento relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2015.
Il giudice di primo grado riteneva dimostrata la regolare notifica dell'ingiunzione di pagamento n.
534222259976 in data 29 marzo 2021, escludendo la prescrizione del credito tributario, anche tenuto conto della sospensione dei termini dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 disposta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Avverso tale decisione, il contribuente proponeva appello, notificato in data 17 dicembre 2024 e depositato il 14 gennaio 2025, deducendo l'erroneità della sentenza per mancato riconoscimento della prescrizione triennale e per vizi di notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituiva Municipia S.p.A., chiedendo il rigetto dell'appello, rilevando che la notifica dell'avviso di pagamento del 29.03.2021 e del successivo sollecito di pagamento del 15.11.2021 risultavano regolari e mai impugnate, sicché la pretesa tributaria era divenuta irretrattabile, con decorrenza di un nuovo termine di prescrizione non ancora maturato.
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, va osservato che la documentazione prodotta dalla resistente in primo grado — avviso di accertamento notificato in data 29.03.2021 e successivo sollecito di pagamento notificato in data
15.11.2021 — dimostra la piena regolarità e tempestività della procedura di riscossione.
Tali atti non risultano essere stati impugnati dal contribuente nei termini di legge;
pertanto, la pretesa tributaria
è divenuta definitiva e irretrattabile, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per cui
“la mancata impugnazione degli atti di riscossione comporta la cristallizzazione del credito tributario e ne determina la irretrattabilità” (Cass. civ., Sez. V, ord. 27 novembre 2019, n. 30911; Cass. n. 1901/2020).
Ne consegue che, a seguito della regolare notifica dell'avviso e del successivo sollecito, inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale (Cass. civ. Sez. Unite, 17 novembre 2016, n. 23397; Cass. 29 novembre
2017, n. 28576), che nella specie non è maturato.
Non è quindi accoglibile la tesi dell'appellante secondo cui la pretesa si sarebbe prescritta al 31.12.2023, poiché il termine decorre dal 15.11.2021 e non è ancora spirato al momento della notifica dell'ingiunzione.
Le ulteriori eccezioni di irregolarità della notifica e di inesistenza della relata risultano nuove e inammissibili, poiché introdotte per la prima volta in appello in violazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992, e comunque non veicolate con motivi aggiunti ex art. 24 del medesimo decreto
Sul punto va richiamato l'orientamento della Cassazione (Sez. V, 02.07.2014, n. 15051; 15.10.2013, n.
23326; Ord. 27.06.2024, n. 17720), secondo cui nel processo tributario l'indagine del giudice è limitata ai motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo, non potendo la memoria illustrativa introdurre nuovi motivi di gravame. Inoltre, il disconoscimento delle copie delle relate di notifica è stato formulato in modo del tutto generico e, pertanto, inefficace ai sensi dell'art. 2719 c.c. (Cass. civ. sez. VI, 06.02.2020, n. 2805; Cass. civ. sez. II,
07.02.2020, n. 2908).
In definitiva, la regolare notifica dell'avviso di accertamento e del successivo sollecito di pagamento, non impugnati, ha determinato la cristallizzazione e irretrattabilità del credito tributario e l'assenza di prescrizione della pretesa, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante contribuente al pagamento, in favore di Municipia SpA, delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 310,00 oltre accessori, con distrazione..
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
MO ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 366/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8245/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4
e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 534222259976 BOLLO AUTO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6433/2025 depositato il 28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 28 maggio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione IV, rigettava il ricorso proposto dal sig. Nominativo_1
contro
Municipia S.p.A., concessionaria per la riscossione delle entrate tributarie regionali della Regione Campania, avente ad oggetto il sollecito di pagamento relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2015.
Il giudice di primo grado riteneva dimostrata la regolare notifica dell'ingiunzione di pagamento n.
534222259976 in data 29 marzo 2021, escludendo la prescrizione del credito tributario, anche tenuto conto della sospensione dei termini dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 disposta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Avverso tale decisione, il contribuente proponeva appello, notificato in data 17 dicembre 2024 e depositato il 14 gennaio 2025, deducendo l'erroneità della sentenza per mancato riconoscimento della prescrizione triennale e per vizi di notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituiva Municipia S.p.A., chiedendo il rigetto dell'appello, rilevando che la notifica dell'avviso di pagamento del 29.03.2021 e del successivo sollecito di pagamento del 15.11.2021 risultavano regolari e mai impugnate, sicché la pretesa tributaria era divenuta irretrattabile, con decorrenza di un nuovo termine di prescrizione non ancora maturato.
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, va osservato che la documentazione prodotta dalla resistente in primo grado — avviso di accertamento notificato in data 29.03.2021 e successivo sollecito di pagamento notificato in data
15.11.2021 — dimostra la piena regolarità e tempestività della procedura di riscossione.
Tali atti non risultano essere stati impugnati dal contribuente nei termini di legge;
pertanto, la pretesa tributaria
è divenuta definitiva e irretrattabile, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per cui
“la mancata impugnazione degli atti di riscossione comporta la cristallizzazione del credito tributario e ne determina la irretrattabilità” (Cass. civ., Sez. V, ord. 27 novembre 2019, n. 30911; Cass. n. 1901/2020).
Ne consegue che, a seguito della regolare notifica dell'avviso e del successivo sollecito, inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale (Cass. civ. Sez. Unite, 17 novembre 2016, n. 23397; Cass. 29 novembre
2017, n. 28576), che nella specie non è maturato.
Non è quindi accoglibile la tesi dell'appellante secondo cui la pretesa si sarebbe prescritta al 31.12.2023, poiché il termine decorre dal 15.11.2021 e non è ancora spirato al momento della notifica dell'ingiunzione.
Le ulteriori eccezioni di irregolarità della notifica e di inesistenza della relata risultano nuove e inammissibili, poiché introdotte per la prima volta in appello in violazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992, e comunque non veicolate con motivi aggiunti ex art. 24 del medesimo decreto
Sul punto va richiamato l'orientamento della Cassazione (Sez. V, 02.07.2014, n. 15051; 15.10.2013, n.
23326; Ord. 27.06.2024, n. 17720), secondo cui nel processo tributario l'indagine del giudice è limitata ai motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo, non potendo la memoria illustrativa introdurre nuovi motivi di gravame. Inoltre, il disconoscimento delle copie delle relate di notifica è stato formulato in modo del tutto generico e, pertanto, inefficace ai sensi dell'art. 2719 c.c. (Cass. civ. sez. VI, 06.02.2020, n. 2805; Cass. civ. sez. II,
07.02.2020, n. 2908).
In definitiva, la regolare notifica dell'avviso di accertamento e del successivo sollecito di pagamento, non impugnati, ha determinato la cristallizzazione e irretrattabilità del credito tributario e l'assenza di prescrizione della pretesa, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante contribuente al pagamento, in favore di Municipia SpA, delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 310,00 oltre accessori, con distrazione..