Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01362/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Piciocchi e Simone Carrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Genova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- / -OMISSIS-, con cui la Questura di Genova ha revocato la licenza di porto di fucile ad uso caccia intestata all'odierno ricorrente, nonché di tutti gli atti ed i provvedimenti ad esso presupposti, collegati e/o comunque connessi, anche laddove non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 novembre 2025 il dott. AL SE ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 30.04.2021 e pervenuto in Segreteria in data 17.05.2021, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria impugnando il provvedimento -OMISSIS- / -OMISSIS-, con cui la Questura di Genova gli revocava la licenza di porto di fucile ad uso caccia.
La motivazione della Questura per la revoca si basava sull'essere il ricorrente stato colpito, -OMISSIS-, da una misura cautelare nell'ambito di un procedimento penale per associazione a delinquere finalizzata a truffe assicurative e sul conseguente ritiro cautelativo di armi e licenza.
L'Amministrazione sosteneva che, a seguito di tali fatti, fosse venuto meno il presupposto dell'affidabilità del titolare della licenza.
I difensori evidenziavano, tuttavia, che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova, con ordinanza -OMISSIS-, aveva dichiarato la cessazione della misura cautelare della sospensione dalla professione di avvocato, poiché il Pubblico Ministero non ne aveva richiesto la proroga.
Inoltre, il parallelo provvedimento prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti a qualsiasi titolo possedute era già stato impugnato con un separato ricorso dinanzi allo stesso T.A.R. Liguria.
Si assumeva che il provvedimento di revoca della Questura fosse un atto vincolato al divieto di detenzione, mutuandone gli stessi vizi di legittimità.
Sotto il profilo del diritto, il primo motivo di impugnazione lamentava il mancato svolgimento di un'adeguata attività istruttoria da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, in violazione dell'art. 39 del T.U.L.P.S.
La Prefettura non aveva svolto alcun autonomo accertamento sulla personalità e sull'affidabilità specifica del ricorrente nella detenzione di armi, limitandosi a dedurre l'inaffidabilità dalla mera pendenza del procedimento penale e dall'emanazione della misura cautelare, la cui efficacia era peraltro cessata.
La giurisprudenza consolidata richiedeva invece che l'esercizio del potere discrezionale in materia di licenze di polizia fosse preceduto da un'istruttoria corretta e dalla valutazione di circostanze concrete, per non sfociare nell'arbitrio.
Il ricorrente, pur praticando da anni l'attività venatoria, non era mai stato coinvolto in incidenti o episodi denotanti un uso improprio delle armi.
Inoltre, la natura del reato contestato – frode assicurativa – non presentava alcun nesso con l'attitudine all'uso delle armi, come dimostrava anche la tipologia di misura cautelare applicata, la sospensione dall'attività forense, del tutto estranea alla gestione di armi.
Il secondo motivo denunciava l'omessa o insufficiente motivazione del provvedimento di divieto, in violazione degli artt. 3 e 10 della L. n. 241/1990 e dell'art. 39 T.U.L.P.S.
La motivazione del provvedimento prefettizio si basava su affermazioni generiche e stereotipate, come il dubbio sull'affidabilità generato dalla pendenza di un procedimento per frode, un generico giudizio complessivo di inaffidabilità e un ipotetico rischio di gesti autolesionistici, immaginando il ricorrente agli arresti domiciliari.
La giurisprudenza, in particolare del Consiglio di Stato, richiedeva che il giudizio prognostico di inaffidabilità si fondasse su un apprezzamento prudente di tutte le circostanze di fatto rilevanti e fosse estrinsecato in una motivazione congrua, che consentisse di verificarne la razionalità.
La Prefettura non aveva illustrato il nesso logico-giuridico tra il reato di frode e un concreto pericolo di abuso delle armi, né aveva valutato compiutamente le osservazioni difensive presentate dal ricorrente durante il procedimento.
Il terzo motivo contestava l'erronea valutazione dei fatti, ossia l'eccesso di potere per travisamento, in violazione dell'art. 39 T.U.L.P.S.
L'Amministrazione attribuiva, in tesi, indebito rilievo al mero procedimento penale in corso, senza considerare che la valutazione di inaffidabilità avrebbe dovuto riguardare esclusivamente la sfera relazionale relativa all'uso delle armi e basarsi su elementi oggettivi da cui desumere il rischio di un uso improprio.
Nel caso di specie, invece, non sussisteva e non era stato accertato alcun fondato rischio di abuso delle armi da parte del -OMISSIS-.
Pertanto, i difensori dell’interessato chiedevano al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria di accogliere il ricorso e annullare i provvedimenti impugnati, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
In data 19.05.2021 si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Genova.
In data 8.10.2025 parte ricorrente depositava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria -OMISSIS- con la quale era stato accolto il parallelo ricorso con cui era stato instaurato giudizio di impugnazione sul divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti a qualsiasi titolo possedute, sopra menzionato.
Previo scambio di memorie e di repliche, all’udienza straordinaria del 20.11.2025 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, può essere accolto.
La legittimità del provvedimento amministrativo impugnato è minata da vizi sostanziali e procedimentali, già chiaramente individuati e sanzionati da questa stessa sede giurisdizionale in un precedente giudizio strettamente connesso.
In particolare, la sentenza -OMISSIS- emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, costituisce un precedente decisivo e imprescindibile per la corretta decisione del caso di specie, avendo già annullato il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi sul quale la revoca questorile si fondava in via logicamente e giuridicamente necessaria.
La giurisprudenza costante, ivi richiamata, stabilisce che la revoca di una licenza di porto d'armi costituisce un atto vincolato rispetto al preesistente divieto di detenzione, del quale mutua i presupposti e, conseguentemente, i vizi.
Pertanto, l’illegittimità del provvedimento prefettizio, accertata con sentenza di cui non consta l’impugnazione, si riverbera ineluttabilmente su quello questorile, privandolo del suo unico fondamento giuridico e fattuale.
Le doglianze sollevate dal ricorrente, concernenti il difetto di istruttoria, il vizio di motivazione e il travisamento dei fatti, trovano piena conferma nell’accurata analisi compiuta dal Collegio giudicante nella citata sentenza del luglio 2025.
Il provvedimento impugnato poggia esclusivamente sulla pendenza di un procedimento penale per il reato di associazione a delinquere finalizzata a truffe assicurative e sulla connessa misura cautelare della sospensione dalla professione forense, omettendo qualsiasi autonomo e approfondito accertamento sulla personalità del ricorrente in relazione alla specifica attitudine all'uso e alla custodia delle armi.
La giurisprudenza, pur riconoscendo all’Amministrazione un ampio margine di discrezionalità in materia, ha sempre ribadito che tale potere non può risolversi in un arbitrio, ma deve essere esercitato sulla base di un’istruttoria esaustiva e di una motivazione congrua e coerente, che evidenzi il nesso logico tra i fatti accertati e il giudizio di inaffidabilità prospettato.
La sentenza del T.A.R. Liguria ha chiarito come il mero riferimento a un procedimento penale per un reato non violento e del tutto slegato dall’uso di armi, quale è l’associazione per frode assicurativa, non possa di per sé costituire base sufficiente per inferire automaticamente un pericolo per l’incolumità pubblica o privata.
Il Collegio ha giustamente osservato che un reato perpetrato con l’inganno, e non connotato da condotte aggressive o violente, non esprime di per sé un’indole propensa all’abuso di strumenti offensivi, richiedendo pertanto un’ulteriore e specifica motivazione che spieghi in che modo esso incida sull’affidabilità del soggetto in relazione alle armi.
Tale approfondimento è del tutto assente sia nel provvedimento prefettizio, già annullato, sia in quello questorile oggetto del presente giudizio, che di quello si limita a recepire de plano le conclusioni.
Le repliche dell’Avvocatura dello Stato, tese a sostenere la legittimità del provvedimento, non reggono a un congruo esame critico.
L’affermazione secondo cui il provvedimento andrebbe scrutinato esclusivamente alla stregua della situazione esistente al momento della sua adozione, ignorando le sopravvenienze, pur corretta in astratto, non può servire a convalidare un atto che già alla data della sua emissione era viziato da carenze istruttorie e motivazionali insanabili.
La successiva riabilitazione del ricorrente, concessa dal Tribunale di Sorveglianza in data -OMISSIS-, costituisce semmai un ulteriore e successivo elemento a conferma della sua buona condotta, ma non è essa l’elemento risolutivo della controversia.
Il nucleo della illegittimità risiede nella mancata valutazione, già al momento dell’adozione del divieto e della revoca, del nesso specifico tra il fatto contestato e l’inaffidabilità nella detenzione di armi.
L’Amministrazione, citando massime giurisprudenziali sull’ampia discrezionalità e sulla natura prognostica del giudizio, omette di considerare che tale discrezionalità non è mai stata intesa come libertà di prescindere da un accertamento concreto e da una motivazione logicamente strutturata.
La sentenza del luglio 2025 più volte citata ha proprio stigmatizzato l’uso di argomentazioni generiche, assertive e ripetitive, prive del necessario collegamento con le circostanze di specie.
Inoltre, l’erroneo riferimento, presente nel provvedimento prefettizio, alla possibilità di condotte autolesionistiche durante una mai disposta custodia cautelare, dimostra la superficialità e l’astrattezza dell’indagine svolta, confermando il difetto di istruttoria.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che il provvedimento della Questura di Genova, intimamente connesso a quello già annullato dalla sentenza -OMISSIS- ne condivide la stessa matrice illegittima.
La coerenza della giurisprudenza e il principio di certezza del diritto impongono che questa medesima sede giurisdizionale, chiamata a decidere su un provvedimento sostanzialmente gemello in quanto fondato sugli stessi identici presupposti, giunga a un medesimo esito.
Accogliere il ricorso e annullare la revoca della licenza costituisce non solo una corretta applicazione della legge e dei principi giurisprudenziali, ma anche un doveroso rispetto dell’autorità della sentenza amministrativa, che ha già chiarito una volta per tutte l’illegittimità della base fattuale e giuridica su cui poggiava l’intera vicenda.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, la declaratoria di annullamento del provvedimento impugnato.
Da ultimo, tenuto conto delle peculiarità oggettive della fattispecie per cui è causa e della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL SE ET, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Paolo Nasini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL SE ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.