Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 8111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8111 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08111/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01827/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1827 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NA RU, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Sammarco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Acerra n. 2 del 10.1.2022, notificata in data 13.1.2022, di demolizione delle opere abusive realizzate in Acerra alla Via degli Etruschi n. 93, identificato in NCEU del Comune di Acerra alla Foglio 33 particella 322;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l’annullamento
- del provvedimento notificato a mezzo pec il 19 maggio 2022 prot. 50036, con cui il Comune di Acerra denegava il permesso di costruire prot. 25470 dell'11 marzo 2022 di accertamento di conformità;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acerra;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2025 la dott.ssa NG AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Acerra n. 2 del 10.1.2022, notificata in data 13.1.2022, di demolizione delle opere abusive realizzate in Acerra alla Via degli Etruschi n. 93, identificato in NCEU del Comune di Acerra alla Foglio 33 particella 322.
2. Nell’ordinanza di demolizione impugnata l’immobile oggetto di demolizione è descritto come formato di piano seminterrato, piano terra e primo piano e non risulta corrispondente ai titoli edilizi rilasciati né al condono richiesto.
Ed infatti, si legge nel provvedimento che con un primo titolo, rilasciato nel 1990 (licenza edilizia n. 316), era stata consentita la costruzione di un "muro di cinta con soprastante rete metallica"; con il permesso di costruire in sanatoria n . 1890 del 19.07.2010, in accoglimento della domanda di condono presentata ai sensi della legge 47/85 fu regolarizzata la costruzione di un “fabbricato per civile abitazione costituito da piano seminterrato adibito a deposito (sub. 2 cat. c/2 mq.80) ed un piano rialzato adibito ad abitazione (sub. 1 cat. A/3 vani catastali 6)"; successivamente furono autorizzati interventi di ristrutturazione funzionali riguardanti gli spazi interni all' unità abitativa a piano rialzato e le balconate lato ingresso (nord) e posteriore (sud).
Il Comune, rilevando che lo stato dei luoghi non fosse corrispondente a quanto assentito con i richiamati titoli edilizi, dal momento che risultava costituito da un piano ulteriore rispetto a quello oggetto di condono, e che l’edificio ricade in zona a rischio sismico elevato, ne ha ordinato la demolizione.
3. La ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio chiede l’annullamento della impugnata ordinanza per molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
3.1 Con il primo motivo, la ricorrente deduce che l’ordinanza di demolizione sarebbe illegittima laddove, operata la ricognizione delle difformità, assume che tutte “ le suindicate opere sono riconducibili al regime autorizzativo del Permesso di Costruire e dell’autorizzazione sismica ”.
Con riguardo a quest’ultima, essa non sarebbe necessaria non essendoci pericolo per la pubblica incolumità ed alla luce delle disposizioni dell’art. 94 bis DPR 380/2001 (introdotto dal cd. “sblocca cantieri” - D.L. N° 32 del 18 aprile 2019, convertito con modifiche con la L. n° 55 del 14 giugno 2019 il quale prevede che non è necessaria la detta autorizzazione per le opere di minore entità, identificati dal D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020 quali le “… usuali costruzioni realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, ma caratterizzati, per la loro specifica funzione, dalla presenza solo occasionale di persone al loro interno o nelle immediate vicinanze…”.
3.2 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce parimenti la illegittimità per difetto di motivazione della ordinanza impugnata con specifico riguardo alla mancata specifica individuazione degli abusi contestati, in più rilevando che per l’esecuzione di taluni (nella specie per la diversa distribuzione degli spazi interni e per la copertura del terrazzo) non sarebbe richiesto il permesso di costruire
3.3. Per la loro evidente connessione, i due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Le censure proposte dalla ricorrente non possono essere condivise.
Nel caso di specie è incontestato che la ricorrente, già abilitata alla costruzione di un fabbricato composto da un seminterrato e da un livello fuori terra, abbia costruito in sopraelevazione senza titolo in zona ad alto rischio sismico ed abbia altresì modificato lo stato dei luoghi per come in origine assentito.
Si tratta di modificazioni sostanziali che hanno determinato una nuova configurazione del manufatto e che consentono di inquadrare la fattispecie nella categoria di “nuova costruzione” necessitante il rilascio del permesso a costruire.
3.4 In giurisprudenza è, in tali sensi, stato chiarito che si è in presenza di difformità totali del manufatto o variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, allorché i lavori riguardino un'opera 'diversa' da quella prevista dall'atto autorizzatorio per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione (Cons. Stato, Sez. VI, 08/10/2024, n. 8072).
Rilevato, dunque, che nel caso di specie, si è in presenza di una nuova costruzione, deve essere ribadito il consolidato orientamento secondo cui “ gli abusi edilizi devono valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, l'opera edilizia abusiva deve essere identificata con riferimento alla porzione di immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 2 aprile 2024, n.2990).
Nel caso di specie, la violazione della normativa edilizia e l’assenza di una autorizzazione sismica assumono portata tranciante e legittimano l’esercizio del potere repressivo da parte del Comune.
3.4 Quanto all’obbligo di motivazione che, nella prospettiva della ricorrente non risulterebbe adeguatamente soddisfatto, va rilevato che, nel caso di specie, la motivazione dell’atto impugnato è da ritenersi sufficiente – in considerazione dell’ampliamento contestato e, quindi, adeguata a sostenerne la legittimità, tenuto anche conto che, come è noto, l’ordine di demolizione di manufatti abusivi, stante la sua natura vincolata, non richiede una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla loro rimozione, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato già compiuta, a monte, dal legislatore e la sua adozione non è neppure subordinata al previo contradditorio col destinatario dell'atto; ciò in base ad un principio che non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ordine di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Ad. Pl. 17 ottobre 2017 n. 9; Sez. VI, 24 febbraio 2022 n. 1304, 27 settembre 2021 n. 6490, 15 febbraio 2021 n. 1351).
3.5 Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la illegittimità della ordinanza impugnata per violazione dell’art. 36 del d.P.R. 380 del 2001.
Rappresenta di aver fatto istanza di accertamento di conformità in data 11 marzo 2021 e che la permanenza dell’efficacia dell’ordine demolitorio, in costanza del termine utile alla definizione della pratica edilizia, costituirebbe un pregiudizio alle sue ragioni.
3.6 Il motivo è infondato.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo il quale la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità, pur non avendo un effetto caducante rispetto all’ordinanza di demolizione, ne determina la temporanea inefficacia fino al suo eventuale rigetto (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, 18 dicembre 2024, n. 10180; id., 28 marzo 2024, n. 2952; 20 gennaio 2023, n. 714; sez. VII, 2 aprile 2024, n. 2990 e 2 novembre 2023, n. 9404) e non incide sulla legittimità della stessa.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il provvedimento notificato a mezzo pec il 19 maggio 2022 prot. 50036, con cui il Comune di Acerra ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativamente alle opere insistenti al piano seminterrato ed al piano terra.
5. Il diniego fonda sulla motivazione che la sanatoria non può essere concessa se sull’immobile oggetto di istanza permangono opere abusive.
5.1 Con il primo motivo, la ricorrente deduce la illegittimità del diniego impugnato per difetto di motivazione: il Comune non avrebbe con precisione indicato le opere abusive ostative al rilascio del permesso di costruire.
Specifica che nella comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, il Comune aveva fatto un generico riferimento a “nuove opere” e che nelle sue controdeduzioni, l’interessata aveva osservato che il progetto edilizio non prevedeva alcuna esecuzione di nuove opere e/o lavori.
5.2 Con il secondo e terzo motivo di ricorso deduce in via derivata la illegittimità del diniego di sanatoria per i medesimi profili di illegittimità della ordinanza di demolizione.
5.3 Con il quarto motivo, deduce che nella motivazione del provvedimento di diniego è fatto riferimento a principi della giurisprudenza amministrativa senza tuttavia che siano indicati gli estremi delle relative sentenze.
6. Così sintetizzati i motivi di ricorso, essi si palesano infondati.
6.1 In primo luogo, va rilevato che certamente non costituisce vizio dell’atto la mancata indicazione dei precedenti giurisprudenziali.
L’amministrazione infatti, agisce secondo il principio di legalità ed i suoi atti devono essere conformi soltanto alla legge, sicché il riferimento anche incompleto o errato della giurisprudenza che si è occupata di casi analoghi è del tutto neutro.
6.2 Quanto al dedotto vizio della motivazione, appare evidente il collegamento tra l’oggetto della istanza di sanatoria e quanto dettagliatamente contestato, a titolo di abuso edilizio, nella ordinanza di demolizione e, dunque, appare del tutto chiaro che il riferimento alle “nuove opere” vada inquadrato nelle nuove costruzioni realizzate dalla ricorrente in assenza di titolo edilizio.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento nei confronti del Comune di Acerra delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT LU, Presidente
NG AN, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG AN | IT LU |
IL SEGRETARIO