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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 01/12/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ivrea
Sezione civile
Il Tribunale di Ivrea, composto dai magistrati
Dott.ssa ON MU Presidente rel.
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 158/2025 r.g.
promosso da
, C.F. Parte_1
e P. IV , con sede in Settimo Torinese (TO) Via Martiri Belfiore n. 16, P.IVA_1
in persona del Liquidatore di nomina giudiziale Dott. Controparte_1
rappresentata e difesa come in atti;
avente ad oggetto attività di lavori generali di costruzione;
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura in proprio della liquidazione giudiziale depositato dal Liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale nei confronti di
; Parte_1 Parte_1 dato atto che il socio illimitatamente responsabile risulta deceduto Parte_1
in data 07.09.2022 ocn iscrizione alla Camera di Commercio in data 12.10.2022 pertanto oltre il termine previsto dall'art. 34 CCII;
dato atto che il socio illimitatamente responsabile risulta già Parte_1
sottoposto a liquidazione giudiziale personale come da sentenza n. 208/2023 emessa in data 13.7.2023 dal Tribunale di Torino;
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI atteso che dalla documentazione in atti emerge il superamento delle soglie e segnatamente ricavi superiori a euro 200.000,00 per l'anno 2022 (cfr. bilanci di verifica in atti);
ritenuto che la società versi Controparte_2 Parte_1
effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di far fronte al regolare adempimento delle obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: dalla mancata ricostituzione della compagine sociale nel termine di sei mesi a seguito del decesso del socio avendo i chiamati all'eredità rinunciato ed Parte_1
essendo, poi, il socio escluso dalla società in quanto a sua volta CP_2
sottoposto a procedura liquidatoria quale socio accomandatario di altra s.a.s., nonché dall'evidente insussistenza di attivo liquidabile a fronte del passivo accumulato e dall'impossibilità di riprendere l'attività di impresa;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
, C.F. e P. IV , con
[...] Parte_1 P.IVA_1
sede in Settimo Torinese (TO) Via Martiri Belfiore n. 16, in persona del Liquidatore di nomina giudiziale Dott. rappresentata e difesa Controparte_1
come in atti;
avente ad oggetto attività di lavori generali di costruzione;
nomina
la dott.ssa ON MU Giudice Delegato per la procedura
nomina
il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Parte_2
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 04.03.2026 ore 9.00 Ufficio del Presidente Palazzo di Giustizia scala A piano
III, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Ivrea, Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente est.
ON MU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ivrea
Sezione civile
Il Tribunale di Ivrea, composto dai magistrati
Dott.ssa ON MU Presidente rel.
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 158/2025 r.g.
promosso da
, C.F. Parte_1
e P. IV , con sede in Settimo Torinese (TO) Via Martiri Belfiore n. 16, P.IVA_1
in persona del Liquidatore di nomina giudiziale Dott. Controparte_1
rappresentata e difesa come in atti;
avente ad oggetto attività di lavori generali di costruzione;
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura in proprio della liquidazione giudiziale depositato dal Liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale nei confronti di
; Parte_1 Parte_1 dato atto che il socio illimitatamente responsabile risulta deceduto Parte_1
in data 07.09.2022 ocn iscrizione alla Camera di Commercio in data 12.10.2022 pertanto oltre il termine previsto dall'art. 34 CCII;
dato atto che il socio illimitatamente responsabile risulta già Parte_1
sottoposto a liquidazione giudiziale personale come da sentenza n. 208/2023 emessa in data 13.7.2023 dal Tribunale di Torino;
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI atteso che dalla documentazione in atti emerge il superamento delle soglie e segnatamente ricavi superiori a euro 200.000,00 per l'anno 2022 (cfr. bilanci di verifica in atti);
ritenuto che la società versi Controparte_2 Parte_1
effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di far fronte al regolare adempimento delle obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: dalla mancata ricostituzione della compagine sociale nel termine di sei mesi a seguito del decesso del socio avendo i chiamati all'eredità rinunciato ed Parte_1
essendo, poi, il socio escluso dalla società in quanto a sua volta CP_2
sottoposto a procedura liquidatoria quale socio accomandatario di altra s.a.s., nonché dall'evidente insussistenza di attivo liquidabile a fronte del passivo accumulato e dall'impossibilità di riprendere l'attività di impresa;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
, C.F. e P. IV , con
[...] Parte_1 P.IVA_1
sede in Settimo Torinese (TO) Via Martiri Belfiore n. 16, in persona del Liquidatore di nomina giudiziale Dott. rappresentata e difesa Controparte_1
come in atti;
avente ad oggetto attività di lavori generali di costruzione;
nomina
la dott.ssa ON MU Giudice Delegato per la procedura
nomina
il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Parte_2
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 04.03.2026 ore 9.00 Ufficio del Presidente Palazzo di Giustizia scala A piano
III, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Ivrea, Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente est.
ON MU