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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/07/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: mutamento di sesso, vertente tra rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROMANO ALESSANDRO ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliata
RICORRENTE
e presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'08/07/2025 il procuratore della ricorrente si è riportato all'atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 03/01/2025, parte ricorrente deduceva che, pur risultando anagraficamente di sesso femminile, si era sin dall'infanzia identificata nel sesso opposto, sentendo di appartenere al genere maschile. Rappresentava di identificarsi in ambito sociale, sui social network e via mail con il nome di elezione ”, avendo manifestato la Per_1 volontà di cambiare genere dall'età di 15 anni. Aggiungeva che, nell'anno 2023, aveva intrapreso un percorso psicoterapeutico e di valutazione psicodiagnostica clinica per la transizione FtM
Pa (Female to Male) a seguito del quale, in data 21/12/2023, veniva accertata la disforia di genere e aveva avviato il T.O.S. (trattamento ormonale sostitutivo). Rappresentava di aver intrapreso altresì
1 uno specifico trattamento ormonale con l'ausilio di figure professionali. Chiedeva, quindi, la rettificazione degli atti di stato civile nella parte relativa al sesso (da femminile a maschile) e al nome (da a , nonché l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi medico- Pt_1 Persona_2
chirurgici al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili.
Sentita liberamente parte ricorrente e sua madre all'udienza del 08/07/2025, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e va accolta.
La rettificazione di attribuzione di sesso è disciplinata dalla legge 14 aprile 1982, n. 164, nonché dall'art. 31 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Sul tema, la Corte Costituzionale è di recente intervenuta ripercorrendo il quadro normativo e giurisprudenziale evolutosi nel tempo e, al contempo, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n.
150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ( cfr. in tal senso Corte Costituzionale n. 143\2024).
In particolare, in merito al quadro normativo e giurisprudenziale, è chiarito che: “ la legge n. 164 del 1982 è stata emanata per affrontare la problematica della transessualità, vale a dire il disallineamento e la ricomposizione tra il sesso biologico, attribuito alla nascita su base morfologico-genotipica, e l'identità sessuale, percepita dall'individuo nello sviluppo della sua personalità (l'art. 2 della legge, poi abrogato, parlava, al quarto comma, di «condizioni psico- sessuali»). Le questioni non riguardano dunque il tema – contiguo, ma diverso – dell'intersessualità, la quale concerne le ipotesi in cui, per ermafroditismo o alterazioni cromosomiche, lo stesso sesso biologico risulti incerto alla nascita. Allo scopo di permettere il riallineamento tra le condizioni somatiche e quelle psicologico-comportamentali, l'art. 1 della legge n. 164 del 1982 ha consentito la rettificazione di stato civile «in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». Nella sentenza n. 161 del 1985, questa Corte ha sottolineato come la legge allora da poco varata si collocasse «nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà
e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie». La stessa sentenza ha rimarcato che l'allineamento somatico all'identità sessuale è funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona e che è dovere di solidarietà per gli altri membri della collettività riconoscere l'identità oggetto di transizione, senza che quest'ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che «il far coincidere
2 l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici». Con la sentenza n. 221 del 2015, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle «intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali», quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'«irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive».
«L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica» – si è precisato – «appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere». Posto che quest'ultima è «elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona
(art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)», il trattamento chirurgico è stato quindi riconfigurato «non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione», bensì «come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Successivamente, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, sebbene «l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n.
164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione»,
«ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato», sicché «va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione» (sentenza n. 180 del
2017; poi, nel medesimo senso, ordinanza n. 185 del 2017 ( cfr.. amplius , in sentenza della Corte
Costituzionale già citata).
Con riferimento all'autorizzazione giudiziale agli interventi medico-chirurgici, la Corte ha affermato che: “la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del
1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso. Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità
3 legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo
2024). Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Alla luce di tale impostazione che il Tribunale condivide e fa propria, deve rilevarsi come, nel caso di specie, sussistano i presupposti per la rettificazione del sesso e del nome, anche a prescindere dall'intervento chirurgico. Parte ricorrente ha infatti depositato la relazione medico legale del Prof.
Dott. Dirigente Medico presso l'Ambulatorio di Psicologia Clinica e Psicopatologia Persona_3
Clinica della Disforia di Genere (U.O.C. di Psichiatria d Psicologia, Federico II di Napoli), dalla quale è emersa nei suoi confronti la diagnosi di “Disforia di Genere in soggetto femminile adulto in assenza di Disordine della Differenziazione Sessuale, in fase di pre-transizione” (cfr. relazione del
4 21/12/2023). Dalla relazione de qua risulta, quindi, che essa è ferma e decisa nel voler ottenere il riconoscimento del ruolo di genere maschile. Invero, è emersa la presenza di una chiara accettata appartenenza a tale genere manifestatasi con:
1- Marcata incongruenza tra il genere maschile esperito ed espresso sul piano comportamentale e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie femminili.
2- Forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie femminili.
3- Forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere opposto a quello stabilito alla nascita, ovverossia per i caratteri sessuali maschili.
4- Forte desiderio di appartenere al genere maschile, al genere, dunque, opposto a quello stabilito alla nascita.
5- Forte desiderio di essere trattata/o come appartenente al genere sessuale maschile.
6- Forte convinzione di avere sentimenti e vissuti tipici del genere maschile.
Inoltre, parte ricorrente ha altresì avviato un percorso con il dott. endocrinologo, Persona_4
per la terapia ormonale per la fertilità (cfr. referto di aprile e ottobre 2024).
Va quindi ordinata la rettifica dell'attribuzione del sesso nei registri dello stato civile da
“femminile” a “maschile” con assunzione da parte di del nome di “ ”. Parte_1 Persona_2
Quanto alla domanda volta a ottenere l'autorizzazione agli interventi medico-chirurgici, alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale sopra menzionato, va quindi evidenziato che la prescrizione di una distinta autorizzazione giudiziale per l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali della persona appare irragionevole nei casi in cui siano intervenute modifiche dei caratteri sessuali sufficienti per la rettifica dei dati anagrafici posto che, come nel caso in esame, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la rettificazione. Infatti, sulla base della citata pronuncia della Corte Costituzionale, l'autorizzazione richiesta dalla norma, dichiarata parzialmente incostituzionale, non è necessaria nei confronti di persone maggiorenni, capaci di autodeterminarsi e in un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, come nel caso di specie. Ne consegue che non occorre più, nei casi come quello in esame, alcuna specifica autorizzazione del Tribunale all'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali in ragione dell'intervenuto accoglimento della domanda di rettifica dei dati anagrafici, potendo quindi il soggetto interessato sottoporsi al suddetto intervento in modo libero (ovvero senza necessità di alcuna autorizzazione), una volta intervenuta la rettifica di attribuzione di sesso. Dunque, il Collegio deve limitarsi ad accertare il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari all'effettiva personalità psico-sessuale. Pertanto, il
Tribunale dichiara sussistente il diritto di parte ricorrente a sottoporsi ai trattamenti medico-
5 chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, senza necessità di una previa autorizzazione dell'autorità giurisdizionale.
Attesa la natura della controversia e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di PORTICO DI
CASERTA (CE) di rettificare l'atto di nascita di nata a [...] il [...]”, nel Parte_1 senso che l'identificazione sesso “femminile” deve essere corretta in sesso “maschile” con attribuzione del nome di ” in luogo di ” (atto n. 86, parte 1, serie A, Per_1 Per_2 Pt_1 Per_2
anno 2002, volume 1, uff. 1);
b) accerta il diritto di parte ricorrente a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, come indicato in parte motiva;
c) dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 08/07/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: mutamento di sesso, vertente tra rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROMANO ALESSANDRO ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliata
RICORRENTE
e presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'08/07/2025 il procuratore della ricorrente si è riportato all'atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 03/01/2025, parte ricorrente deduceva che, pur risultando anagraficamente di sesso femminile, si era sin dall'infanzia identificata nel sesso opposto, sentendo di appartenere al genere maschile. Rappresentava di identificarsi in ambito sociale, sui social network e via mail con il nome di elezione ”, avendo manifestato la Per_1 volontà di cambiare genere dall'età di 15 anni. Aggiungeva che, nell'anno 2023, aveva intrapreso un percorso psicoterapeutico e di valutazione psicodiagnostica clinica per la transizione FtM
Pa (Female to Male) a seguito del quale, in data 21/12/2023, veniva accertata la disforia di genere e aveva avviato il T.O.S. (trattamento ormonale sostitutivo). Rappresentava di aver intrapreso altresì
1 uno specifico trattamento ormonale con l'ausilio di figure professionali. Chiedeva, quindi, la rettificazione degli atti di stato civile nella parte relativa al sesso (da femminile a maschile) e al nome (da a , nonché l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi medico- Pt_1 Persona_2
chirurgici al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili.
Sentita liberamente parte ricorrente e sua madre all'udienza del 08/07/2025, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e va accolta.
La rettificazione di attribuzione di sesso è disciplinata dalla legge 14 aprile 1982, n. 164, nonché dall'art. 31 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Sul tema, la Corte Costituzionale è di recente intervenuta ripercorrendo il quadro normativo e giurisprudenziale evolutosi nel tempo e, al contempo, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n.
150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ( cfr. in tal senso Corte Costituzionale n. 143\2024).
In particolare, in merito al quadro normativo e giurisprudenziale, è chiarito che: “ la legge n. 164 del 1982 è stata emanata per affrontare la problematica della transessualità, vale a dire il disallineamento e la ricomposizione tra il sesso biologico, attribuito alla nascita su base morfologico-genotipica, e l'identità sessuale, percepita dall'individuo nello sviluppo della sua personalità (l'art. 2 della legge, poi abrogato, parlava, al quarto comma, di «condizioni psico- sessuali»). Le questioni non riguardano dunque il tema – contiguo, ma diverso – dell'intersessualità, la quale concerne le ipotesi in cui, per ermafroditismo o alterazioni cromosomiche, lo stesso sesso biologico risulti incerto alla nascita. Allo scopo di permettere il riallineamento tra le condizioni somatiche e quelle psicologico-comportamentali, l'art. 1 della legge n. 164 del 1982 ha consentito la rettificazione di stato civile «in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». Nella sentenza n. 161 del 1985, questa Corte ha sottolineato come la legge allora da poco varata si collocasse «nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà
e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie». La stessa sentenza ha rimarcato che l'allineamento somatico all'identità sessuale è funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona e che è dovere di solidarietà per gli altri membri della collettività riconoscere l'identità oggetto di transizione, senza che quest'ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che «il far coincidere
2 l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici». Con la sentenza n. 221 del 2015, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle «intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali», quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'«irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive».
«L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica» – si è precisato – «appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere». Posto che quest'ultima è «elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona
(art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)», il trattamento chirurgico è stato quindi riconfigurato «non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione», bensì «come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Successivamente, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, sebbene «l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n.
164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione»,
«ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato», sicché «va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione» (sentenza n. 180 del
2017; poi, nel medesimo senso, ordinanza n. 185 del 2017 ( cfr.. amplius , in sentenza della Corte
Costituzionale già citata).
Con riferimento all'autorizzazione giudiziale agli interventi medico-chirurgici, la Corte ha affermato che: “la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del
1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso. Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità
3 legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo
2024). Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Alla luce di tale impostazione che il Tribunale condivide e fa propria, deve rilevarsi come, nel caso di specie, sussistano i presupposti per la rettificazione del sesso e del nome, anche a prescindere dall'intervento chirurgico. Parte ricorrente ha infatti depositato la relazione medico legale del Prof.
Dott. Dirigente Medico presso l'Ambulatorio di Psicologia Clinica e Psicopatologia Persona_3
Clinica della Disforia di Genere (U.O.C. di Psichiatria d Psicologia, Federico II di Napoli), dalla quale è emersa nei suoi confronti la diagnosi di “Disforia di Genere in soggetto femminile adulto in assenza di Disordine della Differenziazione Sessuale, in fase di pre-transizione” (cfr. relazione del
4 21/12/2023). Dalla relazione de qua risulta, quindi, che essa è ferma e decisa nel voler ottenere il riconoscimento del ruolo di genere maschile. Invero, è emersa la presenza di una chiara accettata appartenenza a tale genere manifestatasi con:
1- Marcata incongruenza tra il genere maschile esperito ed espresso sul piano comportamentale e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie femminili.
2- Forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie femminili.
3- Forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere opposto a quello stabilito alla nascita, ovverossia per i caratteri sessuali maschili.
4- Forte desiderio di appartenere al genere maschile, al genere, dunque, opposto a quello stabilito alla nascita.
5- Forte desiderio di essere trattata/o come appartenente al genere sessuale maschile.
6- Forte convinzione di avere sentimenti e vissuti tipici del genere maschile.
Inoltre, parte ricorrente ha altresì avviato un percorso con il dott. endocrinologo, Persona_4
per la terapia ormonale per la fertilità (cfr. referto di aprile e ottobre 2024).
Va quindi ordinata la rettifica dell'attribuzione del sesso nei registri dello stato civile da
“femminile” a “maschile” con assunzione da parte di del nome di “ ”. Parte_1 Persona_2
Quanto alla domanda volta a ottenere l'autorizzazione agli interventi medico-chirurgici, alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale sopra menzionato, va quindi evidenziato che la prescrizione di una distinta autorizzazione giudiziale per l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali della persona appare irragionevole nei casi in cui siano intervenute modifiche dei caratteri sessuali sufficienti per la rettifica dei dati anagrafici posto che, come nel caso in esame, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la rettificazione. Infatti, sulla base della citata pronuncia della Corte Costituzionale, l'autorizzazione richiesta dalla norma, dichiarata parzialmente incostituzionale, non è necessaria nei confronti di persone maggiorenni, capaci di autodeterminarsi e in un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, come nel caso di specie. Ne consegue che non occorre più, nei casi come quello in esame, alcuna specifica autorizzazione del Tribunale all'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali in ragione dell'intervenuto accoglimento della domanda di rettifica dei dati anagrafici, potendo quindi il soggetto interessato sottoporsi al suddetto intervento in modo libero (ovvero senza necessità di alcuna autorizzazione), una volta intervenuta la rettifica di attribuzione di sesso. Dunque, il Collegio deve limitarsi ad accertare il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari all'effettiva personalità psico-sessuale. Pertanto, il
Tribunale dichiara sussistente il diritto di parte ricorrente a sottoporsi ai trattamenti medico-
5 chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, senza necessità di una previa autorizzazione dell'autorità giurisdizionale.
Attesa la natura della controversia e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di PORTICO DI
CASERTA (CE) di rettificare l'atto di nascita di nata a [...] il [...]”, nel Parte_1 senso che l'identificazione sesso “femminile” deve essere corretta in sesso “maschile” con attribuzione del nome di ” in luogo di ” (atto n. 86, parte 1, serie A, Per_1 Per_2 Pt_1 Per_2
anno 2002, volume 1, uff. 1);
b) accerta il diritto di parte ricorrente a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, come indicato in parte motiva;
c) dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 08/07/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
6