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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/11/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 13 novembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MONTI ANDREA, il quale si riporta ai propri atti;
è presente la parte personalmente;
evidenzia che sussistono i presupposti dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. (doc. 17).
Dà atto di non avere depositate istanze di nuove prove;
rinuncia alle prove richieste in ricorso introduttivo;
Per la parte resistente compare l'avvocato SILVIA CASADIO in sostituzione, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
precisa che sta compensando l'indebito per cui è causa con le somme corrisposte a titolo di NASPI al CP_1 ricorrente;
ad oggi il debito residuo del ricorrente è di € 3.394,74.
Chiede autorizzarsi il deposito di un sollecito di pagamento dell'agosto del 2025 inviato da al CP_1 ricorrente;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti). Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI pagina 1 di 5 N. R.G. 67/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67/2025 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. MONTI ANDREA Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. NASSO MARIATERESA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “…accertare e dichiarare che sono Parte_1
nulli, annullabili e comunque invalidi, in tutto, ovvero, in subordine, in via parziale, sia il provvedimento di revoca del beneficio reddito di cittadinanza emanato dall' in CP_1
pagina 2 di 5 data 18.07.2024 e qui oggi impugnato, sia la “Disposizione” a firma del Direttore provinciale datata 25.11.2024, ed oggi pure impugnata, assunta in sede di pretesa CP_1
“autotutela amministrativa”, e ciò per le ragioni tutte di cui alla parte motiva del presente ricorso. Per l'effetto, ed in via principale, dichiarare che nulla il IG. Pt_1
deve restituire all a titolo di reddito di cittadinanza già percepito;
in via
[...] CP_1
di primo subordine, dichiarare che la somma ex adverso asseritamente indebitamente percepita è solo quella di euro 263,63. In via di ulteriore e gradato subordine, dichiarare che la somma ex adverso asseritamente indebitamente percepita è solo quella di euro 2.798,19”.
resisteva al ricorso evidenziando che: CP_1
“Il IG. ha presentato domanda per il riconoscimento del Reddito di Pt_1
Cittadinanza in data 17 novembre 2021, accolta con decorrenza dal mese di dicembre
2021 con prot. n. INPS-RDC-2021-4999293 e regolarmente erogato fino al mese di marzo 2023. Tuttavia, all'esito dei controlli automatizzati effettuati dall' è CP_2
emersa una violazione degli obblighi di comunicazione previsti ed in data 25 giugno
2023 è stata disposta la decadenza del beneficio con effetto retroattivo a partire dal mese di gennaio 2022 in quanto non risultava essere stata comunicata, entro il termine di 30 giorni, la variazione della condizione occupazionale di un componente del nucleo familiare del beneficiario ex art. 8, co. 3, D.L. n. 4/2019. A seguito della decadenza,
l' ha accertato un indebito complessivo pari a euro 4.834,84, corrispondente alle CP_1
mensilità indebitamente percepite dal gennaio 2022 al marzo 2023 ed in data
22.10.2024, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo avverso la decisione dell' CP_3
la ragione della dichiarata decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza non è riconducibile all'attività lavorativa dallo stesso svolta nel periodo tra il 16.06.2022 al
27.07.2022, bensì all'attività lavorativa della moglie, la sig.ra Parte_2
facente parte del medesimo nucleo familiare, come si evince dalla
[...]
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'anno 2022. In particolare dai controlli pagina 3 di 5 effettuati dall'Istituto è emerso che la IG.ra , moglie del ricorrente Parte_2
ed appartenente al medesimo nucleo familiare, ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato in data 1° dicembre 2021 con termine previsto al 31 maggio 2022, senza procedere alla comunicazione entro 30 giorni con modello “RdC/PdC - Com
Esteso”, come prescritto dall'art. 3, co. 8, D.L. n. 4/2019. Ne consegue che essa ha svolto attività lavorativa non dichiarata per un totale di 1 anno e 4 mesi, legittimando così la decorrenza della decadenza del Reddito di Cittadinanza a partire dal gennaio
2022.
In particolare l'art. 3 comma 8 D.L. n. 4/2019 prevede che: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto CP_1
per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego”.
L'art. 7 co. 4, D.L. n. 4/2019, così come modificato dall'art. 1 L. n. 197/2022, stabilisce che “[…] quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione di-spone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A
pagina 4 di 5 seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Pertanto, in applicazione della suindicata normativa legittimamente,
l' ha disposta la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza prima CP_2
corrisposto contestando l'indebito e chiedendo la restituzione degli importi prima corrisposte relativamente al periodo da gennaio 2022 e giugno 2023 ad € 4.834,84”.
La causa non ha visto istruttoria orale ed il ricorrente ha desistito dall'insistere sulla propria attività istruttoria costituenda.
Il ricorso è infondato, alla luce delle deduzioni fattuali (incontestate) esposte da e CP_1
sopra richiamate, unitamente alle norme in diritto che pure sono appena state evidenziate.
La determinazione dell'attuale ammontare del debito verso è estraneo all'oggetto CP_1
del giudizio (anche perché esso, in forza di trattenute, è in continua diminuzione), che vede l'istituto nel ruolo di convenuto.
Nulla sulle spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. (doc. 17).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Ravenna, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 13 novembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MONTI ANDREA, il quale si riporta ai propri atti;
è presente la parte personalmente;
evidenzia che sussistono i presupposti dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. (doc. 17).
Dà atto di non avere depositate istanze di nuove prove;
rinuncia alle prove richieste in ricorso introduttivo;
Per la parte resistente compare l'avvocato SILVIA CASADIO in sostituzione, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
precisa che sta compensando l'indebito per cui è causa con le somme corrisposte a titolo di NASPI al CP_1 ricorrente;
ad oggi il debito residuo del ricorrente è di € 3.394,74.
Chiede autorizzarsi il deposito di un sollecito di pagamento dell'agosto del 2025 inviato da al CP_1 ricorrente;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti). Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI pagina 1 di 5 N. R.G. 67/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67/2025 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. MONTI ANDREA Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. NASSO MARIATERESA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “…accertare e dichiarare che sono Parte_1
nulli, annullabili e comunque invalidi, in tutto, ovvero, in subordine, in via parziale, sia il provvedimento di revoca del beneficio reddito di cittadinanza emanato dall' in CP_1
pagina 2 di 5 data 18.07.2024 e qui oggi impugnato, sia la “Disposizione” a firma del Direttore provinciale datata 25.11.2024, ed oggi pure impugnata, assunta in sede di pretesa CP_1
“autotutela amministrativa”, e ciò per le ragioni tutte di cui alla parte motiva del presente ricorso. Per l'effetto, ed in via principale, dichiarare che nulla il IG. Pt_1
deve restituire all a titolo di reddito di cittadinanza già percepito;
in via
[...] CP_1
di primo subordine, dichiarare che la somma ex adverso asseritamente indebitamente percepita è solo quella di euro 263,63. In via di ulteriore e gradato subordine, dichiarare che la somma ex adverso asseritamente indebitamente percepita è solo quella di euro 2.798,19”.
resisteva al ricorso evidenziando che: CP_1
“Il IG. ha presentato domanda per il riconoscimento del Reddito di Pt_1
Cittadinanza in data 17 novembre 2021, accolta con decorrenza dal mese di dicembre
2021 con prot. n. INPS-RDC-2021-4999293 e regolarmente erogato fino al mese di marzo 2023. Tuttavia, all'esito dei controlli automatizzati effettuati dall' è CP_2
emersa una violazione degli obblighi di comunicazione previsti ed in data 25 giugno
2023 è stata disposta la decadenza del beneficio con effetto retroattivo a partire dal mese di gennaio 2022 in quanto non risultava essere stata comunicata, entro il termine di 30 giorni, la variazione della condizione occupazionale di un componente del nucleo familiare del beneficiario ex art. 8, co. 3, D.L. n. 4/2019. A seguito della decadenza,
l' ha accertato un indebito complessivo pari a euro 4.834,84, corrispondente alle CP_1
mensilità indebitamente percepite dal gennaio 2022 al marzo 2023 ed in data
22.10.2024, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo avverso la decisione dell' CP_3
la ragione della dichiarata decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza non è riconducibile all'attività lavorativa dallo stesso svolta nel periodo tra il 16.06.2022 al
27.07.2022, bensì all'attività lavorativa della moglie, la sig.ra Parte_2
facente parte del medesimo nucleo familiare, come si evince dalla
[...]
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'anno 2022. In particolare dai controlli pagina 3 di 5 effettuati dall'Istituto è emerso che la IG.ra , moglie del ricorrente Parte_2
ed appartenente al medesimo nucleo familiare, ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato in data 1° dicembre 2021 con termine previsto al 31 maggio 2022, senza procedere alla comunicazione entro 30 giorni con modello “RdC/PdC - Com
Esteso”, come prescritto dall'art. 3, co. 8, D.L. n. 4/2019. Ne consegue che essa ha svolto attività lavorativa non dichiarata per un totale di 1 anno e 4 mesi, legittimando così la decorrenza della decadenza del Reddito di Cittadinanza a partire dal gennaio
2022.
In particolare l'art. 3 comma 8 D.L. n. 4/2019 prevede che: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto CP_1
per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego”.
L'art. 7 co. 4, D.L. n. 4/2019, così come modificato dall'art. 1 L. n. 197/2022, stabilisce che “[…] quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione di-spone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A
pagina 4 di 5 seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Pertanto, in applicazione della suindicata normativa legittimamente,
l' ha disposta la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza prima CP_2
corrisposto contestando l'indebito e chiedendo la restituzione degli importi prima corrisposte relativamente al periodo da gennaio 2022 e giugno 2023 ad € 4.834,84”.
La causa non ha visto istruttoria orale ed il ricorrente ha desistito dall'insistere sulla propria attività istruttoria costituenda.
Il ricorso è infondato, alla luce delle deduzioni fattuali (incontestate) esposte da e CP_1
sopra richiamate, unitamente alle norme in diritto che pure sono appena state evidenziate.
La determinazione dell'attuale ammontare del debito verso è estraneo all'oggetto CP_1
del giudizio (anche perché esso, in forza di trattenute, è in continua diminuzione), che vede l'istituto nel ruolo di convenuto.
Nulla sulle spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. (doc. 17).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Ravenna, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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